Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Sentenza n. 44/2025
Depositato il 17/02/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LIVORNO Sezione 2, riunita in udienza il 20/11/2024 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
D'TO ER IG, Giudice monocratico in data 20/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 105/2024 depositato il 13/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Livorno - Via Giovanni March N. 20 57121 Livorno LI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06120239004421821000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, impugnava l'avviso di intimazione n. 06120239004421821000, ricevuto l'08/11/2023, deducendo la mancata notifica e prescrizione della sottesa cartella n. 0612014000497918000.
Concludeva per l'annullamento degli atti impugnati;
con vittoria di spese.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle entrate-riscossione di Livorno faceva presente che la cartella n.
06120140004979180000 era stata notificata il 15/09/2014 ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
Precisava, inoltre, che l'eccezione di prescrizione era destituita di fondamento alla luce degli atti interruttivi notificati medio tempore al contribuente: preavviso di fermo amministrativo n. 06180201500001463 000 il
15/05/2015; avviso di intimazione n. 06120179004315078 000 il 27/12/2017; avviso di intimazione n.
06120199005140522 000 il 02/12/2019.
Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di gravame parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'avviso di intimazione per mancata notifica della cartella di pagamento e per conseguente prescrizione della pretesa.
L'eccezione è palesemente infondata, considerato che la cartella di pagamento è stata regolarmente notificata ex art. 140 c.p.c.
Risulta per tabulas che la cartella de qua sia stata notificata il 15/09/2014 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mediante deposito presso la Casa comunale, affissione alla porta d'abitazione ed invio di raccomandata informativa sottoscritta per ricevuta.
L'omessa impugnazione della cartella ha come conseguenza la cristallizzazione del credito sotteso.
Vi è da dire che, successivamente alla notifica della cartella, sono stati notificati ritualmente vari atti interruttivi della prescrizione, anch'essi mai impugnati. Pertanto, il termine di prescrizione triennale, scadente in origine al 02/12/2022, è stato prorogato di complessivi 541 giorni ex art. 68 D.l. 18/2020, per cui l'attività di riscossione, in ragione dell'emergenza pandemica da Covid-19, è stata sospesa dall'8/3/2020 al 31/8/2021, con conseguente nuova scadenza al 26/05/2024.
Il ricorso è pertanto infondato e deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, in favore dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, liquidate in € 150,00, oltre accessori, se dovuti.
Livorno, 20.11.2024