CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
Testo completo
Sentenza n. 176/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPASSO RA RO, Presidente
LUCE ANDREA, Relatore
BOTTONI MARIA, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1000/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Avellino - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90003132 90 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90003132 90 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90003132 90 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90003132 90 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90003132 90 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90003132 90 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90003132 90 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90003132 90 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90003132 90 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90003132 90 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90003132 90 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90003132 90 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90003132 90 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90003132 90 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90003132 90 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 131/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
per la ricorrente: “- in via principale: l'illegittimità, per nullità derivata, della comunicazione de qua stante la nullità della cartella esattoriale n. 01220130013508305000 e degli avvisi di accertamento 250TEFM000511,
250TEFM000287, 250TEFM000861 e 250TEFM000211, atti mai notificati;
- sempre, in via principale ed assorbente: la nullità dell'intimazione di pagamento de qua per intervenuta prescrizione. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”; per la resistente ADE: “il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio”; per la resistente ADER: “1)- in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione della intimazione di pagamento n. 012 2025 9000313290/000; 2)- rigettare la domanda per inammissibilità e infondatezza per tutti i motivi innanzi esposti e condannare controparte al pagamento delle spese di lite. Vinte le spese di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 10 settembre 2025 e depositato il 7 ottobre successivo, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 01220259000313290/000, notificatale l'11 giugno 2025, dell'ammontare complessivo di € 75.928,67, nonché gli atti presupposti, ed in specie la cartella
01220130013508305000, relativa a IRPEF e addizionali regionale e comunale, oltre sanzioni e interessi, dell'anno 2007, per € 62.048,26, l'avviso di accertamento n. 250TEFM000611, relativo a IRPEF e relative addizionali regionale e comunale, oltre sanzioni e interessi, dell'anno 2010, per € 2.486,59; l'avviso di accertamento n. 250TEFM000287, relativo a IRPEF e addizionali regionale e comunale, oltre sanzioni e interessi, dell'anno 2012, per € 6.351,95, l'avviso di accertamento n. 250TEFM000861, relativo a IRPEF e relative addizionali regionale e comunale, oltre sanzioni e interessi, dell'anno 2013, per € 4.458,78, e l'avviso di accertamento n. 250TEFM000211, relativo a IRPEF e relative addizionali regionale e comunale, oltre sanzioni e interessi, dell'anno 2014, per € 583,09, per l'ammontare complessivo di euro 75.928,67. La ricorrente s'è doluta della omessa e/o irregolare notifica degli atti menzionati nell'intimazione di pagamento, avendo residenza in Mercogliano, luogo diverso da quello indicato come destinazione della cartella esattoriale e degli avvisi di accertamento, e della prescrizione dei crediti tributari.
L'Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale di Avellino, costituendosi con controdeduzioni del 4 novembre
2025 ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, per essere la rituale notifica della cartella esattoriale e degli avvisi di accertamento, non impugnati, per essere riservata al giudice ordinario la questione relativa alla prescrizione, comunque non maturata, successivamente alla notifica degli atti impositivi. L'Ufficio ha quindi chiesto “il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio”. Il 24 novembre 2025 s'è costituita anche l'Agenzia delle entrate – Riscossione, eccependo la rituale notifica della cartella di pagamento 01220130013508305000, seguita dalla notifica della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n. 01276201500000140000 e, in data 16/10/2021, dell'intimazione di pagamento n.
012 2019 9003529483000, queste ultime a mani della contribuente, con conseguente cristallizzazione della pretesa tributaria;
del suo difetto di legittimazione passiva quanto alle doglianza del ricorrente pertinenti gli avvisi di accertamento, uno dei quali pure menzionato nel richiamato avviso di intimazione n.
01220199003529483000; della infondatezza della doglianza in punto di prescrizione, ripetutamente interrotta e sospesa dalla normativa emergenziale dettata per fronteggiare gli effetti della pandemia di COVID-19. La resistente ha così concluso: “1)- in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione della intimazione di pagamento n. 012 2025 9000313290/000; 2)- rigettare la domanda per inammissibilità e infondatezza per tutti i motivi innanzi esposti e condannare controparte al pagamento delle spese di lite. Vinte le spese di giudizio.”
All'udienza del 19 febbraio 2026 il giudizio è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Dagli atti prodotti dalla resistente agenzia risulta che la cartella n. 01220130013508305000 è stata notificata il 20 dicembre 2013 con la consegna alla destinataria della comunicazione di deposito, avvenuto il 13 dicembre precedente, nella casa comunale di Mercogliano della raccomandata n. 15109623985-7, spedita dal messo notificatore a norma dell'art. 26, comma 4, del D.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 60, comma
1, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973; va aggiunto che tale raccomandata, al pari del successivo avviso di deposito, risulta indirizzato alla Indirizzo_1 di Mercogliano, coincidente con la residenza anagrafica dichiarata dalla ricorrente.
L'omessa impugnazione della cartella ha consolidato i debiti tributari.
2.- Dalla data di notifica della cartella (20 dicembre 2013) non erano decorsi, alla data della notifica dell'intimazione di pagamento (11 giugno 2025), i termini di prescrizione dei crediti erariali, di durata decennale, sospesi, dapprima, dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, in forza del d.l. n. 18/2020, e, poi, fino al 31 agosto 2021, ex d.l. n. 73/2021, oltre che interrotto dalla comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n. 01276201500000140000, in data 3 marzo 2015 (giusta la consegna nella mani della destinataria della raccomandata n. 67216094408-4), e dalla intimazione di pagamento n. 012 2019 90035294 83/000, in data
16 ottobre 2021 (giusta la consegna nelle mani della destinataria della raccomandata 67381139340-1), prodotte in atti.
3.- In conclusione, il ricorso va respinto e la ricorrente, in applicazione della regola della soccombenza dettata dall'art. 91 c.p.c., va condannato a pagare alle resistenti agenzie le spese del giudizio, che si liquidano in
€ 3.000,000, oltre accessori come dovuti per legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare alle resistenti agenzie le spese del giudizio, che liquida per l'Agenzia delle entrate in € 2.300,00 e per l'Agenzia delle entrate – Riscossione in
€ 3.000,00, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, CPA e
IVCA come dovuti per legge.
Avellino, 19 febbraio 2026.
Il giudice estensore Andrea Luce Il Presidente Raffaele Rocco Capasso
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPASSO RA RO, Presidente
LUCE ANDREA, Relatore
BOTTONI MARIA, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1000/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Avellino - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90003132 90 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90003132 90 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90003132 90 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90003132 90 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90003132 90 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90003132 90 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90003132 90 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90003132 90 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90003132 90 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90003132 90 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90003132 90 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90003132 90 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90003132 90 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90003132 90 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90003132 90 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 131/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
per la ricorrente: “- in via principale: l'illegittimità, per nullità derivata, della comunicazione de qua stante la nullità della cartella esattoriale n. 01220130013508305000 e degli avvisi di accertamento 250TEFM000511,
250TEFM000287, 250TEFM000861 e 250TEFM000211, atti mai notificati;
- sempre, in via principale ed assorbente: la nullità dell'intimazione di pagamento de qua per intervenuta prescrizione. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”; per la resistente ADE: “il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio”; per la resistente ADER: “1)- in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione della intimazione di pagamento n. 012 2025 9000313290/000; 2)- rigettare la domanda per inammissibilità e infondatezza per tutti i motivi innanzi esposti e condannare controparte al pagamento delle spese di lite. Vinte le spese di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 10 settembre 2025 e depositato il 7 ottobre successivo, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 01220259000313290/000, notificatale l'11 giugno 2025, dell'ammontare complessivo di € 75.928,67, nonché gli atti presupposti, ed in specie la cartella
01220130013508305000, relativa a IRPEF e addizionali regionale e comunale, oltre sanzioni e interessi, dell'anno 2007, per € 62.048,26, l'avviso di accertamento n. 250TEFM000611, relativo a IRPEF e relative addizionali regionale e comunale, oltre sanzioni e interessi, dell'anno 2010, per € 2.486,59; l'avviso di accertamento n. 250TEFM000287, relativo a IRPEF e addizionali regionale e comunale, oltre sanzioni e interessi, dell'anno 2012, per € 6.351,95, l'avviso di accertamento n. 250TEFM000861, relativo a IRPEF e relative addizionali regionale e comunale, oltre sanzioni e interessi, dell'anno 2013, per € 4.458,78, e l'avviso di accertamento n. 250TEFM000211, relativo a IRPEF e relative addizionali regionale e comunale, oltre sanzioni e interessi, dell'anno 2014, per € 583,09, per l'ammontare complessivo di euro 75.928,67. La ricorrente s'è doluta della omessa e/o irregolare notifica degli atti menzionati nell'intimazione di pagamento, avendo residenza in Mercogliano, luogo diverso da quello indicato come destinazione della cartella esattoriale e degli avvisi di accertamento, e della prescrizione dei crediti tributari.
L'Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale di Avellino, costituendosi con controdeduzioni del 4 novembre
2025 ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, per essere la rituale notifica della cartella esattoriale e degli avvisi di accertamento, non impugnati, per essere riservata al giudice ordinario la questione relativa alla prescrizione, comunque non maturata, successivamente alla notifica degli atti impositivi. L'Ufficio ha quindi chiesto “il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio”. Il 24 novembre 2025 s'è costituita anche l'Agenzia delle entrate – Riscossione, eccependo la rituale notifica della cartella di pagamento 01220130013508305000, seguita dalla notifica della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n. 01276201500000140000 e, in data 16/10/2021, dell'intimazione di pagamento n.
012 2019 9003529483000, queste ultime a mani della contribuente, con conseguente cristallizzazione della pretesa tributaria;
del suo difetto di legittimazione passiva quanto alle doglianza del ricorrente pertinenti gli avvisi di accertamento, uno dei quali pure menzionato nel richiamato avviso di intimazione n.
01220199003529483000; della infondatezza della doglianza in punto di prescrizione, ripetutamente interrotta e sospesa dalla normativa emergenziale dettata per fronteggiare gli effetti della pandemia di COVID-19. La resistente ha così concluso: “1)- in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione della intimazione di pagamento n. 012 2025 9000313290/000; 2)- rigettare la domanda per inammissibilità e infondatezza per tutti i motivi innanzi esposti e condannare controparte al pagamento delle spese di lite. Vinte le spese di giudizio.”
All'udienza del 19 febbraio 2026 il giudizio è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Dagli atti prodotti dalla resistente agenzia risulta che la cartella n. 01220130013508305000 è stata notificata il 20 dicembre 2013 con la consegna alla destinataria della comunicazione di deposito, avvenuto il 13 dicembre precedente, nella casa comunale di Mercogliano della raccomandata n. 15109623985-7, spedita dal messo notificatore a norma dell'art. 26, comma 4, del D.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 60, comma
1, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973; va aggiunto che tale raccomandata, al pari del successivo avviso di deposito, risulta indirizzato alla Indirizzo_1 di Mercogliano, coincidente con la residenza anagrafica dichiarata dalla ricorrente.
L'omessa impugnazione della cartella ha consolidato i debiti tributari.
2.- Dalla data di notifica della cartella (20 dicembre 2013) non erano decorsi, alla data della notifica dell'intimazione di pagamento (11 giugno 2025), i termini di prescrizione dei crediti erariali, di durata decennale, sospesi, dapprima, dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, in forza del d.l. n. 18/2020, e, poi, fino al 31 agosto 2021, ex d.l. n. 73/2021, oltre che interrotto dalla comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n. 01276201500000140000, in data 3 marzo 2015 (giusta la consegna nella mani della destinataria della raccomandata n. 67216094408-4), e dalla intimazione di pagamento n. 012 2019 90035294 83/000, in data
16 ottobre 2021 (giusta la consegna nelle mani della destinataria della raccomandata 67381139340-1), prodotte in atti.
3.- In conclusione, il ricorso va respinto e la ricorrente, in applicazione della regola della soccombenza dettata dall'art. 91 c.p.c., va condannato a pagare alle resistenti agenzie le spese del giudizio, che si liquidano in
€ 3.000,000, oltre accessori come dovuti per legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare alle resistenti agenzie le spese del giudizio, che liquida per l'Agenzia delle entrate in € 2.300,00 e per l'Agenzia delle entrate – Riscossione in
€ 3.000,00, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, CPA e
IVCA come dovuti per legge.
Avellino, 19 febbraio 2026.
Il giudice estensore Andrea Luce Il Presidente Raffaele Rocco Capasso