Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Sentenza n. 91/2025
Depositato il 26/03/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LIVORNO Sezione 2, riunita in udienza il 11/03/2025 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
PIRATO NI, Giudice monocratico in data 11/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 263/2024 depositato il 29/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rosignano Marittimo - Via Dei Lavoratori 21 57016 Rosignano Marittimo LI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1575 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 70/2025 depositato il
24/03/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo – per omesso versamento dell'imposta TARI relativamente all'anno imposta 2019 sulla utenza sita nel comune di Rosignano Marittimo in Indirizzo_1 identificata catastalmente al foglio Indirizzo_2, in cui la stessa contribuente ha fissato la sua residenza anagrafica e dimora abituale a decorrere dal
10.03.2003 – n. 1575/2024 emesso dal Comune di Rosignano M.mo in data 11.6.2024 e notificato a mezzo del servizio postale in data 15.7.2024, con cui si chiede alla contribuente il pagamento della somma di
€ 253,00 (per imposta, interessi, sanzioni e spese).
1) in quanto l'Ente impositore non ha tenuto conto del fatto che l'immobile è adibito a residenza/dimora principale di un nucleo familiare monosoggettivo e non composto da due persone (la figlia della contribuente, infatti, è inserita in casa-famiglia sin dal 17.11.2018);
2) il Comune aveva considerato una superficie catastale imponibile dell'immobile superiore al dovuto in quanto non aveva tenuto conto del fatto che essa aveva concesso in locazione a tale Nominativo_1, dal 1.3.2019 fino al 31.1.2022, una porzione del suo appartamento avente superficie pari a mq 57,25 che doveva quindi essere decurtata dalla superficie considerata di 116 mq.
Si è costituito in giudizio il Comune di Rosignano M.mo che ribadisce la legittimità della pretesa fiscale opposta per le ragioni di fatto e di diritto già esposti in sede di rigetto della istanza di annullamento in autotutela.
L'Ufficio sottolinea di avere già accolto la richiesta di ricalcolo del contributo avanzata dalla contribuente in sede amministrativa, applicando il tributo dal 2018 in poi parametrandolo la tariffa in relazione a un nucleo familiare unipersonale.
Inoltre, pur emergendo aliunde – non in forza di regolare comunicazione formale ai fini della TARI da parte della contribuente – l'esistenza di un contratto di locazione stipulato tra la contribuente e tale Nominativo_1 (soggetto non è mai stato iscritto nei registri anagrafici del Comune di Rosignano Marittimo), e anche a prescindere da tale omissione di denuncia formale (già di per sé ostativa alla rilevanza ai fini dell'applicazione del tributo), se pure l'Ente impositore ne avesse voluto comunque tenere conto, ciò non non avrebbe potuto giuridicamente incidere sulla quantificazione della imposta TARI a carico della ricorrente atteso che tale situazione veniva a costituire una situazione di “compossesso” dell'unitaria entità immobiliare abitativa, non essendo possibile la convivenza di due distinte e autonome posizioni contributive TARI relative a una unità immobiliare catastalmente unica e indivisa.
Ne discende che i due occupanti, pur non rientranti nello stesso stato di famiglia, sarebbero stati obbligati in solido al pagamento dell'unica imposta dovuta per quella utenza abitativa.
L'Ufficio ricorda che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del vigente regolamento TARI, “Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'Ente impositore ha documentato di avere correttamente calcolato il tributo dovuto ai fini TARI per l'anno d'imposta considerato, tenendo conto delle circostanze di fatto rappresentate dalla stessa contribuente, ossia la presenza di un nucleo familiare unipersonale.
Correttamente l'Ente impositore non era tenuto a ricalcolare la superficie immobiliare imponibile scorporando da quella considerata la porzione di immobile concessa in locazione dalla contribuente al sig. Nominativo_1 per due ordini di ragioni:
1) una di tipo formale, per l'aspetto della mancata denuncia formale da parte della contribuente la cui comunicazione all'Ente impositore di variazione di circostanze di fatto e/o di diritto rappresenta un onere essenziale e costitutivo ai fini del diritto alla modifica del calcolo del tributo che tenga conto delle mutate situazioni fattuali e giuridiche.
La legge sancisce, infatti, in capo al possessore dell'immobile il compito di presentare la dichiarazione iniziale della Tari e tutte le successive variazioni.
Nella fattispecie la ricorrente avrebbe dovuto dichiarare la mancanza di possesso degli immobili locati, anche al fine di consentire al Comune di richiedere il pagamento dell'imposta all'inquilino (salvo quanto si dirà sub punto 2).
Qualora il proprietario ometta di denunciare la variazione ovverosia si verifichi un'omessa dichiarazione di variazione, questa non può mai comportare un onere di accertamento a carico dell'ente impositore che non sia la verifica dei beni a lui intestati come proprietario e il calcolo della superficie ai fini dell'imposta.
Si veda in tal senso Cass. sent. n. 9051 del 2023: "In tema di TARI, le variazioni delle condizioni di applicabilità dell'imposta hanno effetto dal giorno successivo a quello in cui si è verificato il mutamento della situazione di fatto o di diritto, ove dichiarate entro i 60 giorni successivi, altrimenti decorrono dal giorno della dichiarazione, poiché, pur essendo consentito al contribuente di comunicare in ogni momento all'ente impositore la variazione, si esclude che la stessa possa esplicare efficacia retroattiva").
2) l'altra di natura sostanziale.
L'osservazione spiegata dall'Ufficio appare convincente e pertinente è il richiamo all'art. 6, comma 1 del vigente regolamento TARI.
In effetti l'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
legge di stabilità 2014), ai commi 641 e 642, stabilisce che "Il presupposto della
TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani...La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria".
Titolare dell'obbligo al pagamento del tributo è pertanto il possessore o detentore dell'immobile o dell'area suscettibile di produrre rifiuti, a qualsiasi titolo li detenga. permane in capo al possessore/detentore, per l'annualità oggetto dell'avviso impugnato, l'imposta deve essere evasa per intero dal proprietario dell'immobile, a sua volta parziale utilizzatore dell'appartamento locato.
Il che non esclude che avrebbe potuto essere richiesto il pagamento dell'imposta anche al conduttore, responsabile in solido del pagamento unico dell'imposta ma ciò avrebbe richiesto propedeuticamente una regolare denuncia della variazione ai fini TARI rappresentativa della nuova titolarità della situazione di possesso in capo al locatario, che avrebbe assunto una posizione soggettiva TARI.
La natura della controversia e le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Livorno, in composizione monocratica, respinge il ricorso e dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.