CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
Testo completo
Sentenza n. 212/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GALLI FRANCESCO, Presidente
MISITI VITTORIO, Relatore
GUERRA FILIPPO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 33/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
La Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale OS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - OS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720240029165410000 Nominativo_1 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso debitamente notificato all'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di OS, all'Agenzia delle Entrate – IS, tempestivamente depositato, la società Ricorrente_1 S.r.l., in persona del suo legale rapp.te, adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento della cartella di pagamento n. 047
2024 00291654 10 000, meglio indicata in atti.
A motivo del gravame deduceva la non debenza di quanto richiesto e l'erroneità della determinazione dell'imposta.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di OS, che ribadiva la legittimità del proprio operato.
Non si costituiva in giudizio nonostante la regolarità della notifica, Agenzia delle Entrate – IS.
Parete ricorrente, all'udienza odierna, tramite il proprio legale, chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere a seguito della rinuncia al giudizio.
Alla odierna udienza, la Corte ha deciso, in camera di consiglio, come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere per rinuncia al ricorso.
Nei casi, come quello in esame, di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (Cfr. Corte Cost. 274/2005, che ha dichiarato la illegittimità della disposizione limitatamente alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge).
Dunque, devono dichiararsi compensate le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in OS, udienza del dì 24 febbraio 2026.
Il Relatore Il Presidente
Dott. Vittorio Misiti Dott. Francesco Galli
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GALLI FRANCESCO, Presidente
MISITI VITTORIO, Relatore
GUERRA FILIPPO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 33/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
La Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale OS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - OS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720240029165410000 Nominativo_1 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso debitamente notificato all'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di OS, all'Agenzia delle Entrate – IS, tempestivamente depositato, la società Ricorrente_1 S.r.l., in persona del suo legale rapp.te, adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento della cartella di pagamento n. 047
2024 00291654 10 000, meglio indicata in atti.
A motivo del gravame deduceva la non debenza di quanto richiesto e l'erroneità della determinazione dell'imposta.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di OS, che ribadiva la legittimità del proprio operato.
Non si costituiva in giudizio nonostante la regolarità della notifica, Agenzia delle Entrate – IS.
Parete ricorrente, all'udienza odierna, tramite il proprio legale, chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere a seguito della rinuncia al giudizio.
Alla odierna udienza, la Corte ha deciso, in camera di consiglio, come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere per rinuncia al ricorso.
Nei casi, come quello in esame, di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (Cfr. Corte Cost. 274/2005, che ha dichiarato la illegittimità della disposizione limitatamente alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge).
Dunque, devono dichiararsi compensate le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in OS, udienza del dì 24 febbraio 2026.
Il Relatore Il Presidente
Dott. Vittorio Misiti Dott. Francesco Galli