CGT1
Sentenza 16 marzo 2026
Sentenza 16 marzo 2026
Sul provvedimento
Testo completo
Sentenza n. 1174/2026
Depositata il 16/03/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SASSI IVANA, Giudice monocratico in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1175/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Macerata Campania - Via Umberto I N. 45 81047 Macerata Campania CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 511 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 254 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: il difensore si riporta al ricorso e chiede l'accoglimento. Resistente: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato i seguenti avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti dal comune di Macerata
Campania:
1) n. 511 notificatogli il 03.01.2025 per recupero IMU 2019 di euro 1.352,52
2) n. 254 notificatogli il 3.01.2025 per recupero TASI 2019 di euro 309,29
Si doleva: dello spirare del termine quinquennale di prescrizione del credito.
Si costituiva la parte resistente, invocando il rigetto del ricorso per avvenuta regolare notifica dell'avviso di accertamento.
All'udienza odierna, l'impugnativa era decisa come da dispositivo che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per quanto di seguito esplicitato.
In via preliminare, ritiene la Corte di procedere alla corretta riqualificazione dell'eccezione sollevata dal ricorrente, meglio inquadrata nell'ambito dell'istituto della decadenza, piuttosto che di quello della prescrizione.
In particolare, richiamando il recentissimo orientamento della Suprema Corte di Cassazione, va ribadito il carattere decadenziale e non prescrizionale del termine per la notifica degli avvisi di accertamento ex art 1 comma 161 legge 296/2006. Il termine di decadenza consiste nel periodo di tempo entro cui l'amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento, alla liquidazione delle imposte o all'iscrizione a ruolo. La prescrizione, invece, consiste nel termine entro cui si estingue il diritto di credito già acquisito dall'amministrazione finanziaria con l'attività di accertamento. Hanno pertanto natura decadenziale il termine quinquennale per la notifica dell'avviso di accertamento, previsto dal già citato comma 161 dell'art 1 legge
296/2006, e quello triennale per la notifica del titolo esecutivo(cartella o ingiunzione), termine, quest'ultimo, non più operante per gli accertamenti esecutivi, che consentono l'avvio delle procedure esecutive e cautelari una volta trascorso il termine di scadenza , senza necessità della previa notifica del titolo esecutivo.
Sono di natura prescrizionale, invece, i termini connessi all'accertamento del diritto di credito cristallizzato con l'accertamento (Cass. nr 21810 dell'11 luglio 2022).
Pertanto, alla luce della distinzione così richiamata, in caso di mancato pagamento della Tari/Imu, come nel caso di specie, la notifica dell'avviso di accertamento non deve avvenire entro 5 anni dall'omissione, bensì entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.
In vigenza degli accertamenti che acquisiscono efficacia esecutiva alla scadenza del termine per presentare il ricorso, nel caso di tributi, una volta perfezionata la notifica dell'avviso, non opera più il termine di decadenza previsto dal comma 163 dell'art 1 della legge 296/2006 per la notifica del titolo esecutivo, proprio perchè quest'ultimo non è più necessario essendo l'avviso stesso un atto esecutivo. Dalla data della notifica dell'avviso, decorre il termine di prescrizione, che comporta il venir meno del diritto qualora l'ente rimanga inerte nel periodo, senza porre in essere alcun atto interruttivo.
Ciò detto, siccome alla decadenza va applicata la scissione soggettiva degli effetti, in base alla quale (Cass. nr 40543/2021), mentre per l'ente, ai fini della verifica del termine, rileva il momento in cui ha consegnato l'atto da notificare all'agente notificatore, per il contribuente gli effetti decorrono dalla data di ricezione dell'atto.
Sicchè, la consegna all'agente notificatore di un avviso di accertamento in scadenza al 31 dicembre entro tale data consente di considerare rispettato il termine decadenziale, pur se l'avviso è ricevuto dal contribuente dopo la fine dell'anno.
Nel caso di specie, alla luce della previsione emergenziale di cui all'art 67 del dl 18 2020, secondo cui tutti i termini di decadenza pendenti alla data dell'8 marzo 2020 sono stati prorogato di 85 giorni, pari al periodo di sospensione 8 marzo-31 maggio 2020, il termine di decadenza non era maturato alla data della notifica dell'atto.
Il ricorso va quindi rigettato.
Sussistono ragioni di rito per l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite tra le parti.
Depositata il 16/03/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SASSI IVANA, Giudice monocratico in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1175/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Macerata Campania - Via Umberto I N. 45 81047 Macerata Campania CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 511 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 254 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: il difensore si riporta al ricorso e chiede l'accoglimento. Resistente: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato i seguenti avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti dal comune di Macerata
Campania:
1) n. 511 notificatogli il 03.01.2025 per recupero IMU 2019 di euro 1.352,52
2) n. 254 notificatogli il 3.01.2025 per recupero TASI 2019 di euro 309,29
Si doleva: dello spirare del termine quinquennale di prescrizione del credito.
Si costituiva la parte resistente, invocando il rigetto del ricorso per avvenuta regolare notifica dell'avviso di accertamento.
All'udienza odierna, l'impugnativa era decisa come da dispositivo che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per quanto di seguito esplicitato.
In via preliminare, ritiene la Corte di procedere alla corretta riqualificazione dell'eccezione sollevata dal ricorrente, meglio inquadrata nell'ambito dell'istituto della decadenza, piuttosto che di quello della prescrizione.
In particolare, richiamando il recentissimo orientamento della Suprema Corte di Cassazione, va ribadito il carattere decadenziale e non prescrizionale del termine per la notifica degli avvisi di accertamento ex art 1 comma 161 legge 296/2006. Il termine di decadenza consiste nel periodo di tempo entro cui l'amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento, alla liquidazione delle imposte o all'iscrizione a ruolo. La prescrizione, invece, consiste nel termine entro cui si estingue il diritto di credito già acquisito dall'amministrazione finanziaria con l'attività di accertamento. Hanno pertanto natura decadenziale il termine quinquennale per la notifica dell'avviso di accertamento, previsto dal già citato comma 161 dell'art 1 legge
296/2006, e quello triennale per la notifica del titolo esecutivo(cartella o ingiunzione), termine, quest'ultimo, non più operante per gli accertamenti esecutivi, che consentono l'avvio delle procedure esecutive e cautelari una volta trascorso il termine di scadenza , senza necessità della previa notifica del titolo esecutivo.
Sono di natura prescrizionale, invece, i termini connessi all'accertamento del diritto di credito cristallizzato con l'accertamento (Cass. nr 21810 dell'11 luglio 2022).
Pertanto, alla luce della distinzione così richiamata, in caso di mancato pagamento della Tari/Imu, come nel caso di specie, la notifica dell'avviso di accertamento non deve avvenire entro 5 anni dall'omissione, bensì entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.
In vigenza degli accertamenti che acquisiscono efficacia esecutiva alla scadenza del termine per presentare il ricorso, nel caso di tributi, una volta perfezionata la notifica dell'avviso, non opera più il termine di decadenza previsto dal comma 163 dell'art 1 della legge 296/2006 per la notifica del titolo esecutivo, proprio perchè quest'ultimo non è più necessario essendo l'avviso stesso un atto esecutivo. Dalla data della notifica dell'avviso, decorre il termine di prescrizione, che comporta il venir meno del diritto qualora l'ente rimanga inerte nel periodo, senza porre in essere alcun atto interruttivo.
Ciò detto, siccome alla decadenza va applicata la scissione soggettiva degli effetti, in base alla quale (Cass. nr 40543/2021), mentre per l'ente, ai fini della verifica del termine, rileva il momento in cui ha consegnato l'atto da notificare all'agente notificatore, per il contribuente gli effetti decorrono dalla data di ricezione dell'atto.
Sicchè, la consegna all'agente notificatore di un avviso di accertamento in scadenza al 31 dicembre entro tale data consente di considerare rispettato il termine decadenziale, pur se l'avviso è ricevuto dal contribuente dopo la fine dell'anno.
Nel caso di specie, alla luce della previsione emergenziale di cui all'art 67 del dl 18 2020, secondo cui tutti i termini di decadenza pendenti alla data dell'8 marzo 2020 sono stati prorogato di 85 giorni, pari al periodo di sospensione 8 marzo-31 maggio 2020, il termine di decadenza non era maturato alla data della notifica dell'atto.
Il ricorso va quindi rigettato.
Sussistono ragioni di rito per l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite tra le parti.