Sentenza 20 dicembre 2024
Sul provvedimento
Testo completo
Sentenza n. 15836/2024
Depositato il 20/12/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 12/12/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SP IO, Presidente
CRUCIANI GIULIO, Relatore
TORNESI DANIELA RITA, Giudice
in data 12/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14368/2024 depositato il 12/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230195259603504 REGISTRO 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1929/2024 depositato il
16/12/2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720230195259603504 per omesso versamento dell'imposta di registro ed irrogazione dei relativi interessi, notificatale in data 24.05.2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha liquidato il complessivo importo di euro 175.577,84, compreso di tassazione e accessori.
In particolare, ha eccepito che il debito deve essere limitato alla propria quota ereditaria non trovando applicazione nel caso di specie la regola della solidarietà degli eredi.
L'Agenzia delle Entrate e l'Ader sono rimaste contumaci.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'ipotesi di imposta di registro non sussiste una norma specifica sulla solidarietà degli eredi del debitore come ad es. per l'imposta sui redditi (art. 65, dpr. 1973/600).
In tema di Invim, ad esempio, la giurisprudenza di legittimità, ha precisato che gli eredi non rispondono solidarmente dell'imposta dovuta dal dante causa, ma pro quota, in base alla regola generale di cui all'art. 1295 c.c., operando in materia tributaria la solidarietà fra gli eredi solo nei casi espressamente previsti (v.
Cass. n. 780/11).
Anche la giurisprudenza di merito è in tal senso: “in materia di imposte indirette, ed in particolare di imposta di registro, non sussiste un principio generale che imponga la solidarietà tributaria tra gli eredi del proprio dante causa, debitore principale. In mancanza di norma speciali che vi deroghino, deve esser applicata la comune regola della ripartizione dei debiti ereditari pro quota di cui agli artt. 752 e 1295 c.c.”
(v. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, Sez. XVIII, sent. n. 589 del 6.02.2023).
Pertanto la pretesa contenuta nella cartella di pagamento impugnata può essere confermata limitatamente alla quota ereditaria del ricorrente.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate alla luce della reciproca soccombenza (art. 92, c. 2, c.p.c.).
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
P.Q.M.
LA CORTE ACCOGLIE PARZIALMENTE IL RICORSO NEI LIMITI DI CUI IN MOTIVAZIONE E
COMPENSA LE SPESE DI LITE