Sentenza 15 aprile 2024
Sul provvedimento
Testo completo
Sentenza n. 2623/2024
Depositato il 15/04/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
22/03/2024 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
IC TO, Giudice monocratico in data 22/03/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3465/2023 depositato il 22/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bova Marina - Piazza Municipio 4 89035 Bova Marina RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Andreani Tributi Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. AIP 8-2022-570 VARIE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. AIP 8-2022-570 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. AIP 8-2022-570 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. AIP 8-2022-570 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.3465-23 Ricorrente_1 impugnava intimazione di pagamento ex art. 50 cp. 2 D.p.r. 29.09.1973 n. 602 relativamente a verbale n. 2154 del 11.12.2018 relativo a tributi del comune di BOVO MARINA per gli anni di imposta 2014, 2015, 2016, 2017 per euro 2.829,00 oltre accessori emessa da Andreani Tributi Srl, di cui all'atto di ingiunzione di pagamento ex R.D. 14 aprile 1910 n. 639
n. ING/58 2020 notificato il 01.2(7).2020 per il mancato pagamento del verbale medesimo.
Sviluppava motivi articolati e concludeva chiedendo l'annullamento del verbale n. 2154 del 11.12.2018 e la prescrizione dei tributi ivi richiesti, con vittoria delle spese, con distrazione, come da atto introduttivo. Non si costituivano l'ente locale e l'Agente per la Riscossione
Andreani Tributi Srl.. All'udienza del 22.03.2024 fissata la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, in composizione monocratica, sulle conclusioni formulate, poneva la causa in decisione, pronunziando sentenza come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto deve ritenersi inammissibile.
Parte ricorrente contestava l'avvenuta notifica del verbale n. 2154 del 11.12.2018, con la specificazione che nella intimazione di pagamento non si indicava alcuna data di notifica dello stesso, né il tributo al quale si riferiva, riportandosi solo gli anni di imposizione, concludendo per l'annullamento del verbale stesso.
In ragione delle conclusioni formulate dalla parte, si deve ritenere che con ricorso sia stata posta in essere l'impugnazione del verbale n. 2154 e non della intimazione di pagamento da ultima notificata. In sostanza, a fronte della notifica dell'intimazione di pagamento la parte chiedeva l'annullamento di altro atto, chiedendo la declaratoria di prescrizione di tutti i tributi ivi portati, dovendosi sul punto precisare come dal tenore letterale della intimazione risulti l'intervenuta ingiunzione di pagamento, così come specificato. Si ritiene l'inammissibilità del ricorso, non potendosi autonomamente estendere le conclusioni formulate per il verbale indicato, a tutti gli atti della sequenza procedimentale e segnatamente alla intimazione di pagamento da ultimo notificata e alla precedente ingiunzione. In ragione della mancata costituzione delle parti convenute deve dichiararsi nulla per spese.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per spese.
Reggio Calabria, 22.03.2024
Il giudice monocratico Dott. Alberto Davico