CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
Sul provvedimento
Testo completo
Sentenza n. 22/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERNI Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ARIOLLI GIOVANNI, Presidente
MORELLI ITALO, Relatore
CATANESE SALVATORE, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 190/2025 depositato il 07/11/2025
proposto da
Ricorrente 1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Perugia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Azienda Sanitaria Locale U.s.l. Umbria 2 - Viale Donato Bramante,37 05100 Terni TR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020250018655018000 SERV VETERINARI 2016
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso inviato in data 7.11.2025 la società Ricorrente 1 Srl, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, proponeva ricorso averso la cartella di pagamento n. 08020250018655018000, emessa dall' Agenzia delle Entrate Riscossione di Terni, in relazione al recupero delle some dovute per presunte prestazioni del servizio veterinario su attività di macellazione.
Evidenzia il proprio interesse a procedere sia nei confronti dell'ADER che nei confronti dell'Azienda
Sanitaria Regionale dell'Umbria (AUSL Umbria 2) sostenendo la nullità della cartella per intervenuta decadenza e/o prescrizione della pretesa e comunque perché emessa in difetto di preventivo contraddittorio. Lamenta inoltre l'illegittimità del credito preteso, nonché la carenza del presupposto impositivo.
Conclude con la richiesta di accoglimento del ricorso e la condanna di controparte alle spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate- Riscossione di Terni, regolarmente costituita in giudizio, precisa in ordine alla natura del credito ed al presupposto impositivo, che entrambi afferiscono ad attività di esclusiva competenza dell'Ente impositore – Ausl Umbria n..2, mentre la scrivente come semplice incaricato della riscossione si limita a trascrivere il ruolo emesso dell'Ente creditore. Quanto alle eccezioni di decadenza e prescrizioni evidenzia come la cartella sia stata emessa immediatamente dopo la consegna del ruolo da parte dell'ente creditore.
Conclude preliminarmente che venga dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della
Riscossione e nel merito che il ricorso venga rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio.
L'AUSL Umbria 2 si costituisce in giudizio, in via pregiudiziale eccepisce il difetto di giurisdizione di questa Corte di Giustizia Tributaria, stante che le somme iscritte a ruolo derivano da crediti già oggetto di decreto ingiuntivo esecutivo del Tribunale Ordinario di Terni, ed eventuali contestazioni vanno rivolte al giudice ordinario non trattandosi di importi inerenti a crediti erariali.
In via preliminare e nel merito eccepisce l'inammissibilità del ricorso, in quanto lo stesso verte su somme richieste dalla AUSL Umbria 2 che sono divenute definitive, sulle quali si è ormai formato un giudicato non più impugnabile.
In conclusione chiede venga dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte di Giustizia Tributaria;
nel merito la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente società alle spese del giudizio.
Il giorno dell'udienza di merito, visti gli atti posti in giudizio, la Corte ritiene il ricorso infondato e da respingere.
Preliminarmente vista l'eccezione di difetto di giurisdizione di questa Corte, sollevata dall'Azienda
Sanitaria Regionale dell'Umbria , si ritiene doveroso verificare se la presente controversia rientri nella giurisdizione tributaria o ne resti estromessa.
L'art. 2, comma 1, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, stabilisce che “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali, comunali e il contributo per il servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte, le addizionali e sanzioni amministrative irrogate da uffici finanziari. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento ecc….”
Nel caso di specie, è quindi palese il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Terni, dal momento che l'atto impugnato, cartella di pagamento, trattasi di atto derivante dalla esecuzione forzata, recante importi relativi a servizi veterinari per controlli sull'attività di macellazione, che non rientrano nella giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria.
Donde, alla luce di quanto sopra, considerato che tale pregiudizio preclude di entrare nel merito della controversia questa Corte non può che dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, in favore della
Amministrazione Giudiziaria Ordinaria
P.Q.M.
dichiara il difetto di giurisdizione della Corte di giustizia tributaria di Terni in favore del Tribunale civile di
Terni. Spese compensate. Terni, li 14 gennaio 2026. Il Presidente Giovanni Ariolli
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERNI Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ARIOLLI GIOVANNI, Presidente
MORELLI ITALO, Relatore
CATANESE SALVATORE, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 190/2025 depositato il 07/11/2025
proposto da
Ricorrente 1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Perugia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Azienda Sanitaria Locale U.s.l. Umbria 2 - Viale Donato Bramante,37 05100 Terni TR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020250018655018000 SERV VETERINARI 2016
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso inviato in data 7.11.2025 la società Ricorrente 1 Srl, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, proponeva ricorso averso la cartella di pagamento n. 08020250018655018000, emessa dall' Agenzia delle Entrate Riscossione di Terni, in relazione al recupero delle some dovute per presunte prestazioni del servizio veterinario su attività di macellazione.
Evidenzia il proprio interesse a procedere sia nei confronti dell'ADER che nei confronti dell'Azienda
Sanitaria Regionale dell'Umbria (AUSL Umbria 2) sostenendo la nullità della cartella per intervenuta decadenza e/o prescrizione della pretesa e comunque perché emessa in difetto di preventivo contraddittorio. Lamenta inoltre l'illegittimità del credito preteso, nonché la carenza del presupposto impositivo.
Conclude con la richiesta di accoglimento del ricorso e la condanna di controparte alle spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate- Riscossione di Terni, regolarmente costituita in giudizio, precisa in ordine alla natura del credito ed al presupposto impositivo, che entrambi afferiscono ad attività di esclusiva competenza dell'Ente impositore – Ausl Umbria n..2, mentre la scrivente come semplice incaricato della riscossione si limita a trascrivere il ruolo emesso dell'Ente creditore. Quanto alle eccezioni di decadenza e prescrizioni evidenzia come la cartella sia stata emessa immediatamente dopo la consegna del ruolo da parte dell'ente creditore.
Conclude preliminarmente che venga dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della
Riscossione e nel merito che il ricorso venga rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio.
L'AUSL Umbria 2 si costituisce in giudizio, in via pregiudiziale eccepisce il difetto di giurisdizione di questa Corte di Giustizia Tributaria, stante che le somme iscritte a ruolo derivano da crediti già oggetto di decreto ingiuntivo esecutivo del Tribunale Ordinario di Terni, ed eventuali contestazioni vanno rivolte al giudice ordinario non trattandosi di importi inerenti a crediti erariali.
In via preliminare e nel merito eccepisce l'inammissibilità del ricorso, in quanto lo stesso verte su somme richieste dalla AUSL Umbria 2 che sono divenute definitive, sulle quali si è ormai formato un giudicato non più impugnabile.
In conclusione chiede venga dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte di Giustizia Tributaria;
nel merito la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente società alle spese del giudizio.
Il giorno dell'udienza di merito, visti gli atti posti in giudizio, la Corte ritiene il ricorso infondato e da respingere.
Preliminarmente vista l'eccezione di difetto di giurisdizione di questa Corte, sollevata dall'Azienda
Sanitaria Regionale dell'Umbria , si ritiene doveroso verificare se la presente controversia rientri nella giurisdizione tributaria o ne resti estromessa.
L'art. 2, comma 1, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, stabilisce che “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali, comunali e il contributo per il servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte, le addizionali e sanzioni amministrative irrogate da uffici finanziari. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento ecc….”
Nel caso di specie, è quindi palese il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Terni, dal momento che l'atto impugnato, cartella di pagamento, trattasi di atto derivante dalla esecuzione forzata, recante importi relativi a servizi veterinari per controlli sull'attività di macellazione, che non rientrano nella giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria.
Donde, alla luce di quanto sopra, considerato che tale pregiudizio preclude di entrare nel merito della controversia questa Corte non può che dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, in favore della
Amministrazione Giudiziaria Ordinaria
P.Q.M.
dichiara il difetto di giurisdizione della Corte di giustizia tributaria di Terni in favore del Tribunale civile di
Terni. Spese compensate. Terni, li 14 gennaio 2026. Il Presidente Giovanni Ariolli