CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
Sul provvedimento
Testo completo
Sentenza n. 1091/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
BO AN, Relatore
RIGGIO ROBERTO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1333/2024 depositato il 14/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Termini Imerese - Via S. Lucia N. 11 90018 Termini Imerese PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 83/2018 DEL 11.10.2023 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 438/2026 depositato il
26/02/2026 Richieste delle parti:
Il difensore della società ricorrente insiste in quanto chiesto e dedotto nei propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, del 11.03.2024, contro il Comune di Termini Imerese, la Ricorrente_1 srl con sede legale in Termini Imerese, in persona dell'Amministratore Unico Rappresentante_1 impugnava:
l'avviso di accertamento n. 83 del 11 ottobre 2023 notificato in data 16 gennaio 2024,con il quale veniva ingiunto il pagamento del tributo TARI per l'anno 2018, liquidando una maggiore imposta di euro
10.456,00, interessi per euro 609,56 e irrogando sanzioni per euro 2.986,86.
Parte ricorrente nel ricorso rilevava:
1. l'illegittimità dell'avviso di accertamento per intervenuta decadenza dell'attività di accertamento e riscossione del tributo. Violazione dell'art. 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006 n. 296;
2. l'illegittimità dell'avviso di accertamento per omessa e/o insufficiente motivazione. Violazione del combinato disposto dell'art. 7 della legge 212/2000 e dell'art. 1, comma 161 della legge 27 dicembre
2006;
3. l'illegittimità dell'avviso di accertamento per mancanza di soggettività passiva. Violazione dell'art. 1 comma 642 della legge 147/2013;
4. l'illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione ed errata applicazione dell'art. 12 del d.lgs
472/97. Omessa applicazione del cumulo giuridico.
Il Comune di Termini Imerese si costituiva in giudizio e nelle proprie controdeduzioni rilevava l'infondatezza di tutte le eccezioni sollevate da controparte.
Con memoria illustrativa del 02.02.2026, parte ricorrente insisteva sulle eccezioni sollevate con il ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'articolo 67, primo comma, primo periodo, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18 prevede che “Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”.
In conseguenza il termine quinquennale di prescrizione della TARI 2018 che avrebbe avuto scadenza naturale nel 31 dicembre 2023 viene spostato in avanti di 85 giorni per scadere il 24 marzo 2024. Quindi la notifica dell'atto impugnato è avvenuta entro il termine quinquennale di prescrizione.
Il secondo motivo, trattato insieme al terzo, è fondato.
Infatti pur controdeducendo il Comune che “appare chiaro ed inequivocabile il ragionamento logico giuridico fatto dal Comune che giustifica la pretesa per cui è causa e che consente alla società ricorrente il pieno esercizio del diritto di difesa”, in realtà la lettura dell'atto impugnato non appare intellegibile anzi, in alcuni casi sembra contraddittorio.
Reca 6 colonne con: Descrizione, quantità, tariffa fissa, tariffa variabile,percentuale ed importo.
Sotto la voce descrizione riporta come luogo in tutti i cespiti “c.da Società_1 snc”; un periodo (01.01.2018-30.09.2018 in taluni casi e 01.01.2018-31.12.2018 in altri casi e non si comprende perché); accanto al luogo in taluni casi si trova scritto “tre componenti”, in altri descrizione attività che non sembrano quelle esercitate dal ricorrente (che, peraltro, sostiene che alcuni di esse sono locati e quindi astrattamente riferibili ad una impresa conduttrice).
In poche parole la motivazione non mette in condizione il ricorrente di potere adeguatamente e compiutamente difendersi soprattutto alla luce del fatto che sembra incontroverso che alcuni dei cespiti siano condotti in locazione con obbligo al pagamento della TARI in capo ai conduttori.
L'accoglimento del secondo e del terzo motivo assorbe il quarto.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese liquidate come in dispositivo nella misura minima prevista dal DM n.55/2014 in ragione della scarsa complessità della controversia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di Termini Imerese al pagamento di
1.736,00 più il 15% di spese forfettarie, più IVA e CPA ove spettanti per legge in favore del ricorrente Ricorrente_1 SRL.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
BO AN, Relatore
RIGGIO ROBERTO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1333/2024 depositato il 14/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Termini Imerese - Via S. Lucia N. 11 90018 Termini Imerese PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 83/2018 DEL 11.10.2023 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 438/2026 depositato il
26/02/2026 Richieste delle parti:
Il difensore della società ricorrente insiste in quanto chiesto e dedotto nei propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, del 11.03.2024, contro il Comune di Termini Imerese, la Ricorrente_1 srl con sede legale in Termini Imerese, in persona dell'Amministratore Unico Rappresentante_1 impugnava:
l'avviso di accertamento n. 83 del 11 ottobre 2023 notificato in data 16 gennaio 2024,con il quale veniva ingiunto il pagamento del tributo TARI per l'anno 2018, liquidando una maggiore imposta di euro
10.456,00, interessi per euro 609,56 e irrogando sanzioni per euro 2.986,86.
Parte ricorrente nel ricorso rilevava:
1. l'illegittimità dell'avviso di accertamento per intervenuta decadenza dell'attività di accertamento e riscossione del tributo. Violazione dell'art. 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006 n. 296;
2. l'illegittimità dell'avviso di accertamento per omessa e/o insufficiente motivazione. Violazione del combinato disposto dell'art. 7 della legge 212/2000 e dell'art. 1, comma 161 della legge 27 dicembre
2006;
3. l'illegittimità dell'avviso di accertamento per mancanza di soggettività passiva. Violazione dell'art. 1 comma 642 della legge 147/2013;
4. l'illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione ed errata applicazione dell'art. 12 del d.lgs
472/97. Omessa applicazione del cumulo giuridico.
Il Comune di Termini Imerese si costituiva in giudizio e nelle proprie controdeduzioni rilevava l'infondatezza di tutte le eccezioni sollevate da controparte.
Con memoria illustrativa del 02.02.2026, parte ricorrente insisteva sulle eccezioni sollevate con il ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'articolo 67, primo comma, primo periodo, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18 prevede che “Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”.
In conseguenza il termine quinquennale di prescrizione della TARI 2018 che avrebbe avuto scadenza naturale nel 31 dicembre 2023 viene spostato in avanti di 85 giorni per scadere il 24 marzo 2024. Quindi la notifica dell'atto impugnato è avvenuta entro il termine quinquennale di prescrizione.
Il secondo motivo, trattato insieme al terzo, è fondato.
Infatti pur controdeducendo il Comune che “appare chiaro ed inequivocabile il ragionamento logico giuridico fatto dal Comune che giustifica la pretesa per cui è causa e che consente alla società ricorrente il pieno esercizio del diritto di difesa”, in realtà la lettura dell'atto impugnato non appare intellegibile anzi, in alcuni casi sembra contraddittorio.
Reca 6 colonne con: Descrizione, quantità, tariffa fissa, tariffa variabile,percentuale ed importo.
Sotto la voce descrizione riporta come luogo in tutti i cespiti “c.da Società_1 snc”; un periodo (01.01.2018-30.09.2018 in taluni casi e 01.01.2018-31.12.2018 in altri casi e non si comprende perché); accanto al luogo in taluni casi si trova scritto “tre componenti”, in altri descrizione attività che non sembrano quelle esercitate dal ricorrente (che, peraltro, sostiene che alcuni di esse sono locati e quindi astrattamente riferibili ad una impresa conduttrice).
In poche parole la motivazione non mette in condizione il ricorrente di potere adeguatamente e compiutamente difendersi soprattutto alla luce del fatto che sembra incontroverso che alcuni dei cespiti siano condotti in locazione con obbligo al pagamento della TARI in capo ai conduttori.
L'accoglimento del secondo e del terzo motivo assorbe il quarto.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese liquidate come in dispositivo nella misura minima prevista dal DM n.55/2014 in ragione della scarsa complessità della controversia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di Termini Imerese al pagamento di
1.736,00 più il 15% di spese forfettarie, più IVA e CPA ove spettanti per legge in favore del ricorrente Ricorrente_1 SRL.