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Sentenza 28 marzo 2026
Sentenza 28 marzo 2026
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Sul provvedimento
Testo completo
Sentenza n. 5164/2026
Depositata il 28/03/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 3, riunita in udienza il 20/03/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IZ MARTINA, Giudice monocratico in data 20/03/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20877/2025 depositato il 01/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia Indirizzo_1 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250114909065000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ( Annullamento dell'atto impugnato)
Resistente/Appellato: (rigetto del ricorso)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente, ha impugnato la Cartella di pagamento in epigrafe, n. 071 2025 0114909065 000, notificata a mezzo posta in data 28/10/2025 – tassa automobilistica art. 17 legge 449/97 anno 2020, ente creditore Regione Campania per complessivi € 296,05.
L'ader ha eccepito il difetto legittimazione passiva, concludendo per il rigetto del ricorso.
La Regione si è costituita, deducendo di aver notificato gli avvisi di accertamento.
All'udienza, la Corte, in composizione monocratica, letti ed esaminati tutti gli atti e documenti depositati, ha deciso come da dispositivo e contestuale sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, per i motivi di seguito precisati.
La Regione Campania ha provato la rituale ricezione dell'avviso di accertamento n. 064197176661, avvenuta per compiuta giacenza in data 14 luglio 2023, concernente il recupero del mancato pagamento della tassa automobilistica per l'annualità 2020, interrompendo la prescrizione.
La parte ricorrente, con le memorie, ha contestato la prova della notifica prodotta dalle parti resistenti.
Tali doglianze, peraltro, non risultano fondate, in quanto si osserva che la legge n. 124/2017 ha ampliato la platea degli operatori abilitati alle notifiche via posta ex L. 890/1982, prevedendo che, oltre a Banca_1, le notifiche possono essere validamente effettuate anche da soggetti privati, purché abbiano ottenuto una specifica licenza individuale dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).
La giurisprudenza citata dalla parte ricorrente afferisce a notifiche effettuate in data anteriore alla citata legge. (cfr. Cass. SS.UU. n. 299/2020).
Come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione “ In tema di notificazioni a mezzo posta, la notifica eseguita per il tramite di operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla
"licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 del 1999, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata dalla l. n. 124 del 2017, è fidefacente, per effetto dell'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., soltanto quando abbia ad oggetto atti amministrativi e tributari, ma non anche quando attenga ad atti giudiziari, ivi compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, per i quali la gestione del servizio, in forza di ragioni di ordine pubblico, correlate a peculiari requisiti di rafforzata affidabilità dell'agente notificatore, è riservata, nel regime del d.lgs. n. 58 del 2011, al solo gestore del "servizio postale universale" e, nel successivo regime della l. n. 124 del 2017, ai soli titolari di licenza individuale speciale. ( cfr.: Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 12/11/2020, n. 25521; conforme:
Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 09/03/2022, n. 7689).
La parte opponente con le memorie non ha contestato il possesso della licenza individuale.
Ne consegue la validità delle notifiche effettuate tramite l'operatore privato ( cfr.: Cass. civ., Sez. V, Ordinanza,
25/03/2024, n. 7978, secondo cui “In tema di notificazioni a mezzo posta, nel regime posteriore all'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017, è nulla la notifica di un atto processuale effettuata per il tramite di un operatore di posta privata sprovvisto della licenza individuale relativa allo svolgimento del servizio di recapito postale, in quanto solo il rilascio del titolo abilitativo comporta la soggezione a un regime giuridico particolare, fonte di conferimento di diritti, ma anche di assunzione di obblighi specifici.”
Ne consegue, per tali motivi, che la Regione ha comprovato la rituale notifica del previo avviso di accertamento, interrompendo il decorso della prescrizione.
Va richiamato anche l'orientamento della Suprema Corte ( cfr.: Cass., 10 agosto 2023 n. 24492), secondo cui la notifica dell'atto impositivo a mezzo posta per compiuta giacenza non richiede la raccomandata di comunicazione dell'avvenuto deposito (CAD).
Per tutti i motivi esposti, tenuto conto della data di notifica dei citati avvisi di accertamento, il decorso del termine triennale di prescrizione risulta validamente interrotto (Cfr.: art. 5 decreto legge 953/1982).
Per tali motivi, il ricorso va rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite, tenuto conto delle oscillazioni giurisprudenziali nella giurisprudenza di merito, in tema di notifica a mezzo posta ordinaria.
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 20.3.2026- 27.03.2026
Il Giudice
TI BR
Depositata il 28/03/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 3, riunita in udienza il 20/03/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IZ MARTINA, Giudice monocratico in data 20/03/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20877/2025 depositato il 01/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia Indirizzo_1 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250114909065000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ( Annullamento dell'atto impugnato)
Resistente/Appellato: (rigetto del ricorso)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente, ha impugnato la Cartella di pagamento in epigrafe, n. 071 2025 0114909065 000, notificata a mezzo posta in data 28/10/2025 – tassa automobilistica art. 17 legge 449/97 anno 2020, ente creditore Regione Campania per complessivi € 296,05.
L'ader ha eccepito il difetto legittimazione passiva, concludendo per il rigetto del ricorso.
La Regione si è costituita, deducendo di aver notificato gli avvisi di accertamento.
All'udienza, la Corte, in composizione monocratica, letti ed esaminati tutti gli atti e documenti depositati, ha deciso come da dispositivo e contestuale sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, per i motivi di seguito precisati.
La Regione Campania ha provato la rituale ricezione dell'avviso di accertamento n. 064197176661, avvenuta per compiuta giacenza in data 14 luglio 2023, concernente il recupero del mancato pagamento della tassa automobilistica per l'annualità 2020, interrompendo la prescrizione.
La parte ricorrente, con le memorie, ha contestato la prova della notifica prodotta dalle parti resistenti.
Tali doglianze, peraltro, non risultano fondate, in quanto si osserva che la legge n. 124/2017 ha ampliato la platea degli operatori abilitati alle notifiche via posta ex L. 890/1982, prevedendo che, oltre a Banca_1, le notifiche possono essere validamente effettuate anche da soggetti privati, purché abbiano ottenuto una specifica licenza individuale dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).
La giurisprudenza citata dalla parte ricorrente afferisce a notifiche effettuate in data anteriore alla citata legge. (cfr. Cass. SS.UU. n. 299/2020).
Come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione “ In tema di notificazioni a mezzo posta, la notifica eseguita per il tramite di operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla
"licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 del 1999, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata dalla l. n. 124 del 2017, è fidefacente, per effetto dell'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., soltanto quando abbia ad oggetto atti amministrativi e tributari, ma non anche quando attenga ad atti giudiziari, ivi compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, per i quali la gestione del servizio, in forza di ragioni di ordine pubblico, correlate a peculiari requisiti di rafforzata affidabilità dell'agente notificatore, è riservata, nel regime del d.lgs. n. 58 del 2011, al solo gestore del "servizio postale universale" e, nel successivo regime della l. n. 124 del 2017, ai soli titolari di licenza individuale speciale. ( cfr.: Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 12/11/2020, n. 25521; conforme:
Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 09/03/2022, n. 7689).
La parte opponente con le memorie non ha contestato il possesso della licenza individuale.
Ne consegue la validità delle notifiche effettuate tramite l'operatore privato ( cfr.: Cass. civ., Sez. V, Ordinanza,
25/03/2024, n. 7978, secondo cui “In tema di notificazioni a mezzo posta, nel regime posteriore all'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017, è nulla la notifica di un atto processuale effettuata per il tramite di un operatore di posta privata sprovvisto della licenza individuale relativa allo svolgimento del servizio di recapito postale, in quanto solo il rilascio del titolo abilitativo comporta la soggezione a un regime giuridico particolare, fonte di conferimento di diritti, ma anche di assunzione di obblighi specifici.”
Ne consegue, per tali motivi, che la Regione ha comprovato la rituale notifica del previo avviso di accertamento, interrompendo il decorso della prescrizione.
Va richiamato anche l'orientamento della Suprema Corte ( cfr.: Cass., 10 agosto 2023 n. 24492), secondo cui la notifica dell'atto impositivo a mezzo posta per compiuta giacenza non richiede la raccomandata di comunicazione dell'avvenuto deposito (CAD).
Per tutti i motivi esposti, tenuto conto della data di notifica dei citati avvisi di accertamento, il decorso del termine triennale di prescrizione risulta validamente interrotto (Cfr.: art. 5 decreto legge 953/1982).
Per tali motivi, il ricorso va rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite, tenuto conto delle oscillazioni giurisprudenziali nella giurisprudenza di merito, in tema di notifica a mezzo posta ordinaria.
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 20.3.2026- 27.03.2026
Il Giudice
TI BR