CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
Testo completo
Sentenza n. 94/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 1, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IO PP, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 389/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Via Padre Luigi Maria Monti 48 21047 Saronno VA
contro
Regione Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. PFA25068379044907 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE): non ha depositato il ricorso
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE): dichiararsi il ricorso inammissibile
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso per l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. PFA25068379044907 notificatale il 29 settembre 2025 da Regione Lombardia per l'omesso pagamento della tassa automobilistica del 2020, relativa al veicolo targato Targa_1
Regione Lombardia, appreso della presentazione del ricorso solo a seguito di consultazione nel sistema informativo del sito di Giustizia Tributaria – Telecontenzioso, ha rilevato che la ricorrente non ha depositato l'originale o la copia del ricorso, come prescritto dall'art. 22 del D.lgs. n. 546/1992, né ha provato di averlo notificato all'Ente pubblico territoriale;
ha chiesto pertanto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Contrariamente al dettato dell'art. 22 cit., infatti, parte ricorrente non lo ha depositato in originale in segreteria con la prova della sua notificazione.
Le spese seguono la soccombenza e poste a carico di parte ricorrente si liquidano equitativamente in
€ 300,00.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese, in composizione monocratica, dichiara l'inammissibilità del ricorso per difetto di deposito ex art. 22 D. L.vo 546 del 1992.
Condanna parte ricorrrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida equitativamente in € 300,00.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 1, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IO PP, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 389/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Via Padre Luigi Maria Monti 48 21047 Saronno VA
contro
Regione Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. PFA25068379044907 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE): non ha depositato il ricorso
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE): dichiararsi il ricorso inammissibile
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso per l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. PFA25068379044907 notificatale il 29 settembre 2025 da Regione Lombardia per l'omesso pagamento della tassa automobilistica del 2020, relativa al veicolo targato Targa_1
Regione Lombardia, appreso della presentazione del ricorso solo a seguito di consultazione nel sistema informativo del sito di Giustizia Tributaria – Telecontenzioso, ha rilevato che la ricorrente non ha depositato l'originale o la copia del ricorso, come prescritto dall'art. 22 del D.lgs. n. 546/1992, né ha provato di averlo notificato all'Ente pubblico territoriale;
ha chiesto pertanto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Contrariamente al dettato dell'art. 22 cit., infatti, parte ricorrente non lo ha depositato in originale in segreteria con la prova della sua notificazione.
Le spese seguono la soccombenza e poste a carico di parte ricorrente si liquidano equitativamente in
€ 300,00.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese, in composizione monocratica, dichiara l'inammissibilità del ricorso per difetto di deposito ex art. 22 D. L.vo 546 del 1992.
Condanna parte ricorrrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida equitativamente in € 300,00.