CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica atto presupposto

    La Corte rileva che, pur ammettendo la carenza di una valida sequenza procedimentale per l'emissione del preavviso di fermo, il contribuente ha comunque pagato il tributo. Il pagamento di un debito prescritto non ammette ripetizione.

  • Rigettato
    Prescrizione del tributo

    La Corte rileva che, pur ammettendo la prescrizione del tributo, il pagamento del debito da parte del contribuente non ammette ripetizione.

  • Inammissibile
    Pagamento di debito prescritto

    La Corte dichiara l'inammissibilità della richiesta di restituzione in quanto il pagamento di un debito prescritto, a prescindere dalle motivazioni, non ammette ripetizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 1015
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 1015
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

    Testo completo