CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
Testo completo
Sentenza n. 1015/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 26/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PALUMBO MASSIMO, Giudice monocratico in data 26/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4248/2024 depositato il 05/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Centola
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. S.p.a. - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000078858 TARES 2013
contro
So.g.e.t. S.p.a. - 01807790686 Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 198094 TARI 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al Sigit il 5.6.2024 Ricorrente_1 conveniva in giudizio il comune di Centola e la Soget impugnando il preavviso di iscrizione di fermo amministrativo notificato in data 12.3.2024 collegato all'ingiunzione n. 198094 per tributi Tari/Tares 2013 per l'importo di euro 191,25 che ella nelle more versava onde evitare il fermo del veicolo.
Assumeva la mancata notifica dell'atto presupposto e la prescrizione del tributo.
Chiedeva sospendersi l'esecutività dell'atto e la restituzione di quanto versato per l'assolvimento del tributo.
Si costituiva la Soget eccependo che l'atto prodromico, ovvero l'ingiunzione 0198094 del 10.8. 2022, era stato notificato in data 22.11.2022 come da relata che depositava (eseguita, stante l'assenza del contribuente nel Comune, ex art. 26 , comma quarto, Dpr 602/73 e 60, comma 1, lett. E) dpr 600/73). A parte che il tributo sotteso al preavviso di fermo era stato versato in data 10.4.2024. Addirittura prima della notifica del ricorso che era del 10.5.2024.
Con ordinanza del 26.2.2025 la Corte, in composizione monocratica, rigettava la richiesta di sospensiva.
La causa veniva trattata all'udienza del 26.2.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Deve premettersi che la contribuente ha dato atto di avere pagato il tributo. Il che vincola la decisione della causa in esame. Perché, pur concedendosi che il preavviso di fermo sia stato emesso in carenza di una valida sequenza procedimentale che lo legittimasse (per vero, l'art. 26, quarto comma, dpr 602/73 rimanda, nei casi stabiliti dall'art. 140 cpc, alle modalità della notifica ex art. 60 dpr 600/73, ovvero con deposito presso l'albo del comune di ultima residenza fiscale del contribuente;
ciò anche quando nel suddetto luogo non v' traccia fisica del contribuente come abitazione, ufficio o altro;
nella fattispecie, però, in atti è stata versata la richiesta della Soget al Comune di affissione della notifica ma non l'atto successivo, l'unico che avrebbe perfezionato la notifica), resta, tuttavia, decisivo constatare che la ricorrente ha pagato il tributo, per pacifica ammissione delle parti. Ne discende che, pur ammesso che il relativo tributo sia prescritto, il pagamento di un debito prescritto, a prescindere dalle motivazioni che lo hanno ispirato, non ammette la ripetizione, ex artt. 2940 e 1936 cc. Il che determina l'inammissibilità del ricorso nella parte in cui conclude per la restituzione di quanto versato in pagamento di un debito prescritto.
La natura della decisione comporta la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità del ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 26/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PALUMBO MASSIMO, Giudice monocratico in data 26/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4248/2024 depositato il 05/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Centola
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. S.p.a. - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000078858 TARES 2013
contro
So.g.e.t. S.p.a. - 01807790686 Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 198094 TARI 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al Sigit il 5.6.2024 Ricorrente_1 conveniva in giudizio il comune di Centola e la Soget impugnando il preavviso di iscrizione di fermo amministrativo notificato in data 12.3.2024 collegato all'ingiunzione n. 198094 per tributi Tari/Tares 2013 per l'importo di euro 191,25 che ella nelle more versava onde evitare il fermo del veicolo.
Assumeva la mancata notifica dell'atto presupposto e la prescrizione del tributo.
Chiedeva sospendersi l'esecutività dell'atto e la restituzione di quanto versato per l'assolvimento del tributo.
Si costituiva la Soget eccependo che l'atto prodromico, ovvero l'ingiunzione 0198094 del 10.8. 2022, era stato notificato in data 22.11.2022 come da relata che depositava (eseguita, stante l'assenza del contribuente nel Comune, ex art. 26 , comma quarto, Dpr 602/73 e 60, comma 1, lett. E) dpr 600/73). A parte che il tributo sotteso al preavviso di fermo era stato versato in data 10.4.2024. Addirittura prima della notifica del ricorso che era del 10.5.2024.
Con ordinanza del 26.2.2025 la Corte, in composizione monocratica, rigettava la richiesta di sospensiva.
La causa veniva trattata all'udienza del 26.2.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Deve premettersi che la contribuente ha dato atto di avere pagato il tributo. Il che vincola la decisione della causa in esame. Perché, pur concedendosi che il preavviso di fermo sia stato emesso in carenza di una valida sequenza procedimentale che lo legittimasse (per vero, l'art. 26, quarto comma, dpr 602/73 rimanda, nei casi stabiliti dall'art. 140 cpc, alle modalità della notifica ex art. 60 dpr 600/73, ovvero con deposito presso l'albo del comune di ultima residenza fiscale del contribuente;
ciò anche quando nel suddetto luogo non v' traccia fisica del contribuente come abitazione, ufficio o altro;
nella fattispecie, però, in atti è stata versata la richiesta della Soget al Comune di affissione della notifica ma non l'atto successivo, l'unico che avrebbe perfezionato la notifica), resta, tuttavia, decisivo constatare che la ricorrente ha pagato il tributo, per pacifica ammissione delle parti. Ne discende che, pur ammesso che il relativo tributo sia prescritto, il pagamento di un debito prescritto, a prescindere dalle motivazioni che lo hanno ispirato, non ammette la ripetizione, ex artt. 2940 e 1936 cc. Il che determina l'inammissibilità del ricorso nella parte in cui conclude per la restituzione di quanto versato in pagamento di un debito prescritto.
La natura della decisione comporta la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità del ricorso. Compensa le spese.