CGT1
Sentenza 21 marzo 2026
Sentenza 21 marzo 2026
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Sul provvedimento
Testo completo
Sentenza n. 1452/2026
Depositata il 21/03/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 16/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'EMMANUELE LU, Presidente
CUSATI PIETRO, TO
MELCHIONDA MARTINO, Giudice
in data 16/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6487/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 7 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 10077202400012710000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2559/2025 depositato il
20/05/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atti
Resistente: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 6487 /2024di r.g.,inviato il 17-10-2024, la Ricorrente_1SAS, con sede in Laureana Cilento,in persona del legale rappresentante p.t. Nominativo_1 si oppone avverso l'avviso di presa in carico,relativo all'avviso di accertamento ,notificato in data 6-3-2024, dall'Agenzia delle Entrate ,Direzione Provinciale di Salerno.
Con il predetto ricorso la società ricorrente eccepisce la prescrizione e la mancata notifica dell'atto prodromico e chiede l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate,Direzione Provinciale di Salerno ,con controdeduzioni ,eccepisce l'infondatezza in diritto e nel merito dei motivi indicati nel ricorso e chiede di rigettare il ricorso con condanna alle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate- Riscossione non si è costituita in giudizio.
Alla odierna,pubblica udienza, i procuratori delle parti hanno illustrato le proprie conclusioni e la Corte ha deciso la controversia come dal dispositivo in calce riportato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è privo di fondamento e va integralmente rigettato. Osserva la Corte che dalla documentazione in atti si evince che l'avviso di accertamento è stato ritualmente notificato alla società ricorrente ,in data 6 marzo 2024 , a mezzo PEC, nei termini previsti e va perciò,confermato. L'atto impositivo è divenuto definitivo e non risultano vizi propri dell'atto impugnato. Inoltre non è maturata alcuna prescrizione o decadenza .Le eccezioni proposte dalla società ricorrente sono del tutto pretestuose e non hanno alcun pregio né in fatto,né in diritto,ne consegue,pertanto, la conferma dell'atto impugnato e il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 3000,00
Depositata il 21/03/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 16/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'EMMANUELE LU, Presidente
CUSATI PIETRO, TO
MELCHIONDA MARTINO, Giudice
in data 16/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6487/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 7 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 10077202400012710000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2559/2025 depositato il
20/05/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atti
Resistente: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 6487 /2024di r.g.,inviato il 17-10-2024, la Ricorrente_1SAS, con sede in Laureana Cilento,in persona del legale rappresentante p.t. Nominativo_1 si oppone avverso l'avviso di presa in carico,relativo all'avviso di accertamento ,notificato in data 6-3-2024, dall'Agenzia delle Entrate ,Direzione Provinciale di Salerno.
Con il predetto ricorso la società ricorrente eccepisce la prescrizione e la mancata notifica dell'atto prodromico e chiede l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate,Direzione Provinciale di Salerno ,con controdeduzioni ,eccepisce l'infondatezza in diritto e nel merito dei motivi indicati nel ricorso e chiede di rigettare il ricorso con condanna alle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate- Riscossione non si è costituita in giudizio.
Alla odierna,pubblica udienza, i procuratori delle parti hanno illustrato le proprie conclusioni e la Corte ha deciso la controversia come dal dispositivo in calce riportato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è privo di fondamento e va integralmente rigettato. Osserva la Corte che dalla documentazione in atti si evince che l'avviso di accertamento è stato ritualmente notificato alla società ricorrente ,in data 6 marzo 2024 , a mezzo PEC, nei termini previsti e va perciò,confermato. L'atto impositivo è divenuto definitivo e non risultano vizi propri dell'atto impugnato. Inoltre non è maturata alcuna prescrizione o decadenza .Le eccezioni proposte dalla società ricorrente sono del tutto pretestuose e non hanno alcun pregio né in fatto,né in diritto,ne consegue,pertanto, la conferma dell'atto impugnato e il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 3000,00