Sentenza 29 ottobre 2024
Sul provvedimento
Testo completo
Sentenza n. 342/2024
Depositato il 29/10/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TREVISO Sezione 3, riunita in udienza il 22/10/2024 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ON RT, Giudice monocratico in data 22/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 245/2024 depositato il 19/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Treviso
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Ag.entrate - Riscossione - Treviso - Piazza Delle Istituzioni N. 18 31100 Treviso TV
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11320230009486208000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si dà atto che ai fini della pratica forense è presente il Dott. Nominativo_1 Resistente/Appellato: -------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna la cartella di pagamento ricevuta da ADER di Treviso per omesso pagamento di contributi unificati. In particolare si tratta di somme iscritte a ruolo per il CUT dovuto per il procedimento RGR
42/2022: complessivamente € 4.587,87 compresi interessi, spese e sanzioni. Per tale importo la cartella viene impugnata. Oggetto del procedimento era un avviso di ripresa di carico, anno di imposta 2015, con cui venivano accertate imposte IVA e IRAP afferenti la S.r.l. Società_1, cancellata dal registro di imprese in data 19/2/18. L'Agenzia delle Entrate di Treviso si costituiva esponendo di aver rimosso dal ruolo la ricorrente in quanto non coobbligata. Poiché la ricorrente insisteva per la condanna dell'ufficio al pagamento delle spese di lite, con sentenza n. 313/23 la Corte di Giustizia Tributaria adita, dovendo verificare la fondatezza dell'impugnazione ai fini delle spese, dichiarava estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e condannava ADER di Treviso a pagare alla ricorrente le spese di lite liquidate in € 4.000,00 oltre accessori di legge e la restituzione del CUT.
Stante la sentenza citata la ricorrente ritiene di nulla dovere essendo stata costretta ad azionare la tutela difensiva. Conseguentemente il CUT non doveva essere da lei corrisposto stante l'illegittimità dell'atto a suo tempo impugnato con esito positivo. Né risultano dovute, secondo la ricorrente, le sanzioni stante la parziale invalidità dell'atto impugnato.
Conclude: dichiararsi la parziale invalidità della cartella impugnata e per l'effetto dichiarare la parziale nullità
e/o annullamento parzialmente della stessa per i motivi esposti in ricorso.
Spese rifuse.
Si costituisce l'ADER di Treviso esponendo che l'impugnazione non riguarda vizi della cartella, ma dell'Ente impositore, titolare del credito in contestazione essendo l'Ente di riscossione mero destinatario del pagamento.
Preliminarmente chiede l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Corte di Giustizia Tributaria di
I° di Treviso o, in subordine, a onere della deducente ai sensi e per gli effetti della parte evocata in giudizio.
Conclude: dichiarare il difetto di legittimazione passiva di ADER;
rigettare il ricorso;
spese rifuse.
A seguito della notifica da parte di ADER degli atti sopraindicati, si costituisce in giudizio la Segreteria della
Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Treviso.
Espone che la cartella impugnata riguarda due distinte procedure contenziose di anni diversi (RGR 337/2021
e 42/2022), impugnata solo per la parte relativa al RGR 42/2022. L'iscrizione a ruolo è stata preceduta da regolare notifica di due provvedimenti impositivi: l'invito al pagamento n. 1746444 del 16/2/22 e la conseguente irrogazione di sanzioni n. 7/2022 per l'omesso pagamento del contributo unificato pari ad
€ 1.500,00. Tali atti impositivi non sono stati impugnati.
Assume l'estraneità della Segreteria di Giustizia Tributaria di Treviso alla quale è demandata l'amministrazione dell'esercizio della giustizia. Le sanzioni seguono la violazione dell'obbligo amministrativo in capo alla ricorrente, che ha adito la via giudiziaria.
Conclude:
dichiarare inammissibile il ricorso;
rigettare il ricorso;
rigettare ogni domanda in subordine. Spese rifuse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice osserva.
L'art. 15 comma 2 TUSG (DPR 30/5/2000 n. 115) stabilisce che il Funzionario verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento;
verifica inoltre se l'importo risultante dallo stesso è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa.
Il Funzionario procede, altresì, alla verifica di cui al comma 1 ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa.
L'art. 247 TUSG dispone che l'Ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il Magistrato dove è depositato l'atto, a cui si collega il pagamento o l'integrazione dei contributi unificati.
L'art. 248 TUSG stabilisce che nel caso di omesso o insufficiente pagamento del CUT è prevista l'emissione dell'invito al pagamento da parte dell'Ufficio indicato.
Spetta pertanto alle segreterie delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali (ora Corti di Giustizia) presso le quali è stato deposito l'atto, il recupero del CUT, l'irrogazione e l'intimazione al pagamento delle sanzioni, il calcolo degli interessi e l'iscrizione a ruolo delle somme. Tutto ciò entro 30 giorni dal deposito dell'atto.
La segreteria della Corte di Giustizia di Treviso ha diligentemente adempiuto agli obblighi di legge e del resto nulla sul punto ha obiettato la ricorrente.
L'art. 14 comma 1 TUSG stabilisce che la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, è tenuta al pagamento contestuale del CUT.
Non vi è dubbio quindi che nel caso alla ricorrente, costituendosi in giudizio nel procedimento RG 42/2022, spettava provvedere al pagamento del CUT. Il di esso mancato pagamento ha quindi comportato l'avvio della procedura per il pagamento coatto. L'esito della controversia nessun rilievo ha sul CUT se non che il
Giudice disporrà il recupero del CUT ove la parte che lo ha corrisposto esca vittoriosa nel processo, come
è avvenuto nel caso de quo. Tale decisione peraltro non consente, come ritiene la ricorrente, di esonerarla dall'obbligazione iniziale stante comunque il suo diritto di ottenere il ristoro di quanto pagato per il CUT. Si aggiunga che nel caso la ricorrente non ha nemmeno opposto i provvedimenti prodromici alla cartella di pagamento e cioè l'invito al pagamento e l'irrogazione delle sanzioni. A tal proposito si tenga presente che l'invito al pagamento è autonomamente impugnabile dappoiché esso contiene una specifica pretesa tributaria per cui il contribuente ha interesse a chiarire la propria posizione ed invocare una tutela giudiziaria (si veda
Cass. 5/-27/10/20 n. 23532) ancorché non indicato espressamente nell'art. 19 Codice Processo Tributario.
Quanto all'atto di irrogazione sanzioni non vi è dubbio sulla di esso impugnabilità (art. 19 D. Lgs. 546/92).
Il ricorso appare quindi inammissibile. Vanno liquidate le spese di lite a favore della segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Treviso.
Si ritiene di compensare le spese di lite con l'ADER di Treviso che non ha ottemperato, nonostante la condanna alle spese nel procedimento n. 42/2022, al pagamento del CUT alla ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della
Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Treviso in persona del suo Direttore pro tempore che liquida in complessivi € 500,00 (cinquecento) oltre accessori se dovuti. Compensa le spese di lite tra la ricorrente e l'ADER di Treviso.