CGT1
Sentenza 21 marzo 2026
Sentenza 21 marzo 2026
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Sul provvedimento
Testo completo
Sentenza n. 58/2026
Depositata il 21/03/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PRATO Sezione 1, riunita in udienza il 13/03/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GHERARDINI ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 13/03/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 264/2025 depositato il 08/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Prato
elettivamente domiciliato presso Email_2
Societa' Risorse Spa - 01907590978
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5776493 DEL 24/07/2025 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 72/2026 depositato il 18/03/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in epigrafe, impugnava l'avviso di accertamento in rettifica n. 5502738, notificatole dalla So.Ri. s.p.a. il 24 luglio 2025, per IMU anno
2019.
Nel ricorso venivano avanzati i seguenti motivi di nullità:
- sopravvenuta decadenza dell'ente dal potere di accertamento per l'anno 2019, in quanto non era stato rispettato il termine decadenziale di cui all'art. 1, comma 161, l. n. 296/2006;
- il difetto di motivazione, in quanto dall'esame dell'atto non si comprende la ragione della maggiore pretesa, limitandosi l'ente impositore ad affermare apoditticamente che l'immobile oggetto di controversia (foglio 63, particella 448, sub 1) non può essere considerato pertinenza dell'abitazione principale perché la sua destinazione risulterebbe essere “industriale”, senza peraltro fornirne alcuna prova, anche alla luce di quanto prescritto a suo carico dall'art. 7 comma 5 bis d. lgs. n. 546/1992;
- l'infondatezza nel merito della pretesa, trattandosi di unità immobiliare ad uso di deposito/ripostiglio, come tale sempre utilizzata, oltre a essere stata sempre censita come locale deposito in C/2, per cui è non è neppure concepibile l'esercizio di attività di produzione e/o lavorazione che contemplino l'uso di macchinari.
Anche perché il fabbricato in cui è collocato il magazzino è situato a ridosso delle mura cittadine ed è servito da una viabilità non idonea al transito di automezzi pesanti.
Per tutti i motivi sopra esposti parte ricorrente chiedeva alla Corte dichiarare la illegittimità dell'avviso di accertamento qui impugnato in tutte le sue parti. Con vittoria di spese ed onorari e con condanna al rimborso delle somme eventualmente nel frattempo versate.
La Società Risorse s.p.a., costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso, con la vittoria delle spese.
Quanto alla decadenza opponeva la valenza della sospensione COVID di cui all'art. 67 del d.l. n. 18/2020, per cui al termine del 31 dicembre 2023 andavano aggiunti gli 85 giorni di sospensione (dall'8 marzo compreso al 31 maggio 2020) ivi stabiliti, e, quindi, la notifica dell'accertamento era avvenuta nel termine. Quanto alla motivazione, sosteneva che l'avviso di accertamento, quale mera provocatio ad opponendum, soddisfa l'obbligo di motivazione ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria e di difendersi, come nella specie era avvenuto. Quanto all'assolvimento dell'onere della prova, sosteneva l'inconferenza del riferimento all'art. 7, comma 5 bis, d. lgs. 546/1992, circa l'onere dell'Amministrazione di provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato, trattandosi di norma processuale, che non può essere invocata per contestare la legittimità dell'atto oggetto di impugnazione.
Quanto al merito, ribadiva che l'immobile in oggetto ha destinazione d'uso industriale, come risulta dal relativo certificato di abitabilità che veniva prodotto, per cui il fabbricato in questione non può essere considerato come pertinenza dell'abitazione principale, avendo una destinazione industriale assolutamente incompatibile con il vincolo di pertinenzialità. In ogni caso, aggiungeva la So.Ri., l'immobile non può godere del beneficio derivante dal vincolo di pertinenza, in quanto ha una consistenza di ben 4 vani ed è completamente autonomo dall'abitazione principale, essendo posto al piano terreno ed avendo accesso autonomo e totalmente indipendente dalle entrate degli appartamenti, posti ai piani primo e secondo, e la ricorrente non ha dato prova che sia posto in modo durevole a servizio ed ornamento dell'abitazione principale, né che lo stesso non possa avere una diversa destinazione senza radicale trasformazione.
Quindi, fissata l'udienza di trattazione del merito, comparivano le parti, che, illustrate ancora le proprie regioni, insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti, sentite le parti, deve essere pregiudizialmente esaminata la questione della maturata decadenza dal potere impositivo opposta dalla ricorrente, per mancato rispetto, da parte dell'ente impositore, del termine di cui all'art. 1, comma 161, l. n. 296/2006.
Al riguardo, la difesa della So.Ri. invoca la “sospensione” del termine di decadenza di cui all'art. 67, d.l. n.
18 del 2020.
Tale disposizione va tenuta in considerazione, perché il subentrato e sostitutivo regime emergenziale di cui all'art. 157, d.l. n. 34/2020, per espressa disposizione del comma 7-bis del medesimo art. 157, non si applica alle entrate degli enti territoriali.
Detta questione è già stata decisa da questa Corte di Giustizia Tributaria in altra sede assumendo la seguente determinazione.
La disposizione di cui all'art. 67 d.l. n. 18/2020, dunque, per quanto qui interessa, dopo aver disposto al comma 1 che “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”, statuisce, al comma 4, che, “con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della Legge 27 luglio
2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Come si evince dalla lettera della legge, dunque, l'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020, al comma 1, si limita a individuare il lasso temporale di “sospensione” dei termini delle “attività” di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione di contenzioso da parte degli uffici impositori, occupandosi solamente al comma
4 della specifica disciplina relativa ai termini di “prescrizione e decadenza”, mediante il richiamo a quanto disposto dall'art. 12, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 159/2015.
Orbene, il comma 1, del citato art. 12, prescrive la stretta corrispondenza del periodo di “sospensione” dei termini per i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, per lo stesso identico periodo di “sospensione” dei termini per gli adempimenti anche processuali, dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione.
La ratio posta a fondamento di siffatta disciplina generale, è, dunque, quella di realizzare la perfetta
“simmetria” del periodo di sospensione dei termini connessi a fatti straordinari, che andranno determinati dalle specifiche disposizioni emergenziali, sia per le incombenze a carico del contribuente, sia per quelle a carico degli enti, oltre che per i termini processuali.
Quanto alla ripresa, l'art. 12 comma 1, d.lgs. n. 159/2015 aggiunge che, “salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”, con disposizione generale che, infatti, corrisponde a quanto specificamente stabilito dalla normativa speciale emergenziale Covid all'art. 62, comma 6, del d.l. n. 18/2020. Il comma 3 dell'art. 12, si limita a precisare, sempre nella logica di un tale parallelismo, che l'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.
Giova, ancora, ricordare che, con la legge di conversione del d.l. n. 18 del 2020, è stato escluso il rimando al comma 2 dell'art. 12, d.lgs. n. 159/2015, posto che il comma 4 dell'art. 67 è stato riscritto con lo specifico rinvio a quanto disposto dai soli commi 1 e 3 dell'art. 12.
La scelta del legislatore emergenziale appare significativa, visto che il comma 2 era l'unico comma dell'art. 12 a dettare una precisa disposizione sulla “proroga” dei termini decadenziali o di prescrizione scadenti nel periodo di sospensione.
Di conseguenza, dal richiamo ai commi 1 e 3 dell'art. 12, d.lgs. n. 159/2015, si evince che, con l'art. 67 d.l.
n. 18/2020, il legislatore ha, innanzi tutto, voluto ribadire la regola generale della simmetria del periodo emergenziale a favore del contribuente per versamenti e incombenze, con il periodo a favore degli enti per le attività loro proprie, oltre alla simmetria relativa alle scadenze processuali (comma 1 dell'art. 12) e l'esclusione dell'agente della riscossione, per lo stesso periodo, di procedere alla notifica delle cartelle di pagamento (comma 3 dell'art. 12).
Il legislatore ha, poi, voluto ribadire, con il cit. art. 67, la regola generale della ripresa dei versamenti a carico dei contribuenti entro il mese successivo alla fine del periodo di “sospensione” (comma 1 dell'art. 12) e ha ritenuto, infine, esaustiva, per i termini di decadenza e prescrizione a carico dell'ente impositore, la durata del periodo indicato al comma 1 dello stesso art. 67 (omettendo il richiamo al comma 2 dell'art. 12, le cui disposizioni non si applicano).
Appare, allora, chiaro, dalla lettura di siffatta disciplina emergenziale, che il legislatore, nel ribadito parallelismo della “sospensione” dei termini spettanti all'uno e all'altro, non ha inteso evocare, con il sostantivo
“sospensione”, la nozione tecnica per cui qualsivoglia termine, se sospeso per determinati giorni, quando riprende a decorrere, comporta che, a quel termine, si aggiungano quei determinati giorni. L'art. 67, del d.
l. n. 18 del 2020, com'è stato correttamente rilevato da attenta dottrina, non dispone una vera e propria
“sospensione”, ma una mera “proroga” del termine.
Il termine, infatti, non viene “congelato” come accade con le sospensioni (nell'accezione tecnica) dei termini, tant'è vero che i versamenti oggetto di sospensione devono, poi, essere effettuati “entro il mese successivo”, cioè entro il 30 giugno 2020 (come disposto dalla norma generale del cit. art. 12, comma 1, e da quella speciale dell'art. 62, comma 6, d.l. n. 18/2020) e non 85 giorni dopo la fine del periodo indicato.
Mentre, se di vera e propria “sospensione” si trattasse, il meccanismo, ritenuto dalla So.Ri. valevole per gli uffici, dovrebbe valere anche per i versamenti e gli adempimenti dei contribuenti e per i termini processuali, in forza della ribadita “simmetria” prescritta dall'art. 12, comma 1, espressamente richiamato dall'art. 67, comma 4. Come non è, né per gli uni, come sopra ricordato, né per gli altri (ex art. 83 d.l. n. 18/2020)
Ne deriva, pertanto, che, per gli accertamenti relativi ai tributi locali, il differimento di 85 giorni deve ritenersi valevole con esclusivo riferimento al dato temporale normativamente indicato, ovvero dall'8 marzo 2020 al
31 maggio 2020. Con riflesso operante, dunque, solo per i termini di decadenza e prescrizione relativi al menzionato periodo di emergenza pandemica, normativamente circoscritto all'anno 2020.
Gli assunti della So.Ri. su una sospensione a cascata per gli ulteriori anni (nella specie si tratta della scadenza del 31 dicembre 2023), oltre a non trovare alcun supporto nel dato normativo, si appalesano, per di più, illogici, non essendovi bisogno di dilazioni quando la pandemia è ormai largamente superata.
Essi sono, altresì, in contrasto con gli insegnamenti più volte resi dalla Corte costituzionale sulla necessità che il termine per l'esercizio dell'attività dell'Amministrazione finanziaria venga determinato dalla legge con certezza e, soprattutto, non sia possibile lasciare il contribuente assoggettato alle pretese del fisco per un tempo eccessivamente e irragionevolmente dilatato, insegnamenti ai quali il giudice deve attenersi nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme.
Il motivo dedotto dalla ricorrente si appalesa, dunque, fondato perché il differimento del termine previsto dall'art. 67 d.l. n. 18 del 2020 non si applica alla scadenza in oggetto.
Non appare fondato, invece, il dedotto vizio di motivazione, in quanto, a prescindere dall'errato richiamo alla funzione di provocatio ad opponendum dell'atto impugnato, l'indicazione in esso contenuta che “l'immobile censito al CF nel fg. 63 p.lla 448 sub 1 non può essere considerato pertinenza dell'abitazione principale in quanto la sua destinazione risulta esser industriale”, è sufficiente a far comprendere al destinatario la ragione della pretesa.
Quanto al merito, questo Giudice adito, conferma in pieno quanto già espresso nella sentenza n.143/2024, svolta per la medesima questione, ma riferita all'annualità 2018, condividendone in pieno quanto statuito, ed in particolare: in base alla documentazione prodotta dalla So.Ri. (doc. 6), l'affermata destinazione industriale sarebbe comprovata da un certificato dell'Ufficio di Igiene di rilascio di permesso di uso di fabbricato a carattere industriale, avvenuto nel 1956. Tuttavia, tale risalente documento, del cui esito in concreto non si ha nessun'altra notizia, contrasta, sia con la categoria catastale C2, risalente al 1960 (come da documentazione prodotta dalla ricorrente sub 8), sia con la documentazione fotografica attuale (prodotta dalla ricorrente sub 9), oltre che con le evidenze rilevate nella relazione tecnica di professionista (prodotta sub 3). In base alle risultanze agli atti, la destinazione industriale del bene va, pertanto, esclusa.
Solamente nelle controdeduzioni la So.Ri. ha esposto argomentazioni sull'insussistenza del vincolo pertinenziale fondate su ragioni diverse da quella indicata nell'avviso impugnato, che si appalesano ultronee, non essendo ammessa l'integrazione della motivazione dell'accertamento in sede giudiziale (Cass., sez. trib., n. 7698/2024; Id. n. 20933/2022; Id. n. 13163/2019). In ogni caso, dalle fotografie prodotte dalla ricorrente, e non contestate, l'unità in questione risulta incorporata nell'edificio e posta al piano terreno, rispetto alle abitazioni di cui al piano primo e secondo, come tipicamente avviene per gli immobili di natura pertinenziale.
Il ricorso va, pertanto accolto.
Quanto alle spese, stante la soccombenza della So.Ri. s.p.a., essa va condannata a rifonderle alla ricorrente nella misura che si liquida, in base a tariffa e allo scaglione di valore, in complessive € 552,00 (di cui € 179,00 per la fase di studio, € 105,00 per la fase introduttiva, € 89,00 per la fase di trattazione, € 179,00 per la fase decisionale), oltre accessori come di legge, e al rimborso del CUT versato dalla ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Prato, sez. I, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Condanna la So.Ri. s.p.a. al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente nella misura liquidata in € 552,00, oltre accessori come di legge, e al rimborso del CUT.
Depositata il 21/03/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PRATO Sezione 1, riunita in udienza il 13/03/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GHERARDINI ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 13/03/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 264/2025 depositato il 08/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Prato
elettivamente domiciliato presso Email_2
Societa' Risorse Spa - 01907590978
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5776493 DEL 24/07/2025 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 72/2026 depositato il 18/03/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in epigrafe, impugnava l'avviso di accertamento in rettifica n. 5502738, notificatole dalla So.Ri. s.p.a. il 24 luglio 2025, per IMU anno
2019.
Nel ricorso venivano avanzati i seguenti motivi di nullità:
- sopravvenuta decadenza dell'ente dal potere di accertamento per l'anno 2019, in quanto non era stato rispettato il termine decadenziale di cui all'art. 1, comma 161, l. n. 296/2006;
- il difetto di motivazione, in quanto dall'esame dell'atto non si comprende la ragione della maggiore pretesa, limitandosi l'ente impositore ad affermare apoditticamente che l'immobile oggetto di controversia (foglio 63, particella 448, sub 1) non può essere considerato pertinenza dell'abitazione principale perché la sua destinazione risulterebbe essere “industriale”, senza peraltro fornirne alcuna prova, anche alla luce di quanto prescritto a suo carico dall'art. 7 comma 5 bis d. lgs. n. 546/1992;
- l'infondatezza nel merito della pretesa, trattandosi di unità immobiliare ad uso di deposito/ripostiglio, come tale sempre utilizzata, oltre a essere stata sempre censita come locale deposito in C/2, per cui è non è neppure concepibile l'esercizio di attività di produzione e/o lavorazione che contemplino l'uso di macchinari.
Anche perché il fabbricato in cui è collocato il magazzino è situato a ridosso delle mura cittadine ed è servito da una viabilità non idonea al transito di automezzi pesanti.
Per tutti i motivi sopra esposti parte ricorrente chiedeva alla Corte dichiarare la illegittimità dell'avviso di accertamento qui impugnato in tutte le sue parti. Con vittoria di spese ed onorari e con condanna al rimborso delle somme eventualmente nel frattempo versate.
La Società Risorse s.p.a., costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso, con la vittoria delle spese.
Quanto alla decadenza opponeva la valenza della sospensione COVID di cui all'art. 67 del d.l. n. 18/2020, per cui al termine del 31 dicembre 2023 andavano aggiunti gli 85 giorni di sospensione (dall'8 marzo compreso al 31 maggio 2020) ivi stabiliti, e, quindi, la notifica dell'accertamento era avvenuta nel termine. Quanto alla motivazione, sosteneva che l'avviso di accertamento, quale mera provocatio ad opponendum, soddisfa l'obbligo di motivazione ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria e di difendersi, come nella specie era avvenuto. Quanto all'assolvimento dell'onere della prova, sosteneva l'inconferenza del riferimento all'art. 7, comma 5 bis, d. lgs. 546/1992, circa l'onere dell'Amministrazione di provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato, trattandosi di norma processuale, che non può essere invocata per contestare la legittimità dell'atto oggetto di impugnazione.
Quanto al merito, ribadiva che l'immobile in oggetto ha destinazione d'uso industriale, come risulta dal relativo certificato di abitabilità che veniva prodotto, per cui il fabbricato in questione non può essere considerato come pertinenza dell'abitazione principale, avendo una destinazione industriale assolutamente incompatibile con il vincolo di pertinenzialità. In ogni caso, aggiungeva la So.Ri., l'immobile non può godere del beneficio derivante dal vincolo di pertinenza, in quanto ha una consistenza di ben 4 vani ed è completamente autonomo dall'abitazione principale, essendo posto al piano terreno ed avendo accesso autonomo e totalmente indipendente dalle entrate degli appartamenti, posti ai piani primo e secondo, e la ricorrente non ha dato prova che sia posto in modo durevole a servizio ed ornamento dell'abitazione principale, né che lo stesso non possa avere una diversa destinazione senza radicale trasformazione.
Quindi, fissata l'udienza di trattazione del merito, comparivano le parti, che, illustrate ancora le proprie regioni, insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti, sentite le parti, deve essere pregiudizialmente esaminata la questione della maturata decadenza dal potere impositivo opposta dalla ricorrente, per mancato rispetto, da parte dell'ente impositore, del termine di cui all'art. 1, comma 161, l. n. 296/2006.
Al riguardo, la difesa della So.Ri. invoca la “sospensione” del termine di decadenza di cui all'art. 67, d.l. n.
18 del 2020.
Tale disposizione va tenuta in considerazione, perché il subentrato e sostitutivo regime emergenziale di cui all'art. 157, d.l. n. 34/2020, per espressa disposizione del comma 7-bis del medesimo art. 157, non si applica alle entrate degli enti territoriali.
Detta questione è già stata decisa da questa Corte di Giustizia Tributaria in altra sede assumendo la seguente determinazione.
La disposizione di cui all'art. 67 d.l. n. 18/2020, dunque, per quanto qui interessa, dopo aver disposto al comma 1 che “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”, statuisce, al comma 4, che, “con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della Legge 27 luglio
2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Come si evince dalla lettera della legge, dunque, l'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020, al comma 1, si limita a individuare il lasso temporale di “sospensione” dei termini delle “attività” di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione di contenzioso da parte degli uffici impositori, occupandosi solamente al comma
4 della specifica disciplina relativa ai termini di “prescrizione e decadenza”, mediante il richiamo a quanto disposto dall'art. 12, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 159/2015.
Orbene, il comma 1, del citato art. 12, prescrive la stretta corrispondenza del periodo di “sospensione” dei termini per i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, per lo stesso identico periodo di “sospensione” dei termini per gli adempimenti anche processuali, dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione.
La ratio posta a fondamento di siffatta disciplina generale, è, dunque, quella di realizzare la perfetta
“simmetria” del periodo di sospensione dei termini connessi a fatti straordinari, che andranno determinati dalle specifiche disposizioni emergenziali, sia per le incombenze a carico del contribuente, sia per quelle a carico degli enti, oltre che per i termini processuali.
Quanto alla ripresa, l'art. 12 comma 1, d.lgs. n. 159/2015 aggiunge che, “salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”, con disposizione generale che, infatti, corrisponde a quanto specificamente stabilito dalla normativa speciale emergenziale Covid all'art. 62, comma 6, del d.l. n. 18/2020. Il comma 3 dell'art. 12, si limita a precisare, sempre nella logica di un tale parallelismo, che l'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.
Giova, ancora, ricordare che, con la legge di conversione del d.l. n. 18 del 2020, è stato escluso il rimando al comma 2 dell'art. 12, d.lgs. n. 159/2015, posto che il comma 4 dell'art. 67 è stato riscritto con lo specifico rinvio a quanto disposto dai soli commi 1 e 3 dell'art. 12.
La scelta del legislatore emergenziale appare significativa, visto che il comma 2 era l'unico comma dell'art. 12 a dettare una precisa disposizione sulla “proroga” dei termini decadenziali o di prescrizione scadenti nel periodo di sospensione.
Di conseguenza, dal richiamo ai commi 1 e 3 dell'art. 12, d.lgs. n. 159/2015, si evince che, con l'art. 67 d.l.
n. 18/2020, il legislatore ha, innanzi tutto, voluto ribadire la regola generale della simmetria del periodo emergenziale a favore del contribuente per versamenti e incombenze, con il periodo a favore degli enti per le attività loro proprie, oltre alla simmetria relativa alle scadenze processuali (comma 1 dell'art. 12) e l'esclusione dell'agente della riscossione, per lo stesso periodo, di procedere alla notifica delle cartelle di pagamento (comma 3 dell'art. 12).
Il legislatore ha, poi, voluto ribadire, con il cit. art. 67, la regola generale della ripresa dei versamenti a carico dei contribuenti entro il mese successivo alla fine del periodo di “sospensione” (comma 1 dell'art. 12) e ha ritenuto, infine, esaustiva, per i termini di decadenza e prescrizione a carico dell'ente impositore, la durata del periodo indicato al comma 1 dello stesso art. 67 (omettendo il richiamo al comma 2 dell'art. 12, le cui disposizioni non si applicano).
Appare, allora, chiaro, dalla lettura di siffatta disciplina emergenziale, che il legislatore, nel ribadito parallelismo della “sospensione” dei termini spettanti all'uno e all'altro, non ha inteso evocare, con il sostantivo
“sospensione”, la nozione tecnica per cui qualsivoglia termine, se sospeso per determinati giorni, quando riprende a decorrere, comporta che, a quel termine, si aggiungano quei determinati giorni. L'art. 67, del d.
l. n. 18 del 2020, com'è stato correttamente rilevato da attenta dottrina, non dispone una vera e propria
“sospensione”, ma una mera “proroga” del termine.
Il termine, infatti, non viene “congelato” come accade con le sospensioni (nell'accezione tecnica) dei termini, tant'è vero che i versamenti oggetto di sospensione devono, poi, essere effettuati “entro il mese successivo”, cioè entro il 30 giugno 2020 (come disposto dalla norma generale del cit. art. 12, comma 1, e da quella speciale dell'art. 62, comma 6, d.l. n. 18/2020) e non 85 giorni dopo la fine del periodo indicato.
Mentre, se di vera e propria “sospensione” si trattasse, il meccanismo, ritenuto dalla So.Ri. valevole per gli uffici, dovrebbe valere anche per i versamenti e gli adempimenti dei contribuenti e per i termini processuali, in forza della ribadita “simmetria” prescritta dall'art. 12, comma 1, espressamente richiamato dall'art. 67, comma 4. Come non è, né per gli uni, come sopra ricordato, né per gli altri (ex art. 83 d.l. n. 18/2020)
Ne deriva, pertanto, che, per gli accertamenti relativi ai tributi locali, il differimento di 85 giorni deve ritenersi valevole con esclusivo riferimento al dato temporale normativamente indicato, ovvero dall'8 marzo 2020 al
31 maggio 2020. Con riflesso operante, dunque, solo per i termini di decadenza e prescrizione relativi al menzionato periodo di emergenza pandemica, normativamente circoscritto all'anno 2020.
Gli assunti della So.Ri. su una sospensione a cascata per gli ulteriori anni (nella specie si tratta della scadenza del 31 dicembre 2023), oltre a non trovare alcun supporto nel dato normativo, si appalesano, per di più, illogici, non essendovi bisogno di dilazioni quando la pandemia è ormai largamente superata.
Essi sono, altresì, in contrasto con gli insegnamenti più volte resi dalla Corte costituzionale sulla necessità che il termine per l'esercizio dell'attività dell'Amministrazione finanziaria venga determinato dalla legge con certezza e, soprattutto, non sia possibile lasciare il contribuente assoggettato alle pretese del fisco per un tempo eccessivamente e irragionevolmente dilatato, insegnamenti ai quali il giudice deve attenersi nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme.
Il motivo dedotto dalla ricorrente si appalesa, dunque, fondato perché il differimento del termine previsto dall'art. 67 d.l. n. 18 del 2020 non si applica alla scadenza in oggetto.
Non appare fondato, invece, il dedotto vizio di motivazione, in quanto, a prescindere dall'errato richiamo alla funzione di provocatio ad opponendum dell'atto impugnato, l'indicazione in esso contenuta che “l'immobile censito al CF nel fg. 63 p.lla 448 sub 1 non può essere considerato pertinenza dell'abitazione principale in quanto la sua destinazione risulta esser industriale”, è sufficiente a far comprendere al destinatario la ragione della pretesa.
Quanto al merito, questo Giudice adito, conferma in pieno quanto già espresso nella sentenza n.143/2024, svolta per la medesima questione, ma riferita all'annualità 2018, condividendone in pieno quanto statuito, ed in particolare: in base alla documentazione prodotta dalla So.Ri. (doc. 6), l'affermata destinazione industriale sarebbe comprovata da un certificato dell'Ufficio di Igiene di rilascio di permesso di uso di fabbricato a carattere industriale, avvenuto nel 1956. Tuttavia, tale risalente documento, del cui esito in concreto non si ha nessun'altra notizia, contrasta, sia con la categoria catastale C2, risalente al 1960 (come da documentazione prodotta dalla ricorrente sub 8), sia con la documentazione fotografica attuale (prodotta dalla ricorrente sub 9), oltre che con le evidenze rilevate nella relazione tecnica di professionista (prodotta sub 3). In base alle risultanze agli atti, la destinazione industriale del bene va, pertanto, esclusa.
Solamente nelle controdeduzioni la So.Ri. ha esposto argomentazioni sull'insussistenza del vincolo pertinenziale fondate su ragioni diverse da quella indicata nell'avviso impugnato, che si appalesano ultronee, non essendo ammessa l'integrazione della motivazione dell'accertamento in sede giudiziale (Cass., sez. trib., n. 7698/2024; Id. n. 20933/2022; Id. n. 13163/2019). In ogni caso, dalle fotografie prodotte dalla ricorrente, e non contestate, l'unità in questione risulta incorporata nell'edificio e posta al piano terreno, rispetto alle abitazioni di cui al piano primo e secondo, come tipicamente avviene per gli immobili di natura pertinenziale.
Il ricorso va, pertanto accolto.
Quanto alle spese, stante la soccombenza della So.Ri. s.p.a., essa va condannata a rifonderle alla ricorrente nella misura che si liquida, in base a tariffa e allo scaglione di valore, in complessive € 552,00 (di cui € 179,00 per la fase di studio, € 105,00 per la fase introduttiva, € 89,00 per la fase di trattazione, € 179,00 per la fase decisionale), oltre accessori come di legge, e al rimborso del CUT versato dalla ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Prato, sez. I, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Condanna la So.Ri. s.p.a. al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente nella misura liquidata in € 552,00, oltre accessori come di legge, e al rimborso del CUT.