Sentenza 1 marzo 2024
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Sul provvedimento
Testo completo
Sentenza n. 3361/2024
Depositato il 01/03/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 16/01/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PISANI ISABELLA, Presidente
DI MARZIO PAOLO, Relatore
TAMMARO ALFREDO, Giudice
in data 16/01/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2447/2023 depositato il 14/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180044625658000 IRPEF-ALTRO 2014
- INTIMAZIONE n. 07120229029952002000 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Resistente: Domanda il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 19.12.2022, depositato mediante spedizione telematica il 14.2.2023 ed iscritto al n. 2447/23 RGR, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , impugnava l'intimazione di pagamento n. 071 2022 90299520 02 000, limitatamente a cartella esattoriale relativa ad
Irpef 2014, per l'importo complessivo di Euro 15.576,45. Il ricorrente dichiarava di aver ricevuto la notificazione dell'atto impugnato in data 28.10.2022.
Il contribuente contestava l'omessa o comunque irregolare notificazione dei necessari atti prodromici, il vizio di motivazione dell'atto impugnato in relazione alle modalità di calcolo degli interessi, l'intervenuta prescrizione quinquennale del preteso credito tributario. Inoltre censurava la mancata prova dell'esecutività del ruolo e comunque la decadenza dal potere di riscossione per mancata tempestività dell'iscrizione nei ruoli.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, Incaricato per l'esazione che aveva notificato l'atto impugnato, ed eccepiva preliminarmente la improcedibilità del ricorso, non essendo stato rispettato dal ricorrente il termine previsto dalla legge per l'espletamento della procedura di reclamo.
Affermava quindi il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione a tutto quanto ha preceduto la consegna del ruolo.
Replicava, poi, che l'avviso di accertamento era stato regolarmente notificato nel 2015, e non è perciò maturata alcuna prescrizione o decadenza. Affermava, inoltre, che non era maturata neppure la decadenza per l'attività di riscossione. La motivazione dell'atto risultava peraltro adeguata.
Provvedeva, quindi, al deposito di documentazione relativa alla notificazione di atto presupposto, e domandava la dichiarazione di improcedibilità o inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente rilevare, tenuto conto del tempo trascorso dalla notificazione dell'atto impugnato e dalla notifica del ricorso nonché dal suo deposito, prima dello svolgimento dell'udienza di trattazione, che l'improcedibilità relativa al mancato rispetto dei termini per la procedura di reclamo risulta sanata.
Deve quindi riscontrarsi che l'Ader ha prodotto la documentazione relativa alla notifica del prodromico avviso di accertamento, relativo al tributo dell'Irpef per l'anno 2014. Non avendo il messo notificatore rinvenuto il contribuente presso il suo domicilio, e neppure persone abilitate a ricevere in consegna l'atto, a seguito del secondo accesso ha provveduto agli adempimenti di legge (affissione alla porta, deposito in Comune, attestazione dell'avvenuto invio di raccomandata informativa), e la procedura si è conclusa l'8.2.2019. Il provvedimento non risulta essere stato impugnato, ne discende che nessuna decadenza è maturata, e neppure la prescrizione decennale del tributo erariale.
In conseguenza della notificazione della cartella esattoriale, che non è stata impugnata, la pretesa tributaria si è consolidata, e non è più consentito al ricorrente proporre contestazioni relative a fasi precedenti la notifica, neppure in relazione alle modalità di formazione del ruolo. In ogni caso, la motivazione dell'intimazione di pagamento deve ritenersi integrata mediante quella riportata nell'atto prodromico.
Le modalità di calcolo degli interessi sono determinate dalla legge, e deve osservarsi che in un giudizio di natura impugnatoria, qual è quello tributario anche in primo grado, le contestazioni devono essere specifiche, ed il contribuente non indica in quale errore di calcolo sarebbe incorso l'Ente impositore o l'Incaricato per la riscossione. Peraltro nell'intimazione non si rinviene indicazione della pretesa di interessi ulteriori oltre quelli riportati nella cartella di pagamento e non contestati tempestivamente dal ricorrente.
Il ricorso deve pertanto ritenersi infondato.
Le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione del valore della causa e delle ragioni della pronuncia.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli,
P.Q.M.
rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della resistente Agenzia delle Entrate Riscossione, e le liquida in complessivi Euro 1.200,00.
Napoli, il 16 gennaio 2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Paolo Di Marzio Isabella Pisani