CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per tardiva proposizione del ricorso

    Il ricorso è stato notificato alle controparti in data 28 febbraio 2025 e depositato il 30 maggio successivo, superando quindi il termine di trenta giorni previsto per il deposito.

  • Rigettato
    Omessa notifica delle presupposte cartelle esattoriali

    La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, senza entrare nel merito delle altre eccezioni sollevate dal ricorrente.

  • Rigettato
    Prescrizione delle pretese contenute nelle cartelle esattoriali

    La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, senza entrare nel merito delle altre eccezioni sollevate dal ricorrente.

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 1082
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
Numero : 1082
Data del deposito : 27 febbraio 2026

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