CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione del credito portato in esecuzione dalle cartelle di pagamento

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento, equiparata all'avviso di mora, non possa essere impugnata per vizi propri dell'atto presupposto (cartelle esattoriali) se questo non è stato impugnato tempestivamente. La prescrizione dei crediti non può essere fatta valere in questa sede.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale per i tributi locali

    La Corte ha rigettato l'eccezione in quanto l'intimazione di pagamento non è impugnabile per vizi delle cartelle presupposte.

  • Rigettato
    Prescrizione decennale per i tributi erariali e prescrizione quinquennale per sanzioni e interessi

    La Corte ha rigettato l'eccezione in quanto l'intimazione di pagamento non è impugnabile per vizi delle cartelle presupposte.

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 06/02/2026, n. 517
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
Numero : 517
Data del deposito : 6 febbraio 2026

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