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Sentenza 22 luglio 1999

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  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale dell'art. 13, commi primo e terzo, della legge n. 1646 del 1962

    La Corte ha ritenuto che la differenza di disciplina tra dipendenti statali e altre categorie di dipendenti pubblici non sia irragionevole, dato che i sistemi pensionistici hanno specificità proprie. La previsione dell'onere della domanda e del termine di decadenza per la corresponsione dei ratei anteriori alla domanda non incide sulla sostanza del diritto alla pensione, ma ne regola l'esercizio procedurale in modo non arbitrario, considerando anche l'ampio termine di dieci anni previsto. Non sussiste violazione degli artt. 36 e 38 della Costituzione poiché la perdita dei ratei anteriori alla domanda non nega il diritto alla pensione futura, garantendo comunque i mezzi di sostentamento.

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Massime2

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 13, primo e terzo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) - i quali prevedono, rispettivamente, che ai fini del conferimento del trattamento diretto di quiescenza da parte delle Casse pensioni gia' comprese negli Istituti di previdenza deve essere presentata domanda, da parte dell'interessato, non oltre il compimento del sessantottesimo anno di eta' ovvero non oltre dieci anni dalla cessazione dal servizio, se tale termine e' piu' favorevole; e che, se la domanda e' presentata oltre detto termine, il trattamento decorre dalla data di presentazione della domanda stessa -, in quanto non comporta violazione del principio di eguaglianza il solo fatto che, nel sistema previdenziale delle categorie interessate, a differenza di quello dei dipendenti statali, sia previsto l'onere della domanda per conseguire il trattamento di quiescenza. Infatti, la differenza in esame non e' priva di spiegazione sistematica, dal momento che per i dipendenti statali valeva fino alla istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) la regola per cui era la stessa amministrazione di appartenenza del dipendente, e non un ente previdenziale da questa distinto, a provvedere d'ufficio alla liquidazione del trattamento pensionistico (artt. 154 e 157 del d.P.R. n. 1092 del 1973); al contrario, per i dipendenti il cui sistema pensionistico era amministrato dalle Casse pensioni, vigeva, e ancora vige, il sistema della domanda, come nel settore privato, in cui i trattamenti di quiescenza sono erogati dall'Istituto competente. Per la qual cosa, appare, sotto questo punto di vita, impropria la scelta, da parte del giudice 'a quo', del 'tertium comparationis', non riscontrandosi, in relazione a siffatto aspetto della disciplina, particolari ragioni di omogeneita' della categoria interessata rispetto a quella dei dipendenti statali, piuttosto che rispetto ad altre categorie di lavoratori. Peraltro, il fatto che all'onere della domanda si colleghi un termine di decadenza, decorso il quale si perde il diritto a percepire le quote del trattamento relative al periodo di tempo anteriore alla domanda stessa, e' frutto di una scelta discrezionale del legislatore coerente con il sistema prescelto, e giustificabile anche alla stregua di ragioni di certezza della situazione finanziaria dell'ente erogatore del trattamento. - Cfr. S. nn. 26/1980 e 454/1993, nelle quali la Corte ha affermato che < >, e che < >. red.: G. Leo

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 36 e 38 Cost., dell'art. 13, primo e terzo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), i quali prevedono, rispettivamente, che ai fini del conferimento del trattamento diretto di quiescenza da parte delle Casse pensioni gia' comprese negli Istituti di previdenza deve essere presentata domanda, da parte dell'interessato, non oltre il compimento del sessantottesimo anno di eta' ovvero non oltre dieci anni dalla cessazione dal servizio, se tale termine e' piu' favorevole; e che, se la domanda e' presentata oltre detto termine, il trattamento decorre dalla data di presentazione della domanda stessa. Infatti, posto che il diritto a pensione - nonostante sia fondamentale, irrinunciabile ed imprescrittibile - puo' essere subordinato dalla legge ad adempimenti, non gravosi, dell'interessato, come e', appunto, la presentazione di una domanda; che, nella specie, il termine previsto dalla legge e' di dieci anni dalla cessazione dal servizio (ovvero, se piu' favorevole, coincidente con il compimento del sessantottesimo anno di eta'); e che, dunque, la mancata presentazione della domanda non puo' che essere dovuta, secondo una ragionevole presunzione, ad una scelta consapevole dell'interessato; < >, nella fattispecie, < >. D'altro canto, neppure il principio di proporzionalita' della pensione al lavoro prestato (nei limiti in cui esso possa essere riconosciuto nell'ambito del concreto sistema previdenziale), ne' quello di adeguatezza della stessa alle esigenze di vita del lavoratore possono dirsi violati per il fatto che, fino alla presentazione della domanda, la corresponsione della pensione rimane sospesa, poiche' tale conseguenza opera sul piano procedurale e non su quello sostanziale, < >. - Cfr. S. nn. 71/1993, 203/1985, 33/1977, 33/1974, 10/1970. red.: G. Leo

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  • Paolo Rosa · https://www.filodiritto.com/ · 1 marzo 2024

Sul provvedimento

Citazione :
Corte Cost., sentenza 22/07/1999, n. 345
Giurisdizione : Corte Costituzionale
Numero : 345
Data del deposito : 22 luglio 1999
Fonte ufficiale : Scarica documento

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