Ordinanza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
Testo completo
Ordinanza n. 5/2026/RIS
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE
in speciale composizione composta dai sigg. magistrati:
Piergiorgio DELLA VENTURA Presidente Eugenio MUSUMECI Consigliere Lucia d’AMBROSIO Consigliere Francesco ALBO Consigliere Vanessa PINTO Consigliere IA IR Primo Ref.
Diego Maria POGGI Primo Ref. relatore ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 881/SR/RIS del registro di Segreteria, proposto, ai sensi dell’art. 11, co. 3, lett. b), c.g.c., nell’interesse di VH STAZIONI SPERIMENTALI PER L’INDUSTRIA S.R.L.
(C.F. 97425580152, P. Iva, 05121060965), con sede legale in Milano, alla via Meravigli, n. 9/b, in persona dell’Amministratore unico e l.r.p.t., rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall’avv. Benedetto Cimino (C.F. [...];
benedettocimino@ordineavvocatiroma.org; fax 06.3720585) e
dall’avv. Prof. Aldo Sandulli (C.F. [...];
aldosandulli@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio legale -B in Roma, alla via Fulcieri Paulucci de’ Calboli, n. 9;
contro l’Istituto nazionale di statistica – ISTAT, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede istituzionale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 è domiciliato, e nei confronti di Procura generale della Corte dei conti;
per l’accertamento, previa adozione delle opportune misure cautelari, dell’insussistenza dei presupposti per l’inclusione della Società ricorrente nell’«Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’art. 1, co. 3, della l. 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.», elaborato ed annualmente aggiornato da ISTAT, e per il conseguente annullamento in parte qua dell’Elenco aggiornato per il 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- Serie generale n. 227 del 30 settembre 2025, nonché di ogni altro atto a questo connesso, presupposto e consequenziale.
VISTI il ricorso e i relativi allegati;
VISTE le memorie depositate dalle parti;
VISTI tutti gli atti della causa;
UD nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026, con l’assistenza del Segretario d’udienza Maria Elvira Addonizio, il
relatore, Primo Ref. Diego Maria Poggi, e i difensori, avv. Benedetto Cimino per VH S.R.L., l’avv. dello Stato Pietro Garofoli per l’ISTAT e il Pubblico ministero, nella persona del vice Procuratore generale SA D’Alesio, come specificato nel verbale.
RITENUTO IN FATTO
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 227 del 30 settembre 2025, è stato pubblicato l’Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite per l’anno solare 2026 nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell’art. 1, co. 3, della l. 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.ii., elaborato e annualmente aggiornato da ISTAT, contenente l’inclusione della società a responsabilità limitata VH STAZIONI SPERIMENTALI PER L’INDUSTRIA S.R.L. (di seguito, per brevità, “VH”).
Avverso tale inclusione, VH ha proposto ricorso, premettendo di essere succeduta, per effetto di normativa di settore, alle Stazioni sperimentali per l’Industria aventi sede in Milano, a suo tempo disciplinate dal R.D. 31 ottobre 1923, n. 2523; confluite dette Stazioni sperimentali con sede a Milano – operanti nei settori dei combustibili, della seta, di carta, cartoni e paste per carta, e delle industrie degli oli e dei grassi – nelle Camere di commercio competenti per territorio (in attuazione dell’art. 7, co. 20, del d.l. n. 78 del 2010 convertito in l. 30 luglio 2010 n. 122, e del successivo decreto ministeriale 1° aprile 2011), le stesse sono state assorbite dalla Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi, e trasformate in
“organismi camerali”.
Ad esse è succeduta a titolo universale, per effetto della riorganizzazione disposta dalla Camera di commercio controllante negli anni 2017 e 2018, la società ricorrente, la quale nega la sussistenza dei presupposti fissati dal Regolamento (UE) n. 549/2013 del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea – SEC 2010, per ricondurre una società di capitali al novero del “settore pubblico”.
In tal senso, ed a sostegno del fumus boni juris dell’istanza di sospensione avanzata, la ricorrente evidenzia che, quantunque la Camera di commercio milanese sia soggetto controllante totalitario, la gran parte delle decisioni strategiche dell’ente compete al Comitato dei contribuenti, previsto e disciplinato dall’art. 22 dello Statuto, composto da “membri espressi dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative” e dotato di poteri vincolanti anche nei confronti di alcune scelte e determinazioni del socio totalitario e del ministero competente, in ordine all’ammontare dei contributi annuali, che costituiscono la maggior quota delle proprie entrate.
L’istante non sarebbe quindi destinatario di contributi pubblici ma unicamente di contributi versati obbligatoriamente dagli associati, nonché dai corrispettivi che VH ritrae dalle attività svolte, in regime di libero mercato concorrenziale, per conto di terzi committenti.
Poiché però i corrispettivi per attività svolte a favore di terzi rappresentano una fonte minoritaria delle entrate complessive, e non sufficiente a superare il 50% dei costi di produzione, VH adduce la natura corrispettiva di attività offerta sul mercato a prezzi significativi, anche dei contributi obbligatori, in quanto gli stessi sarebbero “comunque autodeterminati da parte della comunità imprenditoriale destinataria dei relativi benefici”, e ciò condurrebbe al superamento del c.d. “market test quantitativo”.
Con riguardo invece ai pregiudizi gravi e irreparabili che la ricorrente subirebbe in caso di permanente vigenza dell’elenco ISTAT impugnato, a supporto dell’istanza cautelare di sospensione ribadita in questa sede, e ulteriormente argomentata con la memoria depositata in data 10 aprile 2026, VH S.R.L. deduce che il fatto di essere soggetta alle misure di revisione della spesa, e in particolare al limite di spesa per acquisto di beni e servizi sancito nella misura della media di tali spese sostenute negli esercizi 2016-2018
(ex art. 1, commi 590 e ss., della l. n. 160/2019), avrebbe “implicazioni estremamente gravose sulla stessa possibilità di portare avanti la missione societaria e di rispettare gli impegni assunti con i Contribuenti”,
imponendo di fatto la revoca o il rinvio sine die di importanti investimenti avviati, volti all’aggregazione di tutti gli uffici e laboratori all’interno di una sede unica di nuova costruzione.
In tal senso la ricorrente adduce che il proprio budget preventivo 2026 presenterebbe, vigente l’inclusione in elenco ISTAT e la conseguente soggezione ai limiti di spesa citati, un significativo scostamento
(precisato in udienza nell’ordine di un milione di € circa) rispetto al limite, comportando la qualificazione come margini comprimibili di spese che, al contrario, costituirebbero investimenti necessari a sostenere l’attività istituzionale e scientifica, e la crescita operativa.
Pertanto, all’odierna udienza, VH ha insistito per l’accoglimento della richiesta di sospensione dell’efficacia in parte qua dell’elenco ISTAT vigente per il 2026.
Con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato si è costituito l’Istituto Nazionale di Statistica, che si oppone all’accoglimento del ricorso, facendo leva sulla natura di organismo di diritto pubblico in capo alla ricorrente e sul ruolo pubblicistico ad essa affidato.
Quanto al mancato superamento del c.d. “market test”, ISTAT rileva che tale conclusione si imporrebbe non solo dal punto di vista quantitativo, ma altresì da quello qualitativo, dal momento che i contributi obbligatori, sia quelli versati alla società dalle imprese dei settori merceologici di competenza, sia quelli riscossi per suo conto dall’Agenzia delle Dogane (in base al valore e quantità delle importazioni) avrebbero tutti natura fiscale senza alcun rapporto di sinallagmaticità con le prestazioni svolte da VH.
Pertanto, secondo la resistente ISTAT, non sussisterebbe il fumus boni juris della domanda cautelare, ma neppure il periculum in mora, in quanto i rischi paventati da parte ricorrente non sarebbero in grado di fronteggiare il superiore interesse dell'Amministrazione finanziaria a vedere garantito il rispetto dei vincoli finanziari che derivano dall'appartenenza all'Unione Europea (art. 120 del TFUE e relativi protocolli 101 11, 12 e 13).
Con memoria del 1° aprile 2026 si è costituita la Procura generale della Corte dei conti, aderendo alle conclusioni dell’ISTAT e chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare la parte pubblica, pur riconoscendo che il citato Comitato dei contribuenti abbia un peso rilevante nella indicazione delle linee strategiche, queste ultime dovrebbero comunque essere approvate dalla Camera di commercio milanese, socio totalitario;
inoltre il decreto ministeriale di fissazione dei contributi non potrebbe ridursi a una presa d’atto di decisioni altrui, in quanto al citato Comitato spetterebbe solo il compito di fissare i criteri e le modalità di quantificazione dei contributi medesimi.
Pertanto, la Procura generale contesta la sussistenza del fumus del ricorso con riguardo al c.d. “market test”, in quanto i contributi obbligatori non potrebbero essere assimilati a ricavi derivanti da vendite a prezzi significativi.
Quanto al periculum addotto con l’istanza cautelare di sospensione, il Pubblico ministero contabile ne chiede il rigetto per inammissibilità, in quanto le conseguenze che deriverebbero dalla sottoposizione di VH alle misure di revisione della spesa pubblica sarebbero del tutto generiche e connesse al fatto stesso di rientrare nell’elenco degli enti appartenenti al settore pubblico, mentre non sarebbe documentato l’effetto impeditivo sugli investimenti dell’ente.
All’odierna udienza in camera di consiglio, le parti hanno ribadito le rispettive istanze.
COINSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente va dato atto che, con sentenza n. 39 depositata il 27 marzo 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 23-quater, co. 2, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
(Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella l. 18 dicembre 2020, n. 176.
Pertanto, la giurisdizione esclusiva sulle controversie attinenti all’inserimento di soggetti all’interno dell’elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche, previsto dall’art. 1, co. 3, della l. 31 dicembre 2009, n. 196, è indubitabilmente attribuita alle Sezioni riunite di questa Corte.
Ciò posto, con riguardo ai presupposti dell’istanza cautelare di sospensione, la sussistenza del fumus boni juris non può allo stato essere esclusa, fatta salva ogni più approfondita disamina nel merito delle questioni sollevate con il ricorso.
Tuttavia, il Collegio ritiene non sussistente nella presente fattispecie il periculum in mora.
Invero, benché sul piano concettuale possa reputarsi indubbia l’esistenza di maggiori oneri organizzativi scaturenti dall’inserimento nell’elenco ISTAT, di questi ultimi occorre però fornire una nitida e sufficientemente documentata prova anche sul piano economico, onde poter reputare grave e irreparabile il conseguente pregiudizio
(in tal senso, l’ordinanza n. 16/2022/RIS di queste Sezioni riunite in speciale composizione; in senso conforme, ord. n. 3/2025/RIS).
In altri termini, il pregiudizio grave e irreparabile non può consistere in meri oneri aggiuntivi di adozione di accorgimenti amministrativi, organizzativi e contabili, ma devono integrare perdite di beni, attuali o potenziali, che all’esito del giudizio di merito, quand’anche favorevole al ricorrente, non possano essere in concreto recuperabili.
A tale fine, occorre osservare che la necessità di compressione del budget preventivo 2026 è stata unicamente indicata in un ammontare generico, senza fornire adeguata documentazione del limite di spesa che si dovrebbe in concreto applicare, con specifico riguardo al disposto del comma 592 della l. n. 160/2019, il quale prevede che, ai fini del calcolo del limite di spesa per l'acquisto di beni e servizi, per gli enti e gli organismi che adottano la contabilità civilistica, rilevano le corrispondenti voci B6), B7) e B8) del conto economico del bilancio di esercizio redatto secondo lo schema di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013.
Orbene, in allegato al ricorso, VH ha prodotto, tra gli altri, copia del bilancio consuntivo 2024 (doc. n. 11) e il verbale dell’assemblea riunitasi in data 9 dicembre 2025 (doc. 25), da cui il superamento dei citati limiti di spesa non è desumibile con certezza. Anche le produzioni documentali allegate alla memoria del 10 aprile 2026, doc. nn. 26 e 27, consistenti nelle deliberazioni della Giunta della CCIAA competente del 22 aprile 2024 e della società VH medesima del 22 luglio 2024 non consentono di ricostruire il limite scaturente dai bilanci 2016-2017-2018, né lo scostamento che sarebbe attualmente recato dalle corrispondenti voci di spesa nel budget preventivo 2026.
Pertanto, l’istanza non può essere accolta.
Attesa peraltro la vigenza solo annuale dell’elenco ISTAT oggetto di impugnazione, la discussione del merito del ricorso va fissata con adeguata celerità.
P.Q.M.
La Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, non definitivamente pronunziando,
RESPINGE
l’istanza cautelare di cui in epigrafe, per le ragioni di cui in motivazione.
Fissa, per la trattazione del merito, l’udienza del prossimo 27 maggio 2026, ore 10,00, con termine di 10 giorni antecedenti la data dell’udienza per il deposito degli atti.
Spese al definitivo.
Dispositivo letto in udienza ai sensi dell’art. 128, comma 3, del codice di giustizia contabile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 aprile 2026.
IL PRESIDENTE
Piergiorgio DELLA VENTURA f.to digitalmente La presente ordinanza è stata depositata in Segreteria in data 27 aprile 2026.
PER IL DIRIGENTE
(Antonio FRANCO)
Il Funzionario preposto Silvia DE PAOLIS f.to digitalmente