Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
Testo completo
In nome del popolo italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA N.184/2026
nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. 24473 del registro di segreteria, proposto da:
D. G. F., nato a omissis (omissis), il omissis (C.F. omissis), e residente in omissis (omissis) in omissis, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Leone e Simona Fell, presso il cui studio in Palermo, alla via Libertà n.62, oltre che presso i rispettivi indirizzi pec, ha eletto domicilio giusta procura in calce al ricorso introduttivo
CONTRO
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore con sede legale in via XX Settembre, 8, 00187 Roma, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Marzia Lettieri Barbato, capo del 1° Ufficio contenzioso.
Centro Nazionale Amministrativo Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Chieti nella via Benedetto Croce n. 154, rappresentato e difeso dal Col. Vincenzo Meglio.
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore con sede in Via XX Settembre, 97, 00187 Roma, non costituito.
INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Caterina Battaglia e dall’Avv. Silvia Parisi, elettivamente domiciliato in Catanzaro, via Tommaso Campanella n. 11, presso la sede dell’Avvocatura regionale INPS, giusta procura in atti Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Trattato nella udienza pubblica del 28 maggio 2026;
Visti il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso notificato all’Inps, sede di Catanzaro, il Sig. D. G. F. – premesso di essere stato appartenente all’Arma dei Carabinieri dal 01/02/1985 (anno di arruolamento) al 23/11/2007 (data di decorrenza del congedo per riforma) con la qualifica di Vice brigadiere, attualmente titolare della pensione di riforma erogata dall’INPS; di essere stato coinvolto, in data 10 novembre 2006, mentre faceva rientro alla propria abitazione dopo aver svolto regolare servizio istituzionale, in un grave incidente stradale in conseguenza del quale riportava “Stato di coma in soggetto con trauma cranico commotivo con edema cerebrale e focolaio L.C.; trauma chiuso del torace con pneumotorace, fratture costali e contusioni polmonare sinistra; trauma chiuso addominale con piccolo versamento periepatico; frattura acetabolo e sacro-iliaca destra”; presentava, quindi, domanda per ottenere la dipendenza della patologia da fatti di servizio; nel verbale CMO mod. BL/B n. 762 del 06/07/2009 venivano citate le predette lesioni traumatiche acute ricondotte al sinistro del 10.11.2006 ascrivendo la menomazione complessiva alla Tabella A, 1ª categoria, sia ai fini equo indennizzo che pensione privilegiata; tuttavia, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con parere n. omissis reso nell’adunanza n. 161 del 4 maggio 2010, riteneva che l’infermità in parola “non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio”, affermando che le circostanze di tempo, luogo e modo del sinistro integrassero un’ipotesi di colpa grave del dipendente, idonea a interrompere il nesso causale con l’attività di servizio; pertanto, veniva dichiarato non idoneo permanentemente al servizio militare e collocato in congedo per riforma in data 23 novembre 2007 – conveniva dinanzi alla Corte dei Conti il Ministero della Difesa e quello delle Finanze nonché l’INPS chiedendo accertarsi e dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento delle predette infermità dipendenti da causa di servizio ascrivibili a Tabella A categoria I ai fini dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata e contestuale riconoscimento del diritto a vedersi attribuita la pensione privilegiata a vita ex artt. 64, 67 DPR 1092/73. Con vittoria di spese e competenze.
2. Il Ministero della difesa, costituendosi, ha eccepito l’infondatezza del ricorso atteso il contenuto del parere (negativo) n. omissis del 4 maggio 2010 del comitato di verifica delle cause di servizio che, individuando la colpa grave del ricorrente nella verificazione dell’evento, ha escluso che lo stesso potesse rendere ragione della causa di servizio e, oltretutto, adducendo che anche il giudice amministrativo (cfr. sentenza del TAR Catanzaro n. omissis /2018 del 13.04.2018 e sentenza del Consiglio di Stato n. omissis del 29.11.2022) aveva confermato sostanzialmente la legittimità del parere reso. Indi ha concluso per il rigetto del ricorso per infondatezza e, in subordine, nell’ipotesi di accoglimento, la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici precedentemente maturati.
3. Il Comando generale dell’Arma dei carabinieri, costituendosi, ha eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del Tribunale amministrativo territorialmente competente, in quanto la pretesa avanzata dal ricorrente attiene al rapporto di impiego e servizio e il provvedimento negativo del Ministero della difesa avrebbe dovuto essere impugnato innanzi al TAR. Indi concludendo per il rigetto del ricorso, anche nel merito, perché sfornito di prova, opponendosi anche all’invocata CTU la quale avrebbe un valore meramente esplorativo. Con vittoria di spese e competenze.
4. L’INPS, costituendosi, ha eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice ordinario quanto alla richiesta di equo indennizzo e, quanto al riconoscimento della PPO, di non avere alcuna facoltà e/o potere decisorio, ma unicamente quello di rendere esecutive le determinazioni dell’amministrazione degli organi istituzionalmente preposti alla verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti l’insorgenza dell’invocato diritto che, in questo caso, sono state negative. Indi concludendo in via pregiudiziale per la carenza di giurisdizione in riferimento alla domanda di equo indennizzo; e per il rigetto della domanda di pensione per come formulata nei confronti dell’Inps poiché infondata in fatto e in diritto e non provata, con vittoria di spese e competenze.
5. Il Ministero dell’economia e delle finanze, regolarmente evocato, non si è costituito.
6. All’udienza del 28 maggio 2026, l’avv. Giuseppe Risadelli per delega degli avv.ti Francesco Leone e Simona Fell ha insistito per l’accoglimento del ricorso previa CTU; l’avv. Battaglia si è opposta chiedendo il rigetto, nessuno comparso per le amministrazioni resistenti. All’esito, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Pregiudizialmente, deve essere respinto l’eccepito difetto di giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda del ricorrente sollevata dal Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, atteso che la quaestio iuris sottesa al giudizio concerne il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, previo riconoscimento della causa di servizio, senza alcuna afferenza col rapporto di lavoro. Il riferimento al rapporto di servizio è meramente funzionale alla costituzione del diritto alla prestazione previdenziale ove riconosciuto, senza alcun’altra incidenza. Quanto al parere negativo reso dal Comitato di verifica delle cause di servizio, come documentato in atti, esso è stato oggetto di impugnativa innanzi a entrambi i plessi della giustizia amministrativa e i profili di legittimità del ricorso innanzi al giudice amministrativo e sui quali lo stesso giudice amministrativo si è pronunciato non hanno alcun riflesso in punto di giurisdizione sulla domanda di riconoscimento da parte della Corte dei conti del beneficio pensionistico richiesto.
8. Sempre in via pregiudiziale, deve essere dichiarata la contumacia del Ministero dell’economia e delle finanze che, regolarmente chiamato in giudizio, non si è costituito.
9. Nel merito, il ricorso è infondato.
Dalla documentazione in atti, in particolare dalla relazione dei Carabinieri – Compagnia di omissis – intervenuta sul posto in occasione del sinistro del 2006 che il ricorrente qualifica avvenuto per causa di servizio, i pubblici ufficiali operanti, nel descrivere la dinamica dell’incidente, riportano circostanze di tempo e di luogo, nonché di modo di conduzione del veicolo da parte del ricorrente che, escludendo qualsiasi corresponsabilità nell’incidente da parte di terzi coinvolti, aveva perso il controllo del motoveicolo andando a finire sotto l’autocarro proveniente dal senso opposto.
Il parere negativo reso dal comitato di verifica per le cause di servizio, inoltre, vi adduce la colpa grave dello stesso ricorrente con valenza interruttiva di qualsiasi rapporto di causalità o concausalità efficiente e determinante con il servizio.
Motivazione da cui questo Giudice non ha motivo di discostarsi, essendo peraltro richiamata anche nelle due pronunce del giudice amministrativo a cui il D. si è rivolto invocando l’illegittimità del parere reso.
Con un giudizio di prognosi postuma, ricorrendo al criterio del <più probabile che non>, è possibile affermare che una maggiore prudenza nell’affrontare la curva che ha condotto al sinistro da parte del ricorrente, verosimilmente lo avrebbe evitato. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
10. Quanto alle spese: non si dà luogo a pronuncia delle spese nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze che non ha svolto attività difensiva; spese compensate nei confronti del Centro Nazionale Amministrativo Arma dei Carabinieri ai sensi dell’art. 31, comma 3 c.g.c.; condanna alle spese per soccombenza nei confronti del Ministero della difesa e dell’INPS ai sensi dell’art. 31, comma 1 c.g.c.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia promossa da D. G. F. contro il Ministero della difesa in persona del legale rappresentante pro tempore, contro il Centro Nazionale Amministrativo dell’Arma dei Carabinieri in persona del legale rappresentante pro tempore, contro il Ministero dell’economia e delle finanze in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché contro l’INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, così provvede:
· Dichiara la contumacia del Ministero dell’economia e delle finanze.
· Rigetta il ricorso.
· Condanna D. G. F. al pagamento delle spese di lite nei confronti del Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in € 500,00 oltre accessori di legge se dovuti.
· Condanna D. G. F. al pagamento delle spese di lite nei confronti dell’INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in € 500,00 oltre accessori di legge se dovuti.
· Spese compensate nei confronti del Centro Nazionale Amministrativo dell’Arma dei Carabinieri.
· Nulla per le spese nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 28 maggio 2026.
Il Giudice f.to Dott. Carlo Efisio Marrè Brunenghi Depositato oggi in Segreteria nei modi di legge Il responsabile della Segreteria f.to Dott.ssa Francesca Deni