Sentenza 18 novembre 2019
Sul provvedimento
Testo completo
SENTENZA 198/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA
nella persona del Giudice unico dr. Paolo COMINELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 20681 del registro di Segreteria, proposto da OMISSIS, nato OMISSIS a OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Sandra Biglioli, contro l’INPS;
Uditi, nella pubblica udienza del 12 novembre 2019, l’avv. Sandra Biglioli per il ricorrente e l’avv. Rita Pisanu per l’INPS;
Visti gli atti di causa;
Ritenuto in
FATTO
Il sig. OMISSIS, con ricorso dell’8 maggio 2019, chiede il riconoscimento del proprio diritto all’esenzione fiscale dell’IRPEF, sul trattamento pensionistico diretto, in qualità di “equiparato a vittima del dovere”. Nel gravame si argomenta che l’interessato è stato riconosciuto, con decreto del Ministero della Difesa del 10 maggio 2017, quale “equiparato a vittima del dovere” per l’infermità “minute placche pleuriche diaframmatiche e costali suggestive di asbestosi e sindrome restrittiva di moderata entità e con DCLO ed EGA nella norma”. Egli aveva chiesto all’INPS la ricostruzione con l’esenzione fiscale per le vittime del dovere, con l’esonero dalla ritenuta IRPEF, come previsto dalla legge n. 232/2017, art. 1, comma 211.
L’Istituto aveva rigettato tale richiesta, in data 15 novembre 2017, ritenendo che l’interessato “non risulta essere titolare di trattamento pensionistico concesso a causa dell’infermità che ha dato luogo al riconoscimento dello status di vittima del dovere (privilegiata concessa per diversa patologia)”.
Da ciò, l’odierno giudizio dinanzi a questa Corte.
L’Amministrazione, nella propria memoria del 31 ottobre 2019, eccepisce preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito, vertendosi in materia di controversia di natura tributaria, e non pensionistica; nel merito, sostiene l’infondatezza del gravame e ne chiede il rigetto.
All’odierna udienza l’avv. Sandra Biglioli, per il ricorrente, e l’avv. Rita Pisanu, per l’INPS, hanno concluso come in atti.
Considerato in
DIRITTO
Preliminarmente, questo Giudice deve affermare il proprio difetto di giurisdizione, relativamente alla domanda attorea, che ha per oggetto il trattamento fiscale, applicato alla pensione di cui usufruisce il ricorrente: in particolare, l’esenzione dalla ritenuta IRPEF, ai sensi del disposto della legge n. 232/2017, art. 1, comma 211, che testualmente recita “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefici fiscali di cui all’articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell’articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall’imposta sui redditi”.
Si tratta, infatti, di controversia relativa non al rapporto pensionistico, che rientra nella giurisdizione della Corte dei Conti (art. 1 del “Codice di giustizia contabile”), ma al rapporto d’imposta, di evidente natura tributaria (cfr., ex multis: Sezione Toscana, n. 210/2007; Sezione Sicilia, n. 2385/2010; Sezione Sardegna, n. 696/2011).
Sebbene all’odierna udienza la difesa di parte attrice abbia sostenuto essere oggetto del ricorso l’attribuzione del diritto a pensione, in realtà, l’applicazione o meno di un’esenzione fiscale costituisce sicuramente materia di natura tributaria.
Tanto premesso, questo Giudice deve dunque declinare la propria giurisdizione, in favore del Giudice tributario (art. 17, comma 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174, che approva il nuovo “Codice della giustizia contabile”).
Non trattandosi di pronuncia nel merito, sussistono adeguati motivi per disporre la compensazione delle spese di giustizia (cfr. art. 31, comma 3, del “Codice della giustizia contabile”).
P.Q.M.
la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, definitivamente pronunciando, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla domanda attorea, in favore del Giudice tributario.
Spese compensate.
Ai sensi dell’art. 167, comma 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174, che approva il nuovo “Codice della giustizia contabile”, si fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.
Così deciso in Genova, il 12 novembre 2019.
IL GIUDICE
(Cominelli)
Depositato in Segreteria il 18 novembre 2019.