Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
composta dai seguenti magistrati:
AN AX Presidente rel.
Alessandra Cucuzza Consigliere AU ON Primo Ref.
ha emesso la seguente:
SENTENZA n. 50/2026 Nel giudizio di responsabilità recante il n. 63232 del registro di segreteria, promosso dal Vice Procuratore Generale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 15 aprile 2025 nei confronti di:
CO VI c.f. CNVSLV81C08F027K, residente a [...] scala A, int. 5, all’epoca dei fatti militare con il grado di sergente maggiore del 184° RCST “Nembo” con sede in Livorno, non costituito in giudizio.
Nella odierna udienza pubblica, uditi il magistrato relatore pres. AN AX, il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale cons. Elena Di Gisi, non costituita la parte convenuta in giudizio.
Visto l’atto introduttivo ed i documenti tutti del giudizio.
FATTO
Con atto di citazione depositato in data 15 aprile 2025) e ritualmente notificato, la Procura presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio il sig. CO VI, chiedendo la condanna dello stesso al risarcimento della somma di € 4.108,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ed unitamente agli accessori di giustizia.
Secondo la prospettazione della Procura, fondata sulla notizia di danno erariale trasmessa dalla Guardia di Finanza Gruppo di Livorno, 1° Nucleo Operativo II Sezione Operativa Volanti scali della Darsena ed acquisita al protocollo n. 2557 del 27 agosto 2024, la parte convenuta sarebbe stata sottoposta a verifiche in tema di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, ai sensi della legge 23 dicembre 1996 n. 662 ( commi 1 da 56 a 65), del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (artt. 53 e 60, comma 6, siccome modificati) e del d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3 (articoli dal 60 al 65).
Più in dettaglio a seguito di segnalazione della Presidenza del Consiglio di Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ispettorato della Funzione Pubblica in tema di materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, in un’attività finalizzata all’accertamento delle violazioni di cui all’ art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, si accertavano le condotte del convenuto.
A tale proposito la Questura di Livorno aveva evidenziato lo svolgimento da parte dell’odierno convenuto di servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi (cd. buttafuori). Dagli accertamenti resi emergeva che il CO, assunto il 2 novembre 2005, con rapporto full time a 36 ore settimanali, svolgeva mansioni di addetto sez. OAI- Armaiolo e che, nella specie, non esistevano autorizzazioni allo svolgimento di attività non compresa nei compiti e doveri d’ufficio o in genere autorizzazioni richieste.
Il CO, audito dagli investigatori in data 15 novembre 2023 deduceva di non avere mai avanzato richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di servizi e/o attività extraprofessionale all’amministrazione pubblica di appartenenza, ai sensi dell’art. 894 e ss. del codice dell’ordinamento militare. Dichiarava, inoltre, di aver svolto il corso di formazione obbligatoria di addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo nei locali aperti al pubblico o in pubblici esercizi, e di aver sostenuto un esame con superamento del medesimo e conseguimento dell’attestato. Confermava, infine, di aver lavorato per la “DIA s.r.l.s.” e “Professional Investigation”, quale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo nei locali aperti al pubblico o in pubblici esercizi (presso “The Cage” e “Modigliani Forum”) e di aver ricevuto compensi forfettari di cui non ricordava gli importi esatti e di aver ricevuto, in cambio delle attività svolte, la possibilità di far entrare gratuitamente nei locali parenti ed amici.
Le informazioni rese dai committenti oltre che dall’INPS e dall’INAIL confermavano che il CO aveva svolto incarichi extra ufficio nella qualità di addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo nei locali aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell’incolumità dei presenti (cd. ex buttafuori) ed aveva ricevuto dai suoi committenti i seguenti importi:
-anno 2021: € 630,00 lordi dalla Defence Intelligence Agency;
-anno 2022: € 2.174,00 lordi dalla Defence Intelligence Agency ed € 433,00 lordi dalla High Security;
-anno 2023: € 871,00 lordi dalla High Security, per un totale complessivo di € 4.108,00 lordi.
Dal punto di vista fiscale, osservava la Procura, mentre quanto corrisposto dalla High security aveva riscontro in specifica documentazione fiscale, il legale rappresentante della Defense Intelligence Agency dichiarava di aver erogato solo rimborsi spesa che variavano da € 20,00 ad € 40,00 a prestazione.
A seguito dell’invito a dedurre del 30 ottobre 2024 emesso ai sensi dell’art. 67 del d.lgs. 26 agosto 2016 n. 174, notificato ai sensi dell’art. 139 c.p.c., in data 6 novembre 2024 non seguivano deduzioni.
In punto di diritto la Procura ritiene la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, in conseguenza dello svolgimento di attività extraistituzionale incompatibile con lo status di dipendente pubblico e segnatamente di militare (art. 60 del d.p.r. n. 3/1957, art. 53, comma 7 bis del d.lgs. n. 165/2001 ed art 894 del d.lgs. 15 marzo 2010 n.66).
Secondo la parte attorea l’antigiuridicità della condotta deriva dalla violazione degli artt. 97 e 98 della Costituzione, degli artt. 60-64 del d.p.r. n. 3/1957, dell’art. 53, comma 1 e comma 7, d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 894 del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66.
L’ordito normativo citato prevede l’esclusività della prestazione lavorativa a favore del datore di lavoro pubblico (artt. 97 e 98 della Costituzione), una serie di divieti, non derogabili, dell’esercizio del commercio, dell’industria, professione o impieghi alle dipendenze dei privati (artt. 60 e segg. del d.p.r. n. 3/1957), la disciplina delle incompatibilità e le attività occasionali espletabili dal dipendente pubblico previa autorizzazione datoriale (art. 53 , comma 7) e quelle liberamente esercitabili senza previa autorizzazione. Infine, la normativa codifica il principio generale secondo cui lo status di militare è incompatibile con l’esercizio di ogni altra professione, salvi i casi espressamente previsti ( art. 894 del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66), nonché con l’esercizio di un mestiere, di un’industria o di un commercio, divieto rafforzato dalla non applicabilità delle deroghe al regime generale delle incompatibilità di cui agli artt. 53 del d.lgs. n. 165/2001 ed art. 60 del T.U. n. 3/1957 previste dall’ art. 23 – bis del d.lgs. 165/2001.
Sulla scorta della detta previsione normativa secondo la parte attorea il convenuto nel periodo 2021/2023 ha tenuto una condotta antigiuridica e causativa di danno erariale a carico della propria amministrazione di appartenenza svolgendo attività extraistituzionale non autorizzata, come peraltro ammesso dal sig. SI CO.
L’elemento soggettivo appare, afferma la Procura, connotato dal dolo a causa della volontaria e consapevole violazione dei doveri d’ufficio e degli obblighi di servizio, peraltro aggravati dal fatto che il convenuto non aveva dichiarato ai committenti di ricoprire alcun tipo di impiego né di essere un militare.
Sotto il profilo del nesso causale, osserva la parte inquirente, vi è un nesso causale tra la condotta posta in essere dal convenuto e la perdita patrimoniale subito dall’ente pubblico atteso che violando il vincolo di esclusività con l’Amministrazione cui era legato da rapporto di servizio, ha svolto attività extra impiego incompatibile e non autorizzata, percependo indebiti compensi ed omettendo il riversamento degli stessi alla predetta amministrazione.
La quantificazione, osserva la Procura è pari all’importo complessivo di € 4.108,00, siccome sopra indicato, ed è quantificata nella misura pari ai compensi indebitamente percepiti, al lordo, oltre interessi, rivalutazione monetaria ed accessori di giustizia.
La parte convenuta, ritualmente notiziata dell’invito a dedurre e dell’atto di citazione, non si è costituita in giudizio e ha depositato in data 15 maggio 2025 note difensive (mentre in data 20 maggio 2025 ha provveduto a depositare allegati) con cui, citando il parere favorevole del P.M in ordine al rito abbreviato di cui all’art. 130 codice giustizia contabile, rappresentava una peculiare situazione personale e familiare chiedendo l’applicazione del citato rito e del conseguente importo di € 1.300,00.
Con decreto n. 10/2025 la Sezione, ponendo in evidenza un ipotetico doloso arricchimento del convenuto, dichiarava inammissibile l’istanza di definizione del giudizio con rito abbreviato.
Successivamente la parte proponeva istanza di riesame del decreto di inammissibilità.
Nella odierna udienza di discussione, non comparsa la parte convenuta, il pubblico ministero contabile chiedeva l’inammissibilità dell’istanza di riesame, la declaratoria di contumacia della parte convenuta e concludeva per l’accoglimento della domanda rimettendosi al Collegio per la quantificazione del danno; quindi, la causa veniva introitata per la decisione.
In via preliminare va dichiara l’inammissibilità della istanza di riesame del decreto di ammissione al rito abbreviato. Come osservato nel suddetto decreto di non ammissione al rito abbreviato la fattispecie dolosa e l’indebito arricchimento della parte convenuta precludono, secondo il chiaro dettato normativo, l’ammissione al rito abbreviato secondo il disposto dell’art. 130 c.g.c. Vieppiù si ribadisce che, nel caso di specie, consentendo la definizione agevolata si eluderebbe l’obbligo dell’istante di versare quanto illecitamente percepito secondo quanto previsto dall’art. 53, comma7, d.lgs. n. 165/2001. Ne deriva che nelle fattispecie disciplinate dall’art. 53, comma 7 e 7 bis, d.lgs. n. 165/2001 non può essere espunto alcun importo o portato in diminuzione su una quota del danno attraverso il rito abbreviato (C. Conti Sez. II Centr. decr. n. 6/2020). L’ arricchimento doloso a danno dell’Erario potrebbe opportunisticamente, attraverso la definizione agevolata della propria posizione, determinare la conservazione di parte del profitto illecitamente conseguito. Va, pertanto, dichiarata la inammissibilità della istanza di riesame del rito abbreviato non essendo stati prospettati elementi idonei a riesaminare nel merito il su richiamato decreto.
Va dichiarata, inoltre, la declaratoria di contumacia della parte convenuta che, pur ritualmente notiziata dell’atto di citazione, non si è costituita in giudizio.
Entrando nel merito, la domanda attorea va accolta con tutte le conseguenze di legge.
In tema di antigiuridicità della condotta il tessuto normativo prevede l’esclusività della prestazione lavorativa a favore del datore di lavoro pubblico (artt. 97 e 98 della Costituzione), una serie di divieti, non derogabili, dell’esercizio del commercio, dell’industria, professione o impieghi alle dipendenze dei privati (artt. 60 e segg. del d.p.r. n. 3/1957), la disciplina delle incompatibilità e le attività occasionali espletabili dal dipendente pubblico previa autorizzazione datoriale (art. 53 , comma 7) e quelle liberamente esercitabili senza previa autorizzazione. Occorre ricordare che il principio di esclusiva è sancito dalla Costituzione all’art. 98 Cost. ed è volto ad assicurare, da un lato, il buon andamento, imponendo al dipendente pubblico di dedicare, in linea generale, tutte le proprie energie intellettuali a vantaggio del datore di lavoro pubblico (salvo il caso di autorizzazione allo svolgimento di altra attività, ove ammessa dalla legge) e, dall’altro lato, l’imparzialità dell’azione amministrativa, precludendo ai dipendenti interessenze dirette in attività o affari privati capaci di condizionarli nell’esercizio delle proprie funzioni (Cass. n. 9801/2024, n. 8846/2023, n. 12626/2020, n. 11949/2019 n. 20880/2018 e n. 28975/2017).
Il quadro normativo di riferimento all’ art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001 pone il principio generale secondo cui determinate categorie di pubblici dipendenti, tra cui il personale militare, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti. E l’ordinamento militare è oggi disciplinato dal testo unico adottato con il d.lgs. n. 66 del 2010 (cd codice dell’ordinamento militare) il quale disciplina all’art. 894 il regime delle incompatibilità professionali.
L’art. 894 citato fissa al comma 1 il principio generale secondo cui la professione di militare è incompatibile con l’esercizio di ogni altra professione, salvi i casi previsti da disposizioni speciali, stabilendo invece al comma 2 che essa è altresì incompatibile, tra le altre cose, con l’esercizio di un mestiere, di un’industria o di un commercio.
Il quadro normativo è completato nella specie dall’ art. 23 bis d.lgs. n. 165 del 2001 che pone una deroga al divieto, generalizzato per tutti i pubblici dipendenti, di esercitare il commercio, l’industria né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati limitatamente a talune categorie di soggetti. “Tuttavia”, prosegue la norma “le disposizioni del presente articolo non trovano comunque applicazione nei confronti del personale militare e delle Forze di Polizia, nonché del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco”.
Osserva la giurisprudenza amministrativa che “dalla piana lettura delle disposizioni …si evince la chiara volontà del legislatore di stabilire un divieto assoluto per il personale militare in regime di pubblico impiego di esercitare il commercio o l’industria, di svolgere alcuna professione o di assumere impieghi alle dipendenze di privati, ostandovi il testuale disposto di cui agli artt. 894 d.lgs. n. 66/2010 e 23 bis del d.lgs. n. 165 del 2001”. La ratio dell’esclusione, per gli appartenenti alle forze armate, dal novero dei soggetti destinatari della disposizione generale può ragionevolmente rinvenirsi “nella volontà legislativa di riconnettere rilevanza alla specificità che connota lo status di militare, e trova conferma a livello di diritto positivo sia nell’ambito della disciplina specifica di settore ( il codice dell’ ordinamento militare) sia in quella generale del pubblico impiego, privatizzato e non”: in termini Cons. Stato n. 1317/2017.
La conseguente normativa primaria, prevista per i dipendenti pubblici in generale e, per quanto riguarda il caso all’esame, quella speciale per il personale militare, si è sviluppata nella definizione di attività esterne (i) autorizzabili e, quindi, solo relativamente incompatibili, specificamente indicate, e (ii) non autorizzabili in senso assoluto. Tra queste ultime senza eccezione sono individuate proprio quelle di carattere commerciale, tra cui sono manifestamente comprese quelle di gestione di impresa sociale a mezzo dell’assunzione di incarichi gestori (art. 60, del d.P.R. n. 3/1957; art. 53, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001; art. 894 d.lgs. n. 66/2010).
Quanto alle conseguenze della violazione dell’obbligo di esclusiva, l’art. 53, comma 7, del d. lgs. n. 165/2001 dispone che, per il caso di incarichi autorizzabili e, quindi, di incompatibilità relativa, “salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato a cura dell’erogante o, in difetto, dal percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”. Secondo il successivo comma 7-bis “l’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti”.
La giurisprudenza in misura maggioritaria ha interpretato la disposizione nel senso dell’estendibilità dell’obbligo di riversamento e della conseguente responsabilità erariale per la sua violazione, quanto meno quale criterio di quantificazione del danno, anche con riguardo alle attività assolutamente incompatibili – quale, come visto, è quella in esame – non potendo l’ipotesi più grave di incompatibilità determinare un danno erariale di misura più lieve rispetto a quella meno grave (incompatibilità relativa): cfr. SS.RR.26/2019/QM.
La portata applicativa dell’ art. 53, commi 7 e 7 bis n. 165/2001 è stata oggetto di un intervento in sede nomofilattica, in particolare con la sentenza n.1/2025/QM che si è pronunciata sul quesito “se l’ obbligo del dipendente pubblico di riversare i compensi percepiti per gli incarichi extraistituzionali ecx art. 53, comma 7 e 7 bis del d.lgs n. 165/2001 si riferisca sia alle situazioni di incompatibilità assoluta (incarichi in radice non autorizzabili) che alle situazioni di incompatibilità relativa (incarichi in astratto autorizzabili ma in concreto svolti in assenza di autorizzazione). Le Sezioni Riunite, andando di contrario avviso a quanto stabilito dalla prevalente giurisprudenza sia di primo grado che di appello, hanno ritenuto che tra le ipotesi riconducibili alla cd. “incompatibilità assoluta” di cui all’ art. 60 e quelle sussumibili nell’area di applicazione dell’art. 53, commi 7 e 7 bis sussista una differenza ontologica.
Con l’autorizzazione “l’amministrazione provvede, in via preventiva, e su istanza dell’interessato, alla rimozione di un limite legale posto all’esercizio di un’attività, in via di principio assentibile”, sicché “lo svolgimento di attività non autorizzate (ma autorizzabili) costituisce violazione di specifici “obblighi” di natura sia informativa che di riversamento dei compensi percepiti.”
Di converso lo svolgimento di attività assolutamente incompatibili con lo status di dipendente pubblico comporta la violazione di uno specifico “dovere” di esclusività. In tali casi “la valutazione sul potenziale conflitto di interesse o sulla lesività del comportamento delle attività assolutamente vietate è effettuata ancor prima dell’ordinamento; viene fatta risalire a monte, al momento stesso in cui tali attività sono declinate dal legislatore tra quelle assolutamente incompatibili con lo status di dipendente pubblico… laddove “il legislatore pone un divieto assoluto e prevede altre ben più gravi sanzioni, il compenso non è in radice dovuto e la prova del danno, riferibile alla violazione del dovere di esclusività e alla indebita percezione di emolumenti, può essere raggiunta anche avvalendosi di indici presuntivi, gravi, precisi e concordanti desumibili dalle risultanze in atto”.
Da tali premesse si è affermato il seguente principio di diritto: “l’obbligo del dipendente di riversare il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte., ex art. 53, comma 7 e 7 bis del d.lgs. n. 165/2001, si riferisce alle sole situazioni di incompatibilità relativa (incarichi in astratto autorizzabili, ma in concreto svolti in assenza di autorizzazione), ferma restando la risarcibilità delle conseguenze patrimoniali negative per l’erario derivanti dalla violazione del dovere di esclusiva posta in essere con attività radicalmente incompatibili e non autorizzabili”(sentenza SS.RR. n.1/2025/QM).
Successivamente a tale decisione si sono formati orientamenti contrapposti: un primo orientamento si è uniformato alla decisione adottata in sede nomofilattica (Sez. Giur. Regione Lazio n. 135 del 2025 e Sez. I Centr. n. 72/2025); altro orientamento ha adottato una diversa opzione interpretativa (Sez. II Centr. n. 247/2025 Sez. giur. Sezione Lazio n. 279/2025 e questa Sezione con decisioni n. 78/22025 e n. 99/2025).
Questa Sezione ritiene più convincente questa ultima interpretazione atteso che le ipotesi di incompatibilità assoluta e di incompatibilità relativa sono entrambe soggette ad una parziale identità del fatto generatore (violazione dell’obbligo di esclusiva) che, tuttavia appare idonea a generare due diversi illeciti: l’uno connesso all’omesso riversamento, l’altro connesso alla violazione del sinallagma contrattuale. La connessione tra i due illeciti non impedisce, anzi ne consente un’autonoma valutazione volta all’accertamento delle responsabilità amministrativo – contabili e dei relativi elementi costitutivi, che investono tutte le ipotesi di incompatibilità sia assoluta sia relativa, in quanto entrambe riconducibili ai principi costituzionali di cui agli artt. 97 e 98 della Costituzione.
Tanto premesso e ritenuto che la incompatibilità assoluta del presente giudizio determini l’obbligo di riversare i compensi percepiti per gli incarichi extraistituzionali a mente degli artt. 53, commi 7 e 7 bis, osserva il Collegio che unitamente alla ritenuta palese antigiuridicità della condotta del convenuto nel periodo 2021/2023, sussista anche il nesso di causalità. Non pare dubbia la configurabilità di una relazione giuridicamente rilevante tra la condotta posta in essere dal convenuto e la perdita patrimoniale subita dall’ente pubblico derivante dalla violazione del vincolo di esclusività con l’Amministrazione e dal mancato riversamento alla medesima (con condotta omissiva) dei compensi, indebitamente percepiti.
L’elemento soggettivo è connotato dal dolo, ed il medesimo convenuto ha ammesso la volontaria e consapevole violazione dei doveri d’ufficio e degli obblighi di servizio, connotati anche dal fatto che non aveva dichiarato ai committenti di ricoprire alcun tipo di impiego né di possedere lo status di militare.
La quantificazione del danno è pari all’importo complessivo di € 4.108,00 corrispondente ai compensi percepiti al lordo: cfr. questione di massima della Corte dei conti n. 13/2021/SR/QM, per cui “in ipotesi di danno erariale conseguente all’ omesso versamento dei compensi di cui all’ art. 53, comma 7 e ss. del D. Lgs. n. 165/2001 da parte di pubblici dipendenti (o, comunque, di soggetti in rapporto di servizio con la P.A. tenuti ai medesimi obblighi), la quantificazione è da effettuare al lordo delle ritenute fiscali operate a titolo di acconto sugli importi dovuti o delle maggiori somme eventualmente pagate per la medesima causale sul reddito imponibile” (cfr. anche Sez. III Centr. n. 44/2022). Non è applicabile, secondo consolidata giurisprudenza, il potere riduttivo, avendo la condotta la connotazione del dolo. Sono dovuti, inoltre, la rivalutazione monetaria, gli interessi dal deposito della sentenza al soddisfo e gli accessori di giustizia.
Esula dal potere di questo giudice la possibilità concessa all’Amministrazione, su istanza dell’interessato, di procedere alla rateizzazione di quanto dovuto alla luce delle questioni personali illustrate dalla parte condannata.
Le spese processuali vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi dell’art. 31 c.g.c..
P.Q.M.
La Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Regione Toscana, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni eccezione ed istanza:
- dichiara la contumacia del convenuto VI CO;
- condanna il convenuto VI CO al pagamento della somma di € 4.108,00 in favore del Ministero della Difesa, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
condanna il convenuto VI CO al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 270,91(Duecentosettanta/91)
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 Il Presidente estensore
AN AX
f.to digitalmente Depositata in segreteria 03/06/2026 Il funzionario
IE IL
f.to digitalmente