Sentenza 22 gennaio 2021
Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE
in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica, in persona del Consigliere dott. Antonio D’Amato, in data 19 gennaio 2021, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 22760 del registro di Segreteria, depositato il 3 luglio 2020, promosso dai sig.ri:
1. xxxxx nato a [...] il xxxxx - c.f.: xxxxx - residente in via xxxxx,
- xxx 2. xxxxx, nato a [...] il xxxxx - c.f.: xxxxx - residente in via xxxxx
- xxx 3. xxxxxx nata a [...] il xxxxx - c.f.: xxxxx - residente in via xxxxx- xxx 4. xxxxxx nata a [...] il xxxxx c.f.: xxxxx - residente in via xxxxx -
xxx 5. xxxxx nata a [...] il xxxxx - c.f.: xxxxx - residente in via xxxxx -
xxx 6. xxxxx nato a [...] il xxxxx c.f.: xxxxx - residente in xxxxx- xxx 7. xxxxxx nato a [...] il xxxxx - c.f.: xxxxx - residente in via xxxxx
- xxx 8. xxxxx nata a [...] il xxxxx c.f.: xxxxx - residente in via xxxxx -
xxxx 9. xxxxx nato a [...] il xxxxx - c.f.: xxxxx- residente in via xxxxx -
xxx 10. xxxxx nato a [...] il xxxxx c.f.: xxxxx - residente in via xxxxx - xxx 11. xxxxx nato a [...] il xxxxx - c.f.: xxxxx - residente in via xxxxx
- xxx 12. xxxxx nato a [...] il xxxxx - c.f.: xxxxx - residente in via xxxxx
- xxxx 13. xxxxx nato a [...] il xxxxx - c.f.: xxxxx- residente in via xxxxx
- xxx 14. xxxxx nato a [...] il xxxxx - c.f.: xxxxx - residente in via xxxxx
- xxxx 15. xxxxx nato a [...] il xxxxx - c.f.: xxxxx - residente in via xxxxx
- xxx 16. xxxxx nato a [...] il xxxxx - c.f.: xxxxx - residente in xxxxx –
xxx;
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Pietro Frisani (C.F. FRS PTR 64P08 L049K) del Foro di Firenze, con studio in via Curtatone n. 2 -
Firenze, come da procure allegate in calce al ricorso, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo pec:
pietro.frisani@firenze.pecavvocati.it;
CONTRO
INPS - Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in Roma, via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Cimmino, c.f.
[...], giusta procura generale alle liti notar P.
Castellini, in Roma in data 23 luglio 2025, n. rep. 80974/21569 ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura distrettuale INPS, v.
San Martino 23, Ancona;
ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
VISTO il Codice di giustizia contabile;
VISTO l’art. 85, comma 5 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e s.m.i.
Ritenuto in
FATTO
I. Con l’atto introduttivo del giudizio, i ricorrenti riferiscono di essere già stati dipendenti pubblici, tutti in quiescenza precedentemente al 2019 e di essere beneficiari di trattamento pensionistico di importo superiore a tre volte il minimo INPS e chiedono, previa dichiarazione del diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico rivalutato senza il blocco di cui all’art. 1, comma 260, della l. 30 dicembre 2018, n.
145 e art. 1, comma 477, L. n. 160/2019, che l’Istituto sia condannato alla corresponsione in loro favore dei trattamenti pensionistici integrali senza decurtazioni e alla restituzione delle somme maturate e non percepite e/o percipiende maggiorate dagli interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino al saldo.
Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del legale antistatario.
Tale richiesta è stata formulata con istanza di previa rimessione alla Corte Costituzionale dell’art. 1, comma 260, L. n. 145/2018 e dell’art.
1, comma 477, L. n. 160/2019, nella parte in cui hanno inciso per un triennio sul diritto quesito dei ricorrenti ad ottenere la perequazione dei propri trattamenti pensionistici, con riferimento alla violazione degli artt. 2, 3, 36, 38, 117 (quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 1P1 CEDU) e 136 della Costituzione.
II. Si è costituito l’INPS con memoria del 19 novembre 2020, eccependo, in estrema sintesi, in via preliminare;
• il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, in favore del Giudice tributario, ritenendo il sacrificio imposto dalle disposizioni in argomento di natura tributaria;
• l’inammissibilità e/o infondatezza del ricorso;
• l’irrilevanza e la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi da 260 a 263, della L.
145/2018;
nel merito:
• il rigetto del ricorso.
Con vittoria di spese e competenze del grado.
III. Successivamente alla presentazione del ricorso, la difesa dei ricorrenti ha fatto pervenire una rinuncia agli atti con richiesta di estinzione del processo, con compensazione delle spese, per sopravvenuta carenza d’interesse, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 234/2020.
Il rappresentante dell’Inps, con comunicazione del 17 dicembre 2020, ha dichiarato di accettare senza riserve la rinuncia comunicata da controparte.
In prossimità dell’odierna udienza, l’avv. Frisani ha depositato ulteriore nota con cui i ricorrenti hanno insistito nella dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
IV. A seguito di quanto disposto dall’art. 85, co. 5, del D. L. n. 18/2020 e successive modifiche ed integrazioni, questo Giudicante ha disposto la trattazione della causa con le modalità previste dalla disposizione ora richiamata.
Nessuna delle parti ha avanzato richiesta di discussione orale.
Pertanto, sulla base degli atti depositati, il giudizio è stato definito, come da dispositivo comunicato alle parti costituite, ex art. 85, co. 5.
D. L. n. 18/2020.
DIRITTO
1. In via pregiudiziale, occorre affrontare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa dell’INPS, in relazione alla ritenuta natura tributaria del prelievo.
1.1 Questa Sezione ha più volte affrontato la specifica questione, consolidando un indirizzo giurisprudenziale che ha visto affermata la giurisdizione della Corte dei conti in casi simili.
La riserva di giurisdizione della Corte trova, attualmente, fondamento nell’art. 1 del Codice di Giustizia Contabile e, precedentemente, nell’art. 62 r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, con assegnazione alla cognizione del giudice contabile delle controversie relative alle pensioni a carico dello Stato e i rapporti pensionistici cui lo Stato concorra con altri enti (anche se relativi a personale già avente rapporto dipendente con enti successivamente trasformati in s.p.a. o comunque in enti di diritto privato), così come previsto dagli artt. 12 della 1. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E e 62 del r.d. 12 luglio 1934, n.
1214.
Sulla sussistenza della giurisdizione in relazione alla corretta determinazione del trattamento pensionistico, non è di ostacolo
“….l’ipotizzata natura tributaria del prelievo, in quanto tale profilo assumerebbe rilevanza ai fini dell’eventuale giudizio di legittimità costituzionale, peraltro rigettato, che costituisce, ove la questione fosse ritenuta rilevante e non manifestamente inammissibile, un procedimento incidentale rispetto al presente giudizio, come del resto pacificamente avvenuto in altri contenziosi innanzi alla Corte dei conti nei quali era stata ipotizzata la natura tributaria dei tagli ai trattamenti previdenziali (v. Corte Cost. sentenze nn. 173/2016 e 250/2017)” (Sez. Giurisd. Marche, sent. n.
160/2020).
Nel caso di specie, l’oggetto del giudizio viene definito e perimetrato dal petitum sostanziale, che all’evidenza riguarda il trattamento pensionistico di dipendenti pubblici, determinando, quindi, il rigetto dell’eccezione dell’INPS in ordine alla sussistenza della giurisdizione del Giudice tributario.
2. Risolta nel senso ora indicato la questione afferente la giurisdizione, questo Giudice, alla luce della rinuncia agli atti con richiesta di estinzione del processo, con compensazione delle spese, avanzata dai ricorrenti e alla conseguente accettazione formulata espressamente dall’INPS, ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 110, comma 6, c.g.c., con conseguente non luogo a pronunciare sulle spese (art. 110, comma 7, c.g.c.).
PQM
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per le Marche, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- dichiara la giurisdizione della Corte dei conti;
- rigetta l’eccezione di difetto di giurisdizione in favore del Giudice tributario;
- dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia agli atti;
- nulla per le spese.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 19 gennaio 2021, tenuta ai sensi ai sensi dell’art. 85, comma 5, del D.L. n. 18/2020.
Il Giudice monocratico Cons. Antonio D’Amato f.to digitalmente DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 22.01.2021 Il Funzionario di Segreteria Ettore Colella
(f.to digitalmente)