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Sentenza 16 giugno 2026

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  • Rigettato
    Requisito sanitario

    Il Collegio medico legale ha ritenuto sussistenti i requisiti medico-legali, ma il Giudice ha ritenuto che le uniche infermità riconosciute come dipendenti da causa di servizio (natura ortopedica) non fossero sufficienti a dimostrare il pregiudizio alla salute e incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti. Inoltre, le infermità psichiche, pur riscontrate, non sono state riconosciute dipendenti da causa di servizio e, anche se lo fossero state, non sono state ritenute di gravità tale da creare un pericolo concreto per l'ambiente di lavoro.

  • Rigettato
    Requisito amministrativo

    Il Giudice ha ritenuto fondata l'eccezione dell'INPS sull'inapplicabilità dell'art. 104 del d.P.R. n. 1092/1973 ai pensionati della cassa Enti Locali (EL), in quanto tale normativa si riferisce ai dipendenti civili e militari dello Stato (cassa Trattamenti Pensionistici Stato - CT). Sebbene sia stata considerata l'applicabilità dell'art. 12 della Legge n. 9/1980, anche in questo caso i requisiti sanitari non sono stati ritenuti sussistenti. Inoltre, si è rilevato che per gli iscritti ex EL, l'assegno di incollocabilità sarebbe riconoscibile solo ai titolari di pensione privilegiata di prima categoria, mentre il ricorrente ha una pensione di 5ª categoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Trento, sentenza 16/06/2026, n. 39
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Trento
    Numero : 39
    Data del deposito : 16 giugno 2026
    Fonte ufficiale : Scarica documento

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