Sentenza 16 giugno 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA N. 39/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE DI TRENTO
Nella persona del cons. Massimo Agliocchi, in funzione di giudice monocratico in materia di ricorsi pensionistici, ai sensi dell’art. 151 del codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e ss.mm.;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 4879 del registro di segreteria, proposto dal sig.:
- OM nato a [...] il OM (c.f. OM), residente a OM, Via OM, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Gigante (c.f. [...]– pec: gigante.alessandro@oravta.legalmail.it – tel. 099/7390503) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Taranto, Via Plinio n. 9;
Contro
- ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, via Ciro il Grande n. 21 – 00144 Roma (P.IVA 0212115001), rappresentato e difeso dall’avv. Marta ODORIZZI ([...]– PEC avv.marta.odorizzi@postacert.inps.gov.it – fax n. 0461 886885) come da procura generale alle liti del 22/03/2024 Rep. n. 37875 rogito notaio Roberto Fantini di Fiumicino, con domicilio eletto, ai fini del presente giudizio, in Trento Via delle Orfane n. 8, presso l'Ufficio legale della sede provinciale dell'Istituto;
- in punto: accertamento del diritto ad ottenere l’assegno di incollocabilità ex art. 104 del d.P.R. n. 1092/73;
- esaminati tutti gli atti e i documenti di causa;
- uditi, alla pubblica udienza del 21 maggio 2026, l’avv. Beatrice Tomasoni, giusta delega dell’avv. Alessandro Gigante, per la parte ricorrente, e l’avv. Marta Odorizzi per l’INPS.
Premesso in
FATTO
1. Con ricorso ritualmente notificato, il sig. OM conveniva in giudizio l’INPS chiedendo il riconoscimento del diritto ad ottenere l’assegno di incollocabilità ex art. 104 del d.P.R. n. 1092/1973 sulla base delle seguenti argomentazioni.
Il ricorrente, ex agente di polizia municipale del Comune di OM, in data 15/07/1996, mentre era in servizio, subiva gravi lesioni a causa di un incidente stradale. A seguito di tale evento traumatico veniva dichiarato, con verbale della commissione medica di 2° istanza di Padova del 08/09/2003, non più idoneo all’attività lavorativa nel corpo della polizia municipale.
Con verbale del 10/12/2004 del centro militare di medicina legale di Padova – commissione medica ospedaliera distaccata di Verona, venivano accertate le seguenti infermità insorte a causa dell’evento traumatico sopra descritto: “esiti di frattura biossea gamba sinistra consolidate in spazio di posizione dei monconi con grave deficit funzionale della tibio-tarsica e della attesa astalgica; esiti di frattura malleolo tibiale destro; esiti trauma arto-orbitario sinistro; artrosi lombare a caviglia dx; sindrome ansiosa”, e veniva riconosciuta al ricorrente la pensione privilegiata ordinaria a vita di cui alla tabella A categoria 5.
In seguito, con decreto del Ministero dell’Interno d.d. 08/02/2017, adottato in esecuzione della sentenza del Tribunale di Taranto n. 76/2016, il ricorrente veniva riconosciuto vittima del dovere.
In data 18/05/2022, premettendo di essere titolare di pensione privilegiata ordinaria a vita ascrivibile alla tabella A categoria 5, il sig. OM chiedeva all’INPS di Trento il riconoscimento dell’assegno di incollocabilità in forza di quanto previsto dall’art. 104 del d.P.R. n. 1092/93 e dall’art. 12 della legge n. 9/1980.
L’INPS, direzione provinciale di Trento, con nota d.d. 21/02/2024 respingeva la richiesta sostenendo che la disciplina dell'assegno di incollocabilità di cui all’art. 104 del d.P.R. n. 1092/73 si riferisce solo agli iscritti alla cassa trattamenti pensionistici dello Stato (CT), mentre l’assegno di incollocabilità per gli iscritti alla cassa pensioni dipendenti enti locali (EL) sarebbe disciplinato dall’art. 14, c. 8, della legge n. 274/1991 che prevede la sua erogazione solo per i titolari di pensione privilegiata di prima categoria. Pertanto, la domanda del sig. OM veniva rigettata in quanto costui è titolare di pensione cassa EL, e non CT, e la sua pensione di privilegio a vita è ascrivibile alla tabella A categoria 5, e non alla prima categoria.
Avverso tale decisione, in data 19/03/2024, il sig. OM ricorreva al Comitato di vigilanza dell’INPS di Trento contestando il diniego di cui al punto precedente ed asserendo che “L’art. 104 del DPR n. 1092/73 non prevedeva alcuna distinzione per ottenimento dell’assegno di incollocabilità tra dipendente dello Stato e categoria di dipendenti civili dello Stato (comma 8 art. 14 l. 274/1991)” e che “La legge 29/12/1092 art. 104 prevedeva il rilascio dell’assegno di incollocabilità alle seguenti condizioni: 1) il richiedente non deve avere superato i 65 anni; 2) deve essere inserito nella TABELLA Categoria da 7 o 0; ove il assegno richiesti siano incollocabili ai sensi del secondo comma dell’art. 1 legge 2/1968 n.482 in quanto per la natura e il grado della loro invalidità in servizio possono risultare di pregiudizio alla salute o incolumità ai compagni di servizio ed alla sicurezza degli impianti”.
Inoltre, si evidenzia nel ricorso, che il sig. OM si sottoponeva a varie visite mediche (d.d. 21/11/2022; d.d. 14/09/2023; d.d. 10/10/2023) presso l’unità operativa di psichiatria dell’Azienda provinciale servizi sanitari di Trento, di cui vengono allegati i relativi certificati medici (nonché si allega certificato d.d. 14/03/2024 dell’unità operativa di psicologia dell’APSS di Trento).
In conclusione, il ricorrente chiede l’accoglimento del gravame con richiesta di riconoscimento di assegno di incollocabilità ai sensi dell’art. 104 del d.P.R. n. 1092/1973.
2. L’INPS si costituiva in giudizio ribadendo la propria tesi sulla non spettanza dell’assegno di incollocabilità per mancanza sia del requisito amministrativo, sia di quello sanitario, non opponendosi, tuttavia, all’eventuale espletamento di CTU.
In particolare, rilevava l’INPS che per gli iscritti alla cassa trattamenti pensionistici dello Stato (CT) la pensione privilegiata è disciplinata dal d.P.R. n. 1092/1973, mentre per gli iscritti alle casse gestite dall’ex direzione generale degli istituti di previdenza (IIPP) la disciplina sarebbe diversa e, nel caso del ricorrente, titolare di pensione EL (enti locali), la normativa di riferimento sarebbe rinvenibile nell’art. 14, c. 8, della legge n. 274/1991 in base al quale gli assegni accessori sono riconosciuti solo ai titolari di pensioni privilegiate di prima categoria.
Inoltre, per l’INPS non sarebbe stato dimostrato il requisito sanitario. Richiamando giurisprudenza contabile, sostiene l’INPS che ai fini della concessione dell’assegno di incollocabilità “…non è sufficiente che la patologia cui è affetto il ricorrente sia dipesa da causa di servizio, ma deve anche essere accertato che detta patologia comporta pregiudizio alla salute e alla incolumità di terzi ed è ostativa all’impiego in tutte quelle attività che risultano essere compatibili con le patologie in essere”.
3. Con ordinanza istruttoria n. 1/2025 è stato chiesto al Collegio medico legale del Ministero della difesa – Sezione istituita presso la Corte dei conti di Roma di rispondere al seguente quesito:
“esaminati tutti gli atti, dica se, con riferimento alla data di presentazione dell’istanza di assegno di incollocabilità, le infermità lamentate dal sig. OM, erano tali, per natura e per grado di invalidità, da risultare “di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti” e se lo stesso risultava effettivamente incollocabile (art. 104 d.P.R. n. 1092/1973), sì da giustificare l’invocato beneficio (assegno di incollocabilità)”.
4. In data 19/02/2026 il suddetto Collegio medico legale depositava il parere definitivo ritenendo che sussistono i requisiti medico legali per il riconoscimento al ricorrente dell’assegno di incollocabilità ai sensi dell’art. 104 del d.P.R. n. 1092/1973.
5. All’odierna udienza, l’avv. del ricorrente ha richiamato le argomentazioni già esposte negli atti di causa e l’esito del parere medico legale, confermando la richiesta di accoglimento del ricorso. L’avv. dell’INPS ha, invece, ribadito che il ricorrente non può far valere il requisito amministrativo, in quanto titolare di pensione a carico della cassa EL e non della CT, e che la pensione privilegiata di cui beneficia è ascrivibile alla tabella A, 5ª categoria a vita, e non alla 1ª categoria, come richiesto dalla normativa specifica della CA EL.
Considerato in
DIRITTO
Il ricorso va respinto.
(A) In base a quanto previsto dall’art. 104 del d.P.R. n. 1092/1973 l’assegno di incollocabilità spetta ai mutilati ed agli invalidi per servizio con diritto a pensione o ad assegno privilegiati per minorazioni dalla seconda all'ottava categoria della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, che siano incollocabili ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482 e ss.mm., in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità di servizio, possano riuscire di pregiudizio alla salute od incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti, che risultino effettivamente incollocabili e fino al compimento di 65 anni (nel caso di specie la domanda di assegno incollocabilità è stata presentata dal ricorrente in data 18/05/2022, ossia all’età di 63 anni e 7 mesi).
Va innanzitutto precisato che l’art. 104 è finalizzato a tutelare il pensionato la cui incollocabilità dipenda non dalla propria assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, ma dalla necessità di evitare che lo stesso, “per la natura ed il grado della […] invalidità di servizio,” possa “riuscire di pregiudizio alla salute od incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti”.
Pertanto, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza contabile, lo stato di incollocabilità "prescinde dalla mera gravità dell'infermità pensionata, tant'è che è riconoscibile anche ai titolari di pensione di ottava categoria, ed è volto unicamente a compensare la preclusione allo svolgimento di un'attività lavorativa derivante da esigenze di tutela dei compagni di lavoro e degli impianti, laddove l'interessato, per la natura e grado della propria invalidità, possa riuscire di pregiudizio agli stessi" (Sez. I App. sent. n. 171/2017; Sez. giur. Sicilia sent. n. 536/2018; Sez. I App. sent. n. 586/2013; Sez. giur. Calabria sent. n. 50/2022; Sez. giur. Campania, sent. n. 35/2025; Sez. giur. Veneto, sent. n. 1/2026).
Va poi aggiunto che “al fine di stabilire la sussistenza del requisito della “incollocabilità”, [non] rileva, di per sé, la cessazione d’ufficio dal servizio, poiché l’incollocabilità presuppone l’impossibilità, non solo di continuare a svolgere il servizio precedentemente svolto, ma l’impossibilità di svolgere un qualsiasi lavoro” (Sez. I App., sent. n. 586/2013).
Inoltre, sempre in base a giurisprudenza costante di questa Corte, “le patologie che danno diritto alla concessione dell'assegno d'incollocabilità, ex art. 104 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, sono quelle che di per sé determinano - in modo diretto, immediato e non solo in via meramente ipotetica - una situazione di pericolo per i compagni di lavoro e per gli impianti”. (Sez. giur. Sicilia, sent. n. 344/2016; Sez. giur. Lazio n. 1093/1995; da ultimo Sez. giur. Veneto, sent. n. 1/2026 e Sez. giur. Calabria, sent. n. 127/2026).
(B) Ora, nel caso in esame, questo Giudicante ritiene che non possa essere condiviso il giudizio favorevole al riconoscimento dell’assegno di incollocabilità a cui è giunto il Collegio medico legale per le seguenti considerazioni.
In primo luogo, va rilevato che tra le patologie dipendenti da causa di servizio la MO di Verona nel verbale del 10/12/2004 (all. 1 al ricorso) non ha incluso la sindrome ansioso-depressiva (ancorché riscontrata in sede di visita medica), come è stato evidenziato anche dal Collegio medico legale (si veda pag. 6 del parere definitivo). Infatti, nel quadro B del verbale, la MO elenca le infermità derivanti da causa di servizio, precisando quanto segue:
“1. Esiti di frattura biossea della gamba sx consolidata in vizio di posizione dei monconi con grave deficit funzionale della tibio-tarsica e della sottoastragalica.
2. Esiti frattura malleolo tibiale dx.
3. Esiti trauma fronto-orbitale sx”.
Dunque, le uniche infermità riconosciute legalmente dalla competente Commissione medica quali dipendenti da causa di servizio e costituenti il presupposto per il riconoscimento della pensione privilegiata in godimento, ascritta alla tabella A, cat. 5, sono pacificamente solo quelle di natura ortopedica.
Ne deriva che solo per tali infermità, in quanto riconosciute dipendenti da causa di servizio, può essere effettuata la valutazione ex art. 104 del d.P.R. n. 1092/1973, giacché, come sopra visto, l’assegno di incollocabilità spetta esclusivamente “Ai mutilati ed agli invalidi per servizio con diritto a pensione o ad assegno privilegiati per minorazioni dalla seconda all'ottava categoria della tabella A […] che siano incollocabili […], in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità di servizio, possano riuscire di pregiudizio alla salute od all’incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti […]” [enfasi aggiunta].
Pertanto, nel caso in esame, come rimarcato dallo stesso Collegio medico legale “…solo gli esiti residuali a carico delle varie articolazioni colpite dal trauma, tenuto conto anche del loro impegno algo-disfunzionale, non bast[a]no a soddisfare il requisito richiesto dalla normativa di riferimento” (pag. 6 del parere definitivo), in quanto le patologie di natura ortopedica da cui è affetto il ricorrente “non implicano e determinano quel carattere di gravità tale da poter arrecare pregiudizio alla salute e all’incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti” (pag. 7 del parere definitivo).
(C) Non appare invece condivisibile l’ulteriore valutazione effettuata dal Collegio medico legale che, seppur confermando la mancata ascrivibilità a causa di servizio, ha ritenuto, “benevolmente”, di considerare in termini favorevoli ai fini dell’assegno di incollocabilità anche le infermità di natura psichica sofferte dal ricorrente.
Innanzitutto, come appena visto al punto B, appare dirimente, a livello normativo, l’esclusione dal giudizio di dipendenza da causa di servizio del “disturbo post traumatico da stress con aspetti ansioso-depressivi residua fobia specifica”, seppur riscontrato dalla MO (pag. 3 del verbale d.d. 10/12/2004), con conseguente inapplicabilità per tale patologia dell’art. 104 del d.P.R. n. 1092/1973.
Inoltre, come affermato più volte dalla giurisprudenza contabile, la sindrome ansioso-depressiva e i sintomi fobici per risultare di “pregiudizio alla salute od incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti” devono risultare di una tale gravità da recare effettivo pericolo concreto, e non meramente ipotetico, all’ambiente di lavoro, in quanto contraddistinti da reazioni incontrollate o incontrollabili, aggressive, violente, distruttive, associate a ricoveri in strutture psichiatriche anche in TSO (elementi di cui non è stata data prova dal ricorrente, né il parere medico legale del CML ha approfondito tali aspetti) (cfr., oltre alla giurisprudenza sopra citata al punto A, Sez. giur. Umbria, sent. n. 56/2017; Sez. giur. Sardegna, sent. n. 201/2016 e giurisprudenza ivi citata; Sez. giur. Campania, sent. n. 396/2016).
Ancora, sulla stessa linea interpretativa, si è ripetutamente affermato che non qualunque patologia, se e in quanto riconosciuta dipendente da causa di servizio, implica "una implicita potenzialità lesiva per le persone e/o per l'ambiente di lavoro per il solo fatto di determinare l'incapacità di assolvere agli obblighi professionali", ma occorre che le infermità o lesioni, per poter integrare il presupposto richiesto dalla citata previsione, debbano necessariamente concretizzare un pregiudizio alla salute o all’incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti, ossia che occorra "la effettiva compromissione, per effetto delle infermità o lesioni da prendere in esame, della sicurezza "dei potenziali compagni di lavoro dell'interessato ovvero degli impianti utilizzati" (e, quindi, rilevano le patologie che "di per sé determinano - in modo diretto, immediato e non solo in via meramente ipotetica - una situazione di pericolo per i compagni di lavoro e per gli impianti" (così Sez. giur. Lazio, sent. n. 1093/1995; ex plurimis, si v. altresì Sez. giur. Sicilia, sent. n. 344/2016; Sez. giur. Calabria, sent. n. 165/2020). Deve, quindi, "trattarsi di patologie tali da determinare "una significativa alterazione delle capacità critiche del soggetto (come può avvenire in alcune affezioni neuropsichiatriche comportanti una rilevante compromissione dell'attenzione, della vigilanza, dell'orientamento spazio-temporale o delle facoltà cognitivo-simboliche) nonché nel caso di affezioni di tipo infettivo o comunque diffusibile potenzialmente trasmissibili agli altri lavoratori" (Sez. II App. n.105/2024, che richiama anche Sez. II App. n. 74/2023).
Nel caso di specie, non è stata provata dal ricorrente, né è emerso in sede istruttoria dal parere del Collegio medico legale, che il ricorrente sia affetto da infermità – fisiche o psichiche – di tale gravità e natura da considerarsi pregiudizievoli per l’ambiente di lavoro, inteso sia come salute e incolumità dei colleghi, sia come sicurezza degli impianti, mancando perciò i presupposti applicativi dell’art. 104 del d.P.R. n. 1092/1973 (o dell’art. 12 della Legge n. 9/1980, come si vedrà in seguito).
(D) Oltre alle motivazioni fin qui sviluppate, di per sé esaustive ai fini del rigetto del ricorso, vanno altresì formulate le seguenti considerazioni.
Il sig. OM è titolare di pensione della cassa EL (cassa pensioni dipendenti enti locali), in quanto ex dipendente di ente locale (Comune di OM – all. 1 memoria INPS), mentre la disciplina invocata e di cui viene chiesta l’attuazione con il ricorso (art. 104 del d.P.R. n. 1092/1973) si riferisce testualmente ai dipendenti civili (e militari) dello Stato. Invero, il d.P.R. n. 1092/1973 reca “testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato” il cui ambito di applicazione, come precisato all’art. 1 del medesimo d.P.R. (rubricato “soggetti del diritto”), riguarda solo i dipendenti statali (“I dipendenti statali, all'atto della cessazione dal servizio, hanno diritto al trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato secondo le norme del presente testo unico.
Sono dipendenti statali, agli effetti del presente testo unico, gli impiegati civili e gli operai dello Stato nonché magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati e i procuratori dello Stato, gli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione statali e i militari delle Forze armate e dei Corpi di polizia”.
Perciò, sotto questo profilo, appare fondata l’eccezione dell’INPS in ordine alla impossibilità di applicare al pensionato CA ex EL (come il ricorrente) l’art. 104 del d.P.R. n. 1092/1973, visto che tale disposizione riguarda espressamente solo i pensionati della CA CT (trattamenti pensionistici Stato).
Ulteriore disposizione concernente l’assegno di incollocabilità è rinvenibile nell’art. 20 del d.P.R. n. 915/1978 recante il “Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra” e riguarda il personale militarizzato indicato dall’art. 2 del medesimo t.u.. Peraltro, la legislazione sui mutilati ed invalidi di guerra viene esplicitamente richiamata sia dal ridetto art. 104 del d.P.R. n. 1092/1973, sia dall’art. 12 della L. n. 9/1980 (che di seguito si esaminerà) laddove è previsto quanto segue: “Il trattamento di incollocabilità previsto dai precedenti commi è attribuito, sospeso o revocato, secondo le modalità stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra”.
Il referente normativo pertinente al caso del ricorrente appare, invece, essere l’art. 12 (rubricato “Assegno di incollocabilità”) della Legge n. 9/1980 recante “Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra [….]”, recante disciplina analoga a quella dell’art. 104 del d.P.R. n. 1092/1973, ed applicabile, ai sensi dell’art. 19 della medesima legge, “…alle pensioni privilegiate ordinarie liquidate o da liquidarsi dallo Stato nonché dagli altri fondi e casse richiamati nell'art. 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177” (tra cui rientrano anche le Casse gestite dagli ex istituti di previdenza).
Inoltre, per quanto riguarda gli iscritti ex EL, titolari di trattamenti privilegiati, rileva altresì, come evidenziato dall’INPS, quanto disposto dall’art. 14, c. 8, della L. n. 274/1991 in base al quale “Ai titolari di pensioni privilegiate di prima categoria a carico delle Casse pensioni degli istituti di previdenza sono estesi gli assegni accessori al trattamento stesso, con le modalità, misure e decorrenze previste dalla legge 29 gennaio 1987, n. 13”.
(E) Ora, posto tale articolato quadro normativo, sull’applicabilità o meno dell’art. 104 del d.P.R. n. 1092/1973 o dell’art. 12 della Legge n. 9/1980 ai pensionati della cassa EL, si registrano orientamenti giurisprudenziali discordanti (si veda, in senso favorevole, Sez. giur. Puglia, sent. n. 624/2009, resa in sede di ottemperanza della sent. n. 759/2006 della medesima Sezione, e confermata dalla sent. n. 776/2012 della Sezione I giurisdizionale d’appello; Sez. giur. Veneto sent. n. 55/2013 che aderisce all’interpretazione della Sezione Puglia; in senso contrario, Sez. giur. Calabria, sent. n. 189/2012).
Al riguardo, va rilevato che il regime giuridico della pensione di privilegio è differente – sia in ordine ai presupposti per la concessione, sia in merito alla quantificazione del trattamento – per i dipendenti degli enti locali (artt. 33 e 34 del Regio decreto-legge 03/03/1938, n. 680 e art. 3 della Legge n. 965/1965 e relativo allegato A) rispetto ai dipendenti statali (art. 65 e art. 67 d.P.R. n. 1092/1973) (Sez. giur. Calabria, sent. n. 189/2012; Sez. giur. Veneto, sent. n. 164/2015 ove è stato condivisibilmente affermato che “…fermo restando l’utilità ad altri fini dell’attribuzione a categoria di compenso, per i dipendenti degli enti locali […] iscritti alla CA C.P.D.E.L., il trattamento di privilegio non varia a seconda del grado di invalidità corrispondente alle categorie di Tabella, come invece accade per i dipendenti civili […] e militari dello Stato, nel senso che il riconoscimento della 1° categoria in luogo della 5^ non dà luogo a variazioni in termini economici del trattamento. E la diversa modalità di determinazione del trattamento di privilegio dei dipendenti degli Enti locali, iscritti alla ex CA C.P.D.E.L., di cui all’art. 3 della legge n. 965 del 1965, e dei dipendenti civili, di cui all’art. 65, del d.P.R. n. 1092 del 1973 (ovvero militari dello Stato, e di cui all’art. 67, del cit. Testo Unico), ha superato anche il vaglio di costituzionalità del Giudice delle Leggi” (Corte cost. sent. 83/2006).
Peraltro, ancorché la quantificazione della pensione di privilegio per i dipendenti ex CA EL sia differente rispetto ai dipendenti civili dello Stato (in quanto per gli ex dipendenti di enti locali EL non sussistono le categorie sulle quali determinare la misura dell’assegno di incollocabilità), permane significativa l’attribuzione della categoria di invalidità, tenuto conto di quando disposto dall’art. 14, c. 8, della Legge n. 274/1991 in base al quale “Ai titolari di pensioni privilegiate di prima categoria a carico delle Casse pensioni degli istituti di previdenza sono estesi gli assegni accessori al trattamento stesso, con le modalità, misure e decorrenze previste dalla legge 29 gennaio 1987, n. 13”.
In sostanza, come rilevato da Sez. giur. Veneto, sent. n. 164/2015 “la suddetta norma non ha previsto che ai dipendenti degli Enti locali si applichi la modalità di determinazione del trattamento di privilegio e la misura dell’assegno di incollocabilità siccome previsti per i dipendenti civili dello Stato, ma ha semplicemente disposto che ai titolari di pensione di privilegio di 1^ categoria, non di quinta categoria (come in specie), a carico della EL, sono estesi gli assegni accessori al trattamento stesso, con le modalità, misure e decorrenze dei dipendenti dello Stato, aspetto ribadito negli stessi termini nella Nota operativa INPDAP n. 36, del 09 luglio 2010”.
Dunque, da una lettura meramente letterale dell’art. 14, c. 8, della L. n. 274/1991 sembrerebbe evincersi, come eccepito dall’INPS, che l’assegno di incollocabilità per i pensionati ex EL sia riconoscibile (quale assegno accessorio) solo ai titolari di pensione privilegiata di prima categoria (mentre al ricorrente risulta pacificamente attribuita la 5^ categoria), ancorché la pensione privilegiata per tali dipendenti (EL) venga determinata non su base tabellare (che varia a seconda del grado della menomazione subita), ma solo con un incremento (maggiorazione di 1/10) della pensione ordinaria, come previsto dall’art. 3 della ridetta Legge n. 965/1965 (cfr. Appello, Sez. I, sent. n. 776/2012; Sez. giur. Veneto, sent. n. 164/2015).
Tuttavia, una preferibile interpretazione logico sistematica porta questo Giudicante a ritenere che il ridetto art. 14, c. 8, della L. n. 274/1991 sia unicamente finalizzato, per ragioni di omogeneità dei sistemi pensionistici, ad estendere gli assegni accessori (come, ad es., l'assegno di superinvalidità o l'indennità di assistenza e accompagnamento) anche ai titolari di pensioni privilegiate di prima categoria delle Casse pensioni istituti di previdenza (tra cui la EL), mentre per l’assegno di incollocabilità vada tuttora applicato ai pensionati EL l’art. 12 della Legge n. 9/1980. Ciò in quanto, oltre a recare tale disposizione una specifica disciplina per l’assegno di incollocabilità, diversa dagli altri assegni accessori (richiamati genericamente dall’art. 14, c. 8, della L. n. 274/1991), non avrebbe alcuna logica l’attribuzione del beneficio di incollocabilità solo ai soggetti titolari di pensioni di prima categoria, atteso che l’invalido di prima categoria è già considerato dall’ordinamento totalmente inabile e quindi non collocabile (mentre l’assegno di incollocabilità non esclude, ed anzi presuppone, la possibilità di un futuro eventuale reimpiego dell’invalido, tanto è vero che considera come beneficiari gli invalidi dalla seconda all’ottava categoria).
Ad ogni buon conto, come sopra visto (v. conclusioni del punto C), nel caso in esame, non ricorrono i presupposti applicativi dell’art. 12 della Legge n. 9/1980 ai fini del riconoscimento dell’assegno di incollocabilità in quanto non è stato provato, né è emerso in sede istruttoria dal parere del Collegio medico legale, che il sig. OM sia affetto da infermità – fisiche o psichiche – di tale gravità e natura da considerarsi pregiudizievoli per l’ambiente di lavoro, inteso sia come salute e incolumità dei colleghi, sia come sicurezza degli impianti.
(F) Per le motivazioni sopra esposte, il ricorso va respinto e quindi non può essere riconosciuto al ricorrente l’assegno di incollocabilità per mancanza dei requisiti.
(G) Per quanto attiene alle spese, avuto riguardo alla complessità e novità della vicenda, tenuto anche conto della contraddittorietà delle soluzioni giurisprudenziali, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol – Sede di Trento, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Termine per il deposito della sentenza di 30 giorni.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2026.
| IL GIUDICE (Cons. Massimo AGLIOCCHI) F.to digitalmente |
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 16 giugno 2026
Il Funzionario Preposto
dott. Bruno MAZZON
F.to digitalmente
DECRETO
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi del ricorrente e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.
IL GIUDICE
(Cons. Massimo AGLIOCCHI)
F.to digitalmente
Depositato in Segreteria il 16 giugno 2026
Il Funzionario Preposto
dott. Bruno MAZZON
F.to digitalmente
In esecuzione di quanto disposto dal Giudice, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.
Trento, 16 giugno 2026
Il Funzionario Preposto
dott. Bruno MAZZON
F.to digitalmente