Sentenza 12 giugno 2026
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA 38/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE DI TRENTO composta dai magistrati:
dott. RT CH ON NW Presidente f.f. relatore dott. Massimo Agliocchi Consigliere dott.ssa Anna Zanella Referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 4949 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale a carico di MI, nato a [...] il MI, rappresentato e difeso dall’avv. Flavio Maria Bonazza (pec: studiobonazza@pec.studiolegalefmbonazza.eu) del foro di Trento;
esaminati gli atti e documenti di causa;
uditi nell’udienza del 12 novembre 2025, con l’assistenza del Segretario dott. Davide Orlandi, il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore regionale Gianluca Albo e l’avv. Flavio Maria Bonazza per il convenuto.
FATTO
Con atto di citazione depositato in data 23 maggio 2025 la Procura presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio il sig. MI, in qualità di addetto e – a far data dal 10 maggio 2021 – di MI del Comune di MI, in ragione di un presunto danno erariale di € 227.562,71, oltre rivalutazione e interessi legali, da questi asseritamente cagionato all’ente territoriale di appartenenza per avere svolto dal gennaio 2020 al 31 maggio 2024 “attività incompatibile durante l’orario di ufficio, e per di più in conflitto di interessi e avvalendosi degli accessi informatici di cui era dotato per l’attività di ufficio”, in asserita radicale violazione del “sinallagma contrattuale incentrato sulla esclusività della prestazione lavorativa e sulla fedeltà funzionale”.
In particolare, in seguito ad una approfondita attività di indagine svolta dalla Guardia di Finanza ed esitata anche in un procedimento penale a carico del convenuto per i reati di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) e di falsità ideologica in atto pubblico (art. 479 c.p.), sarebbe emerso che il sig. MI, a partire dal gennaio 2020 e sino alle dimissioni intervenute a far data dal 1° giugno 2024, avrebbe svolto “con spregiudicata assiduità” in favore dello studio dell’ing. MI, avente sede nel Comune di MI, un’attività professionale “radicalmente incompatibile con il pubblico impiego […] sia perché costituente attività professionale[, ] sia perché - non solo astrattamente ma anche concretamente –[posta in essere] in conflitto di interessi con l’Amministrazione comunale e con le mansioni effettivamente svolte dal MI, sia perché[, infine,] concretamente esercitata in orario di servizio e con mezzi (i.e. l’applicativo Openkat) dell’Amministrazione”.
A sostegno delle proprie allegazioni la Procura si è richiamata alle risultanze delle indagini compiute dalla Guardia di Finanza, e segnatamente (a) al fitto scambio di corrispondenza tra lo MI e l’ing. MI, da cui “si evince[rebbe] chiaramente come fosse lo MI a predisporre i progetti, i disegni le relazioni e le certificazioni relativi a numerose pratiche di interesse dello studio MI, chiedendo poi al professionista di firmare i progetti già predisposti”; (b) alle 1315 visure catastali per 40 pratiche di esclusivo interesse dello Studio MI effettuate dallo MI utilizzando le credenziali di accesso all’applicativo Openkat che egli deteneva per ragioni di servizio; (c) alla frequentazione da parte dello MI dello studio del professionista comprovata dagli appostamenti compiuti dal 15 al 23 aprile 2024 e nel periodo successivo alle dimissioni.
Peraltro, nessuna richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti sarebbe mai stata inoltrata all’Amministrazione di appartenenza da parte dello MI, il quale, inoltre, “mediante affidamenti diretti [avrebbe] attribuito due incarichi professionali al proprio datore di lavoro occulto (l’ing. MI) mediante le proprie determinazioni nn. 172/2022 e 166/2023 (cfr. Docc. 7 e 8), nelle quali aveva peraltro dichiarato l’insussistenza di conflitto di interessi rispetto al destinatario degli atti amministrativi”.
Alla luce di tali considerazioni il Requirente ha ravvisato un “danno erariale [nel]l’intero ammontare degli emolumenti, inclusivi degli oneri accessori, sostenuti dal Comune [di MI] per retribuire il dipendente gravemente infedele a far data dal mese di gennaio 2020, primo mese nel quale è stata data prova della collaborazione illecita con lo Studio MI, fino alla cessazione del rapporto di impiego nel giugno 2024”, per un importo complessivo di € 227.562,71, oltre rivalutazione e interessi legali.
Con il deposito della propria comparsa di risposta si è ritualmente costituito in giudizio il geom. MI, difeso dall’avv. Flavio Maria Bonazza del Foro di Trento, contestando in toto le avverse allegazioni.
In particolare, procedendo per estrema sintesi, la Difesa del convenuto ha innanzitutto rammentato come il geom. MI abbia per anni gestito “quale unico tecnico addetto all’area anzidetta” tutte le numerose pratiche comunali in materia di MI del Comune di MI, curandone tutte le relative attività istruttorie (così, ad esempio, in relazione a n. 156 provvedimenti deliberativi di competenza della Giunta comunale), contribuendo a predisporre, in relazione al periodo sotto esame, una lunghissima serie di atti e provvedimenti (segnatamente n. 628 determinazioni riferibili all’area tecnica), svolgendo attività di progettazione e direzione lavori di molteplici opere pubbliche di interesse comunale, conseguendo le cc.dd. indennità di risultato e meritandosi gli economi di ex Sindaci, assessori e segretari comunali che sono stati prodotti agli atti.
Tale situazione, ad avviso della Difesa, sarebbe non solo attestativa del regolare svolgimento delle funzioni da parte del convenuto, ma altresì incompatibile con la descrizione – fatta nell’atto di citazione – di un pubblico dipendente asseritamente assorbito da un’attività libero professionale.
Quanto poi alle specifiche contestazioni contenute nell’atto di citazione, la Difesa del convenuto ha respinto la tesi dell’esistenza di un rapporto di lavoro di carattere privatistico con l’ing. MI, non essendo peraltro allegata o provata, da parte del Requirente, la corresponsione in favore del geom. MI di qualsivoglia retribuzione od onorario per il preteso esercizio delle attività contestate.
In particolare, “nonostante le analitiche verifiche istruttorie effettuate, non è emersa la percezione da parte del geom. MI di qualsivoglia, anche minimale, emolumento (diverso dal proprio stipendio di dipendente pubblico) ed il cui conseguimento avrebbe potuto legittimare anche l’esercizio dell’azione di fonte risarcitoria tesa al relativo recupero ex art. 53, comma VII, del D.Lgs. n. 165/2001.”.
Quanto poi all’asserito illecito uso dell’applicativo Openkat da parte del convenuto, la Difesa dello stesso ha affermato che tale sistema, “nella disponibilità del Comune di MI e di tutte le Amministrazioni trentine (il cui utilizzo non comporta per il Comune stesso oneri di sorta, essendo la relativa fruibilità gratuita) veniva utilizzato per fornire ai cittadini che ne facessero richiesta informazioni in ordine alla configurazione catastale o tavolare di determinati beni immobili nella loro disponibilità, evitando, in tale modo, agli stessi trasferte dal periferico Comune di MI al capoluogo di valle, ove sono ubicati i corrispondenti Uffici Tavolare e del Catasto.” Di conseguenza, gli asseriti illeciti utilizzi da parte del convenuto dell’applicativo Openkat non potrebbero ritenersi riconducibili ad alcun esercizio di un’attività libero-professionale, né, tanto meno, ad alcun rapporto di lavoro, a maggiore ragione subordinato, tra l’odierno convenuto e l’ing. MI.
Peraltro, sarebbe “sufficiente esaminare la […] informativa della Guardia di Finanza per rilevare come solo una limitata parte delle visure [contestate attenesse] a progetti predisposti dall’ing. MI (punto H informativa, all. n. 5 citazione), mentre la parte di gran lunga prevalente di tali visure (calcolate nella misura complessiva di n. 1315) [era] completamente avulsa dall’attività progettuale anzidetta ed atten[eva] al servizio erogato alla cittadinanza”.
Inoltre, il lasso temporale necessario per i singoli accessi contestati, corrispondente a frazioni di un minuto o, al massimo, a pochi muniti, attesterebbe come gli stessi corrispondano - nei circa 5 anni a tale fine considerati – “ad un limitatissimo lasso temporale totalmente inidoneo a produrre qualsivoglia effetto corrispondente a quello evidenziato nell’atto di citazione”.
Parimenti, anche gli esiti dei pedinamenti effettuati dalla Guardia di Finanza dal 15 al 23 aprile 2024 attesterebbero “temporanei e saltuari accessi tardo pomeridiani presso lo studio dell’ing. MI, tutti successivi all’esaurimento dell’orario di lavoro pomeridiano, come traspare, in forma icastica, dalla disamina comparativa di quanto evidenziato al predetto punto B dell’informativa richiamata, rispetto agli orari di lavoro del mese di aprile dell’anno 2024 (corrispondenti all’allegato n. 97 all’atto di citazione)”.
Infine, srebbero privi di rilevanza, per la dimostrazione dell’esistenza di un rapporto di lavoro integrativo di quello pubblico ed incompatibile con l’obbligo di esclusività dell’attività lavorativa del dipendente pubblico, anche gli scambi di e-mail (riferiti, peraltro, a lassi temporali estremamente limitati rispetto al quinquennio considerato ai fini risarcitori) richiamati al punto I dell’informativa allegata sub n. 5) all’atto di citazione. Al riguardo andrebbe doverosamente rammentato “come tali acquisizioni documentali scaturiscano da rigorose verifiche di carattere fiscale effettuate dalla Guardia di Finanza, all’esito delle quali non sarebbe emersa la dazione anche di un solo euro da parte dell’ing. MI all’odierno convenuto, né, tanto meno, sono state individuate la predisposizione di atti progettuali o l’effettuazione di ulteriori attività di carattere tecnico ipoteticamente poste in essere dal geom. MI”.
Al contrario, tali e-mail sarebbero riferibili “ad attività bagatellari dell’ing. MI, quali modeste sanatorie o la realizzazione di un camino esterno, oppure la verifica di planimetrie (come riconosciuto implicitamente dagli stessi redattori dell’informativa anzidetta)”, conseguenti a “richieste di verifica catastale e tavolare effettuate tramite Openkat dall’odierno deducente, analogamente a quanto effettuato con le modalità evidenziate nella presente memoria a favore di altri cittadini.”.
Del tutto inconferente ai fini risarcitori invocati apparirebbe, altresì, l’assunzione delle due determinazioni (n. 172/2022 e n. 166/2023) concernenti due modesti incarichi conferiti dal Comune di MI all’ing. MI, in assenza peraltro delle contestate ragioni di incompatibilità.
Sotto il profilo del lamentato danno erariale, poi, la difesa lamenta “come parte attrice sembri volere prescindere totalmente dai consolidati orientamenti della giurisprudenza contabile in tema di prova degli effetti pregiudizievoli per l’Amministrazione pubblica datrice di lavoro prodotti dalla violazione dell’obbligo di esclusività da parte del pubblico dipendente a causa dell’espletamento di un’attività professionale incompatibile con l’impiego anzidetto e non autorizzata, invocando una sorta di automatismo tra effettuazione dell’attività predetta (di cui non sussiste, peraltro, prova nel caso di specie per le ragioni evidenziate al precedente punto C), alterazione del sinallagma contrattuale e consequenziale maturazione di un diritto di credito di fonte risarcitoria corrispondente alla retribuzione lorda corrisposta dall’Amministrazione pubblica datrice di lavoro.”.
La piana applicazione al caso di specie dei principi ribaditi dalle massime giurisprudenziali richiamate nella comparsa di risposta, espressive di un orientamento della giurisprudenza contabile consolidato, renderebbe quindi evidente l’infondatezza della domanda attorea, “in quanto la locale Procura contabile non solo non ha provato la sussistenza di un effettivo pregiudizio patito dal Comune di MI con riferimento ad asseriti disservizi (inesistenti) verificatisi presso il relativo MI a cui l’odierno convenuto era preposto fino al giorno 31.05.2024 (escludendosi, in tale modo, la configurabilità di quel danno che rappresenta l’ineludibile presupposto dell’azione risarcitoria), ma neppure ha confutato le allegazioni dello stesso geom. MI e, segnatamente, la documentazione dal medesimo prodotta, attestativa di una situazione antitetica rispetto a quella solo apoditticamente prospettata con l’atto di citazione”.
Di qui la richiesta di rigetto delle tesi attoree e di liquidazione delle spese di lite.
Con breve nota depositata in prossimità dell’udienza il Requirente ha succintamente preso posizione relativamente alle avverse allegazioni ed ha insistito per l’accoglimento delle propria domanda, segnalando come “proprio in ordine agli accessi abusivi, effettuati non nell’interesse della cittadinanza ma dello studio MI, è stata emessa dal GIP presso il Tribunale di Trento la sentenza di patteggiamento n. 348/2025 con cui lo MI è stato condannato per il reato di cui all’art. 615 ter c.p. e a cui il convenuto ha prestato acquiescenza.”.
Nel corso dell’udienza il PM ed i rappresentanti delle parti hanno sinteticamente richiamato le loro argomentazioni e ribadito le conclusioni e la causa, all’esito della discussione, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
(A) Il presente giudizio ha ad oggetto l’azione di responsabilità amministrativa esercitata dalla Procura regionale nei confronti del sig. MI, in qualità di addetto e – a far data dal 10 maggio 2021 – di MI del Comune di MI, in ragione di un presunto danno erariale di € 227.562,71, oltre rivalutazione e interessi legali, da questi asseritamente cagionato all’ente territoriale di appartenenza per avere svolto dal gennaio 2020 al 31 maggio 2024 “attività incompatibile durante l’orario di ufficio, e per di più in conflitto di interessi e avvalendosi degli accessi informatici di cui era dotato per l’attività di ufficio”, in asserita radicale violazione del “sinallagma contrattuale incentrato sulla esclusività della prestazione lavorativa e sulla fedeltà funzionale”.
(B) La domanda attorea non può essere accolta.
Invero, se da un lato – in via principale ed assorbente – il Requirente non ha offerto la prova del lamentato danno erariale asseritamente cagionato dallo MI al comune di MI in ragione dello svolgimento, in violazione del principio di esclusività, di una attività libero-professionale o di lavoro dipendente in favore dell’ing. MI (v. infra sub B.1), dall’altro lato non si ravvisano agli atti elementi sufficienti per poter affermare che lo MI, nel lasso temporale considerato in citazione (segnatamente dal gennaio 2020 al 31 maggio 2024), abbia effettivamente esercitato una siffatta attività libero-professionale ovvero una ulteriore attività di lavoro subordinato contestualmente alla propria attività di pubblico impiego (v. infra sub B.2).
(B.1) Come noto, in linea generale – e fatte salve le speciali norme previste per il lavoro part time – la disciplina statale in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi opera una fondamentale distinzione tra attività e incarichi assolutamente incompatibili con lo status di pubblico dipendente (c.d. incompatibilità assoluta) e attività o incarichi che possono essere svolti da quest’ultimo previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza (c.d. incompatibilità relativa).
Sotto il primo aspetto il caposaldo della disciplina dell’incompatibilità assoluta è indubbiamente rappresentato dall’art. 60 del d.P.R. n. 3/1957, secondo cui “[l’]impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del ministro competente”.
Si tratta, in tali ipotesi, di attività (libero-professionali, imprenditoriali, commerciali o di lavoro subordinato) palesemente incompatibili con il rapporto di lavoro pubblico, perché – oltre ad integrare un vulnus al principio di esclusività del pubblico impiego (cfr. art. 98, comma 1, Cost.: “I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”) – determinano il concreto rischio che l’imponente sviamento di energie lavorative da esse di regola implicato possa andare a detrimento dello svolgimento delle mansioni o funzioni pubbliche svolte dal pubblico dipendente (cfr. Prima Sezione centrale di Appello, sent. n. 79 del 03/06/2025, secondo cui: “La ratio della normativa di riferimento – dell’art. 60 del d.P.R. n. 3/1957 e dell’art. 508 del d.lgs. n. 297 del 1994 - è riconducibile all’alveo del principio costituzionale sancito all’art. 98 Cost., secondo cui “I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”, facendone derivare l’inderogabile vincolo della esclusività della prestazione lavorativa a favore della P.A., allo scopo di mantenere integre e non disperdere le energie del dipendente pubblico e tutelare il buon andamento dell’azione amministrativa, evitando, in tal modo, la possibilità che altre e diverse attività possano determinare un minore impegno e una minore resa della prestazione lavorativa”).
Sotto il secondo aspetto, invece, in materia di incompatibilità c.d. relativa rileva la disciplina recata dall’art. 53, commi 6 ss., d.lgs. n. 165/2001, secondo cui – al netto di alcune attività liberamente esercitabili – “[i] dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza”.
Analoghe norme, peraltro, sono dettate anche per il personale degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige dall’art. 108 della legge Regionale n. 2/2018 (v., in materia di incompatibilità assoluta, il comma 1, lett. a, secondo cui “non è consentito l’esercizio del commercio, dell’industria e della professione o l’instaurazione di un rapporto di lavoro o di impiego alle dipendenze di privati o di enti pubblici o accettare cariche in società costituite a fini di lucro, fatte salve le nomine disposte dall’amministrazione comunale”).
In ordine, poi, alle conseguenze previste – sul piano della responsabilità amministrativa del pubblico dipendente – in caso di accertata violazione di tali disposizioni, la giurisprudenza contabile opera una chiara distinzione tra le due fattispecie.
Invero, se da un lato la colposa o dolosa violazione delle norme in materia di incompatibilità relativa – ossia nel caso di incarichi retribuiti svolti dal pubblico dipendente senza la prescritta autorizzazione – determina sempre e comunque l’obbligo di riversamento del relativo compenso nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza (cfr. art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001), dall’altro lato l’eventuale violazione delle norme dettate in materia di incompatibilità assoluta cagionano un danno erariale solo se e nei limiti in cui ciò abbia determinato una minore resa del servizio sul piano quantitativo o qualitativo.
In particolare, a tale ultimo proposito, è stato di recente affermato che, “[i]n linea con i più recenti approdi ermeneutici della giurisprudenza contabile (cfr. Sez. II/A n. 310/2023; id. n. 172/2023; id. 147/2022, Sez. III/A n. 7/2020; id. n. 138/2020), […] la sussistenza di un danno erariale conseguente alla violazione dell’obbligo di esclusività e di fedeltà, misurabile in termini di distrazione di energie e di alterazione del sinallagma contrattuale intercorrente con l’amministrazione pubblica, non [può] essere automaticamente desunta, in re ipsa, dallo svolgimento di incarichi extraistituzionali non autorizzati o non autorizzabili, ma [deve] essere, invece, oggetto di specifica allegazione e prova da parte attrice.
Quest’ultima, in base al tradizionale criterio di riparto sancito dall’art. 2697, comma 1, c.c., è onerata di dimostrare la minore resa del servizio e l’abbassamento quantitativo e qualitativo delle prestazioni [enfasi aggiunta], tale da rendere sine causa le indennità medio tempore versate al docente, percepite quale corrispettivo di un’attività non svolta (cfr., da ultimo, sez. III/A, n. 310/2023, cit.).” (Corte dei conti, sez. app. Sic. sent. n. 38 del 01/02/2024; cfr., nello stesso senso, ex plurimis, Terza Sezione centrale di Appello, sent. n. 84 del 30/05/2025; Seconda Sezione centrale di Appello, sent. n. 232 del 20/09/2024; Prima Sezione centrale di Appello, sent. n. 72 del 23/05/2025).
Trattasi, peraltro, di una distinzione che “conserva validità anche alla luce della più recente giurisprudenza(Corte conti, Sezioni Riunite, sent. n. 1/2025QM in data 22.1.2025), che ha distinto le ipotesi di incompatibilità relativa (incarichi in astratto autorizzabili, ma nel concreto svolti in assenza di autorizzazione), di cui trattasi, da quelle di incompatibilità assoluta (incarichi in radice non autorizzabili), escluse, queste ultime, dalla disciplina applicativa del ridetto art. 53, commi 7 e 7 bis, così rientrando nel paradigma generale della responsabilità amministrativa “ordinaria”, conconseguente assoggettamento del danno “ai generali criteri di quantificazione e di prova”, anche con riferimento alla prova della minor resa lavorativa, ovvero alla diminuzione quantitativa o qualitativa della prestazione [enfasi aggiunta]” (Prima Sezione centrale di Appello, sent. n. 181 del 19/11/2025).
Orbene, nel caso di specie il Requirente, al di là dei profili che verranno esaminati a breve (v. infra sub B.2), non ha allegato – e quindi tantomeno provato – che le prestazioni rese dallo MI in favore del Comune di MI nel periodo considerato in citazione (ossia dal gennaio 2020 al 31 maggio 2024) siano state qualitativamente o quantitavamente inferiori alle attese a cagione della attività libero-professionale o di lavoro dipendente asseritamente svolta da quest’ultimo in favore dell’ing. MI.
Al contrario, la Difesa del convenuto ha allegato e provato – senza alcuna contestazione al riguardo da parte della Procura – come per anni il geom. MI abbia gestito “quale unico tecnico addetto all’area anzidetta” tutte le numerose pratiche comunali in materia di edilizia pubblica del Comune di MI, curandone tutte le relative attività istruttorie (così, ad esempio, in relazione a n. 156 provvedimenti deliberativi di competenza della Giunta comunale), contribuendo a predisporre, in relazione al periodo sotto esame, una lunghissima serie di atti e provvedimenti (segnatamente n. 628 determinazioni riferibili all’area tecnica), svolgendo attività di progettazione e direzione lavori di molteplici opere pubbliche di interesse comunale, conseguendo le cc.dd. indennità di risultato e meritandosi gli economi di ex Sindaci, assessori e segretari comunali che sono stati prodotti in atti (cfr., in particolare, la Relazione sulle mansioni svolte dal Geom. MI dal 2021 al 2024 e conclusione del rapporto di incarico, unitamente ai relativi venti allegati; la dichiarazione d.d. 27.03.2025, a firma del Sindaco del Comune di MI; la dichiarazione d.d. 27.03.2025, con copia del relativo documento di identità, del dott. MI, già Segretario comunale del Comune di MI; la dichiarazione d.d. 23.03.2025 del signor MI, Vice-Sindaco del Comune di MI, unitamente a copia del relativo documento di identità; la dichiarazione d.d. 27.03.2025 dell’assessore comunale MI, corredata della copia del relativo documento di identità; tutti documenti prodotti dalla Difesa in sede di controdeduzioni scritte e riversate agli atti del presente giudizio dalla Procura contabile).
Di conseguenza, difettando la prova della minore resa del servizio, in termini quantitativi o qualitativi, da parte del convenuto la domanda attorea – volta a richiedere il pagamento, a titolo risarcitorio e in favore del Comune di MI, dell’intera retribuzione percepita dallo MI nel lasso temporale sopra considerato – non può essere accolta.
(B.2) Ad avviso del Collegio, poi, a prescindere da quanto sopra osservato in riferimento alla mancata prova del danno (circostanza che già di per sé impone il proscioglimento del convenuto), appare opportuno evidenziare come allo stato degli atti non risulti sufficientemente provato neppure l’effettivo esercizio, da parte del geom. MI, di un’attività libero-professionale ovvero di un’attività di lavoro dipendente svolta in favore dell’ing. MI nel periodo considerato nell’atto di citazione (segnatamente dal gennaio 2020 al 31 maggio 2024).
In primo luogo, infatti, a dispetto delle approfondite indagini compiute dalla Guardia di Finanza nei confronti del convenuto, nell’intero e lungo arco temporale oggetto di indagine non è emersa la percezione, da parte sua, di alcun emolumento, onorario o comunque di alcun vantaggio patrimoniale diretto a retribuire tali presunte attività lavorative.
La mancanza di un tale elemento (o comunque il difetto di prova della sua esistenza), centrale per non dire indefettibile in ogni contratto a prestazioni corrispettive quali i contratti d’opera intellettuale (v. art. 2233, comma 2, c.c.: “In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione”) o di lavoro subordinato (v. art. 2094 c.c.: “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”), non corrobora la contestazione della Procura secondo cui il convenuto avrebbe svolto – in un arco di tempo abbastanza lungo – un’attività libero-professionale ovvero un’attività di lavoro dipendente parallelamente alla propria attività di pubblico impiegato. Tanto più che quest’ultima, svolta a tempo pieno in favore dell’amministrazione comunale di MI e senza registrare disservizi (v. supra sub B.1), non avrebbe certamente facilitato l’effettivo svolgimento di una ulteriore attività extra-lavorativa.
In secondo luogo, poi, gli indizi richiamati in citazione a supporto della tesi accusatoria circa la sussistenza di un prolungato rapporto lavorativo svolto dal convenuto in favore dell’ing. MI non appaiono sufficienti a ribaltare le conclusioni testé raggiunte dal Collegio.
In particolare, la Procura si è richiamata alle risultanze delle indagini compiute dalla Guardia di Finanza, e segnatamente (a) al fitto scambio di corrispondenza tra lo MI e l’ing. MI, da cui “si evince[rebbe] chiaramente come fosse lo MI a predisporre i progetti, i disegni le relazioni e le certificazioni relativi a numerose pratiche di interesse dello studio MI, chiedendo poi al professionista di firmare i progetti già predisposti”; (b) alle 1315 visure catastali per 40 pratiche di esclusivo interesse dello Studio MI effettuate dallo MI utilizzando le credenziali di accesso all’applicativo Openkat che egli deteneva per ragioni di servizio; (c) alla frequentazione da parte dello MI dello studio del professionista comprovata dagli appostamenti compiuti dal 15 al 23 aprile 2024 e nel periodo successivo alle dimissioni.
A tale proposito occorre partire dalla premessa che, come rammentato in più decisioni di Sezione giurisdizionale (cfr. sentenze n. 5 del 20/03/2024 e n. 8 del 03/04/2025), l’art. 2727 del codice civile definisce in via generale le presunzioni come «le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato», laddove il successivo art. 2729, primo comma, cod.civ., rubricato “presunzioni semplici”, chiarisce che «[l]e presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti».
A ben vedere, dunque, le presunzioni semplici consistono in un procedimento logico-conoscitivo del giudice fondato su consolidate leggi di esperienza e in base al quale da un fatto noto si risale ad un fatto ignoto secondo il canone di valutazione delle prove del “più probabile che non” tipico del processo contabile e civile.
Inoltre, quanto alle presunzioni semplici (art. 2729 cod.civ.), “occorre sottolineare come il fatto noto posto a base della presunzione debba essere sempre e comunque un fatto conosciuto dal giudice in quanto notorio, pacifico o già accertato in giudizio mediante altri mezzi di prova. In altre parole, il fatto noto posto a fondamento dell'illazione deve avere i caratteri della certezza e della concretezza [enfasi aggiunta]; ne consegue che, in mancanza di un fatto noto, pacificamente affermato dalle parti o accertato dal giudice, non è consentito valorizzare una presunzione per derivare da essa un'altra presunzione, ossia la certezza probatoria in ordine ad un fatto ignorato (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 3593 del 15/04/1994)” (v. sentenza n. 5/2024 cit.).
Orbene, facendo ricorso ai predetti canoni interpretativi si evince che nel caso di specie le presunzioni richiamate dal Requirente per affermare la sussistenza di un rapporto lavorativo posto in essere dal geom. MI in favore o alle dipendenze dell’ing. MI si fondano su “fatti” (a) che non possono definirsi “noti” nel senso sopra considerato, atteso che gli stessi non trovano puntuale e piena corrispondenza negli atti di causa; (b) che, pur avendo in parte una indiscutibile valenza penale (attestata dalla sentenza di patteggiamento del Tribunale di Trento n. 348 dell’11/07/2025), non sono “gravi, precis[i] e concordanti” nel senso richiesto dalla legge, potendo trovare valide spiegazioni alternative rispetto a quella fatta propria dalla Procura.
(A) Sugli accessi abusivi all’applicativo Openkat Nell’atto introduttivo del giudizio si afferma testualmente che “la Guardia di finanza ha verificato - come compendiato al paragrafo 2 sub h) della propria informativa e comprovato dagli allegati da 5.40 a 5.82 - che lo MI aveva utilizzato per 40 pratiche in cui l’ing. MI rivestiva il ruolo di tecnico incaricato, le proprie credenziali di accesso all’applicativo Openkat – che egli deteneva per ragioni di servizio – al fine di effettuare 1315 visure catastali [enfasi aggiunta]” (v. pag. 2 atto di citazione).
A tale riguardo occorre innanzitutto evidenziare che il termine “visura”, in linea generale, è riferibile a ogni documento o ogni procedura di ricerca che consente di estrarre informazioni da un archivio pubblico (come il Catasto, il Registro delle Imprese o il PRA), permettendo di verificare la condizione giuridica, i dati anagrafici e le informazioni economiche di un soggetto o di un bene.
Sempre a fini di chiarezza occorre poi specificare che nel caso di specie i 1315 accessi considerati abusivi dalla Guardia di Finanza prima e in sede penale poi – accessi tutti indistintamente indicati con il termine “visura” (cfr. sentenza di patteggiamento n. 348 del 2025) – si compendiavano prevalentemente (per circa 2/3: cfr. allegati n. 5.41 e 5.42 Procura) in procedure di ricerca di particelle o partite tavolari a terminale (codice operazione: 0), mentre per la restante parte (pari a circa a 1/3) si traducevano nell’estrazione vera e propria di dati o informazioni (codice operazione 101: “Visura per Soggetto - Catasto Fondiario”; codice operazione 131: “Download fascicolo fondiario”; codice operazione 301: “Copia libro maestro con PM”; codice operazione 310: “Copia storica libro maestro con PM”; codice operazione 323: “Export planimetrie informatizzate”; codice operazione 376: “Schedario Proprietari”; codice operazione 401: “Visura - Catasto Geometrico”; codice operazione 410: “Estratto - Catasto Geometrico”; cfr. allegato 5.98 Procura).
Tutto ciò premesso, l’affermazione secondo cui lo MI avrebbe “utilizzato per 40 pratiche in cui l’ing. MI rivestiva il ruolo di tecnico incaricato, le proprie credenziali di accesso all’applicativo Openkat – che egli deteneva per ragioni di servizio – al fine di effettuare 1315 visure catastali”, lungi dal costituire un “fatto noto” nel senso sopra considerato, non trova corrispondondenza negli atti di causa richiamati dallo stesso Requirente.
Invero, dall’esame della informativa della Guardia di Finanza richiamata nell’atto di citazione (cfr. paragrafo 2, lettera h, informativa G.d.F di data 22.1.2025 sub allegato n. 5 Procura) si evince che gli accessi abusivi riferibili alle 40 pratiche astrattamente collegabili alle attività svolte dall’ing. MI si erano tradotti in 323 visure considerate abusive, laddove, al contrario, le restanti 992 visure da considerarsi abusive (pari al 75% del totale), in quanto non riferibili a ragioni di servizio, si riferivano evidentemente ad altri soggetti e nulla avevano a che vedere con la presunta attività extra-lavorativa svolta dal convenuto in favore dello MI.
Peraltro, utilizzando i dati ricavabili dalla sentenza del giudice penale (cfr. sentenza di patteggiamento n. 348 del 2025) e ragionando in termini di ore di servizio sottratte alle proprie attività istituzionali, delle complessive 43 ore, 24 minuti, e 6 secondi in cui si sarebbero concentrati gli accessi abusivi da parte del convenuto nel corso dei 4 anni e mezzo sotto esame (gennaio 2020-maggio 2024), gli accessi abusivi riferibili – secondo l’informativa della Guardia di Finanza – alle attività dello MI si sarebbero limitate a 18 ore, 35 minuti e 48 secondi, di cui solamente 10 ore, 27 minuti e 44 secondi (nell’arco di questo lungo arco temporale) avrebbero coinciso con gli orari di servizio dello MI (essendo molti di questi accessi considerati abusivi dal Giudice penale avvenuti al di fuori dell’orario di servizio o addirittura in giorni festivi).
Di conseguenza, ad avviso del Collegio, se è indubbio che gli accessi abusivi effettuati dallo MI per estarre da Openkat informazioni utili allo MI (in numero assai più ridotto rispetto a quanto sostenuto in citazione) avrebbero potuto certamente supportare una richiesta risarcitoria limitatamente alle ore di lavoro sottratte al proprio servizio (10 ore, 27 minuti e 44 secondi in quattro anni e mezzo), altrettanto non può dirsi in riferimento ad una domanda risarcitoria diretta a richiedere al convenuto il pagamento di una somma pari “[al]l’intero ammontare degli emolumenti, inclusivi degli oneri accessori, sostenuti dal Comune per retribuire il dipendente gravemente infedele a far data dal mese di gennaio 2020, primo mese nel quale è stata data prova della collaborazione illecita con lo Studio MI, fino alla cessazione del rapporto di impiego nel giugno 2024” (pag. 10 atto di citazione).
(B) Sul fitto scambio di corrispondenza tra lo MI e l’ing. MI Nell’atto introduttivo del giudizio si afferma testualmente che “[l]a documentazione acquisita ha permesso di ricostruire, a far data dal mese di gennaio 2020, un fitto scambio di corrispondenza tra lo MI e l’ing. MI (dettagliatamente esplicata nel par. 2, lettera i) dell’informativa Doc. 5 cit. e comprovata dagli allegati dal 5.84 a 5.96), da tale corrispondenza si evince chiaramente come fosse lo MI a predisporre i progetti, i disegni le relazioni e le certificazioni relativi a numerose pratiche di interesse dello studio MI, chiedendo poi al professionista di firmare i progetti già predisposti (ex multis cfr. All. 5.85, 5.89, 5.90, 5.91, 5.95), mostrando un assoluto inserimento nell’attività dello Studio MI” (v. pag. 2 atto di citazione).
Orbene, anche in questo caso valgono mutatis mutandis le considerazioni di cui sopra, atteso che lo scambio di corrispondenza tra lo MI e l’ing. MI acquisito dalla Guardia di Finanza – oltre a non iniziare “dal mese di gennaio 2020” – non può affatto definirsi “fitto” se rapportato al lungo arco temporale considerato in citazione (gennaio 2020-maggio 2024), essendo viceversa circoscritto a taluni giorni dell’anno 2021, ad un giorno dell’anno 2022 (26 aprile) e a taluni giorni dell’anno 2023 (cfr. paragrafo 2, lettera i, informativa G.d.F di data 22.1.2025 sub allegato n. 5 Procura).
Di conseguenza, ad avviso del Collegio, le relativamente poche e-mail prodotte in atti – aventi ad oggetto taluni progetti di sanatoria urbanistica predisposti dallo MI, piuttosto che semplici attività di verifica da parte di quest’ultimo di progetti predisposti dallo MI – possono al più dimostrare una occasionale attività di collaborazione non retribuita dello MI in favore dello MI, ma non sono idonee a dimostrare la configurabilità di una condotta dell’odierno convenuto analoga a quella al medesimo contestata (esercizio di un’attività libero-professionale, ovvero di una ulteriore attività di lavoro subordinato contestualmente alla propria attività di pubblico impiego, dal gennaio 2020 al maggio 2024).
(C) Sulla frequentazione da parte dello MI dello studio dello MI comprovata dagli appostamenti compiuti dal 15 al 23 aprile 2024 Del tutto neutri, infine, ai fini che ci occupano appaiono gli esiti degli appostamenti effettuati dalla Guardia di Finanza nel corso di un circoscritto lasso temporale antecedente la cessazione del rapporto di pubblico impiego dello MI. Invero, come si evince dalla infomativa in atti, gli esiti di simili pedinamenti hanno attestato temporanei e saltuari accessi tardo pomeridiani presso lo studio dell’ing. MI, tutti successivi all’esaurimento dell’orario di lavoro pomeridiano.
Ciò posto, ad avviso del Collegio, l’insieme degli indizi sopra richiamati, se sono indubbiamente utili ad attestare una indubbia familiarità del convenuto con l’ing. MI, non sono tuttavia altrettanto idonei a comprovare – per le ragioni sopra esposte – l’instaurazione di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato tra di loro.
Tanto più che le frequentazioni, collaborazioni o scambi di favori tra i due potrebbero trovare una logica spiegazione alternativa nella comunanza di interessi – e verosimilmente nella conseguente amicizia – sviluppatasi nel corso degli anni in un ambito territoriale assai circoscritto (il comune di MI conta circa 2.000 abitanti) ed in seguito ad investimenti comuni in ambito immobiliare (cfr. paragrafo 2, lettera c, informativa G.d.F di data 22.1.2025 sub allegato n. 5 Procura: “[…] dalla consultazione delle banche dati in uso al Corpo […] si è avuto modo di apprendere che detti soggetti hanno intrattenuto in passato, rapporti commerciali e professionali riguardanti cessioni societarie, compravendita di immobili, terreni ed altro.
Nello specifico:
- da visura Camerale (ARGO), in data 7 dicembre 2022, MI ha ceduto il diritto di proprietà della quota da lui posseduta (49%) della MI in liquidazione, all’ingegner MI.
È giusto ribadire che la stessa società è stata costituita il 14 aprile 2000, data in cui MI risultava già dipendente comunale;
- la MI, in data 18 aprile 2018, (data in cui lo MI era ancora socio della stessa) ha ceduto all’ex dipendente comunale, porzioni di fabbricato, facenti parte dell’immobile già in parte di proprietà dello stesso dove, tra l’altro risulta essere Amministratore condominiale dal 31 agosto 2012 (Condominio MI);
- MI e MI, in data 25 marzo 2016, hanno venduto un terreno agricolo di 35mq, in MI, di cui risultavano essere comproprietari, ad un soggetto terzo residente a [...];
- MI e MI, in data 3 marzo 2016, hanno venduto un terreno agricolo di 782mq, in MI, di cui risultavano essere comproprietari, ad un soggetto terzo residente in [...];
- le due compravendite di cui sopra sono relative al frazionamento di un unico terreno agricolo, nello specifico la particella fondiaria MI. In partita Tavolare MI c.c MI;
- lo stesso MI, in data 31 agosto 2023, congiuntamente ad altri 5 soggetti, ha acquistato per una quota di 227/1000 “quota maggiore”, una abitazione in MI in p. ed. 318, la quale allo stato attuale si trova in fase di ristrutturazione e sopraelevazione, con permesso di costruire n. MI rilasciato in data MI, con inizio lavori 25 settembre 2023.
Specificatamente a tale immobile, l’ingegner MI è risultato essere il progettista, il direttore del cantiere, il direttore dei lavori e il esecutore del calcolo statico dell’immobile sopramenzionato.”).
Di qui, dunque, per il concorso delle predette considerazioni la conclusione raggiunta dal Collegio secondo cui allo stato degli atti non risulta sufficientemente provato l’effettivo esercizio, da parte del geom. MI, di un’attività libero-professionale ovvero di un’attività di lavoro dipendente svolta in favore dell’ing. MI nel periodo considerato nell’atto di citazione (segnatamente dal gennaio 2020 al 31 maggio 2024).
(C) Successivamente alla prima camera di consiglio del 12 novembre 2025 e prima della pubblicazione della sentenza è intervenuta la legge 7 gennaio 2026, n. 1, che, tra le altre cose, al suo articolo 1, comma 1, lettera a), ha apportato rilevanti modifiche all’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, in materia di responsabilità amministrativa e danno erariale.
In forza dell’articolo 6 della stessa legge n. 1/2026 le nuove disposizioni “si applicano ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge”, ragion per cui il Collegio ha ritenuto necessario riaprire la camera di consiglio in data 11 febbraio 2026 al fine di valutare la necessità o meno di riportare il giudizio alla fase della discussione.
Ciò premesso, alla luce del principio di ragionevole durata del processo, di cui agli artt. 111 Cost. e 4 c.g.c., il Collegio ha considerato non necessaria la regressione del giudizio alla fase della discussione non ritenendo di dovere fare applicazione alcuna delle nuove norme introdotte dalla legge n. 1/2026, trattandosi di disposizioni (tipizzazione della colpa grave e dei casi in cui è possibile la condanna solo per dolo; obbligo di esercizio del potere riduttivo; presunzione di buona fede per i titolari degli organi politici; definizione di occultamento doloso del danno) destinate ad operare solo in caso di accertata responsabilità amministrativa del convenuto e non già, come nel caso di specie, in caso di suo proscioglimento per mancata prova del danno.
Per tali motivi il Collegio, preso atto delle nuove disposizioni normative nel frattempo entrate in vigore ed escluso che delle stesse si dovesse fare diretta applicazione nel presente giudizio, si è limitato a confermare la propria precedente deliberazione anche nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2026.
(D) Ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.g.c., al convenuto, regolarmente costituitosi in giudizio e prosciolto, spetta la rifusione delle spese affrontate per la difesa che, in applicazione dei parametri offerti dal DM 55/2014, vengono liquidate a carico del Comune di MI nella misura complessiva di € 6.301,00, oltre alle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
(E) In mancanza di soccombenza nulla è dovuto dalla parte in ordine alle spese del giudizio, che restano a carico dell’Erario.
p.q.m.
la Corte dei conti Sezione giurisdizionale per il Trentino – Alto Adige/Südtirol sede di Trento definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
1. proscioglie il convenuto;
2. liquida, a carico del Comune di MI e in favore del convenuto, l’ammontare degli onorari e dei diritti di difesa nella misura di € 6.301,00-, oltre alle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Nulla per le spese.
Così deciso, in Trento, nelle camere di consiglio del 12 novembre 2025 e 11 febbraio 2026.
| Il Presidente f.f. ed estensore | ||
| (RT CH ON NW) |
f.to digitalmente Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 12 giugno 2026 Il Funzionario Preposto
(dott. Bruno Mazzon)
f.to digitalmente
DECRETO
Ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che a cura della Segreteria venga apposta, sull’originale della presente sentenza, l’annotazione per cui in caso di riproduzione della stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti ivi nominati.
Il Presidente f.f.
(RT CH ON NW)
f.to digitalmente Depositato in Segreteria il 12 giugno 2026 Il Funzionario Preposto
(dott. Bruno Mazzon)
f.to digitalmente In esecuzione del sopra esteso provvedimento, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione o riproduzione della presente decisione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti ivi nominati.
Trento, 12 giugno 2026 Il Funzionario Preposto
(dott. Bruno Mazzon)
f.to digitalmente