Sentenza 12 giugno 2026
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
N. 54 /2016
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
composta dai seguenti magistrati:
NA IN Presidente rel.
CO Scognamiglio I° Referendario EN AV I° Referendario –
ha emesso la seguente:
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 63315 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti nei confronti di :
OS CE, nato a [...], il [...] e residente in [...] – CF [...];
US RE, nato in [...], il [...], residente in [...], in luogo detto Candia Bassa n. 18/C [...]; rappresentato e difeso dagli Avvocati Stefano Iaria ([...]) e Marta Iacopini ([...]) del Foro di Firenze, i quali dichiarano di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di segreteria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: stefano.iaria@fìrenze.pecavvocati.it marta.iacopini@firenze.pecavvocati.it, oltre che al seguente fax: 055/264470, con domicilio digitale eletto presso le pec dei nominati difensori e domicilio fisico presso il loro studio in Firenze, Via de' Rondinelli n. 2 (Studio Legale Lessona),
IC CO, nato a [...], il [...], e residente a [...], C.F. [...], difeso e rappresentato dall’Avvocato Rachele Vatteroni del foro di Massa Carrara (c.f. [...]- avvrachelevatteroni@puntopec.it, rachele@studiolegalevatteroni.it) con studio in Carrara (MS), Piazza Ingolstadt n° 12 e dall’Avvocato Simona Stilo del foro della Spezia (c.f. [...]– simostilo@pec.it, simostilo01@gmail.com) con studio in Sarzana (SP), Via Aurelia n° 322 rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, le quali dichiarano di voler ricevere le eventuali comunicazioni/notificazioni relative al presente procedimento presso il loro domicilio digitale per come risultante dal registro REGINDE, –innanzi a questa Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Toscana, per sentirli condannare, nei termini e per le ragioni di cui in motivazione, al risarcimento in favore della Provincia di Massa-Carrara delle seguenti somme:
- OS CE a €. 113.347,68;
- US RE, a €. 67.446,42;
- IC CO a €. 35.423,09.
A tali importi devono aggiungersi la rivalutazione monetaria dall’evento lesivo e, dalla data di pubblicazione dell’eventuale sentenza di condanna, gli interessi legali oltre alle spese di giustizia.
UDITI nella pubblica udienza del 7 maggio 2026 - celebrata con l’assistenza del Segretario dott. Andrea Pitzalis- il relatore, Pres. NA IN ed il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del sostituto procuratore generale Paola Ciccarelli, nessuno comparso per BR, presenti gli avv.ti. Jacopini e Vatteroni per EL e SO Ritenuto in
FATTO
Con atto di citazione ex art. 86 del Codice di giustizia contabile, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Toscana conveniva in giudizio CE BR, RE SO ed CO EL, già dipendenti della Provincia di Massa-Carrara addetti all’U.O. Trasporti, chiedendone la condanna al risarcimento del danno erariale cagionato all’Amministrazione di appartenenza in conseguenza di un articolato sistema illecito, accertato anche in sede penale, relativo al rilascio di autorizzazioni per trasporti eccezionali, licenze, scorte e pratiche amministrative connesse. Il procedimento contabile ha tratto origine dalla notitia damni emersa da un articolo di stampa del 4 maggio 2021, avente ad oggetto l’arresto dei tre dipendenti provinciali per presunti fatti corruttivi nel rilascio, a favore di varie imprese di autotrasporto, di autorizzazioni al transito di mezzi eccezionali su strade provinciali in assenza del versamento degli oneri dovuti alla Provincia. L’atto di citazione richiama, quale espressione del clamore mediatico della vicenda, il titolo de “Il Tirreno”: “Il permesso? ‘Er Busta’ voleva la ‘pagnotta’”, nonché una frase attribuita ad BR nelle conversazioni intercettate: “Nun magno con la benzina”, riferita alla presunta tangente corrisposta in buoni carburante anziché in denaro.
In data 27 maggio 2021 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa trasmetteva alla Procura contabile la comunicazione ex art. 129 disp. att. c.p.p. relativa all’esecuzione di misure cautelari custodiali in carcere applicate dal G.I.P. con ordinanza del 26 aprile 2021, nell’ambito del procedimento penale n. 951/2019 R.G.N.R., nei confronti, tra gli altri, di BR, SO e EL, per plurimi reati contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica, tra cui quelli di cui agli artt. 317, 318, 319, 479 e 640 c.p., articolati, nella fase cautelare, in 34 capi di imputazione.
La Provincia di Massa-Carrara comunicava quindi di avere disposto, a seguito della comunicazione ex art. 129 disp. att. c.p.p., la sospensione cautelare dal servizio dei dipendenti indagati, con provvedimenti dell’8 giugno 2021, nonché l’avvio dei procedimenti disciplinari, con provvedimenti del 16 giugno 2021. Successivamente, con nota del 4 marzo 2022, l’Amministrazione comunicava l’irrogazione nei confronti dei tre dipendenti del licenziamento senza preavviso, con decorrenza dal 3 maggio 2021, ai sensi dell’art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001.
La Procura contabile acquisiva altresì la richiesta di rinvio a giudizio del 30 luglio 2021, gli atti del procedimento penale, le sentenze intervenute, gli atti della costituzione di parte civile della Provincia, le annotazioni della Guardia di Finanza e la documentazione relativa agli importi già versati dagli ex dipendenti a titolo risarcitorio 1.Gli atti del procedimento penale richiamati dalla Procura contabile
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La ricostruzione accusatoria si è fondata anzitutto sulla C.N.R. della Guardia di Finanza n. 365667/2020 e sui relativi allegati, nonché sull’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere del 26 aprile 2021.
Secondo la ricostruzione della Guardia di Finanza, le domande per il rilascio delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali dovevano essere corredate, tra l’altro, dalle marche da bollo, dalla ricevuta del pagamento dell’indennizzo per usura stradale e dal versamento degli oneri di procedura e assistenza. Per le licenze di trasporto in conto proprio o conto terzi erano parimenti previsti versamenti e marche da bollo. In relazione alle scorte, la disciplina provinciale prevedeva oneri specifici, tra cui il pagamento di euro 350 per le prestazioni connesse.
L’attività investigativa, svolta mediante intercettazioni telefoniche e ambientali, servizi di osservazione, controllo e pedinamento, acquisizioni documentali e successive dichiarazioni confessorie, consentiva di ricostruire un sistema illecito nel quale i tre pubblici ufficiali ricevevano somme di denaro dalle imprese di autotrasporto in luogo dei versamenti dovuti all’Amministrazione, rilasciavano autorizzazioni in assenza dei pagamenti prescritti, predisponevano o utilizzavano bollettini alterati, rilasciavano deleghe irregolari in luogo delle scorte e coprivano i privati in caso di controlli da parte delle forze dell’ordine.
L’ordinanza cautelare del G.I.P., come richiamata nell’atto di citazione, definiva le risultanze investigative come idonee a delineare “l’esistenza di un sistema corruttivo, completamente sostitutivo delle procedure ‘ufficiali’ di autorizzazione”, precisando che si trattava di “un sistema consolidato” nel quale i pubblici ufficiali svolgevano le proprie funzioni in un contesto di “totale asservimento agli interessi dei referenti delle società di trasporto”, in realtà ai propri interessi egoistici.
Il meccanismo veniva descritto come “ben collaudato”: BR, SO e EL si sarebbero prestati a incassare indebitamente denaro contante in cambio dell’irregolare rilascio delle autorizzazioni. L’irregolarità consisteva, in primo luogo, nell’omesso versamento, da parte dei richiedenti, delle somme dovute tramite bollettino; in secondo luogo, nella predisposizione di documentazione apparentemente regolare attraverso la scansione e alterazione di vecchi bollettini, così da far risultare adempiuto un pagamento mai effettuato;
in terzo luogo, nell’attività di copertura dei privati corruttori in caso di controlli, simulando la validità delle autorizzazioni.
L’atto richiama anche l’espressione del G.I.P. secondo cui il sistema costituiva un vero “sistema criminale”, caratterizzato dalla gestione parallela e sostitutiva delle procedure pubbliche, con vantaggi per i privati e danni per l’Erario.
2.Le frasi del procedimento penale richiamate nell’atto di citazione.
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Tra le frasi tratte dagli atti penali e riportate nell’atto di citazione, assumono particolare rilievo le seguenti.
In relazione all’episodio della tangente corrisposta in buoni carburante, BR avrebbe reagito affermando:
“io voglio i soldi, non scassare la m****ia, i buoni è un regalo a parte …”.
“Ora glieli tengo là i permessi, vedi come comincia ad abbaiare SA …”
La frase è valorizzata dalla Procura come indicativa non solo della pretesa di denaro contante, ma anche del potere di fatto esercitato sui privati, mediante il possibile rallentamento o blocco delle autorizzazioni.
In un altro passaggio, relativo ai rapporti con la società Piccoli s.r.l., l’atto di citazione riporta che i funzionari avrebbero concordato i termini del patto corruttivo secondo lo schema:
“te gli devi dire quel che abbiam parlato ogni volta che fanno un viaggio, come era con la T.E.R.”.
E ancora: “possiamo fare che te una volta mi fai il bollettino, il pagamento regolare, capisci! … uno me lo fai regolare o due me li fai irregolari, tre me li dai a me se ti sta bene …”.
Tale passaggio è utilizzato dagli inquirenti per dimostrare l’esistenza di un tariffario parallelo, alternativo a quello legale, in base al quale alcune pratiche venivano regolarizzate formalmente e altre venivano invece gestite mediante corresponsione diretta di somme ai funzionari.
È richiamata anche l’affermazione del trasportatore RA:
“io i permessi non ce li ho mai, specialmente a Massa!“ La frase è letta come indice della normalizzazione del sistema illecito, nel quale i privati operavano confidando sulla copertura dei funzionari provinciali.
Quanto all’episodio che ha coinvolto il sig. ON, l’atto riferisce il pagamento di una tangente di euro 1.000 per un’autorizzazione rilasciata in assenza del pagamento degli oneri. In tale contesto BR avrebbe raccomandato al privato di mostrare il permesso ma non i bollettini, insistendo:
“i bollettini no”.
Nello stesso episodio, BR, dopo la retrodatazione effettuata da SO, avrebbe commentato:
“Lui ha detto di mettere la data di oggi, sto scemo, poi lui mette sei marzo”.
La Procura conferisce risalto a tali frasi per dimostrare la consapevole manipolazione documentale e il tentativo di simulare la regolarità amministrativa a seguito di controlli su strada.
Con riferimento al sistema delle scorte, RA avrebbe riferito di essersi adeguato perché quello illecito era “l’iter”, e perché, in caso contrario, avrebbe perso la possibilità di lavorare. In tale contesto è riportata anche la frase attribuita a SO:
“mi raccomando i soldi dammeli a me”.
Quanto all’adesione di EL al sistema, l’atto richiama le sue dichiarazioni confessorie.
Alla stregua di queste:
“tra il 2017 e il 2018 … BR mi ha spiegato che tra lui e SO c’era un accordo per rilasciare autorizzazioni ad alcune ditte senza far loro pagare la tassa usura strade”;
e ancora:
“SO aveva inventato il modo di falsificare i bollettini nonché: “Spontaneamente ho iniziato a collaborare anche io”
e: “Le cifre illecitamente percepite sono aumentate nel corso del tempo”.
In ordine al ruolo di BR, l’atto di citazione richiama una sua dichiarazione resa al Pubblico Ministero, nella quale egli avrebbe riferito:
“In generale, i contatti con i titolari delle società venivano presi da me, da SO e da EL; quando si recavano in Provincia per ottenere i permessi di transito valutavamo, a seconda del soggetto che ci trovavamo di fronte, se proporgli o meno l’affare. Normalmente, i soggetti a cui facevamo la proposta accettavano.”
E, con riferimento alla società AN:
“ci ha corrisposto 1000,00 euro per ogni camion, per ciascuna annualità, in cambio dell’ottenimento dei falsi bollettini inerenti alla tassa usura strade”.
Sono poi riportate frasi ulteriori, significative del degrado del contesto amministrativo. De Ranieri, a fronte della procedura illecita concordata con BR, avrebbe commentato:
“tanto la vita è dei furbi, non c’è niente da fare”.
EL, parlando con la moglie della compagna di un presunto corruttore, avrebbe osservato che costei si trovava in buone condizioni economiche perché: “stanno pagando come matti”.
Il G.I.P., nel giudizio cautelare, avrebbe qualificato le condotte dei pubblici ufficiali come tenute con: “spregiudicatezza ed una disinvoltura allarmanti” e come indicative del fatto che si trattasse, per loro, di: “comportamenti del tutto ordinari e abituali” in un contesto di: “grave e sistematico mercimonio della funzione”.
La stessa ordinanza avrebbe individuato in BR il dominus del sistema, affermando l’esistenza di uno stabile sistema corruttivo gestito dai tre dipendenti provinciali, “il cui dominus è senz’altro CE BR”.
3. La richiesta di rinvio a giudizio
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Con richiesta di rinvio a giudizio del 30 luglio 2021, il Pubblico Ministero penale chiedeva il giudizio per:
BR, SO, EL e numerosi altri imputati, contestando plurimi episodi di corruzione, concussione, induzione indebita, peculato e falso.
L’atto di citazione richiama, in particolare:
• plurimi episodi di corruzione ex artt. 318 e 319 c.p.;
• episodi di concussione ex art. 317 c.p. contestati ad BR e SO, tra cui quelli relativi ai capi 23 e 53;
• episodi di induzione indebita ex art. 319-quater c.p. contestati ad BR e EL, tra cui il capo 40, nonché ad BR per i capi 43 e 45;
• episodi di peculato ex art. 314 c.p., tra cui i capi 37 e 65, relativi anche alla vicenda delle marche da bollo;
• episodi di falso ex artt. 476 e 479 c.p., tra cui il capo 34, funzionali alla costruzione documentale del sistema illecito. La Procura contabile sottolinea che i capi di imputazione riguardavano, tra l’altro, il rilascio di deleghe non ammesse in luogo delle scorte, l’effettuazione di scorte in assenza del versamento degli oneri alla Provincia, il rilascio di autorizzazioni o rinnovi senza pagamento degli oneri previsti, la cessione illecita di marche da bollo e la falsificazione documentale strumentale al funzionamento del sistema.
4.La costituzione di parte civile della Provincia
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La Provincia di Massa-Carrara si costituiva parte civile all’udienza del 16 novembre 2021, chiedendo il risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle condotte dei propri dipendenti.
In sede penale, la Provincia quantificava inizialmente le proprie pretese risarcitorie nei confronti dei tre dipendenti come segue:
per ogni convenuto sono stati addebitati: danno patrimoniale da mancate entrate, danno alla struttura, danno all’immagine. Queste le somme richieste:
BR CE: € 50.915,98, più € 10.000,00 più € 113.500,00 EL CO: € 22.157,65 più € 10.000,00 più€ 70.000,00 SO RE: € 41.846,27più € 10.000,00 più € 89.000,00 A seguito dei pagamenti effettuati da alcuni coimputati, in particolare da alcuni autotrasportatori che avevano ammesso le proprie responsabilità e l’esistenza del sistema corruttivo, il danno patrimoniale da mancate entrate veniva rideterminato. Per ciascun convenuto le mancate entrate venivano così ricalcolate:
BR CE = € 31.242,03 EL CO = € 10.858,70 SO RE = € 27.786,43 5. Le sentenze penali
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Con sentenza n. 276/2022, pronunciata all’udienza del 26 settembre 2022 e passata in giudicato il 10 dicembre 2022, il G.U.P. del Tribunale di Massa applicava la pena su richiesta nei confronti di SO e EL.
A SO RE veniva applicata la pena di anni 3 e mesi 11 di reclusione, con pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici e dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di anni 2, riconosciuto il vincolo della continuazione per i reati contestati di cui agli artt. 314, 317, 318, 319, 319-quater, 476 e 479 c.p.
A EL CO veniva applicata la pena di anni 3 di reclusione, con le medesime pene accessorie per anni 2, riconosciuto il vincolo della continuazione per i reati contestati di cui agli artt. 314, 319, 319-quater, 476 e 479 c.p.
La sentenza applicava nei confronti di entrambi l’attenuante speciale di cui all’art. 323-bis, comma 2, c.p., in ragione della collaborazione post delictum, dando rilievo alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, davanti al Pubblico Ministero e in udienza preliminare, ritenute idonee a delineare le responsabilità proprie e dei concorrenti. BR, invece, non veniva ammesso al patteggiamento, poiché il Pubblico Ministero riteneva insufficiente l’importo offerto in restituzione, pari a euro 20.000, giudicato inferiore al solo danno da mancata entrata. Egli optava quindi per il rito abbreviato.
Con sentenza n. 126/2024 del 16 maggio 2024, passata in giudicato il 16 ottobre 2024, il G.U.P. del Tribunale di Massa dichiarava BR responsabile dei reati ascritti ai sensi degli artt. 110, 314, 317, 318, 319, 319-quater, 467 e 479 c.p., ritenuto il vincolo della continuazione, e lo condannava alla pena di anni 4 di reclusione, oltre alle pene accessorie dell’interdizione dai pubblici uffici e dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di anni 2.
6. La ricostruzione del sistema illecito secondo la Procura contabile
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Secondo la Procura regionale, gli atti penali e le risultanze istruttorie dimostravano l’esistenza di un sistema corruttivo stabile e risalente, nel quale BR, SO e EL avevano asservito le funzioni pubbliche loro affidate agli interessi propri e dei privati corruttori.
Il sistema riguardava l’attività dell’U.O. Trasporti della Provincia, cioè un settore deputato al rilascio di autorizzazioni per trasporti eccezionali, licenze di trasporto in conto proprio e conto terzi, gestione degli oneri di procedura, marche da bollo, indennità per usura stradale e scorte. La Procura sostiene che i tre funzionari, in luogo di seguire la procedura legale, avevano creato una procedura parallela, fondata sulla corresponsione di somme di denaro da parte dei privati. A fronte del pagamento della “mazzetta”, le imprese ottenevano autorizzazioni, rinnovi, scorte o deleghe irregolari, evitando il pagamento degli importi dovuti all’Amministrazione e ottenendo tempi e modalità più favorevoli.
La condotta illecita avrebbe avuto molteplici modalità operative:
1.rilascio di autorizzazioni senza il pagamento degli oneri;
2.alterazione o riutilizzo di bollettini per simulare pagamenti mai avvenuti;
3. rilascio di deleghe irregolari in luogo della scorta provinciale;
4. effettuazione di scorte senza versamento degli oneri alla Provincia;
5. commercializzazione illecita di marche da bollo già nella disponibilità dell’ufficio;
6. retrodatazione di pratiche e autorizzazioni;
7. predisposizione di documentazione falsa a seguito di controlli su strada;
8. rassicurazioni o false attestazioni alle forze dell’ordine;
9. pressioni sui privati per imporre il pagamento delle somme richieste;
10. imposizione o sollecitazione dell’utilizzo di società di scorte compiacenti.
La Procura enfatizza anche la circostanza che le condotte erano state poste in essere durante l’orario di servizio, negli uffici pubblici e con impiego della struttura amministrativa, così trasformando l’attività istituzionale in attività funzionale al conseguimento di utilità illecite.
In tale prospettiva, il sistema non viene rappresentato come una somma di episodi occasionali, ma come una stabile modalità parallela di gestione del servizio pubblico, tanto da radicare nei privati la percezione che il pagamento della tangente fosse l’ordinario modo di ottenere il provvedimento o il servizio.
7. Le poste di danno secondo la Procura regionale
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La Procura contabile individua quattro principali poste di danno:
1.danno non patrimoniale all’immagine;
2.danno patrimoniale da mancata entrata;
3.danno patrimoniale da lesione del rapporto sinallagmatico;
4.danno da disservizio per i costi sostenuti dall’Amministrazione per il ripristino della legalità.
8. Danno all’immagine
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La Procura qualifica il danno all’immagine come danno non patrimoniale subito dalla pubblica amministrazione in conseguenza della lesione del prestigio, del decoro e della credibilità dell’ente.
Secondo la Procura, le condotte contestate erano gravemente lesive dell’immagine della Provincia: integravano infatti delitti contro la pubblica amministrazione, implicando il mercimonio della funzione, comportavano la violazione sistematica dei doveri d’ufficio e avevano ricevuto ampia diffusione mediatica.
La Procura ritiene azionabile il danno all’immagine anche nei confronti di SO e EL, non solo di BR, destinatario di sentenza a seguito di rito abbreviato, benché destinatari di sentenza di patteggiamento, valorizzando l’orientamento della giurisprudenza contabile che equipara, ai fini dell’azione per danno all’immagine, la sentenza di applicazione della pena alla sentenza di condanna, specie quando sussistano pene accessorie e quando il compendio probatorio sia autonomamente valutabile nel giudizio contabile.
Per la quantificazione, la Procura applica tre criteri:
a) criterio oggettivo La Procura considera: la gravità oggettiva dei fatti, la reiterazione delle condotte, la durata del sistema, la creazione di una procedura parallela a quella legale, l’alterazione dei bollettini, la rivendita di marche da bollo, le minacce o pressioni verso i privati, la copertura fornita in occasione dei controlli e la prosecuzione delle condotte nonostante la pendenza di altro procedimento penale.
b) criterio soggettivo La Procura valorizza il ruolo rivestito da ciascun convenuto nell’ufficio e nel sistema illecito: BR quale dominus, SO quale responsabile del procedimento e ideatore del sistema dei bollettini falsi, EL quale aderente spontaneo e partecipe attivo, sebbene coinvolto in numero inferiore di episodi e con ruolo comparativamente meno centrale.
c) criterio sociale o “clamor fori”
La Procura valorizza il clamore interno ed esterno della vicenda: misure cautelari in carcere, procedimenti disciplinari, licenziamenti, inchiesta interna della Provincia, costituzione di parte civile, articoli di stampa, diffusione delle intercettazioni e ricaduta della vicenda sulla fiducia dei cittadini nella pubblica amministrazione.
La quantificazione del danno all’immagine richiesta dalla Procura è la seguente:
Convenuto- danno all’immagine richiesto dalla Procura:
BR CE = € 50.000,00 SO RE = € 40.000,00 EL CO = € 20.000,00 La Procura spiega così la differenziazione:
•.BR: dominus del sistema, promotore e gestore, coinvolto anche in condotte strumentali di falso e peculato;
•.SO: responsabile del procedimento, partecipe fattivo, ideatore e attuatore del meccanismo dei bollettini falsi e del mercimonio delle marche da bollo;
•.EL: aderente spontaneo e partecipe attivo, ma coinvolto in numero inferiore di episodi e inserito in un sistema già operativo.
9. Danno patrimoniale da mancata entrata
***********************************************************************La Procura individua il danno da mancata entrata nelle somme che la Provincia avrebbe dovuto incassare a titolo di indennizzo per usura del manto stradale, oneri accessori di procedura e assistenza, oneri relativi alle scorte e altri importi dovuti dalle imprese di autotrasporto.
In sede di costituzione di parte civile, come detto e qui specificato, la Provincia aveva inizialmente quantificato, come già sopra cennato, tale posta nei seguenti importi:
Convenuto - mancate entrate inizialmente quantificate:
BR CE = € 50.915,98 EL CO = € 22.157,65 SO RE = € 41.846,27 A seguito dei pagamenti effettuati da alcuni coimputati privati, il danno da mancata entrata, si ripete, veniva rideterminato così:
Convenuto- mancate entrate dopo i pagamenti dei coimputati:
BR CE = € 31.242,03 EL CO = € 10.858,70 SO RE = € 27.786,43 La Procura tiene poi conto delle somme già versate dagli ex dipendenti e ne sortisce il seguente schema:
Convenuto - somme versate o recuperate - effetto sulla posta da mancata entrata:
BR: € 20.000,00- residuo da mancata entrata: € 11.242,03;
SO: € 5.000,00 + € 35.570,86 da TFS = € 40.570,86= mancata entrata, uguale a € 27.786,43 integralmente coperta; residuo di € 12.784,43 da imputare ad altre poste.
EL: € 20.000,00 - mancata entrata, uguale a € 10.858,70 integralmente coperta; residuo di € 9.141,30 da imputare ad altre poste.
La Procura evidenzia inoltre l’impossibilità di quantificare esattamente il danno derivante dalla illecita commercializzazione delle marche da bollo già usate o comunque nella disponibilità dell’ufficio. Nella pretesa attorea si richiama l’episodio della cessione di 65 marche da euro al sig. HI, ma si precisa che il danno complessivo da tale pratica non è compiutamente quantificabile, anche per il frequente ricorso a comunicazioni non intercettate.
10. Danno da lesione del rapporto sinallagmatico
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La Procura configura poi un danno patrimoniale da lesione del rapporto sinallagmatico, derivante dal fatto che i dipendenti, pur percependo la retribuzione pubblica, avrebbero utilizzato tempo, energie lavorative, uffici, strumenti e funzioni non per l’attività istituzionale, ma per organizzare e gestire il sistema illecito. Secondo la Procura, quando il dipendente pubblico agisce non a favore ma distogliendo le proprie energie lavorative a danno dell’Amministrazione, viene ad alterarsi il legame sinallagmatico tra prestazione lavorativa e retribuzione. Detta retribuzione, in tutto o in parte, diventa “inutiliter data”, cioè priva di utilità per l’ente.
La Procura sostiene che i tre funzionari fossero stabilmente impegnati nell’attività illecita: contatti con le ditte, accordi corruttivi, alterazione di bollettini, predisposizione di documenti falsi, gestione delle scorte irregolari, ripartizione delle tangenti, copertura dei privati e interlocuzione con le forze dell’ordine per sviare i controlli.
La quantificazione viene effettuata in via equitativa, assumendo come base le retribuzioni lorde erariali percepite nei periodi rilevanti ed applicando percentuali differenziate in base al ruolo e all’intensità della partecipazione.
Secondo la metodologia espositiva ut supra, questo lo schema: Convenuto - periodo considerato - retribuzioni considerate - percentuale applicata-danno da lesione sinallagmatica.
Ne derivano in concreto le seguenti somme da addebitare:
BR CE - episodi 2013, 2015, 2016 e periodo 2017-2021= € 105.264,13 = 40% su base stipendiale= 42.105,65;
SO RE- 2017-2021- € 100.769,49- 30% su base stipendiale = €30.230,85;
EL CO- 2018-2021 =€ 72.821,95- 20% su base stipendiale = €14.564,39;
La maggiore percentuale applicata ad BR è motivata dal suo già evidenziato ruolo di “dominus”, dal numero di episodi, dai rapporti con le forze di polizia per sviare i controlli, dalla commercializzazione illecita di valori bollati e dal coinvolgimento dei colleghi.
Per SO, la Procura valorizza il ruolo proattivo, la posizione di responsabile del procedimento e la specifica attività di alterazione dei bollettini. Per EL, la Procura considera l’adesione spontanea e attiva, ma applica, quale somma richiesta, una percentuale inferiore per il minor numero di episodi e il ruolo meno centrale nelle trattative e nelle falsificazioni.
11. Danno da disservizio per il ripristino della legalità
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La Procura contesta anche un danno da disservizio in senso stretto, collegato ai costi sostenuti dalla Provincia per far fronte alla scopertura dell’Ufficio Trasporti eccezionali dopo l’arresto, la sospensione e il licenziamento dei tre dipendenti.
La Provincia aveva comunicato alla Guardia di Finanza che, a seguito del licenziamento con decorrenza 3 maggio 2021 di tutti i dipendenti assegnati all’Ufficio Trasporti eccezionali coinvolti nel procedimento penale, il servizio era rimasto privo di personale. Per assicurare la continuità amministrativa, l’Amministrazione si era trovata costretta a disporre l’assegnazione temporanea all’ufficio, dal 10 maggio 2021 al 31 luglio 2022, di personale della Polizia provinciale di categoria C. La Procura ritiene che tali costi siano da porre in conseguenza diretta delle condotte illecite; ciò poiché la Provincia era stata costretta a riorganizzare il servizio per ripristinare legalità e funzionalità.
La posta viene quantificata, seguendo l’usuale schema:
Convenuto - danno da disservizio per ripristino legalità BR CE = € 10.000,00 SO RE = € 10.000,00 EL CO = € 10.000,00 12. Le deduzioni difensive di EL
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Solo EL presentava deduzioni difensive dopo l’invito a dedurre. La Procura le riteneva non idonee a superare gli addebiti.
In particolare, la Procura osserva che il ruolo esecutivo o meno eccepito da EL era già stato considerato, nella quantificazione del danno, sensibilmente inferiore rispetto alle richieste avanzate dalla Provincia in sede penale e rispetto alle contestazioni mosse ad BR e SO.
La Procura contesta inoltre l’argomento difensivo secondo cui EL avrebbe avuto un ruolo marginale. Richiama, al contrario, le dichiarazioni confessorie dello stesso EL, il suo coinvolgimento nella gestione delle pratiche irregolari, la partecipazione alla ripartizione delle somme, il ruolo nella predisposizione delle autorizzazioni e gli episodi di peculato, falso, corruzione e induzione indebita.Quanto alla frase secondo cui “BR non è in ufficio e EL non sa dove mettere le mani”, la Procura ritiene che essa non dimostri affatto marginalità, ma vada contestualizzata come affermazione strumentale di SO per rinviare la risposta alla Polizia municipale sui controlli relativi a una pratica irregolare.
La Procura aggiunge che il danno da disservizio per il ripristino della legalità grava su tutti e tre i convenuti, indipendentemente dal ruolo individuale, perché tutti concorsero alla situazione che aveva lasciato l’ufficio privo di personale. Quanto al danno da lesione del rapporto sinallagmatico, la Procura ribadisce che il periodo considerato fino al 2021 era corretto, essendo state accertate anche in quell’anno condotte illecite relative soprattutto al rilascio di autorizzazioni periodiche 13. Quantificazione finale del danno richiesto
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La Procura conclude chiedendo la condanna dei tre convenuti al risarcimento del danno erariale in favore della Provincia di Massa-Carrara nei seguenti importi.
BR CE:
Posta-importo;
danno da mancata entrata residuo = € 11.242,03 danno all’immagine = € 50.000,00 Danno da lesione del rapporto sinallagmatico = € 42.105,65 Danno da disservizio per ripristino legalità = € 10.000,00 Totale richiesto € 113.347,68;
SO RE:
Posta-importo Danno all’immagine = € 40.000,00 Danno da lesione del rapporto sinallagmatico = € 30.230,85 Danno da disservizio per ripristino legalità = € 10.000,00 Totale lordo = € 80.230,85 Somme residue già versate da imputare ad altre poste euro 12.784,43 Totale richiesto € 67.446,42;
EL CO:
Posta-importo:
Danno all’immagine = € 20.000,00 Danno da lesione del rapporto sinallagmatico = € 14.564,39 Danno da disservizio per ripristino legalità = € 10.000,00 Totale lordo = € 44.564,39 Somme residue già versate da imputare ad altre poste = € 9.141,30 Totale richiesto = € 35.423,09;
La Procura chiede inoltre che tali importi siano maggiorati della rivalutazione monetaria dall’evento lesivo e, dalla pubblicazione dell’eventuale sentenza di condanna, degli interessi legali, oltre alle spese di giustizia.
In definitiva, secondo la prospettazione della Procura regionale, gli atti penali irrevocabili, le dichiarazioni confessorie degli imputati, le intercettazioni, le attività di osservazione e le annotazioni della Guardia di Finanza dimostrerebbero che BR, SO e EL avevano stabilmente asservito l’Ufficio Trasporti della Provincia di Massa-Carrara a un sistema illecito parallelo, fondato sul pagamento di somme di denaro da parte delle imprese di autotrasporto in luogo dei versamenti dovuti all’ente.
Tale sistema, lungi dall’essere episodico, avrebbe inciso sull’esercizio stesso della funzione pubblica, trasformando il potere autorizzatorio in occasione di profitto privato, con alterazione di bollettini, rilascio di autorizzazioni irregolari, indebita gestione delle scorte, appropriazione e rivendita di marche da bollo, false attestazioni e condotte di copertura verso i privati in caso di controlli.
Da tali condotte la Procura fa discendere, come si evince da quanto sinora detto, un danno erariale composito, così formato patrimoniale e non patrimoniale: danno all’immagine per il discredito arrecato all’Amministrazione; danno da mancata entrata per gli oneri non incassati; danno da lesione del rapporto sinallagmatico per le retribuzioni corrisposte a dipendenti che, nell’orario e con gli strumenti dell’ufficio, perseguivano finalità illecite; danno da disservizio per i costi sostenuti dall’ente per ripristinare la funzionalità e la legalità dell’ufficio dopo l’emersione dei fatti.
14. SE SO EL.
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Come già detto esaminando la pretesa attorea, la vicenda di base riguarda un procedimento penale relativo a un presunto sistema illecito interno alla Provincia di Massa Carrara, connesso al rilascio di autorizzazioni per trasporti eccezionali, servizi di scorta, gestione di deleghe e, in parte, vicende relative a marche da bollo.
Secondo l’impostazione della Procura contabile, ricordano sia SO che EL nella loro memoria difensiva, i dipendenti pubblici coinvolti avrebbero favorito autotrasportatori mediante rilascio di autorizzazioni o servizi in assenza del pagamento degli oneri dovuti, ricevendo in cambio somme di denaro o altre utilità.
La Procura regionale contabile, sulla scorta di detti elementi, ha dunque agito per responsabilità erariale nei confronti, tra gli altri, di SO, EL e BR, chiedendo il risarcimento di diverse poste di danno dai primi due nelle memorie difensive ricordate in:
1.-danno all’immagine della Provincia;
2. danno da mancata entrata, relativo agli oneri non versati;
3. danno da lesione del rapporto sinallagmatico, cioè danno da retribuzione percepita a fronte di una prestazione lavorativa che la Procura reputa distolta dal fine pubblico;
4. danno da disservizio / costi per il ripristino della legalità, connesso alla necessità di riorganizzare o ripristinare il corretto funzionamento dell’ufficio dopo l’emersione dei fatti. Le due difese hanno una linea comune: negano che la Procura abbia provato in modo concreto e individualizzato le poste di danno, (pur riconoscendo la gravità dei fatti) contestano gli automatismi risarcitori derivanti dalla sola vicenda penale e chiedono, in via principale, il rigetto o, in subordine, una forte riduzione degli importi richiesti in relazione agli illeciti perpetrati. 14.1 IF US.
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La memoria SO è molto articolata e costruisce una difesa su due livelli.
Il primo livello è negatorio: la Procura, secondo la difesa, non avrebbe provato in concreto le poste risarcitorie azionate soprattutto danno all’immagine, lesione del sinallagma e disservizio.
Il secondo livello è riduttivo-contabile: anche laddove una responsabilità fosse riconosciuta, gli importi dovrebbero essere drasticamente ridotti, sino a concludere che quanto già versato da SO nel procedimento penale avrebbe integralmente coperto, e anzi superato, il danno effettivamente imputabile.
La tesi centrale è che BR sarebbe stato il vero creatore, dominus e gestore del sistema corruttivo. SO, invece, avrebbe avuto un ruolo molto più limitato: secondo la memoria, egli si sarebbe occupato dell’apposizione di timbrature sui bollettini, della consegna degli stessi ad BR e della predisposizione delle cosiddette “deleghe”, senza essere il soggetto che teneva i rapporti economici con gli autotrasportatori o che ideava il meccanismo illecito. La difesa precisa, inoltre, che SO non avrebbe mai rivenduto marche da bollo, sicché l’addebito relativo al presunto “mercimonio di marche da bollo” sarebbe infondato o comunque indimostrato. La memoria del convenuto ricorda che nei confronti dello stesso SO è stata pronunciata, in data 26 settembre 2022, sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.. Secondo la difesa, nel procedimento penale SO avrebbe tenuto una condotta collaborativa e avrebbe già riparato il danno cagionato all’Amministrazione, versando complessivamente:
Voce -Importo Trattenuta sul TFS = € 35.570,86 Versamento PagoPA = € 5.000,00 Totale già corrisposto = € 40.570,86 Questa somma, già prima riportata, sarebbe decisiva nell’impianto difensivo, perché SO sostiene che il danno effettivamente imputabile, una volta correttamente rideterminato, sarebbe inferiore a quanto già pagato. La Procura regionale, si ricorda, e secondo quanto riportato nella memoria, avrebbe quantificato le poste di danno a carico di SO così:
voce di danno contestata dalla Procura:
danno all’immagine; € 40.000,00 danno da mancata entrata; € 27.786,43 danno da lesione del rapporto sinallagmatico; € 30.230,85 danno da disservizio / ripristino legalità; € 10.000,00 Totale lordo = € 108.017,28 Somma già versata da SO : € 40.570,86 Residuo richiesto dalla Procura: € 67.446,42 La difesa contesta sia l’esistenza sia la misura di queste voci.
In memoria difensiva si sostiene che il danno all’immagine della pubblica amministrazione non possa derivare automaticamente dalla commissione di un illecito penale, neppure se si tratta di reati contro la pubblica amministrazione.
La difesa richiama giurisprudenza contabile secondo cui la lesione dell’immagine pubblica deve essere provata in concreto. Non basta dire che vi è stata una condotta grave o penalmente rilevante: occorre dimostrare quale sia stata l’effettiva compromissione del prestigio dell’ente e in che misura essa sia imputabile al singolo convenuto.
Secondo SO, la Procura si sarebbe limitata a richiamare:
• la gravità astratta delle condotte;
• la rilevanza penale dei fatti;
• il clamore mediatico;
• la lesione dell’immagine dell’ente in termini generali.
Ma non avrebbe compiuto l’operazione essenziale: individualizzare la responsabilità di SO e dimostrare la concreta incidenza della sua condotta sull’immagine della Provincia. La memoria afferma che il convenuto non rivestiva una posizione apicale né incarnava verso l’esterno l’immagine dell’Amministrazione.
La difesa sottolinea che, secondo la stessa ricostruzione della Procura, il “volto” del sistema e dell’Amministrazione rispetto agli autotrasportatori sarebbe stato BR. SO avrebbe invece avuto un ruolo interno, esecutivo, privo di autonomia decisionale.
Da qui la conseguenza difensiva: se anche un danno all’immagine fosse configurabile, non potrebbe essere imputato indistintamente nella stessa misura a tutti i soggetti coinvolti. Dovrebbe invece essere graduato in base al ruolo, alla visibilità esterna e al concreto apporto causale.
14.2 Confronto con BR e EL
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La memoria evidenzia che la Procura avrebbe attribuito al “gestore del sistema” una responsabilità per danno all’immagine pari a € 50.000,00.
La difesa sostiene che, essendo SO in una posizione non assimilabile a quella di BR ma piuttosto più vicina a quella di EL, l’importo dovrebbe essere al massimo ricondotto a € 20.000,00.
Ma la difesa compie un ulteriore passaggio: anche questa somma andrebbe ridotta almeno a un quarto, cioè a € 5.000,00, per effetto della collaborazione fornita da SO alle indagini. Collaborazione processuale e attenuante ex art. 323-bis c.p.
Un punto centrale della memoria è la valorizzazione della condotta successiva di SO.
La difesa sostiene che SO abbia reso dichiarazioni collaborative, contribuendo alla ricostruzione dei fatti e al disvelamento del meccanismo illecito. Tale collaborazione sarebbe stata riconosciuta anche in sede penale mediante l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 323-bis c.p.
Secondo la memoria, questa condotta non può restare confinata al giudizio penale. Anche in sede contabile dovrebbe incidere sulla quantificazione del danno all’immagine, perché la collaborazione con l’autorità giudiziaria contribuisce al ripristino della legalità e alla ricostruzione della fiducia nell’Amministrazione.
Rischio di duplicazione punitiva
La memoria sostiene inoltre che una condanna significativa per danno all’immagine, dopo la sanzione penale già applicata, rischierebbe di assumere funzione sostanzialmente punitiva.
La difesa ribadisce che la responsabilità amministrativa ha funzione risarcitoria, non sanzionatoria.
Il danno all’immagine, quindi, deve essere ancorato a criteri di effettività e proporzionalità, non alla mera gravità astratta della condotta.
Carenze organizzative dell’Amministrazione
La memoria aggiunge un ulteriore argomento: la vicenda avrebbe evidenziato criticità organizzative e carenze nei controlli interni della Provincia. Secondo SO, una parte dell’eventuale discredito derivante dalla vicenda dovrebbe essere ricondotta anche all’incapacità dell’ente di prevenire e contrastare per tempo il fenomeno. Ciò imporrebbe un ulteriore ridimensionamento della quota di danno imputabile al singolo dipendente.
Conclusione SO sul danno all’immagine
La domanda per danno all’immagine dovrebbe essere respinta. In subordine, dovrebbe essere ridotta a un importo non superiore a € 5.000,00 14.3 Lesione del rapporto sinallagmatico.
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La memoria difensiva che si analizza descrive il danno da lesione del rapporto sinallagmatico come il danno che si verifica quando il pubblico dipendente omette di svolgere i compiti istituzionali, destinando le proprie energie lavorative ad attività diverse, estranee o incompatibili con il rapporto d’impiego.
La difesa richiama il principio secondo cui non basta accertare una violazione di norme o una condotta illecita. Occorre provare un danno concreto: ad esempio assenze ingiustificate, rendimento inadeguato, grave inadempimento, disfunzioni organizzative, calo della produttività o ritardi nella gestione delle pratiche.
Secondo la memoria, la Procura avrebbe invece affermato genericamente che il sistema corruttivo avrebbe assorbito “in parte consistente” le energie lavorative di SO, senza però indicare prove specifiche.
14.4 Scorte svolte in orario notturno.
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La difesa sottolinea che le contestazioni riguardano trasporti eccezionali, cioè trasporti eseguiti con veicoli di grandi dimensioni, come quelli destinati al trasporto di blocchi di marmo, turbine, yacht o imbarcazioni.
Secondo la memoria, tali trasporti si svolgevano normalmente in orario notturno, generalmente tra le 22:00 e le 06:00, anche in ragione delle regole del Codice della Strada.
Pertanto, le eventuali scorte svolte da SO sarebbero avvenute fuori dall’orario ordinario di lavoro. Da qui l’argomento secondo il quale rispetto alle scorte, non vi sarebbe stata distrazione di energie lavorative retribuite dalla Provincia.
Autorizzazioni realmente esistenti e pratiche comunque dovute
Quanto alle autorizzazioni per trasporti eccezionali, SO sostiene che i trasporti contestati siano realmente avvenuti.
Questo, secondo la memoria, è decisivo: gli autotrasportatori si sarebbero comunque rivolti all’ufficio competente e SO avrebbe comunque dovuto gestire quelle pratiche.
La difesa distingue quindi tra:
• svolgere una mansione d’ufficio con modalità illecite;
• svolgere attività completamente estranee ai compiti d’ufficio.
Nel primo caso, secondo la memoria, può eventualmente porsi un problema penale o risarcitorio per altre voci di danno, ma non automaticamente un danno da lesione del sinallagma inteso come prestazione lavorativa non resa. La tesi è: SO avrebbe comunque lavorato su pratiche della Provincia, rientranti nelle sue competenze; l’eventuale illiceità avrebbe riguardato le modalità, non l’assenza della prestazione.
Deleghe per le scorte tecniche
La memoria dedica ampio spazio alle cosiddette “deleghe”.
Secondo la ricostruzione difensiva:
· intorno al 2010 sarebbe stato introdotto il sistema delle scorte tecniche private;
· a Massa, tuttavia, si sarebbe continuato a utilizzare la Polizia locale/provinciale; quando la Polizia provinciale non era disponibile, veniva rilasciata una “delega” a soggetti privati abilitati per consentire la scorta del trasporto eccezionale.
SO riconosce che la “delega” non era prevista dal regolamento né da fonti normative. Tuttavia, la difesa sostiene che il sistema delle deleghe sarebbe stato autorizzato o comunque avallato dai dirigenti della Provincia.
La memoria distingue tra:
• deleghe “regolari”, cioè irrituali nella forma ma non accompagnate da dazioni illecite;
• deleghe oggetto delle contestazioni.
La difesa del citato insiste su un punto: a differenza delle scorte effettuate dalla Polizia provinciale, il rilascio della delega a scorte private non comportava di diritto alcuna entrata per la Provincia.
Quindi, anche nel caso di deleghe “regolari”, non vi sarebbe stato un corrispettivo dovuto all’ente. Da ciò deriva l’argomento: le deleghe non possono essere valorizzate come danno da lesione del sinallagma, né come perdita patrimoniale diretta.
In via subordinata, in memoria difensiva si sostiene che, anche se un danno da sinallagma fosse ritenuto esistente, la quantificazione della Procura al 30% della retribuzione lorda sarebbe eccessiva. SO afferma di non essere stato addetto esclusivamente ai trasporti eccezionali. La memoria elenca numerose attività svolte per la Provincia, tra cui:
• responsabile del servizio di polizia stradale provinciale;
• controllo della circolazione sulla rete viaria provinciale;
• verifica dei danni al patrimonio dell’ente;
• gestione dei verbali;
• registrazione, notifica e gestione dei ricorsi;
• decurtazione dei punti patente tramite sistemi informatici collegati con Motorizzazione e Ministero;
• vidimazione e aggiornamento dei tesserini del personale abilitato;
• responsabile dell’ufficio sinistri;
• sopralluoghi sui luoghi dei sinistri;
• redazione di relazioni tecniche per il servizio legale;
• reperimento documentazione presso avvocati, carrozzerie e periti;
• attività di recupero dei danni al patrimonio stradale;
• partecipazione alla commissione sinistri;
• interventi come tecnico esperto davanti al Giudice di pace;
• redazione di determine dirigenziali di liquidazione;
• responsabile del servizio concessioni;
• istruttoria di richieste di intervento sul suolo provinciale;
• verifiche in loco per concessioni, sottoservizi, occupazioni temporanee, ponteggi, manifestazioni;
• fino al 2019, attività relative al servizio autoscuole;
• fino al 2018, istruttoria delle manifestazioni sportive su strada;
• predisposizione di ordinanze di regolazione della circolazione;
• fino al 2021, organizzazione di esami per istruttori di guida, insegnanti di teoria e attestati di idoneità professionale per il trasporto su strada;
• contributo all’aggiornamento di regolamenti provinciali nel 2019.
La tesi è che la retribuzione di SO fosse ampiamente giustificata dall’insieme di queste prestazioni, mai contestate dall’Amministrazione.
14.5 Incidenza temporale massima: 5%, non 30%.
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La difesa sostiene che le attività illecite avrebbero occupato al massimo il 5% del tempo lavorativo di SO.
Secondo la Procura, invece, la quota sarebbe pari al 30% della retribuzione lorda.
La difesa reputa sproporzionato il 30%, perché:
• BR avrebbe cercato i clienti e gestito gli accordi economici; SO, per le autorizzazioni, si sarebbe limitato alla falsificazione dei bollettini, attività consistente nella stampa di un codice da file Excel;
• tale attività sarebbe stata minima e istantanea;
• le deleghe sarebbero state comunque predisposte nell’ambito delle mansioni;
• la commercializzazione dei valori bollati sarebbe riferibile ad BR; la materiale redazione delle autorizzazioni sarebbe stata di competenza dell’ufficio di BR e EL.
14.6 Esclusione del periodo di sospensione cautelare. ******************************************************************
SO chiede inoltre che siano escluse dalla base di calcolo le retribuzioni percepite da settembre 2018 a marzo 2019, periodo in cui sarebbe stato sospeso cautelativamente dal servizio. Secondo la memoria, durante quel periodo non essendo al lavoro non avrebbe potuto distogliere energie lavorative. La somma da escludere viene indicata in € 6.958,74
Conclusione SO sul sinallagma
In memoria difensiva si chiede il rigetto della domanda.
In subordine, viene proposta una drastica riduzione in € 4.690,53.
IF SO sul danno da mancata entrata
Quantificazione originaria e rideterminazione
La memoria riporta quanto già sopradetto, che la Provincia aveva originariamente quantificato la quota di danno da mancata entrata imputata a SO in € 41.846,27. A seguito dei pagamenti effettuati dai coimputati privati nel procedimento penale, l’importo sarebbe stato ricalcolato in € 27.786,43.
La Procura, secondo la memoria, riconosce che questa voce sarebbe già stata coperta dal pagamento di € 40.570,86 effettuato da SO.
Tuttavia, SO ha interesse a contestare comunque la quantificazione, perché se la mancata entrata effettivamente imputabile fosse più bassa, aumenterebbe la parte dei pagamenti già effettuati da imputare alle altre voci di danno.
14.7 Estraneità ai capi relativi ai mezzi d’opera.
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La difesa sostiene che SO sarebbe estraneo ai capi di imputazione, in sede penale 41, 61, 63 e 64, relativi ai mezzi d’opera, cioè veicoli per trasporto di materiali di cantiere, edili o minerari.
Queste ipotesi si distinguerebbero dagli altri trasporti eccezionali perché il destinatario del pagamento degli oneri era la Tesoreria Provinciale dello Stato – Viterbo.
La memoria difensiva richiama una dichiarazione di EL, secondo cui per i mezzi d’opera SO non veniva coinvolto da BR.
14.8 Calcolo delle somme da detrarre
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La memoria dettaglia il calcolo degli importi da sottrarre, secondo il seguente schema:
Capo di imputazione - oneri contestati – ripartizione - quota da detrarre:
41 - € 8.856,00- diviso 4 coimputati -€ 2.214,00 61- € 6.642,00- diviso 4 coimputati-€ 1.660,50 63- € 2.214,00- diviso 5 coimputati -€ 442,80 64- € 2.214,00- diviso 4 coimputati- € 553,50 Totale da detrarre : € 4.870,80 Ne consegue che la voce da mancata entrata, secondo SO, dovrebbe passare da: quantificazione Procura = € 27.786,43; detrazione per capi 41, 61, 63, 64 = € 4.870,80 Importo massimo secondo SO = € 22.915,93 14.9 IF SO sul danno da disservizio / ripristino legalità.
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Il convenuto contesta radicalmente la voce di € 10.000,00 per danno da disservizio o costi sostenuti dall’Amministrazione per il ripristino della legalità.
La difesa sostiene che questa posta sia priva dei presupposti necessari perché:
1. rischia di duplicare altre voci di danno; 2. riguarda attività ordinarie dell’Amministrazione; 3. manca la prova del nesso causale diretto con la condotta di SO;
4. non distingue tra costi effettivamente aggiuntivi e costi che l’ente avrebbe comunque sostenuto; 5. non vi è documentazione analitica dei costi; 6. le carenze strutturali e organizzative dell’ente hanno contribuito al verificarsi del fenomeno.
Secondo la memoria, attività come verifiche interne, riorganizzazione degli uffici, revisione delle procedure e rafforzamento dei controlli sono normali manifestazioni dei poteri di organizzazione e autotutela dell’Amministrazione.
La conclusione difensiva è che questa voce dovrebbe essere azzerata. Quindi, voce, importo secondo SO, danno da disservizio / ripristino legalità = € 0,00 14.10 Rideterminazione complessiva proposta da SO
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La memoria di SO presenta quindi questa rideterminazione finale:
Danno all’immagine = € 5.000,00 Danno da mancata entrata = € 22.915,93 Danno da lesione del rapporto sinallagmatico = € 4.690,53 Danno da disservizio / ripristino legalità = € 0,00 Totale rideterminato = € 32.606,46 Somme già pagate = € 40.570,86 Il risultato secondo la difesa è un danno integralmente e ampiamente saldato.
Questa è la chiave conclusiva della memoria SO: non solo la domanda della Procura sarebbe infondata, ma anche accettando alcune voci in misura ridotta, l’importo già versato sarebbe superiore al danno effettivamente imputabile 14.11 Potere riduttivo invocato da SO.
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In via ulteriormente subordinata, SO chiede l’applicazione del potere riduttivo ex art. 52, comma 2, R.D. 1214/1934. Gli elementi da considerare sarebbero:
• ruolo non apicale e non ideativo;
• ruolo marginale rispetto ad BR;
• estraneità ad alcune condotte, in particolare quelle sui mezzi d’opera;
• assenza di gestione diretta degli accordi economici con gli autotrasportatori;
• collaborazione processuale;
• ravvedimento operoso;
• pagamento spontaneo di somme significative;
• concorso dell’Amministrazione danneggiata per carenze nei controlli;
• utilità residua e complessiva della prestazione lavorativa resa alla Provincia;
• pluralità di mansioni svolte senza contestazioni disciplinari pregresse.
La memoria difensiva fa appello anche ad un altro istituto:
anche dopo la legge n. 1/2026, qualora il Giudice ne ravveda i presupposti il potere riduttivo permane esercitabile anche in caso di condotte dolose, secondo l’orientamento giurisprudenziale asseritamente previgente.
14.12 Conclusioni formali di SO.
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SO chiede:
1. in via principale, il rigetto dell’azione di responsabilità erariale;
2. in via subordinata, la riduzione del danno secondo le rideterminazioni proposte;
3. in via ulteriormente subordinata, l’esercizio del potere riduttivo;
4. vittoria delle spese di lite.
15. Comparsa di costituzione di CO EL Impostazione generale della difesa EL.
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La comparsa EL ha un’impostazione diversa da quella di SO.
Mentre SO costruisce una rideterminazione analitica delle poste di danno, EL concentra la difesa su queste eccezioni cardine:
1. minor ruolo rispetto agli altri dipendenti;
2. estraneità alla creazione del sistema corruttivo;
3. minore numero di episodi contestati;
4. qualifica inferiore e mansioni esecutive;
5. assenza di contatti diretti con gli autotrasportatori;
6. assenza di prove concrete sulle poste di danno;
7. necessità di graduare la responsabilità;
8. sproporzione degli importi chiesti dalla Procura.
La tesi centrale è che EL avrebbe aderito solo successivamente a un sistema già creato da altri, senza esserne ideatore, promotore o figura esterna di riferimento.
Sotto il profilo della qualifica e della posizione lavorativa, il EL era dipendente della Provincia di Massa Carrara con qualifica di Collaboratore professionale amministrativo Categoria B/6, Settore Viabilità Programmazione territoriale – TPL/Trasporti, Ambiente, Protezione civile.
La difesa insiste molto su questo dato: EL non era un istruttore amministrativo categoria C2 come gli altri due dipendenti convenuti, ma un collaboratore amministrativo con funzioni ausiliarie, esecutive e prive di autonomia decisionale.
In comparsa difensiva si ricorda che, nell’ambito del procedimento penale n. 951/2019 R.G.N.R., era stata emessa ordinanza cautelare in data 26 aprile 2021. Nel testo compare l’indicazione di esecuzione della misura in data “3/5/2025”, ma, considerato il contesto e la successiva decorrenza del licenziamento, sembra verosimilmente un refuso per 3 maggio 2021.
La Provincia avviava, come detto, poi procedimenti disciplinari con provvedimenti dell’8 giugno 2021, conclusi con il licenziamento senza preavviso con decorrenza 3 maggio 2021. Il procedimento penale a carico di EL si concludeva con sentenza n. 376/2022 di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. La comparsa difensiva riporta che venivano riconosciute:
attenuante ex art. 323-bis, comma 2, c.p.;
attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.;
vincolo della continuazione;
riduzione per il rito. La pena applicata è stata quella di 3 anni di reclusione più, quale pena accessoria l’interdizione dai pubblici uffici per 2 anni e l’ulteriore pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la P.A. per 2 anni con le spese del pagamento delle spese processuali.
EL avrebbe tenuto condotta collaborativa e versato alla Provincia euro 20.000 quale risarcimento 15.1 Capi di imputazione richiamati nella comparsa.
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La comparsa difensiva elenca in modo molto ampio i capi di imputazione per cui il PM aveva chiesto il rinvio a giudizio di EL.
La difesa afferma che a EL sono riconducibili 24 capi di imputazione su un totale di 65 del procedimento penale.
I capi richiamati sono:
4. ON RK; autorizzazione annuale febbraio 2020; omesso pagamento oneri Massa/Lucca; coinvolti BR, SO, EL.
27. De Ranieri / Nuova Colonnata Trasporti; rinnovo di due licenze; omesso pagamento allo Stato di circa € 3.000; promessa/pagamento di € 1.500.
28. ON TO / Autotrasporti Floriana; autorizzazione mezzo FP991GB; omessi oneri; somma di € 1.000.
29. ON TO / Autotrasporti Floriana; autorizzazione mezzo CH765LT; omessi oneri pari a € 1.803,56; somma di € 1.000.
30. ON TO / GA / Mega Stone Factory; autorizzazione mezzo DJ511JL; omessi oneri, falsa indicazione della data della domanda, somma di € 1.000 tramite intermediario.
31. AC; licenza trasporto; omesso pagamento oneri; somma di € 500.
32. AC / ZZ / Compagnia di Lorano; rinnovo di tre autorizzazioni; omessi oneri per € 3.607,14; promessa di € 1.200.
33. Andrei; autorizzazione semestrale per camion EM358BK; falsa data e omesso pagamento parziale degli oneri; somma di € 800.
34. Andrei; falso relativo alla data di rilascio dell’autorizzazione.
35. Dini / Menchini; due rinnovi e una licenza per Dini S.r.l.; omesso pagamento parziale degli oneri; promessa di € 1.600.
37. BR, EL, HI; appropriazione e vendita di marche da bollo depositate presso la Provincia.
38..Bianchi / Autotrasporti Marmi Carrarese; tre autorizzazioni periodiche; omessa tassa usura strade per € 5.389,44; somma di € 3.400.
39. Baldini; autorizzazioni 2019, 2020, 2021 per tre mezzi; omessi oneri per € 16.168,32; somme per complessivi € 7.200.
40. Figaia; contestata induzione mediante minaccia di ritardi; autorizzazioni 2018-2021; somme per € 4.000.
41. RE / LU AV e Ambiente; mezzi d’opera; omessi oneri verso Tesoreria Provinciale dello Stato – Viterbo; somme per € 9.000.
42. ZZ / Compagnia di Lorano; tre autorizzazioni annuali 2021; omessi oneri per € 5.389,44; promessa di € 3.000.
46. AC; autorizzazione annuale 2021 per FP876GB; omessi oneri per circa € 1.796,48; somma di € 1.000.
54. Più ditte: M.B.M. di ON CO, FR BA, CO SI Trasporti, M.B. Autotrasporti; numerose autorizzazioni 2018-2021 con omessi oneri Massa/Lucca.
59 De Ranieri; due licenze; omesso pagamento allo Stato di circa € 3.000; somma di € 1.500.
60. De Ranieri; due licenze; omesso pagamento allo Stato di circa € 2.000; promessa di € 1.500, parzialmente consegnata.
61. NI / SIVIP; nove autorizzazioni per tre mezzi; omessi oneri verso Tesoreria Stato – Viterbo; somme non precisate.
62. Bertuccelli; autorizzazioni periodiche per mezzo DW802GA; omessi oneri Massa/Lucca; somma non precisata.
63. NE / La Service; mezzi d’opera; omessi oneri verso Tesoreria Stato – Viterbo; somma non precisata.
64. Saccomanno; mezzi d’opera; omessi oneri verso Tesoreria Stato – Viterbo; somma non precisata.
15.1 La costituzione della Provincia.
********************************************************************Il convenuto riferisce che la Provincia di Massa - Carrara si era costituita parte civile nel procedimento penale chiedendo complessivamente: un danno patrimoniale per € 171.022,86, un danno all’immagine per € 377.500,00 spese di struttura per € 30.000,00 per un totale richiesto dalla Provincia di euro 578.522,86 La difesa EL insiste sul fatto che tali richieste sarebbero rimaste mere pretese di parte, non oggetto di accertamento giudiziale effettivo.
La Procura contabile, nell’invito a dedurre notificato il 17 ottobre 2025, avrebbe premesso che il danno da mancata entrata era già stato integralmente rimborsato.
Gli importi residui indicati a carico di EL erano:
Danno all’immagine: = € 20.000,00 Danno da interruzione = lesione del nesso sinallagmatico- € 14.564,39 Danno da disservizio / ripristino legalità, = € 10.000,00 Totale teorico = € 44.564,39 - Somme già risarcite imputate a riduzione, € 9.141,30 importo finale richiesto = € 35.423,09. EL aveva presentato deduzioni difensive chiedendo l’archiviazione; la Procura le ha ritenute non idonee e lo ha citato a comparire.
15.2 IF EL sul danno all’immagine, necessità di valutazione individualizzata.
******************************************************************* La difesa EL sostiene che il danno all’immagine deve essere valutato secondo criteri oggettivi, soggettivi e sociali; secondo questi la Procura avrebbe omesso una corretta graduazione.
L’importo di € 20.000,00 sarebbe sproporzionato perché non tiene conto delle specificità della posizione del convenuto.
A differenza di SO, EL afferma che il sistema corruttivo “parallelo/sostitutivo” di quello ufficiale sarebbe stato ideato e creato anni prima dai funzionari SO e BR.
Il EL, secondo la sua difesa, si sarebbe limitato ad aderire nel 2018 a un meccanismo già esistente.
Questo è un punto importante di divergenza tra le due difese: SO attribuisce il ruolo di dominus ad BR;
EL attribuisce la creazione del sistema ad BR e SO, sostenendo di essersi inserito solo successivamente.
La difesa EL evidenzia che: allo stesso sono contestati, come prima in dettaglio, 24 capi di imputazione su 65; le contestazioni riguardano il periodo 2018 primi mesi 2021;gli altri due dipendenti avrebbero avuto un coinvolgimento più ampio;
il convenuto sarebbe coinvolto solo in uno dei due principali rami della vicenda, mentre gli addebiti complessivi riguarderebbero sia la gestione delle scorte sia il rilascio delle autorizzazioni.
Il citato sottolinea di essere stato collaboratore amministrativo B/6, con compiti meramente esecutivi, mentre SO e BR erano istruttori amministrativi categoria C2, con funzioni e responsabilità maggiori.
La difesa reputa quindi errato trattare EL in modo sostanzialmente analogo agli altri soggetti.
15.3 Assenza di rapporti diretti con gli autotrasportatori.
******************************************************************
In comparsa difensiva si rileva che EL non si sarebbe mai rapportato con i titolari delle imprese di autotrasporto per indurli a pagare tangenti o per concordare cifre e modalità di pagamento.
A sostegno, la difesa dello stesso afferma che nel fascicolo penale non vi sarebbe neppure un’intercettazione telefonica tra EL e i titolari delle ditte di autotrasporto.
La comparsa richiama in particolare le dichiarazioni di De Ranieri, che avrebbe riferito che il citato si era recato a ritirare una quota di tangente su disposizione di BR.
Viene riportato il passaggio intercettato, tratto dal procedimento penale in cui De Ranieri afferma di non avere il numero di telefono di EL e di aver chiamato BR, che gli avrebbe detto che avrebbe mandato EL. La difesa del medesimo fa leva su questo elemento al fine di dimostrare che questi non aveva autonomia operativa né contatti diretti strutturati con gli autotrasportatori.
15.4 Clamor fori e assenza di esposizione mediatica personale.
********************************************************************
La difesa EL sostiene che nei quotidiani locali dedicati alla vicenda, non sarebbero stati pubblicati estratti di intercettazioni attribuibili a EL. Ciò confermerebbe, secondo la comparsa, la marginalità della sua figura anche sotto il profilo del clamore pubblico e quindi della lesione all’immagine della Provincia.
15.5 Contestazione della quantificazione della Procura.
*******************************************************************
La difesa del EL sostiene che la Procura avrebbe recepito in modo automatico la quantificazione contenuta nella costituzione di parte civile della Provincia, senza prova autonoma.
La Provincia, secondo EL, non avrebbe fornito prova effettiva a supporto della richiesta di risarcimento. La pretesa non sarebbe stata oggetto di accertamento giudiziale. Pertanto, non vi sarebbe prova sufficiente della sussistenza e della quantificazione del danno all’immagine.
Risposta alle osservazioni della Procura
In comparsa difensiva si contestano alcune affermazioni della Procura.
La Procura avrebbe sostenuto che rimanere nell’ombra beneficiando dei proventi illeciti in misura pari ai colleghi più esposti non può essere considerato attenuante, ma anzi rivelerebbe un atteggiamento negativo.
La difesa definisce tale affermazione:
1. irrilevante;
2. inconferente;
3. non provata;
4. impregnata di pregiudizio.
In comparsa si contesta anche il riferimento a una telefonata di EL con la moglie sulle condizioni economiche di un autotrasportatore; l’interpretazione della frase intercettata “BR non è in ufficio e EL non sa dove mettere le mani”, per la difesa confermerebbe la marginalità del ruolo illecito di EL; l’affermazione secondo cui De Ranieri conoscesse personalmente EL, ritenuta una forzatura della Procura.
15.6 IF EL sul danno da lesione del rapporto sinallagmatico.
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La Procura chiede a EL € 14.564,39, calcolati nella misura del 20% di quanto percepito dall’Amministrazione nel periodo 2018-2021.
La difesa del convenuto contesta questa voce perché la Procura non avrebbe dimostrato che la prestazione lavorativa di EL non sia stata resa o sia stata resa in modo inutile per l’Amministrazione.
EL richiama il fatto che:
è stato assunto nel 1996;
non avrebbe mai subito provvedimenti disciplinari prima della vicenda;
avrebbe avuto valutazioni di performance positive;
le schede di valutazione sono allegate proprio per dimostrare che la prestazione lavorativa era stata resa ed era ritenuta utile dall’Amministrazione.
La difesa EL richiama giurisprudenza della Corte dei conti, secondo cui occorre dimostrare concretamente una disfunzione organizzativa derivante dalla condotta del dipendente.
Secondo il citato, la Procura si limita a un automatismo: considera la retribuzione come “distratta” dal fine pubblico senza provare specifici effetti pregiudizievoli, come disservizi, indebiti vantaggi arrecati a terzi o danni patrimoniali effettivi.
Anche se la Procura ha ridotto la percentuale al 20%, sulla base stipendiale lorda, la difesa la considera comunque non congrua, perché non tiene conto dei seguenti dati:
inserimento in un sistema già esistente; mancata partecipazione alla creazione del sistema; minor numero di episodi; apporto marginale; differenza di qualifica e responsabilità rispetto agli altri dipendenti.
15.7 IF EL sul danno da disservizio.
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La Procura chiede anche a EL € 10.000,00 per danno da disservizio in senso stretto o ripristino della legalità.
La difesa sostiene che anche questa voce sarebbe priva di prova. La Procura si fonderebbe sulla circostanza che tutti i dipendenti assegnati all’Ufficio Trasporti Eccezionali erano stati licenziati con decorrenza 3 maggio 2021, lasciando il servizio privo di personale. Secondo EL, tuttavia, la Provincia si sarebbe limitata a rilevare questa circostanza e a quantificare il danno in modo arbitrario e aprioristico, senza fornire elementi concreti sui costi sostenuti.
La difesa EL contesta anche il fatto che la Procura chieda la stessa somma di € 10.000,00 a tutti i dipendenti, nonostante EL fosse, come sopra detto, collaboratore amministrativo B/6, mentre SO e BR erano istruttori amministrativi C2.
Secondo la comparsa, se il danno consiste nei costi straordinari sostenuti per garantire una soluzione transitoria e non interrompere il servizio, non può essere identico per soggetti con funzioni e responsabilità differenti.
Schede di valutazione allegate da EL
EL allega le schede di valutazione per sostenere che la sua prestazione lavorativa era stata apprezzata dall’Amministrazione.
15.8 Conclusioni formali di EL.
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EL chiede alla Corte:
il rigetto integrale delle domande della Procura, perché le poste di danno sarebbero prive di supporto probatorio sia quanto all’esistenza sia quanto all’entità;
in subordine, una significativa riduzione degli importi per il danno all’immagine, il danno da lesione del rapporto sinallagmatico; danno da disservizio e l’applicazione dei principi di proporzionalità e graduazione dell’addebito. Gli elementi su cui fondare la riduzione sarebbero:
1. minor numero di episodi illeciti contestati rispetto agli altri due dipendenti pubblici;
2. estraneità alla creazione del sistema corruttivo;
3. adesione successiva al sistema;
4. ruolo marginale;
5. assenza di contatti con autotrasportatori e forze dell’ordine;
6. qualifica di collaboratore amministrativo B/6;
7. funzioni ausiliarie e prive di autonomia decisionale;
8. differenza rispetto agli istruttori amministrativi categoria C2.
15.9 Sintesi conclusiva.
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A. La memoria di SO mira a dimostrare che la pretesa della Procura è infondata o comunque già interamente soddisfatta. La difesa ruota attorno a quattro pilastri: BR sarebbe stato il dominus; SO avrebbe avuto ruolo esecutivo; molte attività non avrebbero sottratto energie lavorative perché erano comunque mansioni d’ufficio o svolte fuori orario; gli importi già versati supererebbero il danno effettivamente rideterminabile.
B. La comparsa di EL mira a ottenere il rigetto o una forte riduzione valorizzando la marginalità soggettiva: EL era categoria B/6, avrebbe avuto funzioni ausiliarie, non avrebbe creato il sistema, non avrebbe avuto contatti diretti con gli autotrasportatori, sarebbe stato coinvolto in meno episodi e avrebbe già versato somme alla Provincia.
DIRITTO
1.In primo luogo va dichiarata la contumacia del regolarmente citato BR, non costituitosi.
2. Il presente giudizio deve essere deciso secondo le regole proprie della responsabilità amministrativo-contabile, non potendosi attribuire alla definizione del procedimento penale ex art. 444 c.p.p. efficacia automaticamente vincolante quanto all’an e al quantum del danno erariale. La sentenza di applicazione della pena, infatti, non esonera il giudice contabile dall’autonomo accertamento dei presupposti della responsabilità, né consente di trasformare le poste risarcitorie in conseguenze meccaniche della vicenda penale.
Tale conclusione trova oggi conferma nel testo dell’art. 445, comma 1-bis, c.p.p., come novellato dal d.lgs. n. 150/2022, secondo cui la sentenza ex art. 444 c.p.p. “non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova” nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile. Resta naturalmente ferma la possibilità di valutare, in modo autonomo e critico, il materiale probatorio di provenienza penale — verbali, intercettazioni, dichiarazioni, informative, atti di indagine — ove ritualmente acquisito o comunque richiamato nel giudizio contabile.
Ne consegue che, nel presente giudizio, la sentenza penale di patteggiamento costituisce un dato storico-processuale e, può rilevare quale presupposto di azionabilità del danno all’immagine; essa, però, non è prova piena della responsabilità amministrativa, né della concreta esistenza delle singole poste di danno, né della loro imputazione paritaria a tutti i convenuti.
Sul punto è significativo l’orientamento espresso da Corte dei conti, Sez. giur. Piemonte, n. 23/2026 (che richiama, riportando lunghi passaggi motivazionali, la sentenza n .222 del 2024 della Sezione seconda d’Appello di questa Corte), che, pur riconoscendo la possibile rilevanza del patteggiamento come presupposto dell’azione per danno all’immagine, ribadisce l’autonomia del giudice erariale nell’apprezzamento dei fatti e nella prova del danno.
La tematica ora cennata, sarà in seguito trattata più in dettaglio, ai fini di un esame più preciso della pretesa attorea prima delle motivazioni e del giudizio finali.
9. La struttura probatoria dell’atto di citazione.
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L’atto di citazione della Procura regionale non si fonda soltanto sulle sentenze di patteggiamento di SO e EL. La Procura costruisce la propria domanda su un compendio più ampio, composto da:
1. ordinanza cautelare del G.I.P. del 26 aprile 2021;
2. annotazioni e accertamenti della Guardia di finanza;
3. intercettazioni telefoniche e ambientali;
4. servizi di osservazione e controllo;
5. dichiarazioni confessorie rese dagli stessi dipendenti;
6. sentenza di patteggiamento n. 276/2022 nei confronti di SO e EL;
7. sentenza di condanna n. 126/2024 nei confronti di BR;
8. quantificazioni trasmesse dalla Provincia e successive rideterminazioni della Guardia di finanza.
Questa impostazione impone una distinzione decisiva: il patteggiamento, come detto, non può essere trattato come prova piena e automatica del danno erariale, ma il materiale penale sottostante — ove specifico, coerente e ritualmente acquisito — può essere valutato dal giudice contabile per accertare i fatti storici, il nesso causale e il diverso apporto dei singoli convenuti.
La Procura stessa, del resto, valorizza non solo la sentenza ex art. 444 c.p.p., ma soprattutto le risultanze istruttorie del procedimento penale. In questo senso l’atto di citazione pone in valutazione dati molto rilevanti, sia a carico di SO e EL, sia, soprattutto, per confermare la posizione preminente di BR. Tra questi dati spicca il passaggio dell’ordinanza cautelare, riportato nell’atto di citazione, secondo cui vi era uno “stabile sistema corruttivo” gestito dai tre dipendenti, “il cui dominus è senz’altro CE BR” (atto di citazione, p. 11). Questo inciso è essenziale: la Procura contabile non descrive BR come un concorrente qualsiasi, ma come il centro organizzativo del sistema.
La stessa impostazione è confermata da altri elementi dell’atto:
BR viene definito “dominus” del sistema illecito; ciò impone di riservargli la quota prevalente dei danni comuni.
Va ricordato che BR non è stato ammesso al patteggiamento perché l’offerta risarcitoria di € 20.000 è stata ritenuta insufficiente. E, ancora, conferma la maggiore gravità della sua posizione la circostanza che lo stesso è stato condannato con rito abbreviato alla pena di 4 anni; la sua posizione viene accertata con sentenza ordinaria di condanna, non con patteggiamento.
Le condotte attribuite ad BR coprono anche annualità più risalenti, dal 2013, 2015 e 2016 e ciò rafforza la sua posizione di promotore e gestore del sistema.
Le intercettazioni lo indicano come referente dei privati e gestore delle richieste di denaro: ciò mette in risalto il suo ruolo esterno e organizzativo. D’altra parte, l’atto di citazione contiene anche dati sfavorevoli per SO e EL, che non vanno ignorati. Per SO, la Procura valorizza il ruolo nella predisposizione del sistema dei falsi bollettini e nella gestione delle deleghe. Per EL, richiama dichiarazioni confessorie secondo cui egli avrebbe aderito spontaneamente al sistema dal 2018. Tuttavia, questi dati non eliminano la necessità di una graduazione: dimostrano il concorso, non l’equivalenza dei ruoli.
11. Sul valore giuridico della sentenza di patteggiamento nel giudizio contabile.
11.1. La sentenza ex art. 444 c.p.p. non è giudicato pieno nel giudizio contabile.
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Affrontando “funditus” la tematica di cui in titolo, va ripetuto completando il quadro esplicativo già sopra abbozzato, che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non può essere equiparata, sul piano probatorio, a una sentenza dibattimentale di condanna. Essa non contiene un pieno accertamento del fatto, della responsabilità e del danno, ma recepisce un accordo processuale tra imputato e pubblico ministero, sottoposto al controllo del giudice penale nei limiti propri dell’art. 444 c.p.p. Il punto, si ripete, è oggi reso ancora più chiaro dall’art. 445, comma 1-bis, c.p.p., secondo cui la sentenza di patteggiamento “non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova” nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, “compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile”. La medesima disposizione stabilisce poi che, salve specifiche eccezioni, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.
Ne deriva una distinzione fondamentale già esplicata in esordio motivazionale: la sentenza dichiarativa di patteggiamento vale come presupposto processuale dell’azione per danno all’immagine ma non può rilevare come sentenza equiparata a condanna né dare prova piena dei fatti asseriti o fungere in tal senso con riguardo al danno erariale sia nell’an che nel quantum né, ancora, costituire prova dell’uguale responsabilità di tutti i concorrenti. E’ elemento valutabile insieme ad altri atti penali ma in modo critico e non automatico.
Questa distinzione è coerente anche con Corte costituzionale n. 83/2024, che, occupandosi degli effetti del patteggiamento, ha ricordato che la sentenza ex art. 444 c.p.p. è solo equiparata alla condanna e resta priva di efficacia nei giudizi extrapenali; la Corte ha altresì richiamato la riforma AR ( d.lgs.150/2022), che ha esteso il principio della non efficacia probatoria anche ai giudizi disciplinari, tributari e contabili.
Nel caso concreto va aggiunto un dato cronologico: la sentenza n. 276/2022 di patteggiamento nei confronti di SO e EL è passata in giudicato il 10 dicembre 2022, mentre l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 è stata differita al 30 dicembre 2022.
E’ inconferente comunque fondare la decisione su questo profilo intertemporale, poichè resta comunque corretta la regola sostanziale: il patteggiamento non è, da solo, prova sufficiente del danno e del quantum.
11.2. Il patteggiamento può integrare il presupposto dell’azione per danno all’immagine.
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Diverso è il discorso sul presupposto processuale dell’azione per danno all’immagine.
L’art. 51, comma 7, del codice di giustizia contabile prevede la comunicazione al pubblico ministero contabile della sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti di dipendenti pubblici o soggetti legati da rapporto di servizio per delitti commessi a danno della pubblica amministrazione. La medesima disposizione disciplina il perimetro processuale dell’azione per danno all’immagine.
La Corte costituzionale n. 123/2023 ha chiarito che l’art. 51, comma 7, c.g.c. ha modificato il catalogo dei reati che possono fondare l’azione per danno all’immagine e ha ribadito che tale danno nasce dalla condotta del dipendente infedele che genera discredito pubblico e compromette il rapporto di fiducia con l’amministrazione. In questa prospettiva, la tesi della Procura — secondo cui il patteggiamento di SO e EL può valere come presupposto di azionabilità del danno all’immagine — è sostenuta da un dirizzo giurisprudenziale contabile ormai consistente, richiamato espressamente nell’atto di citazione: Corte dei conti, Sez. II appello, nn. 222/2024 e 240/2024; Sez. giur. Lombardia n. 31/2024; Sez. giur. Toscana n. 307/2023; Sez. giur. Sicilia n. 137/2023; Sez. giur. Veneto n. 142/2023; Sez. app. Sicilia n. 2/2024; Sez. giur. Umbria nn. 38/2023 e 53/2023; Sez. giur. Marche n. 19/2023; Sez. giur. Bolzano n. 4/2023; Sez. giur. Lombardia nn. 69/2023 e 1/2024.
Inoltre, le Sezioni riunite della Corte dei conti, con decisione n. 3/2026/QM/PROC, hanno affrontato il tema dell’estensione del danno all’immagine ex art. 51, comma 7, c.g.c., confermando la centralità della disposizione nella delimitazione dell’azione contabile.
Pertanto, la sentenza di patteggiamento può valere come presupposto processuale dell’azione per danno all’immagine, ma, come già detto, non può essere utilizzata come prova automatica dell’esistenza del danno, della sua concreta dimensione, né della ripartizione del danno tra i concorrenti.
Il primo criterio di giudizio è dunque quello della individualizzazione dell’apporto causale. Tale criterio assume rilievo determinante nella presente fattispecie, poiché il materiale documentale e le stesse difese dei convenuti restituiscono una vicenda non omogenea, ma strutturata su ruoli differenziati: BR quale figura centrale e direttiva; SO quale soggetto con funzioni operative e interne, soprattutto su bollettini e deleghe; EL quale collaboratore amministrativo di categoria inferiore, inserito più tardi nel meccanismo e in posizione ulteriormente esecutiva.
3. Sulla posizione di BR: necessità di riservare al dominus la quota prevalente dei danni comuni.
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Dai documenti esaminati emerge un dato di particolare rilievo: BR viene indicato come il creatore, organizzatore e dominus del sistema illecito.
La memoria SO afferma espressamente che “dagli atti del procedimento penale emerge chiaramente che creatore e dominus del meccanismo corruttivo è stato CE BR”, aggiungendo che BR “si occupava della gestione dei rapporti e degli accordi economici con gli autotrasportatori”.
La stessa memoria, nel trattare la lesione del rapporto sinallagmatico, precisa ulteriormente che BR era il soggetto che “cercava” i clienti e “prendeva gli accordi economici”. Queste affermazioni non sono semplici formule difensive, perché trovano riscontro in ulteriori dati di provenienza penale richiamati anche nella comparsa EL. È particolarmente significativa la dichiarazione resa da De Ranieri, riportata nella comparsa EL:
Giudice: “Di EL ce l’ha il numero di telefono?”
De Ranieri: “No”.
Giudice: “Quando l’ha incontrato per la tranche dei 200,00 euro, non vi siete chiamati per telefono?”
De Ranieri: “No, avevo chiamato BR e lui mi disse che avrebbe mandato EL, perché lui credo che avesse un altro impegno”. La portata probatoria di tale passaggio è rilevante. Il soggetto privato non chiama EL, non tratta con EL, non dispone di un canale autonomo con EL: chiama BR. Ed è BR a decidere di mandare EL. L’episodio mostra una catena relazionale e funzionale in cui BR è il referente esterno, il centro di comando operativo e il soggetto capace di organizzare la riscossione o la gestione delle somme. Analoga valenza assume la frase intercettata o comunque riportata negli atti, richiamata nella comparsa EL, secondo cui: “BR non è in ufficio e EL non sa dove mettere le mani”.
Tale frase, letta nel contesto complessivo, non consente di attribuire a EL un ruolo autonomo o paritario rispetto ad BR. Al contrario, essa conferma che l’operatività di EL dipendeva dalle indicazioni di BR e che, in assenza di quest’ultimo, EL non era in grado di governare il meccanismo illecito. Il dato è incompatibile con una ripartizione egualitaria del danno e impone di concentrare su BR la quota prevalente delle poste che riflettono l’esistenza del sistema illecito nel suo complesso.
Lo stesso vale per il filone delle marche da bollo. La memoria SO evidenzia che, nella ricostruzione della Guardia di finanza richiamata dall’atto di citazione, il riferimento alla commercializzazione dei valori bollati è stabilmente collegato ad BR; SO sarebbe menzionato, al più, per un episodio di sostituzione di marche vecchie con marche nuove, ma non quale soggetto dedito alla rivendita. Anche questo elemento rafforza la centralità di BR nella gestione economica e nel rapporto con l’esterno.
Pertanto, pur non potendosi trarre dalla contumacia di BR alcuna ficta confessio, la sua mancata costituzione non consente di redistribuire sui convenuti costituiti la quota causale che le risultanze disponibili riferiscono al dominus. La contumacia non muta le regole del riparto causale: ove dagli atti emerga che un soggetto ha ideato, diretto e alimentato il sistema illecito, a tale soggetto deve essere riservata la quota prevalente dei danni comuni, reputazionali, organizzativi e patrimoniali riconducibili alla struttura complessiva dell’illecito. Il principio trova fondamento nell’art. 1, commi 1-quater e 1-quinquies, l. n. 20/1994: anche quando la solidarietà sia astrattamente configurabile in ragione del dolo o dell’illecito arricchimento, il giudice deve, come detto, comunque valutare le singole responsabilità e la misura della partecipazione di ciascuno al fatto dannoso.
3. Sul danno all’immagine.
3.1. Quadro giuridico.
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Il danno all’immagine della pubblica amministrazione costituisce danno non patrimoniale da lesione del prestigio, dell’affidabilità e della credibilità dell’ente pubblico. La sua tutela trova fondamento negli artt. 2, 97 e 98 Cost., nell’art. 2059 c.c. e nella disciplina speciale della responsabilità amministrativa.
La giurisprudenza contabile ha tradizionalmente individuato tre parametri di quantificazione: il parametro oggettivo, relativo alla gravità, durata, reiterazione e modalità della condotta; il parametro soggettivo, relativo al ruolo ricoperto dall’autore, alla sua posizione nell’amministrazione, al grado di rappresentatività esterna e alla consapevolezza dell’illecito; il parametro sociale, relativo alla diffusione esterna o interna del fatto, alla risonanza mediatica, al turbamento provocato nell’amministrazione e nella collettività.
Tali criteri sono stati elaborati, tra l’altro, da Corte dei conti, Sezioni riunite, n. 10/QM/2003, e costantemente ripresi dalla giurisprudenza successiva. La Corte dei conti, Sez. II centrale d’appello, n. 131/2025, ha ribadito che il danno all’immagine va liquidato considerando gli indicatori oggettivi, soggettivi e sociali, richiamando espressamente Sezioni riunite n. 10/QM/2003 e Cass., Sezioni unite penali, n. 15208/2010.
Quanto ai presupposti di azionabilità, le Sezioni riunite della Corte dei conti n. 3/2026/QM/PROC, già richiamate, hanno chiarito che l’art. 51, comma 7, del codice di giustizia contabile consente l’azione per danno all’immagine anche per delitti diversi da quelli già richiamati dall’abrogato art. 7 l. n. 97/2001, purché dal delitto derivi un danno all’immagine della pubblica amministrazione. Resta però fermo che il danno all’immagine non può essere confuso con una sanzione accessoria automatica. La giurisprudenza più recente insiste sul fatto che esso deve essere allegato e provato, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti. In particolare, Corte dei conti, Sez. giur. Piemonte, n. 23/2026, già richiamata, ha affermato che il danno all’immagine, quale danno-conseguenza, deve essere provato nell’an e nelle conseguenze, non potendo essere considerato in re ipsa.
La giurisprudenza di appello, peraltro, distingue il tema dell’esistenza del danno dal tema della sua dimensione. Secondo la già richiamata Corte dei conti, Sez. II centrale d’appello, n. 131/2025, il clamor fori non è elemento costitutivo indefettibile, ma incide soprattutto sulla quantificazione: “il clamore e la risonanza non integrano la lesione ma ne indicano la dimensione”, secondo l’insegnamento già espresso da Sezioni riunite n. 10/QM/2003 e ripreso, tra le altre, da Corte dei conti, Sez. II app., nn. 178/2020, 183/2020, 290/2020, 563/2018, 271/2017, 110/2025, 222/2024, 60/2024, 265/2023, nonché da Sez. I app. nn. 376/2023 e 490/2019 e Sez. III app. nn. 210/2024 e 259/2024.
Inoltre, la medesima pronuncia n. 131/2025 ha chiarito due profili rilevanti per il presente giudizio: primo, il danno all’immagine non è assorbito dal danno patrimoniale o dal danno da disservizio, poiché riguarda un bene-valore autonomo; secondo, la condotta successiva del responsabile, ove riparatoria o collaborativa, può incidere positivamente sulla quantificazione, sino a ridurre sensibilmente l’importo dovuto.
Infine, l’art. 1, comma 1-sexies, l. n. 20/1994 prevede una presunzione, salva prova contraria, di quantificazione del danno all’immagine pari al doppio dell’utilità illecitamente percepita dal dipendente. Tale criterio, tuttavia, non elide il potere-dovere del giudice di valutare le peculiarità del caso concreto, il ruolo di ciascun concorrente, la diversa esposizione esterna e le condotte riparatorie.
3.2. Applicazione al caso concreto.
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Nel caso in esame, l’esistenza di una lesione dell’immagine della Provincia può essere riconosciuta in ragione della natura stessa del sistema illecito contestato: un ufficio pubblico addetto al rilascio di autorizzazioni per trasporti eccezionali ha operato, secondo la ricostruzione penale richiamata negli atti, attraverso meccanismi paralleli o sostitutivi di quelli ufficiali, con rilascio di autorizzazioni, gestione di deleghe, omesso versamento di oneri e percezione di utilità indebite. Si tratta di condotte idonee a incidere negativamente sulla fiducia dei cittadini e degli operatori economici nell’imparzialità, legalità e correttezza dell’azione amministrativa. Tuttavia, come già rilevato, il riconoscimento dell’an del danno non consente di procedere a una liquidazione uniforme o paritaria. La posizione di BR deve essere considerata centrale. Egli è indicato come colui che gestiva i rapporti con gli autotrasportatori, prendeva accordi economici, cercava i clienti e organizzava l’intervento degli altri dipendenti. La dichiarazione di De Ranieri conferma plasticamente tale assetto: il privato chiama BR, e BR dispone l’invio di EL. Ne deriva che BR, più degli altri, ha proiettato verso l’esterno l’immagine deviata dell’ufficio pubblico, trasformando il servizio amministrativo in luogo di intermediazione illecita.
Per tale ragione, la quota prevalente del danno all’immagine deve essere riservata ad BR. La lesione reputazionale più grave non deriva dalla mera materiale esecuzione di singoli adempimenti interni, ma dall’apparire dell’ufficio pubblico come centro di accordi occulti, favoritismi e pagamenti indebiti. Tale apparenza, secondo i dati disponibili, è stata generata soprattutto dal soggetto che teneva i rapporti con gli operatori economici e gestiva la dimensione esterna del sistema. La posizione di SO è diversa. Dalla memoria a lui riferita emerge che egli si sarebbe occupato dell’apposizione di timbrature sui bollettini, della consegna degli stessi ad BR e della predisposizione delle deleghe. Tali attività sono certamente rilevanti e non possono essere neutralizzate, perché hanno concorso al funzionamento del meccanismo. Tuttavia, esse hanno natura prevalentemente interna e strumentale. SO non risulta, dai dati specificamente richiamati nelle memorie, il soggetto che trattava stabilmente con gli autotrasportatori, che stabiliva i prezzi, che raccoglieva la clientela, che rappresentava all’esterno il volto del sistema illecito.
A ciò si aggiunge che SO ha versato complessivamente € 40.570,86, di cui € 35.570,86 mediante trattenuta sul TFS e € 5.000,00 mediante PagoPA, e che la memoria difensiva dello stesso richiama il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 323-bis c.p. per la collaborazione prestata. La giurisprudenza conferisce risalto alle condotte riparatorie e collaborative nella quantificazione del danno all’immagine, come espressamente riconosciuto dalla più volte richiamata Corte dei conti, Sez. II centrale d’appello, n. 131/2025, che ha ridotto il danno proprio in ragione della riparazione successiva e dell’effetto positivo sulla ricostruzione del rapporto fiduciario.
La posizione di EL appare ulteriormente differenziata. Egli era collaboratore professionale amministrativo, categoria B/6, con mansioni esecutive; risulta coinvolto, secondo la sua comparsa, in 24 capi su 65 e per un arco temporale più circoscritto, dal 2018 ai primi mesi del 2021. La sua difesa sottolinea l’assenza di intercettazioni telefoniche dirette con i titolari delle imprese di autotrasporto e richiama proprio la dichiarazione di De Ranieri, il quale afferma di non avere il numero di EL e di aver chiamato BR.
La frase “BR non è in ufficio e EL non sa dove mettere le mani” è, sotto questo profilo, particolarmente significativa. Essa non dimostra la piena compartecipazione direttiva di EL, ma la sua dipendenza funzionale dal soggetto organizzatore. Se, in assenza di BR, EL “non sa dove mettere le mani”, è logicamente incongruo attribuirgli una quota di danno all’immagine parametrata come se avesse avuto la medesima capacità di direzione, esposizione esterna e rappresentatività illecita del dominus.
Ne consegue che il danno all’immagine, deve essere graduato secondo una scala coerente con le risultanze penali disponibili: BR in posizione prevalente; SO in posizione intermedia, per il contributo operativo interno; EL in posizione minore, per il ruolo esecutivo, la categoria inferiore, l’assenza di autonomi rapporti esterni e la dipendenza operativa da BR.
Una liquidazione rispettivamente pari a € 40.000 per SO e € 20.000 per EL (come chiede parte attorea), senza adeguata riserva della quota prevalente ad BR, rischierebbe di alterare il rapporto tra responsabilità effettiva e danno imputato. Laddove la Procura abbia quantificato per BR una somma superiore, tale maggiore importo non può però esaurire la differenza qualitativa tra il dominus e gli esecutori: occorre che la quota principale del danno reputazionale sia concretamente riferita al soggetto che ha costruito e mantenuto il circuito illecito. In conclusione, quindi, questo Collegio, differentemente dalle richieste attoree ritiene che ad BR debbano essere addebitati 50.000,00 euro, a SO 20.000,00 euro, a EL 10.000,00 euro.
4. Sul danno da mancata entrata.
4.1. Quadro giuridico.
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Il danno da mancata entrata ha natura patrimoniale e richiede la prova di una perdita effettiva, attuale, economicamente valutabile e causalmente riconducibile alla condotta del convenuto. Nel giudizio di responsabilità amministrativa valgono i principi generali di cui agli artt. 1223, 1226 e 2056 c.c., nonché i principi propri della responsabilità amministrativa stessa: certezza del danno, nesso causale, elemento soggettivo, rapporto di servizio e imputazione individualizzata.
La Corte dei conti, Sez. III centrale d’appello, n. 66/2025, ha ribadito quanto sopra, ovvero che, per configurare la predetta responsabilità amministrativa, occorre un danno patrimoniale certo, attuale, concreto ed economicamente valutabile, nonché il nesso causale tra condotta ed evento dannoso.
In presenza di pluralità di concorrenti, il danno da mancata entrata non può essere imputato in modo automatico o indifferenziato: deve essere verificato quali pratiche siano riconducibili a ciascun soggetto, quale sia stato il suo apporto, quali somme siano già state recuperate e se sussista il rischio di duplicazione risarcitoria.
L’art. 1, comma 1-quater, l. n. 20/1994 impone, infatti, la valutazione delle singole responsabilità e la condanna di ciascuno per la parte che vi ha preso.
4.2. Applicazione al caso concreto.
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Nel caso di specie, il danno da mancata entrata riguarda gli oneri non versati in relazione alle autorizzazioni per trasporti eccezionali e, in parte, alle pratiche concernenti mezzi d’opera. Nella sua comparsa EL riferisce che, nell’invito a dedurre notificato il 17 ottobre 2025, la Procura aveva premesso che il danno da mancata entrata risultava già integralmente rimborsato con riferimento alla propria posizione. Pertanto, per lo stesso, tale posta non appare oggetto di residua pretesa risarcitoria ( 20.000,00 euro versate per un danno da 10.858,70 = somme da residuare ad altre poste di danno 9.141).
Quanto a SO, la Procura ha quantificato il danno da mancata entrata in € 27.786,43, riconoscendo tuttavia che tale voce era già stata coperta dal versamento complessivo di € 40.570,86 effettuato dal convenuto. Anche sotto questo profilo, dunque, è necessario evitare ogni duplicazione: il pagamento già acquisito dall’Amministrazione deve essere imputato prioritariamente alle poste patrimoniali certe e già determinate.
La memoria SO solleva inoltre una specifica contestazione con riferimento ai capi 41, 61, 63 e 64, relativi ai mezzi d’opera, per i quali i pagamenti erano destinati alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo. La difesa richiama l’interrogatorio di EL, indicato a p. 4200 e doc. 27 della Procura, secondo cui “per i mezzi d’opera SO non veniva coinvolto da BR”.
Tale affermazione, confermata dagli atti penali, ha un preciso effetto sul riparto causale: se, per quel segmento, SO non veniva coinvolto da BR, non può essergli imputata la quota di mancata entrata relativa a tali capi.
La detrazione indicata dalla difesa è pari a € 4.870,80, così composta:
€ 2.214,00 per il capo 41;
€ 1.660,50 per il capo 61;
€ 442,80 per il capo 63;
€ 553,50 per il capo 64. Ne deriverebbe, per SO, un importo massimo di € 22.915,93, interamente coperto dalle somme già versate. Questo punto trova il Collegio completamente concorde.
Anche questa posta conferma la necessità di riservare ad BR la quota principale del danno patrimoniale da mancata entrata, quantomeno per le pratiche nelle quali egli ha svolto il ruolo di gestore dei rapporti, referente degli autotrasportatori e organizzatore delle condotte. Il danno da mancata entrata non nasce solo dall’atto materiale di predisposizione o alterazione del documento, ma dal sistema complessivo che rendeva possibile l’elusione degli oneri. Se tale sistema era governato da BR, la sua quota causale deve essere preponderante. Il Collegio, quindi, addebita ad BR la somma di euro 31.242,03, e a EL la somma di euro 10.858,70. Per SO vale quanto detto sopra.
5. Sul danno da lesione del rapporto sinallagmatico 5.1. Quadro giuridico
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Il danno da lesione del rapporto sinallagmatico consiste nella perdita di utilità della retribuzione corrisposta dall’Amministrazione quando il dipendente, anziché rendere una prestazione conforme ai doveri d’ufficio, distoglie le proprie energie lavorative verso attività illecite, estranee o contrarie agli interessi dell’ente.
La giurisprudenza contabile ha ricondotto tale danno alla “distrazione delle energie lavorative” dai compiti istituzionali verso attività penalmente rilevanti, con conseguente disutilità della spesa retributiva.
Sono richiamabili, tra le altre, Corte dei conti, Sez. III centrale d’appello, n. 479/2017; Sez. giur. Lombardia, n. 301/2019; Sez. I centrale d’appello, n. 119/2021; Sez. II centrale d’appello, n. 43/2020; Sez. giur. Toscana, n. 3/2022. Anche questa Sez. giur. Toscana, n. 270/2023, ha affermato che il danno da lesione del sinallagma può configurarsi quando le energie lavorative vengano distolte dallo svolgimento dei doveri professionali e indirizzate verso il compimento di atti illeciti, anche di rilievo penale; tale danno è distinto dal danno da disservizio e può essere liquidato equitativamente in percentuale della retribuzione, quando risultino intensità, frequenza e continuità delle condotte. Tuttavia, tale categoria non può essere applicata in modo automatico.
La più recente giurisprudenza di appello ha posto un limite importante: la mera violazione di doveri d’ufficio o la mera esistenza di attività illecite non comportano, di per sé, che una quota della retribuzione sia sine causa. Occorre dimostrare, in concreto, la sottrazione di energie lavorative, la minore resa del servizio o comunque la disutilità della prestazione retribuita.
La Corte dei conti, Sez. III centrale d’appello, n. 66/2025, citata, ha affermato che il danno arrecato all’amministrazione deve essere provato secondo le ordinarie regole probatorie; non può essere considerato in re ipsa; la mera situazione di incompatibilità o di condotta vietata non determina automaticamente la lesione del sinallagma, dovendo il pubblico ministero provare che il dipendente abbia sottratto energie lavorative all’amministrazione, non svolgendo proficuamente e puntualmente la propria prestazione.
Il corretto criterio applicativo è dunque il seguente: il danno da sinallagma è configurabile quando le risultanze provino che il dipendente ha utilizzato il tempo, le funzioni e le risorse del rapporto di servizio per perseguire finalità illecite; la misura del danno deve però essere proporzionata all’intensità, durata e incidenza concreta di tale distrazione, non potendo essere determinata con percentuali standardizzate o eguali per soggetti con ruoli differenti.
5.2. Applicazione ad BR.
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In applicazione di tali principi, la posizione di BR appare la più grave. Il materiale richiamato dalle memorie lo indica come soggetto che cercava i clienti, gestiva i rapporti, prendeva accordi economici, organizzava l’intervento degli altri dipendenti e rappresentava il canale attraverso cui gli operatori privati accedevano al circuito illecito.
La dichiarazione di De Ranieri è decisiva anche per questa posta di danno: il privato non si rivolge a un ufficio impersonale né a EL, ma ad BR; BR decide chi mandare; EL viene inviato perché BR ha “un altro impegno”. Ne emerge un utilizzo sistematico della funzione pubblica e del tempo di servizio in chiave deviata.
Se il danno da sinallagma è il riflesso della trasformazione della prestazione lavorativa in attività contraria al fine pubblico, BR è il soggetto per il quale tale danno risulta più intenso, strutturale e continuativo. La quota prevalente deve pertanto essergli riservata. E così ne deriva: BR CE - episodi 2013, 2015, 2016 e periodo 2017-2021= € 105.264,13 = 40% su base stipendiale= 42.105,65;
5.3. Applicazione a SO.
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Per SO, le risultanze disponibili impongono una valutazione più contenuta. È vero che egli avrebbe partecipato al meccanismo mediante apposizione di timbrature sui bollettini, consegna degli stessi ad BR e predisposizione delle deleghe. Tali attività integrano un apporto operativo non irrilevante.
Tuttavia, la quantificazione proposta dalla Procura nella misura del 30% della retribuzione lorda appare la quota equa ma massima che si possa applicare se rapportata ai dati specifici richiamati dalla memoria. SO non risulta il soggetto che cercava i clienti o prendeva gli accordi economici; la sua memoria difensiva precisa che, per il filone autorizzazioni, egli si sarebbe limitato alla falsificazione dei bollettini, mediante stampa di un codice da file Excel, attività descritta come rapida e materiale. Per le deleghe, la difesa afferma che si trattava comunque di pratiche rientranti nell’attività dell’ufficio, seppure svolte con modalità contestate. Per le scorte, si evidenzia che esse avvenivano normalmente in orario notturno, tra le 22:00 e le 06:00, quindi fuori dall’orario ordinario di servizio.
Inoltre, SO documenta una pluralità di mansioni ulteriori: polizia stradale provinciale, gestione verbali, sinistri, concessioni, ordinanze, attività relative ad autoscuole, manifestazioni sportive, esami e aggiornamenti regolamentari.
Tale dato è rilevante perché il danno da sinallagma non può assorbire in via forfettaria una quota elevata della retribuzione quando il dipendente abbia comunque svolto una pluralità di attività utili e non contestate.
Non deve però poi essere escluso il periodo di sospensione cautelare da settembre 2018 a marzo 2019, durante il quale SO non era in servizio, perché dagli atti fascicolati risulta che il convenuto continuava ad esser parte, come l’BR e il EL di un sistema illecito che continuavano ad alimentare.
Infine, la difesa contesta l’addebito relativo alla commercializzazione dei valori bollati, affermando che gli atti della Guardia di finanza richiamerebbero stabilmente BR e non SO come soggetto dedito alla rivendita. Se tale dato è confermato, e non vi è prova in senso contrario, esso riduce ulteriormente la base fattuale utilizzabile per sostenere una percentuale elevata di lesione sinallagmatica a carico di SO.
Pertanto, una liquidazione solo del 30% della retribuzione appare proporzionata. La posta, così riconosciuta, tiene conto del ruolo operativo ma non direttivo, della pluralità di mansioni utilmente svolte, dell’esclusione del periodo di sospensione, dell’assenza di prova sulla rivendita delle marche da bollo e della necessità di riservare ad BR la quota principale del danno da distorsione funzionale dell’ufficio. E così quindi ritiene il Collegio: SO RE- 2017-2021- € 100.769,49- 30% su base stipendiale = €30.230,85;
5.4. Applicazione a EL.
Per EL, la pretesa pari al 20% della retribuzione percepita nel periodo 2018-2021 deve essere vagliata con particolare rigore.
La comparsa evidenzia che EL era collaboratore professionale amministrativo, categoria B/6, con mansioni esecutive; che non aveva ideato il sistema; che vi avrebbe aderito solo dal 2018; che era coinvolto in 24 capi su 65; che non risultano intercettazioni telefoniche dirette con i titolari delle ditte di autotrasporto; che De Ranieri non aveva il suo numero e chiamava BR; che la frase “BR non è in ufficio e EL non sa dove mettere le mani” conferma l’assenza di autonomia operativa.
Questi elementi incidono direttamente sulla misura del danno da sinallagma. Se EL non governava il sistema, non teneva i rapporti esterni, non decideva gli accordi economici e dipendeva dalle istruzioni di BR, la quota di retribuzione eventualmente priva di causa deve essere inferiore rispetto a quella imputabile al dominus e, verosimilmente, anche rispetto a quella imputabile a SO, che aveva una posizione professionale superiore e un ruolo operativo più stabile. Le schede di valutazione allegate da EL rafforzano tale conclusione. Per gli anni 2016-2019 esse riportano valutazioni corrispondenti alle attese di ruolo; ciò non esclude l’illecito, ma contrasta con l’idea di una prestazione lavorativa ampiamente inutile o sistematicamente distolta. Anche la scheda 2020, pur con un dato numerico apparentemente più basso, deve essere letta nel contesto del modello valutativo utilizzato e non prova, da sola, la perdita di più del 20% della retribuzione quindi la pretesa attorea è da ritenersi sostanzialmente giusta.
Infatti, la giurisprudenza richiamata dalla difesa EL, in particolare Corte dei conti, Sez. giur. Sardegna, nn. 9 e 10/2021, è coerente con l’indirizzo più recente di appello: occorre dimostrare in concreto la disfunzione organizzativa, la minore resa o l’effettiva distrazione di energie.
La Corte dei conti, Sez. III centrale d’appello, n. 66/2025, ha chiarito, come già detto, che non basta la condotta vietata: serve la prova della sottrazione di energie lavorative e della disutilità della prestazione. Ne deriva che, per EL, il danno da sinallagma può essere riconosciuto solo in misura molto ridotta e comunque nella percentuale del 20%, ove manchi una prova analitica delle ore, delle pratiche, dell’incidenza temporale e dell’effettivo abbassamento qualitativo o quantitativo della prestazione. La sua posizione, alla luce delle frasi e dichiarazioni provenienti dal penale, è quella di un esecutore dipendente da BR, non di un co-dominus del sistema. Quindi, secondo il Collegio: EL CO- 2018-2021 =€ 72.821,95- 20% su base stipendiale = €14.564,39;
6. Sul danno da disservizio e sui costi di ripristino della legalità.
6.1. Quadro giuridico.
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Il danno da disservizio riguarda il pregiudizio arrecato all’organizzazione e al funzionamento dell’amministrazione, in termini di aggravio di attività, distorsione dei processi, necessità di impiegare risorse per ricostruire, correggere, controllare, riorganizzare o ripristinare la legalità dell’azione amministrativa.
La giurisprudenza lo distingue dal danno da sinallagma.
Il primo attiene al costo aggiuntivo sopportato dall’amministrazione per ripristinare legalità, efficienza ed efficacia del servizio;
il secondo riguarda invece la disutilità della retribuzione corrisposta al dipendente infedele.
Questa Corte dei conti, Sez. giur. Toscana, n. 3/2022, richiamando Sez. II centrale d’appello nn. 301/2018 e 43/2020, ha qualificato il danno da disservizio come danno che “disarticola” i processi organizzativi e impone l’impiego di risorse per sanzionare il dipendente e ripristinare la regolarità del funzionamento dell’ufficio.
Tale voce può coesistere con il danno all’immagine e con il danno patrimoniale diretto, poiché tutela un bene diverso:
la qualità del servizio pubblico nei suoi profili di legalità, efficienza, efficacia ed economicità.
Questa Corte, con la più volte richiamata Sez. II centrale d’appello, n. 131/2025, ha ribadito che una medesima condotta può essere plurioffensiva e determinare danno patrimoniale, danno all’immagine e danno da disservizio, purché non vi sia duplicazione risarcitoria e purché ciascuna posta sia autonomamente provata.
Proprio perché distinta e autonoma, questa voce di danno erariale richiede prova specifica: ore di lavoro impiegate, attività straordinarie, costi esterni, riorganizzazioni necessitate, attività ispettive eccedenti l’ordinario, consulenze, ricostruzioni contabili o amministrative. Non può essere identificata con il fisiologico esercizio dei poteri di autotutela, vigilanza e riorganizzazione, né può essere liquidata in misura uguale per tutti i concorrenti senza considerare ruoli, qualifiche e apporto causale.
6.2. Applicazione al caso concreto.
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Nel presente giudizio, la Procura ha richiesto € 10.000,00 per ciascuno dei convenuti a titolo di danno da disservizio o costi per il ripristino della legalità. Tale impostazione presenta criticità.
In primo luogo, la quantificazione paritaria non appare compatibile con la differenza dei ruoli. BR, quale dominus del sistema, è il soggetto che più ha inciso sulla disarticolazione del servizio: ha gestito rapporti esterni, organizzato il circuito illecito, coordinato o comunque determinato l’intervento degli altri. Se il danno da disservizio consiste nello sconvolgimento organizzativo dell’ufficio e nella necessità di ripristinare legalità e funzionamento, la quota prevalente deve essere posta a carico di chi ha generato e governato la disfunzione. In secondo luogo, non è congruo attribuire la medesima somma a SO e EL. SO aveva una posizione professionale più elevata e un ruolo operativo interno più significativo; come già detto, EL era collaboratore amministrativo B/6, con mansioni esecutive e, secondo le risultanze richiamate, privo di autonomia nella gestione del sistema. La frase “BR non è in ufficio e EL non sa dove mettere le mani” dimostra proprio che EL non governava il servizio deviato e, quindi, non può essere trattato come causa equivalente della disarticolazione dell’ufficio.
In terzo luogo, argomentazione con efficacia dirimente, la mera circostanza che, a seguito dei licenziamenti, l’Ufficio Trasporti Eccezionali fosse rimasto privo di personale non basta a provare un danno da disservizio di € 10.000 per ciascun convenuto. Occorrerebbe dimostrare quali costi straordinari siano stati sostenuti, quali dipendenti siano stati distolti da altre attività, quante ore siano state impiegate, quali misure organizzative siano state adottate, quali consulenze o attività di ricostruzione siano state necessarie. In mancanza, la somma rischia di essere una liquidazione equitativa priva di base fattuale. In quarto luogo, occorre distinguere le attività ordinarie di controllo, verifica e riorganizzazione dalle attività straordinarie causalmente imposte dall’illecito. L’amministrazione ha fisiologicamente il dovere di riorganizzare gli uffici, controllare le procedure, rafforzare i presidi, collaborare con l’autorità giudiziaria. Tali attività diventano danno risarcibile solo se si dimostra che esse hanno comportato un costo aggiuntivo, diretto e immediato, non già rientrante nell’ordinario funzionamento dell’ente.
In quinto luogo, l’art. 1, comma 1-bis, l. n. 20/1994 impone di considerare anche l’eventuale concorso dell’amministrazione danneggiata nella produzione del danno. Se, come sostenuto nella memoria SO, il sistema illecito è stato reso possibile anche da carenze organizzative, assenza di controlli efficaci, prassi non regolamentate in tema di deleghe e debolezze nella verifica dei pagamenti, tali elementi non escludono la responsabilità dei dipendenti infedeli, ma possono definitivamente incidere sulla quantificazione del danno da disservizio e sul riparto tra i concorrenti.
Ne deriva che il danno da disservizio deve essere escluso ove non vi sia prova analitica dei costi aggiuntivi.
7. Sul ruolo delle condotte riparatorie e collaborative
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Le condotte riparatorie e collaborative non elidono automaticamente la responsabilità, ma incidono sulla quantificazione, specialmente per le poste non patrimoniali o equitative.
SO ha versato € 40.570,86 e la memoria richiama il riconoscimento dell’attenuante ex art. 323-bis c.p. per la collaborazione prestata. EL ha versato € 20.000,00 e la comparsa evidenzia anch’essa una condotta collaborativa, valorizzata nel procedimento penale mediante attenuanti.
Si riprende allora quanto sopra detto: la più volte citata Corte dei conti, Sez. II centrale d’appello, n. 131/2025, ha attribuito rilievo alla riparazione successiva del danno, affermando che il risarcimento spontaneo può incidere positivamente sull’immagine pubblica, sotto il profilo del parametro sociale, del servizio e della legalità pubblica perché contribuisce a ricostruire il rapporto di fiducia nella efficienza e nella sopradetta legalità tra l’organizzazione amministrativa ed i cittadini.
Ne deriva, ad avviso del Collegio, che il danno da disservizio è da ritenersi insussistente per tutti e tre i convenuti.
8. Sintesi conclusiva sul riparto delle poste.
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Alla luce dei principi esposti, le poste di danno non possono essere confermate nella misura richiesta senza una rigorosa graduazione.
Per il danno all’immagine, la quota principale (50.000,00 euro) stabilisce questo Giudicante deve essere riservata ad BR, in quanto dominus, referente esterno, gestore dei rapporti con gli autotrasportatori e soggetto indicato come organizzatore del circuito illecito. SO deve, statuisce il Collegio, rispondere in misura ridotta ( 20.000,00 euro), tenuto conto del ruolo operativo interno, della collaborazione e del pagamento già effettuato.
EL deve rispondere, nei limiti di quanto il danno è da ritenersi provato nei suoi confronti, in misura ulteriormente ridotta, in ragione della qualifica B/6, del coinvolgimento più limitato, dell’assenza di contatti diretti autonomi con gli autotrasportatori e della dipendenza da BR (10.000,00 euro).
Per il danno da mancata entrata, occorre evitare ogni duplicazione con le somme già recuperate.
Per EL, la stessa Procura risulta avere preso atto dell’integrale rimborso. Per SO, l’importo di € 27.786,43 è già coperto dal pagamento di € 40.570,86; inoltre, confermata l’estraneità ai capi 41, 61, 63 e 64, l’importo massimo deve essere ridotto a € 22.915,93. La quota di BR resta centrale per le pratiche da lui gestite e per il ruolo di referente dei privati.
Per il danno da lesione del rapporto sinallagmatico, BR deve sopportare la quota prevalente, perché la sua attività di ricerca dei clienti, gestione degli accordi e direzione operativa dimostra la maggiore distorsione delle energie lavorative. Per SO la percentuale del 30% è sproporzionata e deve essere ridotta al 20%, per gli anni di commissione degli illeciti, sul trattamento stipendiale lordo, tenendo conto delle mansioni ulteriori, della natura interna dell’apporto, e dell’assenza di prova su alcune condotte, quali la rivendita di marche da bollo. Per EL la percentuale del 20% appare non giustificata se non accompagnata da prova concreta della sottrazione di energie lavorative; la sua posizione impone una riduzione ancora più incisiva giungendo, per questo Giudicante, al 10% per gli anni di commissione di illeciti, sul trattamento stipendiale lordo.
Per il danno da disservizio, la domanda deve essere respinta poichè non vi è prova analitica dei costi aggiuntivi sostenuti dall’Amministrazione. Una condanna eguale di € 10.000 per ciascuno non rispetta il principio di personalità della responsabilità né quello di proporzionalità causale.
9. Valutazioni motivazionali conclusive.
********************************************************************In definitiva, il materiale penale richiamato dalle parti non consente una condanna paritaria o sostanzialmente uniforme dei convenuti. Le frasi e le dichiarazioni acquisite indicano BR quale centro decisionale del sistema: egli teneva i rapporti con i privati, decideva gli interventi, inviava EL, gestiva gli accordi e costituiva il referente esterno del circuito illecito. La posizione degli altri convenuti è diversa e subordinata.
SO risulta coinvolto in attività operative interne, rilevanti ma non direttive, e ha posto in essere una condotta collaborativa e riparatoria economicamente significativa. EL risulta soggetto esecutivo, di categoria inferiore, privo di autonomi rapporti con gli operatori economici e dipendente dalle indicazioni di BR, come confermato dalla dichiarazione di De Ranieri e dalla frase secondo cui, in assenza di BR, egli “non sa dove mettere le mani”.
Pertanto, nel rispetto dell’art. 1 l. n. 20/1994 e dei principi elaborati dalla giurisprudenza contabile, le singole poste di danno devono essere rideterminate secondo criteri di causalità individuale, proporzionalità, non duplicazione e valorizzazione delle condotte riparatorie. La quota prevalente dei danni comuni, reputazionali e organizzativi deve essere posta a carico di BR; le pretese nei confronti di SO e EL devono essere ridotte in misura coerente con il loro effettivo apporto, con In sintesi, il collegio ritiene che i tre convenuti debbano essere condannati al pagamento delle seguenti somme secondo il seguente schema:
BR CE:
Danno all’immagine: = 50.000,00 euro;
Danno da mancata entrata (dopo lo scomputo dei 20.000,00 euro versati): 11.242,03 euro;
Danno da lesione del rapporto sinallagmatico: = 42.105,65 euro;
Danno da disservizio: = 00 Somma: = 103.347,68 euro
SO RE:
Danno all’immagine: = 20.000,00 euro;
danno da mancata entrata: = danno di 22.915,93 (rectius 63);
17.655,23 residuo di quanto già compensato (pagamento di somma: = euro 40570,86);
danno da lesione del sinallagma contrattuale: = 30.230,85 euro – compensazione di 17.655,23 euro: = 12.575, 62 Danno da disservizio: insussistente Somma: 12.575,62 + 20.000 euro = 32.572,62 euro
EL CO
Danno all’immagine: = 10.000, euro;
danno da mancate entrate 10.858,70, compensate con il versamento di 20.000 euro e con un restante da utilizzare per altre poste di danno di 9.141,30 euro;
danno da lesione del rapporto sinallagmatico 14.564,39;
Danno da disservizio: insussistente;
somma 14.564,39 + 10000,00 - 9.141,30 euro = 15.423,09 A dette somme va aggiunta la rivalutazione monetaria dall’evento lesivo e, dalla data di pubblicazione della sentenza di condanna, gli interessi legali. Non vi è luogo all’applicazione del potere-dovere riduttivo di cui all’art.1 comma 1 octies L. 20 del 1994, così come modificato dall’art.1 della l.1 del 2026, di riforma della Corte dei Conti, essendo pienamente sussistente negli illeciti perpetrati l’elemento psicologico di un dolo continuativo.
Le spese di giudizio dato il parziale rigetto della domanda, vengono compensate
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, 1. dichiara la contumacia di BR CE 2. condanna lo stesso in favore della provincia Massa-Carrara al pagamento della somma come in motivazione e relativi calcoli di cui sopra ( euro 103.347,68);
3. parimenti accoglie parzialmente la domanda della Procura regionale e, per l’effetto, condanna SO e EL alla somma risultante, come in parte motiva evidenziato e dettagliato (euro 32.572,62 SO; euro 15.403,09 EL) dalle poste di danno causalmente arrecate. Ai predetti importi si applica la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data degli eventi dannosi; sulla somma così rivalutata saranno corrisposti gli interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo.
4. rigetta per il resto la domanda;
5. dichiara compensate le spese di giudizio, in ragione della reciproca parziale soccombenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2026.
Il Presidente Estensore
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Depositata in Segreteria il 12/06/2026 Il Funzionario
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