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Sentenza 16 luglio 2024
Sentenza 16 luglio 2024
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 568 del Ruolo Civile dell'anno 2022
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Nicola Lais del Foro di Roma
Parte appellante
E
Controparte_1 non costituito
Parte appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza del 9 marzo
2022, pubblicata il 22 marzo 2022, con la quale il Tribunale di Fermo, nel respingere l'opposizione al Decreto ingiuntivo n. 39/2020 proposta da essa Società, ne aveva confermato la condanna al pagamento in favore del Controparte_1 della somma di euro 22.934,20, oltre interessi legali e spese di lite, a titolo di canoni di locazione non versati. L'appellante ha dedotto l'errore del primo giudice nel valutare i fatti di causa e nell'interpretare la normativa di riferimento, in tema di valori massimi del canone di locazione delle aree di proprietà comunale per la realizzazione degli impianti a servizio delle reti di comunicazione telefonica;
ha chiesto, pertanto, in riforma dell'impugnato provvedimento, accogliersi l'opposizione spiegata in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado.
Disposta la trattazione della causa nella forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter cpc, alla scadenza del termine di deposito delle note sostitutive d'udienza, la causa è stata trattenuta per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è improcedibile.
Parte appellante non ha depositato le note scritte ex art. 127-ter cpc cit., né risulta in atti la documentazione attestante la rituale notifica del gravame alla controparte non costituita.
Opera, pertanto, rispetto alla presente controversia, l'ormai consolidato, ed affatto condivisibile, principio elaborato dalla Suprema Corte, secondo la mancata notificazione del ricorso determina l'improcedibilità dell'impugnazione (per tutte, Cass. Ord. n.9269/2023).
In specie, risulta dagli atti che la difesa dell'appellante ha ricevuto in data 14 giugno 2022, ai sensi dell'art. 435 cpc, rituale comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza di discussione del 24 gennaio 2023 innanzi al Collegio. Risultano, altresì, a seguito del passaggio della causa alla
Sezione Lavoro, tutte le rituali comunicazioni del decreto del Presidente di Sezione che ne dispone la trattazione in forma scritta, mediante scambio e deposito telematico di note ex art. 127-ter cpc, entro il termine originariamente assegnato fino al 25 maggio 2023, nonchè dei successivi provvedimenti di differimento di detto termine, per motivi organizzativi dell'Ufficio, a date successive. Da ultimo, risulta comunicato in data 19 aprile 2024 il decreto presidenziale che assegna nuovo termine fino all'11 luglio 2024 per il deposito di note scritte ex art. 127-ter cpc;
in seno a tale provvedimento figura l'espresso avvertimento che il mancato deposito delle predette note equivale alla mancata comparizione in udienza, con le conseguenze di cui all'art.127 ter, quarto comma, c.p.c.; ivi risulta, altresì, assegnato, ai sensi dell'art.127 ter, secondo comma, c.p.c., il termine di giorni cinque dalla comunicazione del decreto per proporre opposizione alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
La circostanza che l'appellante non abbia depositato le note scritte ex art. 127 ter cpc nel termine all'uopo fissato vale a fortiori a determinare l'improcedibilità dell'impugnazione, riconducibile al mancato assolvimento dell'onere di documentare, attraverso la rituale notifica del gravame alla controparte non costituita, l'instaurazione del contraddittorio con essa o, in alternativa, lo specifico impedimento idoneo a giustificare la mancata notifica e la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c..
La mancata costituzione di controparte consente di non provvedere sulle spese di lite
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) Dichiara l'appello improcedibile;
2) nulla per le spese;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 12 luglio 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 568 del Ruolo Civile dell'anno 2022
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Nicola Lais del Foro di Roma
Parte appellante
E
Controparte_1 non costituito
Parte appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza del 9 marzo
2022, pubblicata il 22 marzo 2022, con la quale il Tribunale di Fermo, nel respingere l'opposizione al Decreto ingiuntivo n. 39/2020 proposta da essa Società, ne aveva confermato la condanna al pagamento in favore del Controparte_1 della somma di euro 22.934,20, oltre interessi legali e spese di lite, a titolo di canoni di locazione non versati. L'appellante ha dedotto l'errore del primo giudice nel valutare i fatti di causa e nell'interpretare la normativa di riferimento, in tema di valori massimi del canone di locazione delle aree di proprietà comunale per la realizzazione degli impianti a servizio delle reti di comunicazione telefonica;
ha chiesto, pertanto, in riforma dell'impugnato provvedimento, accogliersi l'opposizione spiegata in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado.
Disposta la trattazione della causa nella forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter cpc, alla scadenza del termine di deposito delle note sostitutive d'udienza, la causa è stata trattenuta per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è improcedibile.
Parte appellante non ha depositato le note scritte ex art. 127-ter cpc cit., né risulta in atti la documentazione attestante la rituale notifica del gravame alla controparte non costituita.
Opera, pertanto, rispetto alla presente controversia, l'ormai consolidato, ed affatto condivisibile, principio elaborato dalla Suprema Corte, secondo la mancata notificazione del ricorso determina l'improcedibilità dell'impugnazione (per tutte, Cass. Ord. n.9269/2023).
In specie, risulta dagli atti che la difesa dell'appellante ha ricevuto in data 14 giugno 2022, ai sensi dell'art. 435 cpc, rituale comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza di discussione del 24 gennaio 2023 innanzi al Collegio. Risultano, altresì, a seguito del passaggio della causa alla
Sezione Lavoro, tutte le rituali comunicazioni del decreto del Presidente di Sezione che ne dispone la trattazione in forma scritta, mediante scambio e deposito telematico di note ex art. 127-ter cpc, entro il termine originariamente assegnato fino al 25 maggio 2023, nonchè dei successivi provvedimenti di differimento di detto termine, per motivi organizzativi dell'Ufficio, a date successive. Da ultimo, risulta comunicato in data 19 aprile 2024 il decreto presidenziale che assegna nuovo termine fino all'11 luglio 2024 per il deposito di note scritte ex art. 127-ter cpc;
in seno a tale provvedimento figura l'espresso avvertimento che il mancato deposito delle predette note equivale alla mancata comparizione in udienza, con le conseguenze di cui all'art.127 ter, quarto comma, c.p.c.; ivi risulta, altresì, assegnato, ai sensi dell'art.127 ter, secondo comma, c.p.c., il termine di giorni cinque dalla comunicazione del decreto per proporre opposizione alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
La circostanza che l'appellante non abbia depositato le note scritte ex art. 127 ter cpc nel termine all'uopo fissato vale a fortiori a determinare l'improcedibilità dell'impugnazione, riconducibile al mancato assolvimento dell'onere di documentare, attraverso la rituale notifica del gravame alla controparte non costituita, l'instaurazione del contraddittorio con essa o, in alternativa, lo specifico impedimento idoneo a giustificare la mancata notifica e la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c..
La mancata costituzione di controparte consente di non provvedere sulle spese di lite
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) Dichiara l'appello improcedibile;
2) nulla per le spese;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 12 luglio 2024
Il Consigliere est. Il Presidente