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Sentenza 14 maggio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti contributivi

    La Corte ha ritenuto che i termini di prescrizione, scaduti tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021, sono stati sospesi per 541 giorni e, ai sensi dell'art. 12, c. 2, del d.lgs. 159/2015, prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione, quindi fino al 31.12.2023. Pertanto, l'intimazione di pagamento notificata prima di tale data ha interrotto la prescrizione.

  • Accolto
    Errata applicazione della normativa emergenziale COVID sulla sospensione della prescrizione

    La Corte ha accolto l'appello, ritenendo che il Tribunale non abbia correttamente applicato le disposizioni della legislazione antipandemica che hanno decretato la sospensione dei termini di prescrizione. La Corte ha computato la sospensione e la proroga dei termini secondo le norme citate, giungendo alla conclusione che la prescrizione non fosse maturata al momento della notifica dell'intimazione di pagamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/05/2026, n. 555
    Giurisdizione : Corte d'Appello Catanzaro
    Numero : 555
    Data del deposito : 14 maggio 2026

    Testo completo