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Sentenza 14 maggio 2026
Sentenza 14 maggio 2026
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Rosario Murgida Presidente relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliera dott. Ilario Nasso Consigliere ha pronunciato, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 532 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
Parte_1 (avv. RA Patti), CP_1
[...] , RA CA OM), appellante
E
CP_2 (avv. contumace), CP_3 (contumace)CP_4 (avv.ti Umberto
FE, LD NA, RA CA OM) appellati
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Opposizione ad intimazione di pagamento. Prescrizione dei crediti contributivi.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. CP_2 , con ricorso del 23.6.2023, ha convenuto dinanzi al tribunale di
Cosenza l' Controparte_5 l'CP_4 e l' CP_3 . Reagendo all'intimazione di pagamento notificatale il 12.5.2023 dall'Agenzia esattrice per la
Pag. 1 di 4 riscossione di crediti dei due enti impositori, che in precedenza erano stati azionati con una cartella esattoriale (notificata il 16.11.2015) e un avviso di addebito (notificato il
23.9.2015), ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e, in particolare, ha eccepito la prescrizione dei crediti sopravvenuta alla notifica di quei titoli stragiudiziali.
2. Il tribunale: a) ha riconosciuto la “legittimazione passiva” di tutti i convenuti;
b) ha dichiarato tardivi i motivi di opposizione agli atti esecutivi;
c) ha accertato che il primo atto interruttivo della prescrizione, successivo alla notifica dei titoli stragiudiziali, è intervenuto dopo la scadenza del quinquennio prescrizionale, per quanto aumentato del periodo di sospensione per l'emergenza pandemica;
d) ha computato la durata di tale periodo di sospensione in 311 giorni, ai sensi dell'art. 11 del d.l. 183/2020; e) ha quindi dichiarato che la ricorrente non è tenuta al pagamento delle somme richieste con l'intimazione opposta;
f) ha condannato l'Agenzia esattrice a rifonderle le spese di lite.
3. L Pt_1 impugna la sentenza perché addebita al tribunale di non aver correttamente considerato, nel computo della prescrizione dei crediti azionati,
l'incidenza della normativa emergenziale COVID sulla sospensione della prescrizione e sulla sospensione dell'attività di riscossione. Sostiene, più precisamente, che il periodo di sospensione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 68 del d.l. n. 18/2020
e dell'art. 12 del d.l. n. 159/2015, è durato sino al 31.12.2023. Ciò in quanto, il termine quinquennale di prescrizione, computato dalle date di notifica dei titoli stragiudiziali, che ricadono nel 2015, sarebbe scaduto nel 2020 ed è stato sospeso durante l'emergenza pandemica durata sino al 2021, sicché, ai sensi del citato art. 12, è da intendersi prorogato fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione: ossia sino al 31.12.2023.
4. L'CP_4 ha aderito al motivo di gravame;
l' CP_3 e la contribuente appellata non si sono costituiti.
5. Il Collegio, acquisite le note depositate dall'appellante parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., decide in base ai motivi di seguito esposti.
DIRITTO
6. L'appello è fondato.
Pag. 2 di 4 7. Preliminarmente, si rileva il giudicato interno che si è formato sulla statuizione del tribunale relativa alla legittimazione passiva di tutti i soggetti che l'opponente ha convenuto in giudizio. La definitività della statuizione legittima l'Agenzia esattrice ad impugnare la sentenza.
8. Nel merito, d'accordo con l'appellante, si reputa che il tribunale, nel computare la durata della prescrizione dei contributi in contesa, non abbia correttamente applicato le disposizioni della legislazione antipandemica che ne hanno decretato la sospensione.
9. Più precisamente:
1) trattandosi di crediti contributivi derivanti dalla cartella esattoriale notificata il
16.11.2015 e dall'avviso di addebito notificato il 23.9.2015, i relativi termini di versamento, coincidenti con quelli della prescrizione quinquennale e dunque destinati a scadere tra il 16.11.2020 e il 23.9.2020, sono stati interessati dalla sospensione (della 1durata di 541 giorni) che, ai sensi dell'art. 68, c. 1, del d.l. 18/2020 , riguarda i termini di prescrizione dei crediti (tributari e non tributari, e quindi anche contributivi) “in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”;
2) ai sensi dell'art. 12, c. 2, del d.lgs. 159/2015, che si applica per espressa previsione dell'art. 68, c. 1, del d.l. 18/2020, i termini di prescrizione che scadono entro il 31 dicembre degli anni durante i quali si è verificata la sospensione (ossia degli anni
2020 e 2021) sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine 2del periodo di sospensione: dunque fino al 31.12.2023 .
Pag. 3 di 4 10. Alla luce di tali principi si osserva che:
1) la cartella esattoriale, come si è già detto, è stata notificata il 16.11.2015. Il relativo termine di prescrizione sarebbe quindi scaduto il 16.11.2020 (ossia dopo l'8.3.2020, quando è iniziata la sospensione per l'emergenza pandemica) e, pertanto, ha subito l'anzidetto slittamento sino al 31.12.2023. La notifica dell'atto interruttivo integrato dall'intimazione di pagamento opposta è stata eseguita il 19.5.2023 e, dunque, prima della scadenza della prescrizione;
2) altrettanto è a dirsi per l'avviso di addebito notificato il 23.9.2015. Il relativo termini di prescrizione, che sarebbe venuto a scadenza il 23.9.2020, nel periodo compreso tra l'8.3.2020 e il 31.8.2021, ha risentito del ridetto slittamento sino al
31.12.2023 e dell'interruzione conseguente alla notifica dell'intimazione di pagamento opposta del 19.5.2023.
11. Ne consegue, in riforma della gravata sentenza, il rigetto dell'opposizione proposta dalla contribuente.
12. Le spese di lite si compensano tra le parti, stante il rilievo che ai fini dell'individuazione della disciplina prescrizionale applicabile è da attribuirsi alla indicazione ermeneutica che si inferisce dalla sentenza n. 960/2025 della Cassazione dinanzi citata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' [...]
Controparte_5 , con ricorso depositato il 06/05/2024, avverso la sentenza del
Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1769/23, pubblicata in data 06/11/2023 così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, rigetta l'opposizione proposta da CP_2 ;
2. Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 08/05/2026.
Il Presidente estensore
dott. Rosario Murgida
Pag. 4 di 4
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Che così recita: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n, 122”. 2 Cfr. in mot. Cass. 960/2025: “i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori”.
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Rosario Murgida Presidente relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliera dott. Ilario Nasso Consigliere ha pronunciato, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 532 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
Parte_1 (avv. RA Patti), CP_1
[...] , RA CA OM), appellante
E
CP_2 (avv. contumace), CP_3 (contumace)CP_4 (avv.ti Umberto
FE, LD NA, RA CA OM) appellati
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Opposizione ad intimazione di pagamento. Prescrizione dei crediti contributivi.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. CP_2 , con ricorso del 23.6.2023, ha convenuto dinanzi al tribunale di
Cosenza l' Controparte_5 l'CP_4 e l' CP_3 . Reagendo all'intimazione di pagamento notificatale il 12.5.2023 dall'Agenzia esattrice per la
Pag. 1 di 4 riscossione di crediti dei due enti impositori, che in precedenza erano stati azionati con una cartella esattoriale (notificata il 16.11.2015) e un avviso di addebito (notificato il
23.9.2015), ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e, in particolare, ha eccepito la prescrizione dei crediti sopravvenuta alla notifica di quei titoli stragiudiziali.
2. Il tribunale: a) ha riconosciuto la “legittimazione passiva” di tutti i convenuti;
b) ha dichiarato tardivi i motivi di opposizione agli atti esecutivi;
c) ha accertato che il primo atto interruttivo della prescrizione, successivo alla notifica dei titoli stragiudiziali, è intervenuto dopo la scadenza del quinquennio prescrizionale, per quanto aumentato del periodo di sospensione per l'emergenza pandemica;
d) ha computato la durata di tale periodo di sospensione in 311 giorni, ai sensi dell'art. 11 del d.l. 183/2020; e) ha quindi dichiarato che la ricorrente non è tenuta al pagamento delle somme richieste con l'intimazione opposta;
f) ha condannato l'Agenzia esattrice a rifonderle le spese di lite.
3. L Pt_1 impugna la sentenza perché addebita al tribunale di non aver correttamente considerato, nel computo della prescrizione dei crediti azionati,
l'incidenza della normativa emergenziale COVID sulla sospensione della prescrizione e sulla sospensione dell'attività di riscossione. Sostiene, più precisamente, che il periodo di sospensione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 68 del d.l. n. 18/2020
e dell'art. 12 del d.l. n. 159/2015, è durato sino al 31.12.2023. Ciò in quanto, il termine quinquennale di prescrizione, computato dalle date di notifica dei titoli stragiudiziali, che ricadono nel 2015, sarebbe scaduto nel 2020 ed è stato sospeso durante l'emergenza pandemica durata sino al 2021, sicché, ai sensi del citato art. 12, è da intendersi prorogato fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione: ossia sino al 31.12.2023.
4. L'CP_4 ha aderito al motivo di gravame;
l' CP_3 e la contribuente appellata non si sono costituiti.
5. Il Collegio, acquisite le note depositate dall'appellante parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., decide in base ai motivi di seguito esposti.
DIRITTO
6. L'appello è fondato.
Pag. 2 di 4 7. Preliminarmente, si rileva il giudicato interno che si è formato sulla statuizione del tribunale relativa alla legittimazione passiva di tutti i soggetti che l'opponente ha convenuto in giudizio. La definitività della statuizione legittima l'Agenzia esattrice ad impugnare la sentenza.
8. Nel merito, d'accordo con l'appellante, si reputa che il tribunale, nel computare la durata della prescrizione dei contributi in contesa, non abbia correttamente applicato le disposizioni della legislazione antipandemica che ne hanno decretato la sospensione.
9. Più precisamente:
1) trattandosi di crediti contributivi derivanti dalla cartella esattoriale notificata il
16.11.2015 e dall'avviso di addebito notificato il 23.9.2015, i relativi termini di versamento, coincidenti con quelli della prescrizione quinquennale e dunque destinati a scadere tra il 16.11.2020 e il 23.9.2020, sono stati interessati dalla sospensione (della 1durata di 541 giorni) che, ai sensi dell'art. 68, c. 1, del d.l. 18/2020 , riguarda i termini di prescrizione dei crediti (tributari e non tributari, e quindi anche contributivi) “in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”;
2) ai sensi dell'art. 12, c. 2, del d.lgs. 159/2015, che si applica per espressa previsione dell'art. 68, c. 1, del d.l. 18/2020, i termini di prescrizione che scadono entro il 31 dicembre degli anni durante i quali si è verificata la sospensione (ossia degli anni
2020 e 2021) sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine 2del periodo di sospensione: dunque fino al 31.12.2023 .
Pag. 3 di 4 10. Alla luce di tali principi si osserva che:
1) la cartella esattoriale, come si è già detto, è stata notificata il 16.11.2015. Il relativo termine di prescrizione sarebbe quindi scaduto il 16.11.2020 (ossia dopo l'8.3.2020, quando è iniziata la sospensione per l'emergenza pandemica) e, pertanto, ha subito l'anzidetto slittamento sino al 31.12.2023. La notifica dell'atto interruttivo integrato dall'intimazione di pagamento opposta è stata eseguita il 19.5.2023 e, dunque, prima della scadenza della prescrizione;
2) altrettanto è a dirsi per l'avviso di addebito notificato il 23.9.2015. Il relativo termini di prescrizione, che sarebbe venuto a scadenza il 23.9.2020, nel periodo compreso tra l'8.3.2020 e il 31.8.2021, ha risentito del ridetto slittamento sino al
31.12.2023 e dell'interruzione conseguente alla notifica dell'intimazione di pagamento opposta del 19.5.2023.
11. Ne consegue, in riforma della gravata sentenza, il rigetto dell'opposizione proposta dalla contribuente.
12. Le spese di lite si compensano tra le parti, stante il rilievo che ai fini dell'individuazione della disciplina prescrizionale applicabile è da attribuirsi alla indicazione ermeneutica che si inferisce dalla sentenza n. 960/2025 della Cassazione dinanzi citata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' [...]
Controparte_5 , con ricorso depositato il 06/05/2024, avverso la sentenza del
Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1769/23, pubblicata in data 06/11/2023 così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, rigetta l'opposizione proposta da CP_2 ;
2. Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 08/05/2026.
Il Presidente estensore
dott. Rosario Murgida
Pag. 4 di 4
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Che così recita: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n, 122”. 2 Cfr. in mot. Cass. 960/2025: “i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori”.