CASS
Sentenza 1 agosto 2023
Sentenza 1 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/08/2023, n. 33669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33669 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GA UC DR nato il [...] avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola MA ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.LU RE TT è destinataria di una richiesta di estradizione proveniente dagli Stati Uniti fondata sul mandato d'arresto emesso il 9 febbraio 2021 dal Tribunale distrettuale per il distretto meridionale della Florida in quanto rinviata giudizio per reati fiscali. Penale Sent. Sez. 2 Num. 33669 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 18/07/2023 Con una prima sentenza la Corte d'appello di Bologna accoglieva la richiesta in relazione ai capi d'accusa 4),5),6),7),8),9),10),11)e 12); rigettava l'istanza per i capi 1), 2), e 3). La Corte di Cassazione annullava tale decisione limitatamente a tutti i capi di imputazione - con esclusione del capo 12) - affinché la Corte d'appello di Bologna valutasse nuovamente la sussistenza del requisito della "doppia incriminabilità", ritenendo che doveva essere valutata la riconoscibilità e condivisibilità della pretesa punitiva dello Stato richiedente. Non essendoci alcuna statuizione in ordine al capo 12) lo stesso non veniva esaminato dalla Corte d'appello, che riteneva che, su tale capo, la sentenza di estradizione fosse già stata emessa. La Corte d'appello rivalutava, invece, il requisito della doppia incriminabilità per le restanti imputazioni e riteneva che le condotte in relazione alle quali era stata richiesta l'estradizione corrispondessero ai reati previsti dagli articoli 4 e 5 del d. Lgs. n 74 del 2000. Con riferimento ai capi 4),5),6), e 7) La Corte non riconosceva la sussistenza del requisito della doppia incriminabilità, in quanto dagli atti trasmessi dagli Stati Uniti non emergeva il superamento della soglia di punibilità previste dall'art. 4 del d. Lgs. n 74 cui le condotte contestate erano riconducibili. Diversamente, per le violazioni contestate ai capi 8),9), e 10), corrispondenti alla fattispecie di omessa dichiarazione dei redditi prevista dall'art. 5 del d. Lgs. n 74 del 2000, il requisito della doppia incriminabilità veniva ritenuto sussistente: tenuto conto che il limite di "imposta evasa" per il riconoscimento della punibilità in Italia era di soli 50.000 euro pari a 5:3.628,50 dollari, sicché per i dati che emergevano dalla richiesta di estradizione, tale soglia era stata superata. L'estradizione veniva dunque concessa per i capi 8),9), e 10). 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello non sarebbero stati indicati i quantitativi di imposta evasa, ma 'solo i limiti previsti dall'ordinamento statunitense per attivare l'obbligo di presentare le dichiarazioni fiscali;
pertanto, mancherebbe la prova del superamento delle soglie di punibilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile in quanto la doglianza proposta è manifestamente infondata. 1.1. La Cassazione, decidendo l'annullamento della prima sentenza emessa dalla Corte di appello, ha riaffermato un principio di diritto, invero consolidato, e cioè che il requisito della doppia incriminabilità, di cui all'art. II del Trattato bil13terale di estradizione 2 fra Italia e Stati Uniti d'America del 13 ottobre 1983, come modificato dall'Accordo del 3 maggio 2006, ratificato con legge 16 marzo 2009, n. 25, non postula l'esatta corrispondenza della configurazione normativa e del trattamento dellla fattispecie, ma solo l'applicabilità della sanzione penale, in entrambi gli ordinamenti, ai fatti per cui si procede (Sez. 6, n. 346 del 27/10/2022, TT, Rv. 284105 - 01; Sez. 6, n. 42777 del 24/09/2014, Francisci, Rv. 260432). 1.2. Nel caso in esame, la Corte di appello, nel pieno rispetto di tali indicazioni ermeneutiche, rilevava che le omesse dichiarazioni descritte ai capi 8), 9) e 10) per le quali si chiedeva l'estradizione superavano la soglia di punibilità prevista dall'art. 5 D.I.gs n. 74 del 2000, in quanto l'imposta evasa era superiore ai 50.000 euro. Si tratta di una valutazione che trova conferma anche nelle tabelle allegate dal ricorrente, che indicano con chiarezza che per gli anni 2011, 2012 e 2013 l'imposta evasa da LU TT era superiore alla soglia italiana di punibilità, sicché le omissioni contestate soddisfacevano il requisito della doppia incriminabilità. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il giorno 18 luglio 2023.
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola MA ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.LU RE TT è destinataria di una richiesta di estradizione proveniente dagli Stati Uniti fondata sul mandato d'arresto emesso il 9 febbraio 2021 dal Tribunale distrettuale per il distretto meridionale della Florida in quanto rinviata giudizio per reati fiscali. Penale Sent. Sez. 2 Num. 33669 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 18/07/2023 Con una prima sentenza la Corte d'appello di Bologna accoglieva la richiesta in relazione ai capi d'accusa 4),5),6),7),8),9),10),11)e 12); rigettava l'istanza per i capi 1), 2), e 3). La Corte di Cassazione annullava tale decisione limitatamente a tutti i capi di imputazione - con esclusione del capo 12) - affinché la Corte d'appello di Bologna valutasse nuovamente la sussistenza del requisito della "doppia incriminabilità", ritenendo che doveva essere valutata la riconoscibilità e condivisibilità della pretesa punitiva dello Stato richiedente. Non essendoci alcuna statuizione in ordine al capo 12) lo stesso non veniva esaminato dalla Corte d'appello, che riteneva che, su tale capo, la sentenza di estradizione fosse già stata emessa. La Corte d'appello rivalutava, invece, il requisito della doppia incriminabilità per le restanti imputazioni e riteneva che le condotte in relazione alle quali era stata richiesta l'estradizione corrispondessero ai reati previsti dagli articoli 4 e 5 del d. Lgs. n 74 del 2000. Con riferimento ai capi 4),5),6), e 7) La Corte non riconosceva la sussistenza del requisito della doppia incriminabilità, in quanto dagli atti trasmessi dagli Stati Uniti non emergeva il superamento della soglia di punibilità previste dall'art. 4 del d. Lgs. n 74 cui le condotte contestate erano riconducibili. Diversamente, per le violazioni contestate ai capi 8),9), e 10), corrispondenti alla fattispecie di omessa dichiarazione dei redditi prevista dall'art. 5 del d. Lgs. n 74 del 2000, il requisito della doppia incriminabilità veniva ritenuto sussistente: tenuto conto che il limite di "imposta evasa" per il riconoscimento della punibilità in Italia era di soli 50.000 euro pari a 5:3.628,50 dollari, sicché per i dati che emergevano dalla richiesta di estradizione, tale soglia era stata superata. L'estradizione veniva dunque concessa per i capi 8),9), e 10). 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello non sarebbero stati indicati i quantitativi di imposta evasa, ma 'solo i limiti previsti dall'ordinamento statunitense per attivare l'obbligo di presentare le dichiarazioni fiscali;
pertanto, mancherebbe la prova del superamento delle soglie di punibilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile in quanto la doglianza proposta è manifestamente infondata. 1.1. La Cassazione, decidendo l'annullamento della prima sentenza emessa dalla Corte di appello, ha riaffermato un principio di diritto, invero consolidato, e cioè che il requisito della doppia incriminabilità, di cui all'art. II del Trattato bil13terale di estradizione 2 fra Italia e Stati Uniti d'America del 13 ottobre 1983, come modificato dall'Accordo del 3 maggio 2006, ratificato con legge 16 marzo 2009, n. 25, non postula l'esatta corrispondenza della configurazione normativa e del trattamento dellla fattispecie, ma solo l'applicabilità della sanzione penale, in entrambi gli ordinamenti, ai fatti per cui si procede (Sez. 6, n. 346 del 27/10/2022, TT, Rv. 284105 - 01; Sez. 6, n. 42777 del 24/09/2014, Francisci, Rv. 260432). 1.2. Nel caso in esame, la Corte di appello, nel pieno rispetto di tali indicazioni ermeneutiche, rilevava che le omesse dichiarazioni descritte ai capi 8), 9) e 10) per le quali si chiedeva l'estradizione superavano la soglia di punibilità prevista dall'art. 5 D.I.gs n. 74 del 2000, in quanto l'imposta evasa era superiore ai 50.000 euro. Si tratta di una valutazione che trova conferma anche nelle tabelle allegate dal ricorrente, che indicano con chiarezza che per gli anni 2011, 2012 e 2013 l'imposta evasa da LU TT era superiore alla soglia italiana di punibilità, sicché le omissioni contestate soddisfacevano il requisito della doppia incriminabilità. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il giorno 18 luglio 2023.