Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
Testo completo
37695-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da:
STEFANO MOGINI FILIPPO CASA MICAELA SERENA CURAMI
AE GI
EVA CA
ha pronunciato la seguente
- Presidente-
- Relatore -
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE NI nato a [...] il [...]
Sent. n. sez. 2779/2025 CC - 07/10/2025 R.G.N. 21091/2025
avverso l'ordinanza del 22/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
lette le conclusioni del PG, Lidia Giorgio, che ha chiesto il rigetto del ricorso
be
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha rigettato il reclamo proposto da ON UG avverso l'ordinanza con la quale, in data 17/01/2025, il Magistrato di sorveglianza di Livorno aveva, per quanto di interesse nella presente sede, respinto la sua istanza ex art. 35-ter, comma 1, legge 26 luglio 1975, n. 354, con la quale lamentava condizioni detentive degradanti con riferimento al periodo trascorso presso l'Istituto di Santa AR AP ER (dal 27/07/2007 al 22/102011 e dal 03/10/2012 al 20/04/2013). Il Tribunale, a fondamento del provvedimento reiettivo, osservava che: il detenuto nel periodo di interesse, era sempre stato allocato in celle dotate di spazio individuale vivibile superiore ai 4 mq;
con specifico riferimento ai motivi di doglianza (incentrati sulla carenza idrica nel periodo estivo e sull'irrespirabilità dell'aria dovuta alla vicinanza dell'istituto ad una discarica), il Tribunale evidenziava che, nel periodo 2007/2011, l'erogazione dell'acqua era stata regolare, dal momento che l'istituto era provvisto di due pozzi con acqua trattata con impianto di potabilizzazione;
dal 2012 al febbraio 2023 a ciascun detenuto era stata fornita una bottiglia d'acqua da due litri al giorno, e nel 2020 erano state installate cisterne d'acqua presso ogni cucina di reparto;
quanto alla problematica legata alle emissioni provenienti dall'impianto di trattamento rifiuti posto nelle vicinanze dell'Istituto, osservava il Tribunale come gli accertamenti dell'ARPAC avessero attestato che l'aria, pur di odore sgradevole, non fosse né nociva né inquinante.
2. Propone ricorso per Cassazione il difensore di ON UG, che lamenta manifesta illogicità e carenza della motivazione. Deduce, in particolare, il ricorrente come i Giudici del merito non si siano adeguatamente confrontati con le doglianze difensive, travisando il dato documentale offerto in valutazione. Quanto alla problematica della carenza idrica, la stessa risultava dalla relazione dell'ASL di Caserta, allegata al ricorso, che, nell'affermare che il problema era in via di risoluzione dal luglio 2021, acclarava che esso, in epoca antecedente, certamente sussisteva. Peraltro, la stessa circostanza riferita nel provvedimento, circa l'avvenuta consegna giornaliera, dal 2012, di una bottiglia d'acqua di due litri ai detenuti, implicava il riconoscimento della problematica. Si doleva poi il ricorrente del fatto che analoghe istanze avanzate da altri detenuti con identiche doglianze relative all'Istituto di Santa AR C.P. fossero state accolte dal medesimo Tribunale di sorveglianza, oltre che dal Tribunale di sorveglianza di Napoli (come da ordinanze allegate al ricorso).
2
In lie
Si osservava altresì che, in sede di reclamo, si fosse anche dedotto in ordine alle pessime condizioni in cui versava il reparto Tamigi, ove il UG era stato allocato, con vaste aree di ruggine nelle zone di accesso e di lavaggio, oltre che nello spogliatoio, vaste aree di umidità ed altre criticità emergenti dalla relazione dell'ASL di Caserta del 25/03/2022. Il ricorrente richiamava ancora il contenuto del rapporto sulla visita della Regione Campania, effettuato a cavallo degli anni 2016, 2017, che attestava "i miasmi" maleodoranti che infestavano l'istituto, e sottolineava come lo stesso non fosse collegato alla rete idrica pubblica. Con tutti tali argomenti e tali specifiche allegazioni, il Tribunale aveva omesso di confrontarsi, rendendo una motivazione manifestamente illogica e carente.
3. Il Procuratore generale, Lidia Giorgio, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Il ricorso è fondato.
2.
Il ricorrente ha dedotto l'inadeguatezza dell'offerta trattamentale in ragione della carenza di acqua potabile nelle celle, nonché a fattori ambientali pregiudizievoli per l'igiene e la salute (vicinanza del reparto ad una discarica di rifiuti). Si tratta di aspetti di indubbia rilevanza, atteso che tanto la prolungata assenza di acqua potabile, quanto i fattori ambientali pregiudizievoli - ove verificati in fatto sono situazioni capaci di deteriorare, da una parte, la salute dei detenuti e, dall'altra, il senso di umanità che deve contraddistinguere la detenzione. Il Tribunale, quanto alla carenza idrica, ha evidenziato che l'istituto è stato allacciato alla rete idrica comunale il 21/12/2021 e che, nel periodo 2007/2011 era provvisto di due pozzi con acqua trattata con impianto di potabilizzazione;
dal 2012 al febbraio 2023 a ciascun detenuto era stata fornita una bottiglia d'acqua da due litri al giorno, e nel 2020 erano state installate cisterne d'acqua presso ogni cucina di reparto. Il Tribunale ha omesso di confrontarsi con le specifiche e documentate deduzioni svolte in reclamo dal UG, dal momento che, quanto al periodo 2007-2011, nulla si riferisce in merito ai controlli, sia interni in collaborazione con l'ASL di Caserta, sia da parte dell'ARPAC, Dipartimento provinciale di Caserta, sulla potabilità dell'acqua erogata dai due pozzi, e conseguentemente sull'effettività della somministrazione, e ciò ancor più alla luce delle emergenze risultanti dalla "relazione per la problematica dell'acqua allegata alla relazione dell'istituto penitenziario del 02/08/2024, da cui emerge che i controlli sulla potabilità dell'acqua erogata dai due pozzi sono stati integrati solo nel 2014.
3
som be
Quanto alle emissioni provenienti dall'impianto di trattamento rifiuti, nel limitarsi a rilevare che gli accertamenti effettuati sulla salubrità dell'aria avessero consentito di appurare che l'aria, pur di odore sgradevole, non fosse né nociva né inquinante, il Tribunale ha omesso di verificare se negli anni in contestazione le condizioni igieniche, a causa dei miasmi provenienti dall'impianto di tritovagliatura di rifiuti, fossero peggiori, e tali da costituire un trattamento inumano e degradante, sottoponendo il detenuto ad una sofferenza ulteriore rispetto a quella già derivante dallo stato detentivo. A ciò si aggiunga che alcuna risposta hanno trovato le ulteriori doglianze lamentate dal detenuto, circa le condizioni in cui versava il reparto Tamigi, come emergenti dalla relazione dell'ASL di Caserta del 25/03/2022. La valutazione complessiva delle condizioni di detenzione del ricorrente non è stata, pertanto, compiutamente effettuata, non essendo stata presa in esame la complessiva situazione igienica esistente nel periodo in contestazione nell'istituto penitenziario, al fine di verificare se essa avesse un gravità tale da rendere inumano e degradante il trattamento carcerario da lui subito, e se i fattori positivi esistenti fossero tali da compensare tale gravità e da far ritenere tale trattamento, nel suo complesso, sufficientemente dignitoso. Si deve, infatti, ricordare che «Nei procedimenti instaurati ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen., le allegazioni dell'istante sul fatto costitutivo della lesione, addotte a fondamento di una domanda sufficientemente determinata e riscontrata sotto il profilo dell'esistenza e della decorrenza della detenzione, sono assistite da una presunzione relativa di veridicità del contenuto, per effetto della quale incombe sull'Amministrazione penitenziaria l'onere di fornire idonei elementi di valutazione di segno contrario. (Nella specie la Corte ha annullato il provvedimento di rigetto della domanda di tutela compensativa, emesso dal giudice del rinvio, per l'omessa attivazione del poteri di verifica d'ufficio, necessaria ove sussista una condizione di incertezza probatoria non altrimenti superabile)» (Sez. 5, n. 18328 del 08/06/2020, [...]; Sez. 1, n. 23362 del 11/05/2018, [...]).
3. Sulla base delle considerazioni che precedono l'ordinanza va pertanto annullata, con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Firenze per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Firenze.
Così deciso il 7 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Micaela Serena Curami
Il Presidente
FA MO OP
COATS UF
stata in Crya
། ་ས
15/14/2025 Carelic