CASS
Sentenza 8 aprile 2026
Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 12810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12810 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sent. n. sez. 68/2026 UP - 04/02/2026 R.G.N. 32088/2025 sul ricorso proposto dal: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari nel procedimento a carico di: De IM AO, nato a [...], il [...] avverso la sentenza emessa il 06/02/2025 dal Tribunale di Bari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Siani;
Letta la requisitoria rassegnata, nella trattazione scritta, dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, con l'adozione delle statuizioni consequenziali;
Letta vmernoria depositata dall'avv. Agnese Cattaneo, per l'imputato AO De IM, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 12810 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: SIANI VINCENZO Data Udienza: 04/02/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, emessa in data 6 febbraio 2025, il Tribunale di Bari ha giudicato, con rito abbreviato, AO De IM - in ordine al reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per non aver ottemperato all'obbligo di versamento della cauzione di 1.000,00 euro, da adempiersi entro trenta giorni dalla sua sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, reato contestato come commesso in Bari, il 12 aprile 2022 - e lo ha assolto perché il fatto non costituisce reato. Secondo la ricostruzione esposta nella sentenza di merito, dall'attestazione ISEE prodotta in giudizio era emerso che, negli anni 2021 e 2022, l'imputato aveva percepito redditi da ritenersi insufficienti a garantirgli un'esistenza dignitosa. Tali elementi hanno indotto il giudice del merito, in assenza di altri dati di segno contrario, a desumere la conclusione che, nella situazione esaminata, si fosse verificato il ricorso di De IM a redditi di provenienza illecita per il proprio sostentamento, piuttosto che all'aiuto di familiari. Posta questa situazione e constatata la mancanza di ulteriori dati idonei a superare il dubbio in ordine alla concreta possibilità dell'imputato di provvedere al versamento della suindicata cauzione, il Tribunale ha ritenuto che si fosse cristallizzata una condizione valutativa di dubbio sull'integrazione della fattispecie prevista dalla norma incriminatrice, traendone la conseguenza di dover pervenire all'epilogo assolutorio. 2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari chiedendone l'annullamento e affidando l'impugnazione a un unico motivo con cui ha dedotto il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione. In particolare, il ricorrente evince la manifesta illogicità della sentenza impugnata dal t0 rilievo che la conclusione raggiunta dal Tribunale di Bari, secondo cui l'imputato aveva fatto ricorso a redditi di provenienza illecita per provvedere al proprio sostentamento, lungi dal costituire un elemento di discarico per De IM, avrebbe dovuto invece condurre alla pronuncia della sua condanna. Secondo tale impostazione, la riconosciuta disponibilità di redditi di natura illecita, oltre a costituire un indice generale di dedizione al delitto da parte dell'imputato, integra un elemento di per sé dimostrativo dell'esistenza di una capacità reddituale del prevenuto, seppur alimentata da introiti derivanti da fonte non legale, idonea a comportare l'esclusione dell'impossibilità di adempiere l'obbligo di versamento della cauzione. 2 Si evidenzia, altresì, che il giudice del merito ha omesso ogni considerazione circa il fatto che De IM non aveva fornito alcuna valida spiegazione circa le ragioni del mancato adempimento dell'obbligo impostogli, né aveva prodotto documentazione idonea a dimostrare eventuali variazioni peggiorative subite dal suo patrimonio nel tempo di interesse. Su tale base è stato chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 3. Il Procuratore generale in sede, nell'ambito della trattazione scritta, ha depositato la requisitoria con cui ha concluso per il rigetto del ricorso, non ravvisando il vizio di motivazione dedotto dal ricorrente;
in particolare, ha evidenziato che il giudice di merito non aveva fondato il giudizio assolutorio esclusivamente sull'attestazione ISEE prodotta dall'imputato, avendo altresì motivato l'accertata impossibilità di provvedere al versamento della cauzione, stante l'assenza di elementi probatori idonei a dimostrare la disponibilità, in capo all'imputato, di redditi di provenienza illecita. 4. Il difensore dell'imputato ha depositato, a sua volta, memoria con cui ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile oppure sia rigettato, in quanto esso è infondato, con conseguente consolidamento della sentenza del Tribunale di Bari CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono. 2. Al fine di inquadrare la fattispecie oggetto di esame, va anzitutto rilevato che l'art. 31 d.lgs. n. 150 del 2011 prevede, al comma 1, che «MI tribunale, con l'applicazione della misura di prevenzione, dispone che la persona sottoposta a tale misura versi presso la cassa delle ammende una somma, a titolo di cauzione, di entità che, tenuto conto anche delle sue condizioni economiche e dei provvedimenti adottati a norma dell'articolo 22, costituisca un'efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte». Il mancato adempimento dell'obbligo del versamento della cauzione ricade nella previsione incriminatrice di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. cit., secondo cui «[c]hi non ottempera, nel termine fissato dal tribunale, all'ordine di deposito della cauzione di cui all'articolo 31, ovvero omette di offrire le garanzie sostitutive di cui al comma 3 della medesima disposizione, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni». 3 Di conseguenza, va ordinariamente ritenuto che integra il reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. cit. il mancato versamento della cauzione, di cui all'art. 31 del medesimo decreto, entro il termine stabilito nel provvedimento applicativo della misura di prevenzione, essendo suo obbligo provvedere alla prestazione fissata a suo carico nel termine stabilito (Sez. 1, n. 28574 del 06/05/2025, Acquisto, Rv. 288340 - 01, che, nell'indicata prospettiva, ha ritenuto irrilevante il fatto che, prima della scadenza del termine, il sottoposto aveva formulato istanza di rateizzazione sulla quale il tribunale non si era pronunciato). La norma incriminatrice che si esamina svolge una funzione rafforzativa degli obblighi imposti alla persona sottoposta a misura di prevenzione personale e soggiace alle ordinarie regole in tema di colpevolezza in materia penale (Sez. 1, n. 13575 del 06/02/2001, Varriale, Rv. 218785 - 01). Va in tal senso ribadito che la colpevolezza, in caso di reato omissivo, si declina anche in rapporto all'esigibilità della condotta che si sarebbe dovuta legalmente tenere. Il perfezionamento del reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 presuppone, dunque, che l'imputato sia in condizione di adempiere, con la conseguenza che la materiale impossibilità di provvedere al versamento della cauzione, causata da mancanza di disponibilità economica in capo a lui, comporta l'esenzione da responsabilità (Sez. 1, n. 51874 del 29/10/2019, Romeo, Rv. 277918 - 01; Sez. 1, n. 8567 del 12/02/2015, Burgio, non mass.). Corollario di questo assunto è il principio secondo il quale non è configurabile l'elemento psicologico del reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. cit. allorché l'omesso deposito della cauzione sia dipeso da mancanza di disponibilità economica del sottoposto, trattandosi di condotta allo stesso non rimproverabile. È rilevante, tuttavia, considerare un altro, concorrente profilo relativo al criterio di verifica della capacità economica e reddituale valutabile per ponderare l'esigibilità o meno della prestazione della cauzione imposta in virtù dell'art. 31 d.lgs. cit. È stato, al riguardo, condivisibilmente evidenziato che non assume rilievo la R - natura - lecita o illecita - dei redditi nella disponibilità del pervenuto anche al finela sua effettiva capacità di far fronte all'obbligo di tempestivo versamento della cauzione. Anzi, la riconosciuta disponibilità di redditi di natura illecita, oltre a essere un indice generale di dedizione al delitto da parte del medesimo, costituisce, di per sé, indice dimostrativo di quella disponibilità di un certo reddito, ancorché illecito, e della conseguente possibilità da parte del titolare di quel reddito del versamento della cauzione e la volontà di non adempiere (Sez. 6, n. 50434 del 28/09/2017, Amato, non mass.). 4 In questa direzione è da escludersi che la mera produzione della certificazione ISEE integri una prova rilevante e di per sé esaustiva allo scopo di dimostrare le condizioni di assenza di reddito in capo all'obbligato, posto che la redazione di tale certificazione origina dall'autodichiarazione e, anche per tale genesi, possiede valore probatorio in determinati contesti regolati dalla corrispondente disciplina, senza però influenzare in modo decisivo la dialettica probatoria propria del processo penale. 3. Nella sentenza al vaglio, il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto ora richiamati ed è incorso in una motivazione intrinsecamente contraddittoria. Invero, il giudice del merito ha valutato la documentazione imperniata sulla certificazione ISEE e, ponderando i relativi dati (peraltro non specificamente esposti nella motivazione resa), in rapporto alle condizioni di vita del prevenuto, ha desunto l'avvenuto ricorso da parte di De IM a redditi di provenienza illecita ai fini del suo complessivo sostentamento. Da questa considerazione è stata tratta la conclusione secondo cui è da escludersi la penale responsabilità dell'imputato sul presupposto che la situazione delibata non consente di affermare la sussistenza di elementi probatori idonei a corroborare in modo certo la dimostrazione di una possidenza economica in capo a De IM di livello tale da rendergli possibile il puntuale adempimento dell'obbligo di versamento della cauzione. Questa affermazione, tuttavia, si spiega soltanto dando per assodato che il Tribunale - errando - abbia reputato irrilevante, al fine di sondare la disponibilità economica dell'obbligato, la parte di reddito da lui conseguita in modo illecito: così argomentando, il giudice del merito ha, quindi, obliterato il principio secondo il quale anche i redditi illeciti rilevano per la verifica da compiersi ai presenti fini, dal momento che pure l'accertata disponibilità di redditi di origine illecita in capo al prevenuto genera una disponibilità che concorre nella valutazione di sussistenza - o meno - di una situazione di oggettiva impossibilità di adempiere e, di conseguenza, dell'emersione - o meno - della sua volontà di non adempiere. 4. Corollario delle considerazioni fin qui svolte è, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio allo stesso Tribunale di Bari in diversa persona fisica (ex art. 623 cod. proc. pen., annullandosi una sentenza inappellabile: arg., fra le altre, ex Sez. 6, n. 534 del 03/12/2025, dep. 2026, P., Rv. 289199 - 01), affinché proceda a nuovo giudizio e decida con intatta libertà valutativa, rendendo, però, una motivazione aderente ai principi qui enucleati. 5 IL FUNZI o
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bari in diversa persona fisica. Così deciso il 04/02/2026.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Siani;
Letta la requisitoria rassegnata, nella trattazione scritta, dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, con l'adozione delle statuizioni consequenziali;
Letta vmernoria depositata dall'avv. Agnese Cattaneo, per l'imputato AO De IM, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 12810 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: SIANI VINCENZO Data Udienza: 04/02/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, emessa in data 6 febbraio 2025, il Tribunale di Bari ha giudicato, con rito abbreviato, AO De IM - in ordine al reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per non aver ottemperato all'obbligo di versamento della cauzione di 1.000,00 euro, da adempiersi entro trenta giorni dalla sua sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, reato contestato come commesso in Bari, il 12 aprile 2022 - e lo ha assolto perché il fatto non costituisce reato. Secondo la ricostruzione esposta nella sentenza di merito, dall'attestazione ISEE prodotta in giudizio era emerso che, negli anni 2021 e 2022, l'imputato aveva percepito redditi da ritenersi insufficienti a garantirgli un'esistenza dignitosa. Tali elementi hanno indotto il giudice del merito, in assenza di altri dati di segno contrario, a desumere la conclusione che, nella situazione esaminata, si fosse verificato il ricorso di De IM a redditi di provenienza illecita per il proprio sostentamento, piuttosto che all'aiuto di familiari. Posta questa situazione e constatata la mancanza di ulteriori dati idonei a superare il dubbio in ordine alla concreta possibilità dell'imputato di provvedere al versamento della suindicata cauzione, il Tribunale ha ritenuto che si fosse cristallizzata una condizione valutativa di dubbio sull'integrazione della fattispecie prevista dalla norma incriminatrice, traendone la conseguenza di dover pervenire all'epilogo assolutorio. 2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari chiedendone l'annullamento e affidando l'impugnazione a un unico motivo con cui ha dedotto il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione. In particolare, il ricorrente evince la manifesta illogicità della sentenza impugnata dal t0 rilievo che la conclusione raggiunta dal Tribunale di Bari, secondo cui l'imputato aveva fatto ricorso a redditi di provenienza illecita per provvedere al proprio sostentamento, lungi dal costituire un elemento di discarico per De IM, avrebbe dovuto invece condurre alla pronuncia della sua condanna. Secondo tale impostazione, la riconosciuta disponibilità di redditi di natura illecita, oltre a costituire un indice generale di dedizione al delitto da parte dell'imputato, integra un elemento di per sé dimostrativo dell'esistenza di una capacità reddituale del prevenuto, seppur alimentata da introiti derivanti da fonte non legale, idonea a comportare l'esclusione dell'impossibilità di adempiere l'obbligo di versamento della cauzione. 2 Si evidenzia, altresì, che il giudice del merito ha omesso ogni considerazione circa il fatto che De IM non aveva fornito alcuna valida spiegazione circa le ragioni del mancato adempimento dell'obbligo impostogli, né aveva prodotto documentazione idonea a dimostrare eventuali variazioni peggiorative subite dal suo patrimonio nel tempo di interesse. Su tale base è stato chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 3. Il Procuratore generale in sede, nell'ambito della trattazione scritta, ha depositato la requisitoria con cui ha concluso per il rigetto del ricorso, non ravvisando il vizio di motivazione dedotto dal ricorrente;
in particolare, ha evidenziato che il giudice di merito non aveva fondato il giudizio assolutorio esclusivamente sull'attestazione ISEE prodotta dall'imputato, avendo altresì motivato l'accertata impossibilità di provvedere al versamento della cauzione, stante l'assenza di elementi probatori idonei a dimostrare la disponibilità, in capo all'imputato, di redditi di provenienza illecita. 4. Il difensore dell'imputato ha depositato, a sua volta, memoria con cui ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile oppure sia rigettato, in quanto esso è infondato, con conseguente consolidamento della sentenza del Tribunale di Bari CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono. 2. Al fine di inquadrare la fattispecie oggetto di esame, va anzitutto rilevato che l'art. 31 d.lgs. n. 150 del 2011 prevede, al comma 1, che «MI tribunale, con l'applicazione della misura di prevenzione, dispone che la persona sottoposta a tale misura versi presso la cassa delle ammende una somma, a titolo di cauzione, di entità che, tenuto conto anche delle sue condizioni economiche e dei provvedimenti adottati a norma dell'articolo 22, costituisca un'efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte». Il mancato adempimento dell'obbligo del versamento della cauzione ricade nella previsione incriminatrice di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. cit., secondo cui «[c]hi non ottempera, nel termine fissato dal tribunale, all'ordine di deposito della cauzione di cui all'articolo 31, ovvero omette di offrire le garanzie sostitutive di cui al comma 3 della medesima disposizione, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni». 3 Di conseguenza, va ordinariamente ritenuto che integra il reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. cit. il mancato versamento della cauzione, di cui all'art. 31 del medesimo decreto, entro il termine stabilito nel provvedimento applicativo della misura di prevenzione, essendo suo obbligo provvedere alla prestazione fissata a suo carico nel termine stabilito (Sez. 1, n. 28574 del 06/05/2025, Acquisto, Rv. 288340 - 01, che, nell'indicata prospettiva, ha ritenuto irrilevante il fatto che, prima della scadenza del termine, il sottoposto aveva formulato istanza di rateizzazione sulla quale il tribunale non si era pronunciato). La norma incriminatrice che si esamina svolge una funzione rafforzativa degli obblighi imposti alla persona sottoposta a misura di prevenzione personale e soggiace alle ordinarie regole in tema di colpevolezza in materia penale (Sez. 1, n. 13575 del 06/02/2001, Varriale, Rv. 218785 - 01). Va in tal senso ribadito che la colpevolezza, in caso di reato omissivo, si declina anche in rapporto all'esigibilità della condotta che si sarebbe dovuta legalmente tenere. Il perfezionamento del reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 presuppone, dunque, che l'imputato sia in condizione di adempiere, con la conseguenza che la materiale impossibilità di provvedere al versamento della cauzione, causata da mancanza di disponibilità economica in capo a lui, comporta l'esenzione da responsabilità (Sez. 1, n. 51874 del 29/10/2019, Romeo, Rv. 277918 - 01; Sez. 1, n. 8567 del 12/02/2015, Burgio, non mass.). Corollario di questo assunto è il principio secondo il quale non è configurabile l'elemento psicologico del reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. cit. allorché l'omesso deposito della cauzione sia dipeso da mancanza di disponibilità economica del sottoposto, trattandosi di condotta allo stesso non rimproverabile. È rilevante, tuttavia, considerare un altro, concorrente profilo relativo al criterio di verifica della capacità economica e reddituale valutabile per ponderare l'esigibilità o meno della prestazione della cauzione imposta in virtù dell'art. 31 d.lgs. cit. È stato, al riguardo, condivisibilmente evidenziato che non assume rilievo la R - natura - lecita o illecita - dei redditi nella disponibilità del pervenuto anche al finela sua effettiva capacità di far fronte all'obbligo di tempestivo versamento della cauzione. Anzi, la riconosciuta disponibilità di redditi di natura illecita, oltre a essere un indice generale di dedizione al delitto da parte del medesimo, costituisce, di per sé, indice dimostrativo di quella disponibilità di un certo reddito, ancorché illecito, e della conseguente possibilità da parte del titolare di quel reddito del versamento della cauzione e la volontà di non adempiere (Sez. 6, n. 50434 del 28/09/2017, Amato, non mass.). 4 In questa direzione è da escludersi che la mera produzione della certificazione ISEE integri una prova rilevante e di per sé esaustiva allo scopo di dimostrare le condizioni di assenza di reddito in capo all'obbligato, posto che la redazione di tale certificazione origina dall'autodichiarazione e, anche per tale genesi, possiede valore probatorio in determinati contesti regolati dalla corrispondente disciplina, senza però influenzare in modo decisivo la dialettica probatoria propria del processo penale. 3. Nella sentenza al vaglio, il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto ora richiamati ed è incorso in una motivazione intrinsecamente contraddittoria. Invero, il giudice del merito ha valutato la documentazione imperniata sulla certificazione ISEE e, ponderando i relativi dati (peraltro non specificamente esposti nella motivazione resa), in rapporto alle condizioni di vita del prevenuto, ha desunto l'avvenuto ricorso da parte di De IM a redditi di provenienza illecita ai fini del suo complessivo sostentamento. Da questa considerazione è stata tratta la conclusione secondo cui è da escludersi la penale responsabilità dell'imputato sul presupposto che la situazione delibata non consente di affermare la sussistenza di elementi probatori idonei a corroborare in modo certo la dimostrazione di una possidenza economica in capo a De IM di livello tale da rendergli possibile il puntuale adempimento dell'obbligo di versamento della cauzione. Questa affermazione, tuttavia, si spiega soltanto dando per assodato che il Tribunale - errando - abbia reputato irrilevante, al fine di sondare la disponibilità economica dell'obbligato, la parte di reddito da lui conseguita in modo illecito: così argomentando, il giudice del merito ha, quindi, obliterato il principio secondo il quale anche i redditi illeciti rilevano per la verifica da compiersi ai presenti fini, dal momento che pure l'accertata disponibilità di redditi di origine illecita in capo al prevenuto genera una disponibilità che concorre nella valutazione di sussistenza - o meno - di una situazione di oggettiva impossibilità di adempiere e, di conseguenza, dell'emersione - o meno - della sua volontà di non adempiere. 4. Corollario delle considerazioni fin qui svolte è, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio allo stesso Tribunale di Bari in diversa persona fisica (ex art. 623 cod. proc. pen., annullandosi una sentenza inappellabile: arg., fra le altre, ex Sez. 6, n. 534 del 03/12/2025, dep. 2026, P., Rv. 289199 - 01), affinché proceda a nuovo giudizio e decida con intatta libertà valutativa, rendendo, però, una motivazione aderente ai principi qui enucleati. 5 IL FUNZI o
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bari in diversa persona fisica. Così deciso il 04/02/2026.