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Sentenza 29 dicembre 2023
Sentenza 29 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/12/2023, n. 36490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36490 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11584/2021 R.G. proposto da GENERTEL S.P.A., in persona dei procuratori speciali dott. Luca NI e dott.ssa Daniela Grusovin, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. Francesco Malatesta, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, Viale XXI Aprile, n. 26
- ricorrente -
contro POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del controricorso, dagli avv.ti Paola Torre e Pasquale Di Ieso, elettivamente domiciliata Responsabilità contrattuale – BO domiciliato – Riscossione da parte di soggetto non legittimato Civile Sent. Sez. 3 Num. 36490 Anno 2023 Presidente: SCRIMA ANTONIETTA Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA Data pubblicazione: 29/12/2023 2 presso l’avv. Pasquale Di Ieso dell’Area Legale Territoriale Centro di Poste LI, in Roma, Viale Europa, n. 190 - controricorrente – avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n. 585/2020, depositata in data 22 dicembre 2020 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 settembre 2023 dal Consigliere dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Stanislao De Matteis, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore della parte ricorrente, avv. Giorgio Sicari, per delega dell’avv. Francesco Malatesta, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il difensore della parte controricorrente, avv. Pasquale Di Ieso, che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. La società NE S.p.a. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 585/20 del Tribunale di Trieste, che - accogliendo il gravame esperito dalla società Poste LI S.p.a. avverso la sentenza n. 124/18 del Giudice di pace di Trieste - ne ha rigettato la domanda di risarcimento danni da inadempimento contrattuale. Poste LI s.p.a. resiste con controricorso. 1.1. Questi i fatti dai quali trae origine la controversia. NE s.p.a. conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Trieste Poste LI s.p.a. esponendo di avere intrattenuto con la 3 convenuta fin dal 1998 un rapporto di conto corrente e di avere successivamente sottoscritto un modulo di richiesta di apertura del Conto BancoPosta Impresa e Servizi accessori, con annessi servizio di collegamento telematico Banco Posta Impresa Online (BPIOL) e mandato elettronico di pagamento. In costanza del rapporto, NE s.p.a. disponeva un pagamento in favore di SU PA, a tal scopo fruendo del servizio contrattuale - offerto dalla società convenuta - di c.d. ‹‹bonifico domiciliato››, apprendendo, però, in seguito, che Poste LI aveva pagato la somma bonificata non nelle mani del soggetto da essa indicato, bensì in favore di un terzo, che aveva falsamente dichiarato di essere il beneficiario del pagamento esibendo un documento di identità, tanto che era stata costretta ad effettuare un nuovo pagamento in favore del legittimo beneficiario a mezzo assegno circolare. Chiedeva, pertanto, la condanna della convenuta al risarcimento del danno subito in ragione della duplicazione del pagamento. Poste LI s.p.a. costituendosi in giudizio contestava che fosse ravvisabile una sua responsabilità e, soprattutto, l’applicabilità dell’art. 43 legge assegni, invocata dalla attrice. Il Giudice di pace accoglieva la domanda, condannando Poste LI s.p.a. al pagamento, in favore di NE, di € 1.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ritenendo adempiuto l’onere probatorio, da parte dell’attrice, di dimostrare l’esistenza del contratto inter partes, il pagamento del bonifico domiciliato a soggetto diverso da quello legittimato ed il danno subito consistito nel successivo pagamento all’effettivo beneficiario. 1.2. Esperito gravame dalla convenuta soccombente, il giudice di appello lo accoglieva. Operando un inquadramento generale della fattispecie sottoposta 4 al suo esame, il Tribunale ha precisato innanzitutto che il bonifico domiciliato di Poste LI è un sistema di pagamento, frutto di una convenzione tra cliente e società, ‹‹che consente al primo di effettuare pagamenti in contanti su tutto il territorio nazionale, anche a favore di chi non ha un conto corrente postale››, ed ha assimilato lo stesso ad una ‹‹delegazione di pagamento che si inserisce nel rapporto di mandato sotteso a quello di conto corrente e consiste nell’incarico del terzo (ordinante) dato all’istituto depositario di accreditare al beneficiario (non necessariamente cliente, nel caso del bonifico domiciliato di Poste LI s.p.a.) la somma oggetto della provvista: si tratta di una delegatio solvendi››. Delineando la differenza con l’assegno bancario, che è ‹‹un titolo di credito cartaceo, che contiene l’ordine scritto impartito da un correntista alla propria banca (o a Poste LI s.p.a.) di pagare a terzi una somma di denaro›› ed è solitamente munito della clausola di non trasferibilità che impedisce la circolazione dell’assegno, ha sottolineato che garanzie analoghe sono offerte anche dal bonifico domiciliato, che si atteggia come ‹‹delegazione di pagamento (che non può «circolare» perché non cartolarizzata) che prevede l'esatta individuazione del beneficiario il quale, oltre ad essere identificato con dati anagrafici, è anche a conoscenza della password da declinare per ottenere il pagamento della somma››; con la precisazione che ‹‹tale comunanza (parziale) di effetti non sia (è) idonea ad assimilare due fattispecie ontologicamente così diverse, quali una delegazione titolata ed un titolo di credito›› ed a far ritenere che al bonifico domiciliato possano essere estesi, in via automatica, i principi contenuti nella disposizione dell’art. 43, secondo comma, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736. Non senza rilevare che ‹‹l'assetto contrattuale vigente tra le parti determina una deroga alla disciplina generale dettata dall'art. 1189 cod. civ., che, in tema di obbligazioni, dispone la liberazione del 5 debitore adempiente in buona fede in favore del creditore apparente›› (e ciò in quanto, nella specie, "il mandatario che abbia effettuato il pagamento in favore di persona diversa dal legittimato non è liberato dalla propria obbligazione, dovendo dimostrare la diligenza nell'adempimento"), il Tribunale ha ritenuto che fosse Poste LI s.p.a. il contraente onerato di dimostrare di avere correttamente pagato al beneficiario e che l’inadempimento non fosse ad essa imputabile per avere adoperato tutta la diligenza del caso concreto, per essersi la società attenuta alle istruzioni ricevute e per avere espletato con diligenza gli obblighi sulla stessa incombenti per la identificazione del soggetto beneficiario del pagamento, cosi operando ‹‹nel rispetto delle condizioni generali di contratto››. Al riguardo, il giudice di appello ha rilevato, da un lato, che la comunicazione di NE s.p.a. in merito al bonifico domiciliato recava l’indicazione del solo nome e cognome del beneficiario, ma non la data di nascita ed il codice fiscale, e che nell’ordine di bonifico era indicato il codice fiscale, ma non la data di nascita ed il documento di identificazione del beneficiario;
dall’altro, che nella quietanza di pagamento Poste LI s.p.a. aveva riportato, oltre agli estremi della patente di guida, anche il codice fiscale del soggetto che si era presentato all’incasso, la cui firma apposta sulla quietanza non era illeggibile;
di conseguenza, secondo il giudice di appello, la convenuta non era tenuta ad effettuare ulteriori accertamenti, una volta verificata la legittimazione del soggetto presentatosi per l’incasso del bonifico. Con specifico riferimento agli obblighi di diligenza, il Tribunale triestino ha negato portata precettiva alla raccomandazione, contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001, che segnalava l’opportunità per la banca negoziatrice dell’assegno di traenza di richiedere due documenti d’identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, concludendo che ‹‹l’aver pagato al beneficiario (ancorché presunto) di 6 un bonifico domiciliato, in mancanza di ulteriori istruzioni che pure potevano essere date, ed individuato come tale nella persona che ha mostrato un documento di identità con le generalità del beneficiario stesso, che ha fornito un codice fiscale non contenuto nella comunicazione della password (che non conteneva neanche la data di nascita del beneficiario stesso, dalla quale potenzialmente ricavarlo) e che inoltre era in possesso della password per l’incasso, costituisca(sse) una condotta che poteva essere ritenuta adeguata con riferimento all’obbligazione contrattualmente assunta››. 2. Fissata l’adunanza camerale, in prossimità della quale NE s.p.a. ha depositato memoria illustrativa, la Sezione sesta ha rinviato la causa alla pubblica udienza, stante il rilievo nomofilattico delle questioni prospettate. Fissata l’udienza pubblica, il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte. Con note di deposito ex art. 372 c.p.c. la ricorrente ha depositato le procure notarili, per mezzo delle quali sono stati conferiti i poteri di rappresentanza, e la notifica, effettuata a Poste LI, del deposito delle procure notarili, nonché memoria ex art. 378 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si deduce ‹‹Violazione e falsa applicazione dell’art. 43, secondo comma, del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (Legge assegni) e dell’art. 12 Disp. sulla legge in generale, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ.››. La ricorrente, nel censurare la decisione impugnata nella parte in cui esclude l’estensione analogica, alla fattispecie in esame, dell’art. 43 della legge assegni, ribadisce che il servizio di bonifico domiciliato presenta evidenti tratti di somiglianza con la struttura dell’assegno 7 bancario non trasferibile, poiché anch’esso risponde alla funzione di individuare un unico beneficiario della disposizione, non sostituibile, il cui diritto al pagamento deriva dall’ordine effettuato dal correntista all’Istituto. Premesso che la banca girataria per l’incasso di un assegno, secondo l’interpretazione fornita dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 12477 del 2018, risponde del pagamento se paga il titolo a persona diversa dal prenditore, salvo che non dimostri di avere adottato lo standard di diligenza qualificata adeguata ex art. 1176 cod. civ., sostiene che, sia che si applichi il richiamato art. 43, sia che si applichi la regola generale dell’art. 1218 cod. civ., è del tutto evidente che Poste LI s.p.a. non ha adottato le dovute cautele nella fase dell’esecuzione richieste dalla natura del servizio. 2. Con il secondo motivo si denunzia ‹‹Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1362, 1366 e 1370 cod. civ.; 1218, 1175 e 1176, secondo comma, cod. civ.; 2697 cod. civ., 35, secondo comma, d.P.R. n. 445 del 2000), ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in tema di individuazione del contenuto del contratto concluso tra le parti ed in tema di regime della prova liberatoria dell’inadempimento gravante sul debitore relativamente al grado di diligenza richiesto ed alla non imputabilità dell’impossibilità della prestazione››. La ricorrente censura la sentenza impugnata in quanto avrebbe ‹‹irrazionalmente e contraddittoriamente›› escluso la responsabilità della Banca, assumendo che la sua condotta sarebbe stata «sufficientemente diligente»; in particolare contesta al giudice di appello di essere pervenuto a tale conclusione, avendo inteso la sufficiente diligenza quale "prodotto" tra una omissione che si ascrive al cliente/creditore, il quale avrebbe potuto impartire «ulteriori istruzioni» alla Banca al fine di consentirle di dare esecuzione al bonifico 8 domiciliato con più elevato standard di sicurezza e l'adeguato sforzo organizzativo riconosciuto all'operatore bancario, che ha pagato a chi avrebbe «mostrato un documento di identità con le generalità del beneficiario». Assume, in particolare, che il percorso logico della decisione gravava non può essere condiviso, in quanto, in primo luogo, rovescia i termini del rapporto tra operatore bancario specializzato e cliente, ponendo a carico del secondo il rischio del buon fine dell’operazione di pagamento del tutto ordinaria;
in secondo luogo, attinge il fatto dell’identificazione del prenditore allo sportello in totale assenza di qualsiasi indice probatorio esterno, valutabile ex post dall’autorità giudiziaria. La ricorrente, in particolare, evidenzia, quanto alla supposta ‹‹possibilità››, per NE s.p.a., di allegare alla richiesta di bonifico domiciliato ‹‹un maggior numero di informazioni››, utili a identificare il destinatario del pagamento, come siffatta circostanza non possa ritenersi ‹‹storicamente›› vera, dato che ‹‹nel flusso telematico il cliente non poteva inserire altri dati, perché la piattaforma informatica apprestata da Poste non lo permetteva›› e considerato, in ogni caso, che, era ‹‹proprio (e solo) Banca Poste, ai fini dell'esecuzione del bonifico domiciliato cui essa deve(doveva) provvedere, a stabilire lo standard di informazioni richieste al suo cliente››; cosicché, una volta attivata telematicamente la richiesta di bonifico domiciliato con l'indicazione dei dati necessari - secondo le prescrizioni della piattaforma delle Poste - a identificare, senza possibilità di dubbio, il beneficiario del pagamento, doveva intendersi concluso il contratto che la Banca era tenuta ad eseguire e nessuna incidenza poteva essere attribuita alla condotta del cliente che aveva inserito nel form predisposto dall’operatore qualificato i dati dallo stesso richiesti e da questi reputati sufficienti per prendere in carico il bonifico, dovendo 9 piuttosto la Banca dare corso non solo alla prestazione centrale (il pagamento al beneficiario), ma anche alle obbligazioni preparatorie, connesse e inerenti, e tra esse, prima tra tutte, la verifica della coincidenza effettiva tra soggetto indicato dal disponente e soggetto presente allo sportello per la riscossione della somma bonificata. Lamenta, sotto altro profilo, che il giudice di appello avrebbe ‹‹pretermesso la grave questione relativa alla identificazione del soggetto che aveva incassato il bonifico domiciliato nonché quella strettamente connessa, ma in larga parte autonoma, della mancanza agli atti del processo di una copia dei documenti di identità da quegli (asseritamente) mostrati allo sportello bancario››; tale punto "decisivo" presenterebbe, secondo la ricorrente, una ‹‹triplice conformazione››: da un lato, imponeva di verificare quale fosse il grado di specificazione nel contratto degli obblighi assunti da Banca Poste;
da un altro lato, di sperimentare se la valutazione, svolta dal giudice di merito in relazione al grado di diligenza di Banca Posta, fosse coerente o in contrasto con gli standard valutati esistenti nella realtà sociale;
dall’altro lato ancora, se e come si ponesse in collegamento con gli altri due punti la tematica della mancata acquisizione agli atti del processo di copia leggibile del documento (asseritamente) esibito dal prenditore in fase di identificazione allo sportello. Prendendo le mosse dall’art. 3 dell’accordo negoziale, in primo luogo, censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che, ai fini dell'identificazione del prenditore allo sportello, sarebbe sufficiente, in conformità agli standard sociali applicabili al caso di specie, la presentazione di un solo documento, non concorrendo, invece, a individuare il livello di diligenza qualificata richiesta la raccomandazione ABI formulata con la circolare del 7 maggio 2001, che suggerisce agli operatori bancari di identificare il prenditore di un assegno non trasferibile mediante due documenti;
in secondo luogo, 10 si contesta al giudice di appello di avere disatteso le condizioni contrattuali, relative al procedimento di identificazione del prenditore, le quali prevedevano il confronto tra i dati anagrafici contenuti nella richiesta telematica effettuata dal cliente a Poste LI (richiesta che l'operatore postale scrutina allo sportello direttamente a video) e quelli contenuti ‹‹nei documenti di riconoscimento presentati›› dal beneficiario;
in terzo luogo, - secondo la ricorrente - non è discutibile che Poste LI ‹‹non abbia fornito la prova dell'identificazione del prenditore della somma››, essendo, quindi, assente ‹‹la prova sia dello sforzo specificamente diligente ex art. 1176, comma 2, cod. civ.››, sia ‹‹dell'esatto adempimento del programma contrattuale ex art. 1218 cod. civ.››. Denuncia, in sostanza, la ricorrente ‹‹la mancanza, agli atti del processo, della copia dei documenti che Banca Poste avrebbe dovuto esaminare ai fini dell'identificazione del percettore del pagamento›› e che il Tribunale triestino avrebbe totalmente obliterato la questione, assolutamente decisiva e assorbente ai fini della soluzione del caso, poiché, non essendo ‹‹stata versata agli atti del processo una copia leggibile dei documenti di identità del percettore della somma, non era ontologicamente nemmeno prefigurabile in astratto›› "la dimostrazione dell'adempimento dell'obbligo di identificazione, in particolare della verifica della coincidenza tra i dati anagrafici riportati nei documenti presentati allo sportello e le indicazioni inserite dal richiedente il bonifico nel «flusso informatico» digitato nella piattaforma di Poste". Soggiunge che la mancata conservazione di una copia del documento esaminato ai fini dell’identificazione del soggetto presentatosi allo sportello inciderebbe comunque sulla valutazione della conformità della diligenza agli standard sociali. 3. Con il terzo motivo si prospetta ‹‹omesso esame, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., circa un fatto decisivo 11 per il giudizio (la mancata produzione, da parte della Banca negoziatrice, di una copia del documento di identità presentato dal falso prenditore al momento della riscossione) che è stato oggetto di discussione tra le parti. Nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione dedotta dalla parte, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.››. Assume la ricorrente che il Tribunale avrebbe trascurato di esaminare la questione dell’assenza di una copia del documento di riconoscimento presentato dal (presunto) beneficiario e che la motivazione della sentenza non illustra le ragioni che avrebbero consentito di addivenire al convincimento che l’operatore bancario avesse agito con “sufficiente diligenza”. Sostiene, quindi, che il fatto storico rilevante è costituito dalla pacifica mancanza della documentazione e dall’assenza di verifiche circa l’identità del beneficiario, avendo il Tribunale desunto dal fatto dell’esistenza di un pagamento il corretto procedimento di identificazione della persona del beneficiario, in tal modo rendendo una motivazione carente. 4. Preliminarmente, deve rilevarsi l’improcedibilità del ricorso, in quanto la parte ricorrente, pur avendo allegato espressamente (enunciando la circostanza in ricorso) che la sentenza, contro cui ricorre, è stata notificata in data 15 febbraio 2021, non ha ottemperato l’onere di deposito di copia autentica della sentenza notificata munita di relata di notificazione, comprensiva del messaggio di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata e delle ricevute di avvenuta consegna e accettazione, adempimento prescritto dall’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc civ.; né peraltro la copia notificata della sentenza si rinviene nella produzione della controricorrente. (Cass., sez. U, 16/04/2009, n. 9005; Cass., sez. U, 02/05/2017, n. 10648). La improcedibilità va dichiarata d’ufficio e non può ritenersi sanata 12 dalla circostanza che la controparte abbia notificato il controricorso senza formulare alcuna eccezione (Cass., sez. U, 25/03/2019, n. 8312; Cass., sez. 2, 26/10/2017, n. 25453, Cass., sez.
6- L, 29/11/2016, n. 24178). A tale regola si deroga nel solo caso in cui il ricorso per cassazione sia stato notificato prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato. Difatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, pur in difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, il ricorso per cassazione deve ugualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza, indicata nel ricorso, e quella della notificazione del ricorso, emergente dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., sez. 6 – 3, 10/07/2013, n. 17066; Cass., sez. 6 -3 , 30/04/2019, n. 11386). Siffatta prova di resistenza nel caso in esame dà esito negativo, atteso che la sentenza è stata pubblicata in data 22 dicembre 2020 ed il ricorso è stato notificato il 16 aprile 2021. 5. In ogni caso, anche se il ricorso fosse stato scrutinabile, sarebbe comunque risultato infondato per le ragioni che di seguito si espongono. 6. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 6.1.a L’inammissibilità del motivo emerge anzitutto alla luce dell’ultimo rilievo formulato dalla stessa società ricorrente, atteso che la doglianza concerne l’asserita violazione di una norma di legge la cui 13 applicazione, alla stregua delle stesse deduzioni della denunciante, sarebbe irrilevante. 6.1.b. L’inammissibilità del motivo emerge anche in considerazione della reale ratio decidendi della sentenza impugnata, con la quale esso non sembra adeguatamente confrontarsi (v., già, in tal senso, con riguardo ad una fattispecie sovrapponibile alla presente, Cass., sez. 13/09/2022, n. 26866). Il giudice d’appello, infatti, pur affermando che alla fattispecie in esame non può estendersi la disciplina contenuta nell’art. 43, secondo comma, R.D. n. 1736 del 1933, ha ritenuto soggetta la fattispecie medesima al regime della responsabilità contrattuale, correttamente sancendo, sul piano della ripartizione dell’onere probatorio, che gravava su Poste LI s.p.a l’onere di dimostrare, alternativamente, o di avere esattamente adempiuto (pagando al reale beneficiario) o (nell’ipotesi in cui avesse pagato a persona diversa) di avere comunque eseguito la prestazione con la dovuta diligenza (che è quella nascente, ai sensi del secondo comma dell'art. 1176 cod. civ., dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve), con conseguente non imputabilità dell’inadempimento. Tale regime di responsabilità (con la connessa regola di riparto dell’onere probatorio), a seguito dell’interpretazione evolutiva dell’art. 43, secondo comma, della legge sugli assegni, offerta dalla giurisprudenza di legittimità, non si differenzia dal regime che connota la responsabilità della banca negoziatrice verso il traente per l’ipotesi di pagamento dell’assegno bancario non trasferibile a persona diversa dal prenditore. Infatti, questa Corte, nel suo massimo consesso (con la sentenza n. 12477 del 2018 delle Sezioni Unite, richiamata anche dalla ricorrente) ha affermato – e il principio è stato successivamente più volte ribadito a sezione semplice (Cass. 11/05/2023, n. 12861; Cass. 12/02/2021, n. 3649) – che la responsabilità della banca negoziatrice ha carattere 14 contrattuale da contatto sociale e, pertanto, non ha natura di responsabilità oggettiva, la quale è ravvisabile solo laddove difetti un rapporto in senso lato “contrattuale” tra danneggiante e danneggiato, ed il primo sia chiamato a rispondere del fatto dannoso nei confronti del secondo, non per essere con questi entrato in contatto, ma in ragione della particolare posizione rivestita o della relazione che lo lega alla res causativa del danno. Da tale principio è stata tratta l’implicazione che la norma dell’art. 43, secondo comma, R.D. n.1736 del 1933 non comporta alcuna deroga ai principi generali in tema di identificazione del presentatore del titolo, talché la responsabilità della banca non si configura “in ogni caso”, anche a prescindere dall’elemento della colpa nell’errore sulla identificazione del prenditore, essendo la debitrice ammessa, nell’ipotesi di tale errore, alla prova liberatoria di avere comunque usato la dovuta diligenza nel procedere all’identificazione medesima. Anche alla luce della ratio decidendi della sentenza impugnata, pertanto, l’applicazione o meno del citato art. 43, secondo comma, della legge sugli assegni, non avrebbe mutato, nella sostanza, il regime di responsabilità concretamente applicabile nella fattispecie, desumibile, pur sempre, dalle regole generali contenute negli artt. 1176, secondo comma, e 1218 cod. civ. 6.1.c. In ogni caso, ove pure fosse stato possibile delibarlo nel merito, il primo motivo di ricorso sarebbe stato infondato. Correttamente il giudice di appello ha inquadrato il bonifico domiciliato nello schema della delegazione di pagamento, la quale, con riguardo al regime di responsabilità del delegato nei confronti del delegante per l’erronea individuazione del delegatario, è soggetta alla disciplina del mandato, che, a sua volta, ripete quella generale di cui all’art. 1218 cod. civ. La fattispecie del bonifico domiciliato, pertanto, risulta debitamente disciplinata dalla legge, non ponendosi alcuna necessità di ricorrere, attraverso il procedimento analogico, a 15 «disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe» (arg. ex art.12 preleggi) e quindi, nella specie, alla regola che disciplina la responsabilità della banca negoziatrice verso il traente di un assegno non trasferibile, a prescindere dalla asserita “somiglianza” tra i due istituti. 7. Il secondo motivo di ricorso, avuto riguardo alle censure in cui si articola, è in parte inammissibile e in parte infondato. 7.1.a. È, anzitutto, inammissibile la prima censura con cui si critica la sentenza impugnata per avere ritenuto – evidentemente sulla base di un accertamento di fatto – che il flusso della disposizione telematica effettuata da NE conteneva l’indicazione del nominativo, dell’indirizzo e del codice fiscale del beneficiario, ma non anche gli ulteriori dati anagrafici, non indicati negli appositi “campi” informatici, che avrebbero potuto consentire all’operatore postale di riscontrare l’eventuale diversa identità del soggetto richiedente il pagamento. Questa censura, oltre che tendente a suscitare dalla Corte di legittimità un apprezzamento dei fatti alternativo a quello svolto dal giudice del merito (in ordine alla asserita non corrispondenza al vero della circostanza relativa alla possibilità per l’ordinante, di inserire dati ulteriori nella piattaforma telematica), non si confronta con la reale ratio decidendi della statuizione impugnata. Il giudice di appello, infatti, non ha diminuito o escluso la responsabilità contrattuale della debitrice Poste LI s.p.a. in ragione del rilievo di un fatto colposo esclusivo o concorrente della creditrice NE s.p.a., ma ha escluso la responsabilità della debitrice per avere questa dimostrato di aver tenuto una condotta diligente nella identificazione del preteso beneficiario del bonifico domiciliato, pagando – dopo avere compiuto le verifiche previste dalle condizioni generali di contratto – alla persona che aveva esibito un 16 documento di identità con le generalità del reale creditore, e che inoltre era in possesso del codice fiscale e della password per l’incasso. Rispetto a questa ratio decidendi resta evidentemente estraneo il rilievo relativo alla mancata comunicazione telematica di dati ulteriori relativi alla persona del beneficiario che ne avrebbero consentito una più completa individuazione;
rilievo che deve reputarsi svolto ad abundantiam da parte del giudice del merito, con conseguente inammissibilità della censura ad esso rivolta. 7.1.b. La seconda censura del secondo motivo, invece, è in parte inammissibile e in parte infondata. 7.1.b.I. È inammissibile nella parte in cui critica l’interpretazione compiuta dal giudice di appello del contratto concluso tra NE e Poste LI, sull’assunto che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il detto regolamento contrattuale (art. 3) avrebbe obbligato espressamente Poste LI s.p.a., in qualità di delegata al pagamento, a riscontrare la concordanza dei dati anagrafici contenuti nella disposizione telematica con quelli riportati sui «documenti di riconoscimento», così imponendo testualmente la presentazione (e la conseguente verifica), non già di un solo documento, bensì di più documenti di identità corrispondenti ai tipi individuati nell’art. 35, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000. Secondo il pacifico e consolidato orientamento di questa Corte, l’interpretazione del contratto, traducendosi in un’operazione di ricerca ed individuazione della comune volontà dei contraenti, costituisce un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per violazione delle regole ermeneutiche (ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), oppure per inadeguatezza di motivazione (ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., nella formulazione antecedente alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, ove applicabile), oppure, ancora, nel vigore del novellato testo di detta 17 norma, per omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti (Cass. 14/07/2016, n. 14355; v. anche, tra le altre, Cass. 22/06/2005, n. 13399). Quale che sia la censura in concreto formulata, nessuna di esse può, peraltro, risolversi in una critica del risultato esegetico raggiunto dal giudice del merito, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione, atteso che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data al contratto dal giudice del merito non deve essere l’unica possibile, né la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni (ex multis, Cass. 2/05/2006, n. 10131; Cass. 20/11/2009, n. 24539; Cass. 15/11/2017, n. 27136; Cass. 28/11/2017, n. 28319). Nel caso di specie, il giudice di appello ha espressamente considerato il testo delle condizioni generali di contratto che imponevano a Poste LI s.p.a. di riscontrare «la concordanza dei dati anagrafici contenuti nella disposizione telematica con quelli riportati sui documenti di riconoscimento presentati dal beneficiario della riscossione» ed ha, all’evidenza, plausibilmente interpretato l’espressione «documenti di riconoscimento presentati» come riferita al documento di identità di volta in volta esibito allo sportello dal richiedente il pagamento. D’altra parte, la plausibilità di tale interpretazione trova conferma nella circostanza che la clausola contrattuale non prevedeva che il beneficiario dovesse presentare due documenti ma si limitava, genericamente, a fare riferimento ai «documenti di riconoscimento presentati dal beneficiario», così rendendo evidente che, ai fini dell’esatto adempimento dell’obbligazione contrattualmente assunta, era sufficiente che la verifica dei dati anagrafici contenuti nella disposizione telematica fosse condotta controllandone la corrispondenza con quelli presenti nel documento di identità di volta in volta esibito dai richiedenti. 18 La circostanza che il giudice del merito abbia fornito una interpretazione del contratto sicuramente plausibile (se non decisamente corretta) esclude la possibilità di dolersene in sede di legittimità sol perché la parte che propone la censura aveva interesse a che fosse privilegiata una diversa interpretazione rimasta disattesa. La seconda censura veicolata con il secondo motivo di ricorso, appare, dunque, sotto questo aspetto, inammissibile, in quanto si risolve nella mera critica del risultato interpretativo raggiunto dal Tribunale e nella non consentita contrapposizione, a quella fornita dal giudice di merito, di una diversa e più favorevole interpretazione del contratto. 7.1.b.II. La seconda censura del secondo motivo di ricorso è, invece, infondata nella parte in cui – sull’assunto che il giudizio di osservanza o di violazione della regola di diligenza di cui all’art. 1176 cod. civ., formulato dal giudice del merito, sarebbe censurabile in Cassazione quando si ponga in contrasto con gli «standard valutativi esistenti nella realtà sociale» – sostiene che il necessario esame di due documenti di identità, ai fini dell’esatto adempimento dell’obbligo di identificazione del beneficiario del bonifico, sarebbe stato comunque imposto, a prescindere dalle previsioni contrattuali, dall’esigenza di conformarsi al modello di diligenza professionale di cui all’art. 1176, secondo comma, cod. civ., in conformità alla raccomandazione contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001. Al riguardo va osservato che – sebbene sia condivisibile, in linea generale, l’assunto secondo il quale il giudizio di inadempimento (o di adempimento) e il conseguente giudizio di responsabilità (o irresponsabilità) contrattuale, pur essendo riservati al giudice del merito, restano sindacabili in Cassazione quando si pongano in contrasto con i principi dell’ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e con quegli standard valutativi esistenti 19 nella realtà sociale che concorrono, con i menzionati principi, a comporre il diritto vivente (entrambi idonei a riempire di contenuto la nozione “elastica” di diligenza professionale richiesta dall’art.1176, secondo comma, cod. civ.: in tal senso, ad es., Cass. 21/03/2019, n. 8047 e Cass. 19/12/2019, n. 34107) – nella fattispecie non solo deve recisamente escludersi tale contrasto, ma deve riconoscersi che, al contrario, tanto i principi ordinamentali espressi dal diritto vivente quanto gli standard sociali integrativi dello stesso sarebbero stati violati proprio se fosse stata affermata la necessità della esibizione di due documenti di identità. In tal modo, infatti, per un verso, sarebbero stati disattesi i principi affermati da questa Corte circa il carattere non precettivo della raccomandazione contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 (Cass. 19/12/2019, n. 34107 e Cass. 13/09/2022, n. 26866, citt.); per altro verso, sarebbe stata disapplicata la regola, desumibile dalle disposizioni di legge sull’efficacia certificativa dei singoli documenti d’identità e comunque socialmente riconosciuta, secondo cui l’attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento di identità personale. 7.1.c. La terza censura prospettata con il secondo motivo è infondata, sia nella parte in cui deduce la violazione delle regole di riparto dell’onere probatorio, sia nella parte in cui deduce la violazione dell’art. 1176, secondo comma, cod. civ. Il giudice di appello ha ritenuto che Poste LI s.p.a. avesse fornito la prova di avere adoperato la dovuta diligenza professionale nella identificazione della persona presentatasi all’incasso, da un lato procedendo, nel rispetto delle condizioni generali di contratto, a riscontrare la concordanza dei dati anagrafici contenuti nella disposizione telematica effettuata da NE s.p.a. con quelli riportati sul documento di riconoscimento presentato allo sportello dal preteso 20 beneficiario per la riscossione;
e, dall’altro lato, ricevendo, da parte di quest’ultimo, la comunicazione del proprio codice fiscale e della parola chiave fornitagli dall’ordinante, onde controllarne la coincidenza con quelli presenti nel flusso del mandato elettronico. Il Tribunale, inoltre, ha ritenuto accertato, in fatto, che il documento di identità esibito dalla persona presentatasi all’incasso era stato annotato nella quietanza di pagamento, unitamente al codice fiscale. Movendo da tale accertamento di fatto, il giudice di appello ha dunque inferito che il documento, i cui estremi erano stati annotati sulla quietanza di pagamento insieme al codice fiscale, fosse stato debitamente verificato senza poterne evidentemente apprezzare, prima facie, l’eventuale falsità; e ha concluso che l’aver proceduto all’attività di identificazione mediante riscontro di un documento di identità apparentemente autentico (tra l’altro esibito da persona in possesso del codice fiscale e della password per l’incasso comunicata dalla società ordinante il bonifico) e privo di evidenti anomalie tali da richiedere maggiori cautele ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di identificazione secondo gli standard propri del banchiere fosse condotta perfettamente conforme al modello sociale di diligenza professionale, escludendo l’esigibilità dalla banca mandataria di ulteriori cautele. Viene, dunque, in considerazione un motivato accertamento di merito (come tale, incensurabile in sede di legittimità), all’esito del quale il giudice di appello, lungi dall’attribuire l’onere probatorio ad una parte diversa da quella cui sarebbe spettato secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni (nel che soltanto sarebbe ravvisabile la violazione dell’art. 2697 cod. civ.: cfr., ex multis, Cass. 29/05/2018, n. 13395 e Cass. 23/10/2018, n. 26769), ha invece ritenuto che Poste LI s.p.a. avesse debitamente assolto quello impostole dalla norma generale di cui all’art. 1218 cod. civ., pur traendo questa 21 dimostrazione, anziché dal mezzo di prova precostituita rappresentato dalla copia del documento (che non è stata prodotta agli atti), dal ragionamento inferenziale fondato su una presunzione che, movendo dal fatto accertato dell’annotazione del documento sulla quietanza di pagamento, ha consentito di risalire al fatto ignoto della verifica della sua – almeno prima facie – apparente autenticità. Da un lato, dunque, la mancata produzione in giudizio della copia del documento rileva, non come fatto sostanziale indice della ontologica non prefigurabilità in astratto della dimostrazione dell’adempimento dell’obbligo di identificazione, bensì come mera omissione processuale e probatoria, ovverosia come mancata allegazione di un mezzo probatorio precostituito del fatto oggetto della prova liberatoria della debitrice, che il giudice del merito, nel pieno esercizio delle proprie prerogative, ha tuttavia reputato irrilevante, ritenendo di potere desumere la predetta prova liberatoria da un diverso mezzo istruttorio, costituito dal ragionamento presuntivo;
al riguardo, va ricordato il consolidato principio secondo il quale tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento - ad esso funzionale - delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 4/07/2017, n. 16467; Cass. 23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). Dall’altro lato, l’accertata posizione in essere, da parte di Poste s.p.a., di una attività di identificazione della persona presentatasi allo sportello, fondata sulla previa verifica – oltre che della corrispondenza della password e del codice fiscale a quelli indicati nel flusso telematico – anche dell’apparente autenticità del documento di identità da essa esibito, non può essere considerata in contrasto né con i principi 22 ordinamentali né con gli standard valutativi sociali della diligenza professionale, dal momento che essa attività, al contrario, appare perfettamente conforme alla regola, socialmente riconosciuta, secondo cui l’identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro del documento di identità di volta in volta esibito (Cass. 19/12/2019, n. 34107, cit.); né, in mancanza di specifica prescrizione normativa, può reputarsi esistente una best practice che impone al delegato di pagamento l’estrazione di copia e la conseguente conservazione del documento esaminato in funzione dell’identificazione del delegatario, anche in ragione della necessità di bilanciare le esigenze dell’attività di identificazione con quelle di tutela della riservatezza della persona identificata, che consentono la conservazione della copia riprodotta solo in casi stabiliti selettivamente dalla legge e non oltre il tempo necessario in rapporto alle finalità perseguite (cfr. la delibera del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 27 ottobre 2005). 8. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. In primo luogo, infatti, il vizio di omesso esame si può configurare solo in ipotesi di omessa considerazione di un fatto “storico” decisivo e controverso, non anche in ipotesi di omessa valutazione di un elemento istruttorio (ex multis, a partire da Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053, Cass. 8/09/2016, n. 17761; Cass. 29/10/2018, n. 27415; Cass. 8/11/2019, n. 28887). Nella fattispecie, con riguardo alla circostanza della mancata produzione in giudizio della copia del documento di identità, si è già sopra evidenziato che essa circostanza rileva, non come fatto sostanziale indice della ontologica non prefigurabilità in astratto della dimostrazione dell’adempimento dell’obbligo di identificazione, bensì come mera omissione processuale e probatoria, ovverosia come mancata allegazione di un mezzo probatorio precostituito del fatto 23 storico oggetto della prova liberatoria della debitrice;
fatto storico (la concreta verifica del documento di identità, con esito che non ne escludeva – prima facie – la presumibile autenticità) che, invece, è stato debitamente preso in considerazione dal giudice del merito, il quale ne ha tratto la dimostrazione da un diverso mezzo di prova. In secondo luogo, il vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., si può configurare solo rispetto ad una domanda o ad una eccezione (la quale consiste nell’allegazione di un fatto impeditivo, modificativo od estintivo del diritto azionato), non anche rispetto ad un argomento difensivo, sia pure ripetutamente ribadito negli atti processuali di parte. 9. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. In ragione del rilievo sistematico della questione sottoposta alla Corte, le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra le parti. Sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto (Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a 24 titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
- ricorrente -
contro POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del controricorso, dagli avv.ti Paola Torre e Pasquale Di Ieso, elettivamente domiciliata Responsabilità contrattuale – BO domiciliato – Riscossione da parte di soggetto non legittimato Civile Sent. Sez. 3 Num. 36490 Anno 2023 Presidente: SCRIMA ANTONIETTA Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA Data pubblicazione: 29/12/2023 2 presso l’avv. Pasquale Di Ieso dell’Area Legale Territoriale Centro di Poste LI, in Roma, Viale Europa, n. 190 - controricorrente – avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n. 585/2020, depositata in data 22 dicembre 2020 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 settembre 2023 dal Consigliere dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Stanislao De Matteis, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore della parte ricorrente, avv. Giorgio Sicari, per delega dell’avv. Francesco Malatesta, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il difensore della parte controricorrente, avv. Pasquale Di Ieso, che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. La società NE S.p.a. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 585/20 del Tribunale di Trieste, che - accogliendo il gravame esperito dalla società Poste LI S.p.a. avverso la sentenza n. 124/18 del Giudice di pace di Trieste - ne ha rigettato la domanda di risarcimento danni da inadempimento contrattuale. Poste LI s.p.a. resiste con controricorso. 1.1. Questi i fatti dai quali trae origine la controversia. NE s.p.a. conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Trieste Poste LI s.p.a. esponendo di avere intrattenuto con la 3 convenuta fin dal 1998 un rapporto di conto corrente e di avere successivamente sottoscritto un modulo di richiesta di apertura del Conto BancoPosta Impresa e Servizi accessori, con annessi servizio di collegamento telematico Banco Posta Impresa Online (BPIOL) e mandato elettronico di pagamento. In costanza del rapporto, NE s.p.a. disponeva un pagamento in favore di SU PA, a tal scopo fruendo del servizio contrattuale - offerto dalla società convenuta - di c.d. ‹‹bonifico domiciliato››, apprendendo, però, in seguito, che Poste LI aveva pagato la somma bonificata non nelle mani del soggetto da essa indicato, bensì in favore di un terzo, che aveva falsamente dichiarato di essere il beneficiario del pagamento esibendo un documento di identità, tanto che era stata costretta ad effettuare un nuovo pagamento in favore del legittimo beneficiario a mezzo assegno circolare. Chiedeva, pertanto, la condanna della convenuta al risarcimento del danno subito in ragione della duplicazione del pagamento. Poste LI s.p.a. costituendosi in giudizio contestava che fosse ravvisabile una sua responsabilità e, soprattutto, l’applicabilità dell’art. 43 legge assegni, invocata dalla attrice. Il Giudice di pace accoglieva la domanda, condannando Poste LI s.p.a. al pagamento, in favore di NE, di € 1.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ritenendo adempiuto l’onere probatorio, da parte dell’attrice, di dimostrare l’esistenza del contratto inter partes, il pagamento del bonifico domiciliato a soggetto diverso da quello legittimato ed il danno subito consistito nel successivo pagamento all’effettivo beneficiario. 1.2. Esperito gravame dalla convenuta soccombente, il giudice di appello lo accoglieva. Operando un inquadramento generale della fattispecie sottoposta 4 al suo esame, il Tribunale ha precisato innanzitutto che il bonifico domiciliato di Poste LI è un sistema di pagamento, frutto di una convenzione tra cliente e società, ‹‹che consente al primo di effettuare pagamenti in contanti su tutto il territorio nazionale, anche a favore di chi non ha un conto corrente postale››, ed ha assimilato lo stesso ad una ‹‹delegazione di pagamento che si inserisce nel rapporto di mandato sotteso a quello di conto corrente e consiste nell’incarico del terzo (ordinante) dato all’istituto depositario di accreditare al beneficiario (non necessariamente cliente, nel caso del bonifico domiciliato di Poste LI s.p.a.) la somma oggetto della provvista: si tratta di una delegatio solvendi››. Delineando la differenza con l’assegno bancario, che è ‹‹un titolo di credito cartaceo, che contiene l’ordine scritto impartito da un correntista alla propria banca (o a Poste LI s.p.a.) di pagare a terzi una somma di denaro›› ed è solitamente munito della clausola di non trasferibilità che impedisce la circolazione dell’assegno, ha sottolineato che garanzie analoghe sono offerte anche dal bonifico domiciliato, che si atteggia come ‹‹delegazione di pagamento (che non può «circolare» perché non cartolarizzata) che prevede l'esatta individuazione del beneficiario il quale, oltre ad essere identificato con dati anagrafici, è anche a conoscenza della password da declinare per ottenere il pagamento della somma››; con la precisazione che ‹‹tale comunanza (parziale) di effetti non sia (è) idonea ad assimilare due fattispecie ontologicamente così diverse, quali una delegazione titolata ed un titolo di credito›› ed a far ritenere che al bonifico domiciliato possano essere estesi, in via automatica, i principi contenuti nella disposizione dell’art. 43, secondo comma, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736. Non senza rilevare che ‹‹l'assetto contrattuale vigente tra le parti determina una deroga alla disciplina generale dettata dall'art. 1189 cod. civ., che, in tema di obbligazioni, dispone la liberazione del 5 debitore adempiente in buona fede in favore del creditore apparente›› (e ciò in quanto, nella specie, "il mandatario che abbia effettuato il pagamento in favore di persona diversa dal legittimato non è liberato dalla propria obbligazione, dovendo dimostrare la diligenza nell'adempimento"), il Tribunale ha ritenuto che fosse Poste LI s.p.a. il contraente onerato di dimostrare di avere correttamente pagato al beneficiario e che l’inadempimento non fosse ad essa imputabile per avere adoperato tutta la diligenza del caso concreto, per essersi la società attenuta alle istruzioni ricevute e per avere espletato con diligenza gli obblighi sulla stessa incombenti per la identificazione del soggetto beneficiario del pagamento, cosi operando ‹‹nel rispetto delle condizioni generali di contratto››. Al riguardo, il giudice di appello ha rilevato, da un lato, che la comunicazione di NE s.p.a. in merito al bonifico domiciliato recava l’indicazione del solo nome e cognome del beneficiario, ma non la data di nascita ed il codice fiscale, e che nell’ordine di bonifico era indicato il codice fiscale, ma non la data di nascita ed il documento di identificazione del beneficiario;
dall’altro, che nella quietanza di pagamento Poste LI s.p.a. aveva riportato, oltre agli estremi della patente di guida, anche il codice fiscale del soggetto che si era presentato all’incasso, la cui firma apposta sulla quietanza non era illeggibile;
di conseguenza, secondo il giudice di appello, la convenuta non era tenuta ad effettuare ulteriori accertamenti, una volta verificata la legittimazione del soggetto presentatosi per l’incasso del bonifico. Con specifico riferimento agli obblighi di diligenza, il Tribunale triestino ha negato portata precettiva alla raccomandazione, contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001, che segnalava l’opportunità per la banca negoziatrice dell’assegno di traenza di richiedere due documenti d’identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, concludendo che ‹‹l’aver pagato al beneficiario (ancorché presunto) di 6 un bonifico domiciliato, in mancanza di ulteriori istruzioni che pure potevano essere date, ed individuato come tale nella persona che ha mostrato un documento di identità con le generalità del beneficiario stesso, che ha fornito un codice fiscale non contenuto nella comunicazione della password (che non conteneva neanche la data di nascita del beneficiario stesso, dalla quale potenzialmente ricavarlo) e che inoltre era in possesso della password per l’incasso, costituisca(sse) una condotta che poteva essere ritenuta adeguata con riferimento all’obbligazione contrattualmente assunta››. 2. Fissata l’adunanza camerale, in prossimità della quale NE s.p.a. ha depositato memoria illustrativa, la Sezione sesta ha rinviato la causa alla pubblica udienza, stante il rilievo nomofilattico delle questioni prospettate. Fissata l’udienza pubblica, il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte. Con note di deposito ex art. 372 c.p.c. la ricorrente ha depositato le procure notarili, per mezzo delle quali sono stati conferiti i poteri di rappresentanza, e la notifica, effettuata a Poste LI, del deposito delle procure notarili, nonché memoria ex art. 378 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si deduce ‹‹Violazione e falsa applicazione dell’art. 43, secondo comma, del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (Legge assegni) e dell’art. 12 Disp. sulla legge in generale, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ.››. La ricorrente, nel censurare la decisione impugnata nella parte in cui esclude l’estensione analogica, alla fattispecie in esame, dell’art. 43 della legge assegni, ribadisce che il servizio di bonifico domiciliato presenta evidenti tratti di somiglianza con la struttura dell’assegno 7 bancario non trasferibile, poiché anch’esso risponde alla funzione di individuare un unico beneficiario della disposizione, non sostituibile, il cui diritto al pagamento deriva dall’ordine effettuato dal correntista all’Istituto. Premesso che la banca girataria per l’incasso di un assegno, secondo l’interpretazione fornita dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 12477 del 2018, risponde del pagamento se paga il titolo a persona diversa dal prenditore, salvo che non dimostri di avere adottato lo standard di diligenza qualificata adeguata ex art. 1176 cod. civ., sostiene che, sia che si applichi il richiamato art. 43, sia che si applichi la regola generale dell’art. 1218 cod. civ., è del tutto evidente che Poste LI s.p.a. non ha adottato le dovute cautele nella fase dell’esecuzione richieste dalla natura del servizio. 2. Con il secondo motivo si denunzia ‹‹Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1362, 1366 e 1370 cod. civ.; 1218, 1175 e 1176, secondo comma, cod. civ.; 2697 cod. civ., 35, secondo comma, d.P.R. n. 445 del 2000), ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in tema di individuazione del contenuto del contratto concluso tra le parti ed in tema di regime della prova liberatoria dell’inadempimento gravante sul debitore relativamente al grado di diligenza richiesto ed alla non imputabilità dell’impossibilità della prestazione››. La ricorrente censura la sentenza impugnata in quanto avrebbe ‹‹irrazionalmente e contraddittoriamente›› escluso la responsabilità della Banca, assumendo che la sua condotta sarebbe stata «sufficientemente diligente»; in particolare contesta al giudice di appello di essere pervenuto a tale conclusione, avendo inteso la sufficiente diligenza quale "prodotto" tra una omissione che si ascrive al cliente/creditore, il quale avrebbe potuto impartire «ulteriori istruzioni» alla Banca al fine di consentirle di dare esecuzione al bonifico 8 domiciliato con più elevato standard di sicurezza e l'adeguato sforzo organizzativo riconosciuto all'operatore bancario, che ha pagato a chi avrebbe «mostrato un documento di identità con le generalità del beneficiario». Assume, in particolare, che il percorso logico della decisione gravava non può essere condiviso, in quanto, in primo luogo, rovescia i termini del rapporto tra operatore bancario specializzato e cliente, ponendo a carico del secondo il rischio del buon fine dell’operazione di pagamento del tutto ordinaria;
in secondo luogo, attinge il fatto dell’identificazione del prenditore allo sportello in totale assenza di qualsiasi indice probatorio esterno, valutabile ex post dall’autorità giudiziaria. La ricorrente, in particolare, evidenzia, quanto alla supposta ‹‹possibilità››, per NE s.p.a., di allegare alla richiesta di bonifico domiciliato ‹‹un maggior numero di informazioni››, utili a identificare il destinatario del pagamento, come siffatta circostanza non possa ritenersi ‹‹storicamente›› vera, dato che ‹‹nel flusso telematico il cliente non poteva inserire altri dati, perché la piattaforma informatica apprestata da Poste non lo permetteva›› e considerato, in ogni caso, che, era ‹‹proprio (e solo) Banca Poste, ai fini dell'esecuzione del bonifico domiciliato cui essa deve(doveva) provvedere, a stabilire lo standard di informazioni richieste al suo cliente››; cosicché, una volta attivata telematicamente la richiesta di bonifico domiciliato con l'indicazione dei dati necessari - secondo le prescrizioni della piattaforma delle Poste - a identificare, senza possibilità di dubbio, il beneficiario del pagamento, doveva intendersi concluso il contratto che la Banca era tenuta ad eseguire e nessuna incidenza poteva essere attribuita alla condotta del cliente che aveva inserito nel form predisposto dall’operatore qualificato i dati dallo stesso richiesti e da questi reputati sufficienti per prendere in carico il bonifico, dovendo 9 piuttosto la Banca dare corso non solo alla prestazione centrale (il pagamento al beneficiario), ma anche alle obbligazioni preparatorie, connesse e inerenti, e tra esse, prima tra tutte, la verifica della coincidenza effettiva tra soggetto indicato dal disponente e soggetto presente allo sportello per la riscossione della somma bonificata. Lamenta, sotto altro profilo, che il giudice di appello avrebbe ‹‹pretermesso la grave questione relativa alla identificazione del soggetto che aveva incassato il bonifico domiciliato nonché quella strettamente connessa, ma in larga parte autonoma, della mancanza agli atti del processo di una copia dei documenti di identità da quegli (asseritamente) mostrati allo sportello bancario››; tale punto "decisivo" presenterebbe, secondo la ricorrente, una ‹‹triplice conformazione››: da un lato, imponeva di verificare quale fosse il grado di specificazione nel contratto degli obblighi assunti da Banca Poste;
da un altro lato, di sperimentare se la valutazione, svolta dal giudice di merito in relazione al grado di diligenza di Banca Posta, fosse coerente o in contrasto con gli standard valutati esistenti nella realtà sociale;
dall’altro lato ancora, se e come si ponesse in collegamento con gli altri due punti la tematica della mancata acquisizione agli atti del processo di copia leggibile del documento (asseritamente) esibito dal prenditore in fase di identificazione allo sportello. Prendendo le mosse dall’art. 3 dell’accordo negoziale, in primo luogo, censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che, ai fini dell'identificazione del prenditore allo sportello, sarebbe sufficiente, in conformità agli standard sociali applicabili al caso di specie, la presentazione di un solo documento, non concorrendo, invece, a individuare il livello di diligenza qualificata richiesta la raccomandazione ABI formulata con la circolare del 7 maggio 2001, che suggerisce agli operatori bancari di identificare il prenditore di un assegno non trasferibile mediante due documenti;
in secondo luogo, 10 si contesta al giudice di appello di avere disatteso le condizioni contrattuali, relative al procedimento di identificazione del prenditore, le quali prevedevano il confronto tra i dati anagrafici contenuti nella richiesta telematica effettuata dal cliente a Poste LI (richiesta che l'operatore postale scrutina allo sportello direttamente a video) e quelli contenuti ‹‹nei documenti di riconoscimento presentati›› dal beneficiario;
in terzo luogo, - secondo la ricorrente - non è discutibile che Poste LI ‹‹non abbia fornito la prova dell'identificazione del prenditore della somma››, essendo, quindi, assente ‹‹la prova sia dello sforzo specificamente diligente ex art. 1176, comma 2, cod. civ.››, sia ‹‹dell'esatto adempimento del programma contrattuale ex art. 1218 cod. civ.››. Denuncia, in sostanza, la ricorrente ‹‹la mancanza, agli atti del processo, della copia dei documenti che Banca Poste avrebbe dovuto esaminare ai fini dell'identificazione del percettore del pagamento›› e che il Tribunale triestino avrebbe totalmente obliterato la questione, assolutamente decisiva e assorbente ai fini della soluzione del caso, poiché, non essendo ‹‹stata versata agli atti del processo una copia leggibile dei documenti di identità del percettore della somma, non era ontologicamente nemmeno prefigurabile in astratto›› "la dimostrazione dell'adempimento dell'obbligo di identificazione, in particolare della verifica della coincidenza tra i dati anagrafici riportati nei documenti presentati allo sportello e le indicazioni inserite dal richiedente il bonifico nel «flusso informatico» digitato nella piattaforma di Poste". Soggiunge che la mancata conservazione di una copia del documento esaminato ai fini dell’identificazione del soggetto presentatosi allo sportello inciderebbe comunque sulla valutazione della conformità della diligenza agli standard sociali. 3. Con il terzo motivo si prospetta ‹‹omesso esame, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., circa un fatto decisivo 11 per il giudizio (la mancata produzione, da parte della Banca negoziatrice, di una copia del documento di identità presentato dal falso prenditore al momento della riscossione) che è stato oggetto di discussione tra le parti. Nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione dedotta dalla parte, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.››. Assume la ricorrente che il Tribunale avrebbe trascurato di esaminare la questione dell’assenza di una copia del documento di riconoscimento presentato dal (presunto) beneficiario e che la motivazione della sentenza non illustra le ragioni che avrebbero consentito di addivenire al convincimento che l’operatore bancario avesse agito con “sufficiente diligenza”. Sostiene, quindi, che il fatto storico rilevante è costituito dalla pacifica mancanza della documentazione e dall’assenza di verifiche circa l’identità del beneficiario, avendo il Tribunale desunto dal fatto dell’esistenza di un pagamento il corretto procedimento di identificazione della persona del beneficiario, in tal modo rendendo una motivazione carente. 4. Preliminarmente, deve rilevarsi l’improcedibilità del ricorso, in quanto la parte ricorrente, pur avendo allegato espressamente (enunciando la circostanza in ricorso) che la sentenza, contro cui ricorre, è stata notificata in data 15 febbraio 2021, non ha ottemperato l’onere di deposito di copia autentica della sentenza notificata munita di relata di notificazione, comprensiva del messaggio di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata e delle ricevute di avvenuta consegna e accettazione, adempimento prescritto dall’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc civ.; né peraltro la copia notificata della sentenza si rinviene nella produzione della controricorrente. (Cass., sez. U, 16/04/2009, n. 9005; Cass., sez. U, 02/05/2017, n. 10648). La improcedibilità va dichiarata d’ufficio e non può ritenersi sanata 12 dalla circostanza che la controparte abbia notificato il controricorso senza formulare alcuna eccezione (Cass., sez. U, 25/03/2019, n. 8312; Cass., sez. 2, 26/10/2017, n. 25453, Cass., sez.
6- L, 29/11/2016, n. 24178). A tale regola si deroga nel solo caso in cui il ricorso per cassazione sia stato notificato prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato. Difatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, pur in difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, il ricorso per cassazione deve ugualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza, indicata nel ricorso, e quella della notificazione del ricorso, emergente dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., sez. 6 – 3, 10/07/2013, n. 17066; Cass., sez. 6 -3 , 30/04/2019, n. 11386). Siffatta prova di resistenza nel caso in esame dà esito negativo, atteso che la sentenza è stata pubblicata in data 22 dicembre 2020 ed il ricorso è stato notificato il 16 aprile 2021. 5. In ogni caso, anche se il ricorso fosse stato scrutinabile, sarebbe comunque risultato infondato per le ragioni che di seguito si espongono. 6. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 6.1.a L’inammissibilità del motivo emerge anzitutto alla luce dell’ultimo rilievo formulato dalla stessa società ricorrente, atteso che la doglianza concerne l’asserita violazione di una norma di legge la cui 13 applicazione, alla stregua delle stesse deduzioni della denunciante, sarebbe irrilevante. 6.1.b. L’inammissibilità del motivo emerge anche in considerazione della reale ratio decidendi della sentenza impugnata, con la quale esso non sembra adeguatamente confrontarsi (v., già, in tal senso, con riguardo ad una fattispecie sovrapponibile alla presente, Cass., sez. 13/09/2022, n. 26866). Il giudice d’appello, infatti, pur affermando che alla fattispecie in esame non può estendersi la disciplina contenuta nell’art. 43, secondo comma, R.D. n. 1736 del 1933, ha ritenuto soggetta la fattispecie medesima al regime della responsabilità contrattuale, correttamente sancendo, sul piano della ripartizione dell’onere probatorio, che gravava su Poste LI s.p.a l’onere di dimostrare, alternativamente, o di avere esattamente adempiuto (pagando al reale beneficiario) o (nell’ipotesi in cui avesse pagato a persona diversa) di avere comunque eseguito la prestazione con la dovuta diligenza (che è quella nascente, ai sensi del secondo comma dell'art. 1176 cod. civ., dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve), con conseguente non imputabilità dell’inadempimento. Tale regime di responsabilità (con la connessa regola di riparto dell’onere probatorio), a seguito dell’interpretazione evolutiva dell’art. 43, secondo comma, della legge sugli assegni, offerta dalla giurisprudenza di legittimità, non si differenzia dal regime che connota la responsabilità della banca negoziatrice verso il traente per l’ipotesi di pagamento dell’assegno bancario non trasferibile a persona diversa dal prenditore. Infatti, questa Corte, nel suo massimo consesso (con la sentenza n. 12477 del 2018 delle Sezioni Unite, richiamata anche dalla ricorrente) ha affermato – e il principio è stato successivamente più volte ribadito a sezione semplice (Cass. 11/05/2023, n. 12861; Cass. 12/02/2021, n. 3649) – che la responsabilità della banca negoziatrice ha carattere 14 contrattuale da contatto sociale e, pertanto, non ha natura di responsabilità oggettiva, la quale è ravvisabile solo laddove difetti un rapporto in senso lato “contrattuale” tra danneggiante e danneggiato, ed il primo sia chiamato a rispondere del fatto dannoso nei confronti del secondo, non per essere con questi entrato in contatto, ma in ragione della particolare posizione rivestita o della relazione che lo lega alla res causativa del danno. Da tale principio è stata tratta l’implicazione che la norma dell’art. 43, secondo comma, R.D. n.1736 del 1933 non comporta alcuna deroga ai principi generali in tema di identificazione del presentatore del titolo, talché la responsabilità della banca non si configura “in ogni caso”, anche a prescindere dall’elemento della colpa nell’errore sulla identificazione del prenditore, essendo la debitrice ammessa, nell’ipotesi di tale errore, alla prova liberatoria di avere comunque usato la dovuta diligenza nel procedere all’identificazione medesima. Anche alla luce della ratio decidendi della sentenza impugnata, pertanto, l’applicazione o meno del citato art. 43, secondo comma, della legge sugli assegni, non avrebbe mutato, nella sostanza, il regime di responsabilità concretamente applicabile nella fattispecie, desumibile, pur sempre, dalle regole generali contenute negli artt. 1176, secondo comma, e 1218 cod. civ. 6.1.c. In ogni caso, ove pure fosse stato possibile delibarlo nel merito, il primo motivo di ricorso sarebbe stato infondato. Correttamente il giudice di appello ha inquadrato il bonifico domiciliato nello schema della delegazione di pagamento, la quale, con riguardo al regime di responsabilità del delegato nei confronti del delegante per l’erronea individuazione del delegatario, è soggetta alla disciplina del mandato, che, a sua volta, ripete quella generale di cui all’art. 1218 cod. civ. La fattispecie del bonifico domiciliato, pertanto, risulta debitamente disciplinata dalla legge, non ponendosi alcuna necessità di ricorrere, attraverso il procedimento analogico, a 15 «disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe» (arg. ex art.12 preleggi) e quindi, nella specie, alla regola che disciplina la responsabilità della banca negoziatrice verso il traente di un assegno non trasferibile, a prescindere dalla asserita “somiglianza” tra i due istituti. 7. Il secondo motivo di ricorso, avuto riguardo alle censure in cui si articola, è in parte inammissibile e in parte infondato. 7.1.a. È, anzitutto, inammissibile la prima censura con cui si critica la sentenza impugnata per avere ritenuto – evidentemente sulla base di un accertamento di fatto – che il flusso della disposizione telematica effettuata da NE conteneva l’indicazione del nominativo, dell’indirizzo e del codice fiscale del beneficiario, ma non anche gli ulteriori dati anagrafici, non indicati negli appositi “campi” informatici, che avrebbero potuto consentire all’operatore postale di riscontrare l’eventuale diversa identità del soggetto richiedente il pagamento. Questa censura, oltre che tendente a suscitare dalla Corte di legittimità un apprezzamento dei fatti alternativo a quello svolto dal giudice del merito (in ordine alla asserita non corrispondenza al vero della circostanza relativa alla possibilità per l’ordinante, di inserire dati ulteriori nella piattaforma telematica), non si confronta con la reale ratio decidendi della statuizione impugnata. Il giudice di appello, infatti, non ha diminuito o escluso la responsabilità contrattuale della debitrice Poste LI s.p.a. in ragione del rilievo di un fatto colposo esclusivo o concorrente della creditrice NE s.p.a., ma ha escluso la responsabilità della debitrice per avere questa dimostrato di aver tenuto una condotta diligente nella identificazione del preteso beneficiario del bonifico domiciliato, pagando – dopo avere compiuto le verifiche previste dalle condizioni generali di contratto – alla persona che aveva esibito un 16 documento di identità con le generalità del reale creditore, e che inoltre era in possesso del codice fiscale e della password per l’incasso. Rispetto a questa ratio decidendi resta evidentemente estraneo il rilievo relativo alla mancata comunicazione telematica di dati ulteriori relativi alla persona del beneficiario che ne avrebbero consentito una più completa individuazione;
rilievo che deve reputarsi svolto ad abundantiam da parte del giudice del merito, con conseguente inammissibilità della censura ad esso rivolta. 7.1.b. La seconda censura del secondo motivo, invece, è in parte inammissibile e in parte infondata. 7.1.b.I. È inammissibile nella parte in cui critica l’interpretazione compiuta dal giudice di appello del contratto concluso tra NE e Poste LI, sull’assunto che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il detto regolamento contrattuale (art. 3) avrebbe obbligato espressamente Poste LI s.p.a., in qualità di delegata al pagamento, a riscontrare la concordanza dei dati anagrafici contenuti nella disposizione telematica con quelli riportati sui «documenti di riconoscimento», così imponendo testualmente la presentazione (e la conseguente verifica), non già di un solo documento, bensì di più documenti di identità corrispondenti ai tipi individuati nell’art. 35, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000. Secondo il pacifico e consolidato orientamento di questa Corte, l’interpretazione del contratto, traducendosi in un’operazione di ricerca ed individuazione della comune volontà dei contraenti, costituisce un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per violazione delle regole ermeneutiche (ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), oppure per inadeguatezza di motivazione (ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., nella formulazione antecedente alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, ove applicabile), oppure, ancora, nel vigore del novellato testo di detta 17 norma, per omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti (Cass. 14/07/2016, n. 14355; v. anche, tra le altre, Cass. 22/06/2005, n. 13399). Quale che sia la censura in concreto formulata, nessuna di esse può, peraltro, risolversi in una critica del risultato esegetico raggiunto dal giudice del merito, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione, atteso che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data al contratto dal giudice del merito non deve essere l’unica possibile, né la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni (ex multis, Cass. 2/05/2006, n. 10131; Cass. 20/11/2009, n. 24539; Cass. 15/11/2017, n. 27136; Cass. 28/11/2017, n. 28319). Nel caso di specie, il giudice di appello ha espressamente considerato il testo delle condizioni generali di contratto che imponevano a Poste LI s.p.a. di riscontrare «la concordanza dei dati anagrafici contenuti nella disposizione telematica con quelli riportati sui documenti di riconoscimento presentati dal beneficiario della riscossione» ed ha, all’evidenza, plausibilmente interpretato l’espressione «documenti di riconoscimento presentati» come riferita al documento di identità di volta in volta esibito allo sportello dal richiedente il pagamento. D’altra parte, la plausibilità di tale interpretazione trova conferma nella circostanza che la clausola contrattuale non prevedeva che il beneficiario dovesse presentare due documenti ma si limitava, genericamente, a fare riferimento ai «documenti di riconoscimento presentati dal beneficiario», così rendendo evidente che, ai fini dell’esatto adempimento dell’obbligazione contrattualmente assunta, era sufficiente che la verifica dei dati anagrafici contenuti nella disposizione telematica fosse condotta controllandone la corrispondenza con quelli presenti nel documento di identità di volta in volta esibito dai richiedenti. 18 La circostanza che il giudice del merito abbia fornito una interpretazione del contratto sicuramente plausibile (se non decisamente corretta) esclude la possibilità di dolersene in sede di legittimità sol perché la parte che propone la censura aveva interesse a che fosse privilegiata una diversa interpretazione rimasta disattesa. La seconda censura veicolata con il secondo motivo di ricorso, appare, dunque, sotto questo aspetto, inammissibile, in quanto si risolve nella mera critica del risultato interpretativo raggiunto dal Tribunale e nella non consentita contrapposizione, a quella fornita dal giudice di merito, di una diversa e più favorevole interpretazione del contratto. 7.1.b.II. La seconda censura del secondo motivo di ricorso è, invece, infondata nella parte in cui – sull’assunto che il giudizio di osservanza o di violazione della regola di diligenza di cui all’art. 1176 cod. civ., formulato dal giudice del merito, sarebbe censurabile in Cassazione quando si ponga in contrasto con gli «standard valutativi esistenti nella realtà sociale» – sostiene che il necessario esame di due documenti di identità, ai fini dell’esatto adempimento dell’obbligo di identificazione del beneficiario del bonifico, sarebbe stato comunque imposto, a prescindere dalle previsioni contrattuali, dall’esigenza di conformarsi al modello di diligenza professionale di cui all’art. 1176, secondo comma, cod. civ., in conformità alla raccomandazione contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001. Al riguardo va osservato che – sebbene sia condivisibile, in linea generale, l’assunto secondo il quale il giudizio di inadempimento (o di adempimento) e il conseguente giudizio di responsabilità (o irresponsabilità) contrattuale, pur essendo riservati al giudice del merito, restano sindacabili in Cassazione quando si pongano in contrasto con i principi dell’ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e con quegli standard valutativi esistenti 19 nella realtà sociale che concorrono, con i menzionati principi, a comporre il diritto vivente (entrambi idonei a riempire di contenuto la nozione “elastica” di diligenza professionale richiesta dall’art.1176, secondo comma, cod. civ.: in tal senso, ad es., Cass. 21/03/2019, n. 8047 e Cass. 19/12/2019, n. 34107) – nella fattispecie non solo deve recisamente escludersi tale contrasto, ma deve riconoscersi che, al contrario, tanto i principi ordinamentali espressi dal diritto vivente quanto gli standard sociali integrativi dello stesso sarebbero stati violati proprio se fosse stata affermata la necessità della esibizione di due documenti di identità. In tal modo, infatti, per un verso, sarebbero stati disattesi i principi affermati da questa Corte circa il carattere non precettivo della raccomandazione contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 (Cass. 19/12/2019, n. 34107 e Cass. 13/09/2022, n. 26866, citt.); per altro verso, sarebbe stata disapplicata la regola, desumibile dalle disposizioni di legge sull’efficacia certificativa dei singoli documenti d’identità e comunque socialmente riconosciuta, secondo cui l’attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento di identità personale. 7.1.c. La terza censura prospettata con il secondo motivo è infondata, sia nella parte in cui deduce la violazione delle regole di riparto dell’onere probatorio, sia nella parte in cui deduce la violazione dell’art. 1176, secondo comma, cod. civ. Il giudice di appello ha ritenuto che Poste LI s.p.a. avesse fornito la prova di avere adoperato la dovuta diligenza professionale nella identificazione della persona presentatasi all’incasso, da un lato procedendo, nel rispetto delle condizioni generali di contratto, a riscontrare la concordanza dei dati anagrafici contenuti nella disposizione telematica effettuata da NE s.p.a. con quelli riportati sul documento di riconoscimento presentato allo sportello dal preteso 20 beneficiario per la riscossione;
e, dall’altro lato, ricevendo, da parte di quest’ultimo, la comunicazione del proprio codice fiscale e della parola chiave fornitagli dall’ordinante, onde controllarne la coincidenza con quelli presenti nel flusso del mandato elettronico. Il Tribunale, inoltre, ha ritenuto accertato, in fatto, che il documento di identità esibito dalla persona presentatasi all’incasso era stato annotato nella quietanza di pagamento, unitamente al codice fiscale. Movendo da tale accertamento di fatto, il giudice di appello ha dunque inferito che il documento, i cui estremi erano stati annotati sulla quietanza di pagamento insieme al codice fiscale, fosse stato debitamente verificato senza poterne evidentemente apprezzare, prima facie, l’eventuale falsità; e ha concluso che l’aver proceduto all’attività di identificazione mediante riscontro di un documento di identità apparentemente autentico (tra l’altro esibito da persona in possesso del codice fiscale e della password per l’incasso comunicata dalla società ordinante il bonifico) e privo di evidenti anomalie tali da richiedere maggiori cautele ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di identificazione secondo gli standard propri del banchiere fosse condotta perfettamente conforme al modello sociale di diligenza professionale, escludendo l’esigibilità dalla banca mandataria di ulteriori cautele. Viene, dunque, in considerazione un motivato accertamento di merito (come tale, incensurabile in sede di legittimità), all’esito del quale il giudice di appello, lungi dall’attribuire l’onere probatorio ad una parte diversa da quella cui sarebbe spettato secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni (nel che soltanto sarebbe ravvisabile la violazione dell’art. 2697 cod. civ.: cfr., ex multis, Cass. 29/05/2018, n. 13395 e Cass. 23/10/2018, n. 26769), ha invece ritenuto che Poste LI s.p.a. avesse debitamente assolto quello impostole dalla norma generale di cui all’art. 1218 cod. civ., pur traendo questa 21 dimostrazione, anziché dal mezzo di prova precostituita rappresentato dalla copia del documento (che non è stata prodotta agli atti), dal ragionamento inferenziale fondato su una presunzione che, movendo dal fatto accertato dell’annotazione del documento sulla quietanza di pagamento, ha consentito di risalire al fatto ignoto della verifica della sua – almeno prima facie – apparente autenticità. Da un lato, dunque, la mancata produzione in giudizio della copia del documento rileva, non come fatto sostanziale indice della ontologica non prefigurabilità in astratto della dimostrazione dell’adempimento dell’obbligo di identificazione, bensì come mera omissione processuale e probatoria, ovverosia come mancata allegazione di un mezzo probatorio precostituito del fatto oggetto della prova liberatoria della debitrice, che il giudice del merito, nel pieno esercizio delle proprie prerogative, ha tuttavia reputato irrilevante, ritenendo di potere desumere la predetta prova liberatoria da un diverso mezzo istruttorio, costituito dal ragionamento presuntivo;
al riguardo, va ricordato il consolidato principio secondo il quale tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento - ad esso funzionale - delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 4/07/2017, n. 16467; Cass. 23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). Dall’altro lato, l’accertata posizione in essere, da parte di Poste s.p.a., di una attività di identificazione della persona presentatasi allo sportello, fondata sulla previa verifica – oltre che della corrispondenza della password e del codice fiscale a quelli indicati nel flusso telematico – anche dell’apparente autenticità del documento di identità da essa esibito, non può essere considerata in contrasto né con i principi 22 ordinamentali né con gli standard valutativi sociali della diligenza professionale, dal momento che essa attività, al contrario, appare perfettamente conforme alla regola, socialmente riconosciuta, secondo cui l’identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro del documento di identità di volta in volta esibito (Cass. 19/12/2019, n. 34107, cit.); né, in mancanza di specifica prescrizione normativa, può reputarsi esistente una best practice che impone al delegato di pagamento l’estrazione di copia e la conseguente conservazione del documento esaminato in funzione dell’identificazione del delegatario, anche in ragione della necessità di bilanciare le esigenze dell’attività di identificazione con quelle di tutela della riservatezza della persona identificata, che consentono la conservazione della copia riprodotta solo in casi stabiliti selettivamente dalla legge e non oltre il tempo necessario in rapporto alle finalità perseguite (cfr. la delibera del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 27 ottobre 2005). 8. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. In primo luogo, infatti, il vizio di omesso esame si può configurare solo in ipotesi di omessa considerazione di un fatto “storico” decisivo e controverso, non anche in ipotesi di omessa valutazione di un elemento istruttorio (ex multis, a partire da Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053, Cass. 8/09/2016, n. 17761; Cass. 29/10/2018, n. 27415; Cass. 8/11/2019, n. 28887). Nella fattispecie, con riguardo alla circostanza della mancata produzione in giudizio della copia del documento di identità, si è già sopra evidenziato che essa circostanza rileva, non come fatto sostanziale indice della ontologica non prefigurabilità in astratto della dimostrazione dell’adempimento dell’obbligo di identificazione, bensì come mera omissione processuale e probatoria, ovverosia come mancata allegazione di un mezzo probatorio precostituito del fatto 23 storico oggetto della prova liberatoria della debitrice;
fatto storico (la concreta verifica del documento di identità, con esito che non ne escludeva – prima facie – la presumibile autenticità) che, invece, è stato debitamente preso in considerazione dal giudice del merito, il quale ne ha tratto la dimostrazione da un diverso mezzo di prova. In secondo luogo, il vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., si può configurare solo rispetto ad una domanda o ad una eccezione (la quale consiste nell’allegazione di un fatto impeditivo, modificativo od estintivo del diritto azionato), non anche rispetto ad un argomento difensivo, sia pure ripetutamente ribadito negli atti processuali di parte. 9. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. In ragione del rilievo sistematico della questione sottoposta alla Corte, le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra le parti. Sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto (Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a 24 titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione