Sentenza 24 luglio 2018
Massime • 1
In tema di causa di estinzione del reato ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen., il requisito dell'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa ostativa, quale che sia la sua natura.
Commentario • 1
- Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 13 novembre 2023
1. La questione Il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Roma revocava – su richiesta della locale Procura della Repubblica – la sospensione condizionale della pena concessa ad un condannato, con sentenza divenuta irrevocabile nel 2008, per avere commesso nel quinquennio rilevante un ulteriore reato ai sensi dell'art. 168, co. 1, n. l, cod. pen.. Ciò posto, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione la difesa che, tra i motivi ivi addotti, deduceva erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 168, co. 1, n. 1, cod. pen. ed apparenza della relativa motivazione, in quanto, a suo avviso, era stata disposta la revoca della sospensione condizionale …
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Sul provvedimento
Testo completo
Σ 35 191-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: MATILDE CAMMINO Presidente - Sent. n. sez. 1294/2018 UP 22/05/2018- ANTONIO PRESTIPINO R.G.N. 6926/2018 GEPPINO RAGO ANNA MARIA DE SANTIS GIOVANNI ARIOLLI Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AR IN nato a [...] il [...] LE CO nato a [...] il [...] MO IN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/12/2017 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CO SALZANO che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. udito il difensore di TE e RI, Avv. BELLISSIMA LUIGI il quale insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. I difensori degli imputati TE IN, LE RA e TT IN ricorrono per cassazione avverso la sentenza del 5/12/2017 della Corte di appello di Milano che, in parziale riforma di quella emessa in data 3/11/2016 dal G.U.P. del Tribunale di Pavia a seguito di giudizio abbreviato, ha rideterminato la pena inflitta al LE e al TE in anni due e mesi dieci di reclusione ed € 600,00 di multa, confermando la pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed € 800,00 di multa inflitta al TT, in ordine ai reati di rapina aggravata e ricettazione aggravata in concorso.
2. Con un unico motivo, la difesa di LE e TE deduce l'inosservanza e/o l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva aggravata. La Corte territoriale, infatti, ai fini dell'applicazione della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., aveva fatto erroneamente riferimento alle sentenze di applicazione pena indicate nel casellario giudiziale, non tenendo conto, invece, che il decorso del quinquennio dall'irrevocabilità di dette decisioni comportava l'estinzione del reato e dei connessi effetti penali, ivi compresa, pertanto, la rilevanza dell'illecito ai fini della contestazione della recidiva. Né, poi, poteva ritenersi che l'effetto estintivo fosse precluso dalla circostanza che gli imputati avessero commesso nel quinquennio altro reato contro il patrimonio tenuto conto che quelli oggetto delle sentenze di applicazione pena non erano relativi a delitti della stessa indole, stante l'assenza di identità della norma incriminatrice, del bene giuridico violato e del movente delittuoso.
2.1. La difesa di OL IN deduce, quale primo motivo, l'erronea applicazione degli artt. 110 e 628, commi 1 e 3 nn. 1 e 2, cod. pen., sul rilievo dell'assenza di un contributo materiale, anche di tipo agevolatore, apportato dall'imputato alla rapina, avendo tenuto un contegno meramente passivo e del tutto irrilevante ai fini della realizzazione della condotta altrui, quale quello di essersi limitato a transitare nei pressi dei luoghi ove si è svolto il reato. Nessun contatto, dunque, vi era stato tra il ricorrente e gli altri due rapinatori.
2.2. Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 114 cod. pen., sul rilievo del mancato riconoscimento "dell'attenuante della minima partecipazione", posto che l'apporto dell'imputato era risultato così lieve da apparire, nell'ambito dell'accertamento del nesso di causalità tra la sua condotta e la realizzazione del reato, quasi trascurabile e del tutto marginale.
2.3. Con il terzo motivo deduce la mancanza di motivazione in relazione al 2 "diniego di applicazione delle attenuanti generiche", che il giudice del merito aveva fondato esclusivamente su un giudizio di non gravità del fatto reato, omettendo di considerare altri elementi circostanziali che possano giustificare un'ulteriore riduzione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. I ricorsi sono inammissibili.
3.1. Quanto alle censure mosse dagli imputati TE e LE queste muovono dall'errato presupposto che l'effetto estintivo del reato previsto dall'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. sia precluso soltanto laddove l'imputato commetta, nel quinquennio, altro delitto della stessa indole. Trattasi di un'interpretazione che contrasta, all'evidenza, con il dato letterale della disposizione che richiede il requisito della stessa indole esclusivamente per le contravvenzioni, per come si ricava dalla presenza della disgiuntiva "ovvero" che il legislatore ha volutamente inserito tra tali due diverse categorie di reati proprio al fine di ricomprendere la commissione di qualunque tipo di delitto tra le ipotesi ostative all'effetto estintivo (a proposito dell'analoga disposizione dettata in tema di revoca della sospensione condizionale della pena dall'art. 168 cod. pen. vedi in senso confermativo ex multis Sez. 6, n. 10349 del 6/2/2013, Rv. 254688). Avendo, pertanto, entrambi gli imputati commesso altri delitti nel quinquennio per come specificamente evidenziato dalla Corte territoriale, le precedenti condanne a pena patteggiata sono state correttamente apprezzate ai fini della ricorrenza dei presupposti oggettivi per l'applicazione della recidiva qualificata. Peraltro, per mera completezza, quanto alla posizione del LE, la censura parte anche dall'errato presupposto (vedi pag. 2 del ricorso) che dall'esame del certificato del casellario giudiziale in atti risulti che la precedente condanna a pena patteggiata sia relativa a reato in materia di stupefacenti e, dunque, non trattandosi di "delitto della stessa indole" rispetto a quello successivo di truffa per cui l'imputato è stato condannato nel quinquennio, di tale precedente condanna non debba tenersi conto. Trattasi di rilievo errato, in quanto la condanna del Tribunale di Catania a pena patteggiata si riferisce al delitto di rapina, per come espressamente precisato dalla Corte d'appello nella sentenza impugnata (vedi pag. 7) e per quanto si ricava dalla consultazione del certificato in atti.
3.2. Quanto alla posizione del TT, il primo motivo di ricorso, volto 3 ad escludere la rilevanza causale del contributo prestato dal ricorrente alla rapina commessa dagli altri due complici, si fonda su una ricostruzione dei fatti che non corrisponde a quella asseverata dalle decisioni di merito, in quanto risulta che l'imputato ha consapevolmente accompagnato - con condotta che sul piano causale risulta pienamente agevolatrice - i rapinatori nelle varie fasi antecedenti e successive alla rapina, per come dimostrato dalla certa riferibilità e disponibilità in capo all'imputato di una delle auto (una Fiat Brava) utilizzate per commettere la rapina (all'imputato è risultato intestato il contratto di assicurazione), dalla presenza sui luoghi interessati dall'azione delittuosa (per come ricavato dai sistemi comunali di video-sorveglianza e dall'identificazione con colui che in quei frangenti era a bordo dell'auto e nelle vicinanze della banca) e dalla chiamata in correità di uno dei complici (il LE). La doglianza finisce, dunque, per essere aspecifica poiché fonda il proprio motivo di diritto su un presupposto di fatto avente carattere parziale ed omette di confrontarsi con le integrali risultanze alle quali sono pervenuti concordemente i giudici di merito, sulla scorta di una molteplicità e concordanza di elementi a carico.
3.3. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento dell'attenuante del contributo di minima importanza. La Corte d'appello, nell'escludere la ricorrenza di tale circostanza, ha fatto riferimento alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui non può qualificarsi come minima partecipazione il ruolo di chi accompagna i rapinatori a commettere il reato e ne assicura la fuga, trattandosi di attività fondamentale nella programmazione ed esecuzione del delitto, facendo gli altri complici affidamento su tale presenza, altrimenti dovendo dividersi i compiti, con ciò vedendo diminuire le possibilità di successo (Sez. 2, n. 46588 del 29/11/2011, Rv. 251223).
3.4. Inammissibile è anche l'ultimo motivo di ricorso. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244). Al riguardo, si è fatto riferimento tanto alla gravità del 4 reato che alla capacità a delinquere dell'imputato che annovera diversi precedenti specifici. Peraltro, la doglianza è anche del tutto generica, in quanto il ricorrente ha omesso di indicare quali sarebbero stati gli indici positivi evidenziati alla Corte di appello che detto giudice avrebbe omesso di apprezzare.
4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità della somma di € 2.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di € 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/5/2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Ariolli Matilde Cammino illla DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 24 LUG. 2018 IL H Cancelliere E CANCELLIERE R P U Claudia Pianelli O N J E 15