Ordinanza 13 giugno 2023
Massime • 1
Le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un legame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, doveri che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale, sicché le attribuzioni finanziarie a favore del convivente "more uxorio", effettuate nel corso del rapporto per far fronte alle esigenze della famiglia (nella specie, versamenti di denaro sul conto corrente del convivente con quindici bonifici per un importo complessivo di € 74.000), configurano l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza, per la cui valutazione occorre tener conto di tutte le circostanze fattuali, oltre che dell'entità del patrimonio e delle condizioni sociali del "solvens".
- Francesco De Rosa · https://www.eutekne.info/
Sul provvedimento
Testo completo
c) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., di norme di diritto, per avere la Corte d'appello quanto alla domanda di restituzione dell'importo di C 54.696,98, oltre agli interessi maturati, violato gli artt.1362 e 1363 c.c., erroneamente eio falsamente interpretando la volontà dei contraenti di cui all'accordo del 5/11/2012; d) con il quarto motivo, l'omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., circa fatto decisivo, per avere la 3 di 9 2e945d6a b38cf32b Firmato DEI: P ALAZZINI CLAUDIO Emeo ARUBAPEC S.P .A. NG CA 3 Serial#: 4e 95243674bbe68b7600da382556f17b Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emeo Da: CA DI FIRtsilA QU ALIFICATA P ER MODELLO ATE Serial# Oscuramento d'Ufficio Numero registro generale 17836,2021 Numero sezionale 2935,2023 Nurnero di raccoltrme Tale 16864,2023 Corte d'appello omesso di considerare che la somma ia p Aicazione 11E16,2023 74.000,00 era stata impiegata dalla per la costruzione di R.A. casa di sua esclusiva proprietà, che la somma era superiore al reddito annuale dell B.A. le che la stessa era stata ricavata da un mutuo cui il B.A. aveva dovuto fare ricorso;
e) con il quinto motivo, l'omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo, per avere la Corte d'appello omesso di considerare l'inadempienza della convenuta all'accordo del 5/11/2012, per essersi appropriata dell'abitazione coniugale, già concordemente assegnata al [B.A. 1 privandolo del godimento e facendo venir meno gli obblighi connessi al godimento stesso e all'accollo dei mutui. 2. La prima censura è infondata. Non ricorre, anzitutto, il vizio di motivazione meramente apparente o di omessa motivazione su fatto decisivo, avendo la Corte d'appello esaustivamente vagliato il materiale probatorio e motivato in modo logico e coerente. Questa Corte, a Sezioni Unite, ha chiarito (SS.UU. 22232 del 03/11/2016) che «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (nella specie si è ritenuta tale una motivazione caratterizzata da considerazioni affatto incongrue rispetto alle questioni prospettate, utilizzabili, al più, come materiale di base per altre successive argomentazioni, invece mancate, idonee a sorreggere la decisione). Nella specie, la Corte d'appello ha espresso, in modo esaustivo, le ragioni giuridiche poste a fondamento della propria decisione, valutando, quanto alla somma di e 74.000,00, le modalità dei 4 di 9 2e945d6a b38cf32b Firmato DEI: P ALAZZINI CLAUDIO Emeo ARUBAPEC S.P .A. NG CA 3 Serial#: 4e 95243674bbe68b7600da382556f17b Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emeo Da: CA DI FIRtsilA QU ALIFICATA P ER MODELLO ATE Serial# Oscuramento d'Ufficio Numero registro generale 17836,2021 Numero sezionale 2935,2023 versamenti, il reddito elevato di cui godeva all'epoca il B.. : le NurneroLsenerale 16864f2023 licazione 11E16,2023 necessità della famiglia con tre figli e rilevando, quanto alla somma di C 54.696,98, versata in esecuzione dell'accordo del novembre 2012, a definizione dei rapporti tra i due alla cessazione della convivenza, che l'accollo del mutuo da parte del B.A. non era condizionato alla locazione dell'immobile di proprietà della I R.A. mancando la volontà di concederlo in locazione, la durata e la quantificazione di un canone, neppure evincendosi tale nesso dal tenore letterale dell'atto o dal comportamento successivo delle parti, non potendo conseguentemente prospettarsi, sotto tale profilo, alcun vizio comportante la nullità della pronuncia medesima. 3. La seconda e la quarta censura sono inammissibili. La Corte d'appello, in relazione alla somma di C 74.000,00, versata dal B.A. alla R.A. , tra il 2007 ed il 2008, durante la convivenza della coppia, dopo la nascita di due figli e poco prima della nascita del terzo figlio, ed impiegata per la costruzione della casa, destinata ad abitazione della famiglia di fatto, in I omIssis di proprietà della I R.A. L pur condividendo quanto affermato in primo grado in ordine alla mancata prova della dazione a titolo di mutuo, in difetto di prova di un accordo delle parti per la restituzione della somma ali B.A. l, ha ritenuto che la somma fosse stata erogata in adempimento di un'obbligazione naturale ex art.2034 c.c.. Il ricorrente si limita a dedurre che sarebbe stato travalicato il limite della proporzionalità ed adeguatezza necessario per l'applicazione dell'art.2034 c.c. e che sarebbe stato omesso l'esame di circostanze fattuali decisive relative al superamento del reddito annuale (dichiarato) del B.A. e alla necessità di contrarre un finanziamento per farvi fronte. Orbene, questa Corte ha da tempo affermato che «razione generale di arricchimento ha come presupposto fa locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, 5 di 9 2e945d6a b38cf32b Firmato DEI: P ALAZZINI CLAUDIO Emeo ARUBAPEC S.P .A. NG CA 3 Serial#: 4e 95243674bbe68b7600da382556f17b Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emeo Da: CA DI FIRtsilA QU ALIFICATA P ER MODELLO ATE Serial# Oscuramento d'Ufficio Numero registro generale 17836,2021 Numero sezionale 2935,2023 Numero di‘_accolta generale 16864f2023 sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizo de la causa ata puhobiicazione 11E16,2023 qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale», cosicché è, pertanto, possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente "more uxorio" nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza (Cass. 11330/2009); successivamente, questa Corte (Cass. 1277/2014) ha poi chiarito che «Le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un legame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale. Ne consegue che le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente "more uxorio" effettuate nel corso del rapporto (nella specie, versamenti di denaro sul conto corrente del convivente) configurano l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 cod. civ., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza, senza che assumano rilievo le eventuali rinunce operate dal convivente - quale quella di trasferirsi all'estero recedendo dal rapporto di lavoro ancorché suggerite o richieste dall'altro convivente, che abbiano determinato una situazione di precarietà sul piano economico, dal momento che tali dazioni non hanno valenza indennitaria, ma sono espressione della solidarietà tra due persone unite da un legame stabile e duraturo». Tale ultimo principio è stato ribadito da Cass.1266 /2016. 6 di 9 2e945d6a b38cf32b Firmato DEI: P ALAZZINI CLAUDIO Emeo ARUBAPEC S.P .A. NG CA 3 Serial#: 4e 95243674bbe68b7600da382556f17b Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emeo Da: CA DI FIRtsilA QU ALIFICATA P ER MODELLO ATE Serial# Oscuramento d'Ufficio Numero registro generale 17836,2021 Numero sezionale 2935,2023 La proporzionalità ed adeguatezza va vagliata alla lu ce N uiirociliraytaroiuto.t.diiecrianiee 738/06E4:23 circostanze del caso, dovendo la prestazione risultare adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni socia li del «solvens». L'indagine sulla sussistenza di un dovere morale e sociale e lo stabilire se una prestazione abbia il carattere della adeguatezza e della proporzionalità si risolve in accertamento di fatto, riservato al giudice di merito, incensurabile in Cassazione se sorretto da motivazione sufficiente e immune da vizi logici e da errori di diritto (cfr. Cass. 3173/2003; Cass. 14732/2018; Cass. 18721/2021). 4. La terza e la quinta censura sono inammissibili. Quanto alla somma di C 54.696,98, relativa a rate di mutuo contratto dalla R.A. e pagate dal B.A. la Corte d'appello ha interpretato il contenuto della scrittura inter partes del 2012, alla luce del criterio letterale e del comportamento successivo tenuto dalle parti, così escludendo che il pattuito accollo del mutuo da parte del B.A. fosse condizionato al godimento, per effetto della conclusione di un contratto di locazione, dell'immobile di proprietà della Il ricorrente, senza spiegare in cosa sia consistita la violazione dei criteri ermeneutici di interpretazione del contratto, si limita a contrapporre una diversa ricostruzione del significato dell'accordo del 2012. Questa Corte, da ultimo, ha chiarito (Cass. 9461/2021; cfr. Cass. 27136/2017) che «posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, 7 di 9 R.A. Oscuramento d'Ufficio Numero registro generale 17836,2021 Numero sezionale 2935,2023 Nurngro di raccolta lenerale 16864f2023 altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il uata pubmicazione 11E16,2023 giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata» (in applicazione di tale principio si è rigettato il ricorso ritenendo che correttamente il giudice di merito nell'interpretazione della disposizione statutaria, secondo cui l'ingresso del nuovo socio deve essere previamente approvato dall'assemblea, avesse valorizzato il dato letterale invece che accogliere soluzioni ermeneutiche alternative o conferire rilievo a condotte successive al trasferimento delle partecipazioni sociali, non essendo stato dedotto come le stesse potessero elidere il dato letterale). Le circostanze di fatto il cui esame sarebbe stato omesso, descritte nel vizio motivazionale (quinto motivo), sono non decisive, avendo la Corte d'appello affermato che l'accollo dei ratei di mutuo era incondizionato e non subordinato a qualsiasi condizione. 5. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M
. La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi C 5.000,00, a titolo di compensi, oltre C 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13. 8 di 9 Firmato DEI: P ALAZZINI CLAUDIO Emeo ARUBAPEC S.P .A. NG CA 3 Serial#: 4e 95243674bbe68b7600da382556f17b 2e945d6a b38cf32b Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emeo Da: CA DI FIRtsilA QU ALIFICATA P ER MODELLO ATE Serial# Oscuramento d'Ufficio Numero registro generale 17838,2021 urner1:1 sezionale 2935f2023 Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, ,art 5 siano Nume Lona generale 1E864,2023 omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di nill€ f Si 13 ne o n e 111116.(2023 del presente provvedimento. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 31 maggio 2023.