Massime • 2
Caratteristica necessaria e sufficiente per la configurabilità dell'"animus spoliandi" deve ritenersi la consapevolezza di sovvertire una situazione possessoria contro la volontà espressa o presunta del possessore, sì che esso non può dirsi escluso dal convincimento dello "spolians" di esercitare un proprio diritto.
Il procedimento possessorio, pur se introdotto con un unico atto di impulso (il ricorso), si articola in due diverse fasi (l'una di natura sommaria, limitata all'emanazione di provvedimenti immediati, l'altra a cognizione piena, avente ad oggetto il merito della pretesa) le quali, attese le diverse finalità cui risultano funzionali, devono ritenersi del tutto autonome tra loro, con la conseguenza che l'eventuale omissione della prima (ovvero l'esito del reclamo avverso il provvedimento che la conclude) non può avere incidenza alcuna sul procedimento che deve necessariamente concludersi con la sentenza che accorda o nega la tutela possessoria.
- Agenzia delle Entrate · 20 settembre 2007 · 0.72001445
Con istanza di interpello, concernente il trattamento fiscale delle ordinanze di accoglimento o rigetto delle domande giudiziali di manutenzione e reintegrazione nel possesso, il Tribunale di .... ha esposto il seguente QUESITO L\'istante fa presente che il decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ha modificato il regolamento di procedura relativo alle azioni giudiziali di reintegrazione (articolo 1168 cod. civ.) e manutenzione (articolo 1170 cod. civ.) nel possesso di beni, disciplinato dagli articoli 703 ss. del codice di procedura civile. Precisa, in particolare, che "...a seguito della citata novella, il giudizio …
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Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO GAROFALO - Presidente -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. ENRICO SPAGNA MUSSO - rel. Consigliere -
Dott. MATTEO IACUBINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LL RO, LL RL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BARBERINI 3, presso lo studio dell'avvocato MAZZARELLI VITO, che li difende, giusta delega in atti;
contro
EN RI, TT IV, elettivamente domiciliati in ROMA LUNG.RE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato MARESCA ARTURO, che li difende unitamente all'avvocato ZIVERI MARCELLO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 404197 del Tribunale di REGGIO EMILIA, depositata il 16/05/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/06/00 dal Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO;
udito l'Avvocato Vito MAZZARELLI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 22 aprile 1992 LO AR ed VO DO - premesso che erano proprietari in Ramiseto di una casa di abitazione con annessa area cortilizia confinante con altra di proprietà di LF e RL AL gravata da servitù di transito anche veicolare in favore dell'immobile di essi esponenti pacificamente esercitata da anni;
che i "vicini" nei primi giorni del mese di settembre del 1991 avevano iniziato ad erigere sulla linea di confine una recinzione dotata di cancello che, di fatto, impediva l'accesso alla loro proprietà anche con un veicolo "di piccole o medie dimensioni" chiesero al pretore di Reggio Emilia di essere reintegrati, mediante l'ordine ai AL di eliminare quella recinzione, nel possesso della servitù di cui erano stati spogliati. Resistettero gli intimati i quali ammisero il possesso della servitù dedotto "ex adverso" ma