CASS
Sentenza 7 giugno 2023
Sentenza 7 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/06/2023, n. 24435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24435 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da DE EF nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Cagliari del 04/10/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AO RD, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 24435 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 26/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha respinto le domande di affidamento in casi particolari (richiesto in via principale), detenzione domiciliare e semilibertà proposte da AN RI,con riferimento alla pena di cui al provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica presso il Tribunale della stessa città dell'8 febbraio 2022, relativo ad una condanna per ricettazione (commessa nel 2007) ed un furto aggravato (commesso nel 2021). In particolare, il Tribunale ha considerato l'espiazione della pena in regime carcerario l'unico strumento valido ai fini trattamentali e di prevenzione della recidiva alla luce dei numerosi precedenti penali, dei procedimenti pendenti e delle problematiche di tossicodipendenza del condannato. 2. Avverso la predetta ordinanza AN RI, per mezzo dell'avv. Alberto Fiori, propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. Egli denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., il vizio di motivazione mancante e contraddittoria rispetto alla individuazione delle condotte ostative alla concessione dei benefici da lui richiesti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Invero, il Tribunale di sorveglianza di Cagliari - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha escluso di potere ammettere il condannato ad una delle misure alternative da lui richieste, a causa dell'assenza dell'inizio di un processo di revisione critica e per la sua persistente pericolosità. Il provvedimento impugnato ha, infatti, osservato che il RI nell'agosto del 2022 era stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari (disposta in sostituzione di quella della custodia cautelare in carcere) perchè gravemente indiziato del delitto di maltrattamenti in famiglia ai danni della figlia Melania, consistiti in reiterate minacce violenze per ottenere del denaro per l'acquisto di 2 stupefacenti e che egli, già ospitato presso una comunità terapeutica, dall'agosto 2021 aveva interrotto un programma terapeutico e non aveva fornito alcuna indicazione su quello in corso al momento della decisione. Nell'ordinanza impugnata vengono richiamati i vari precedenti penali di indubbia gravità ed i procedimenti pendenti a carico del RI per furto aggravato, calunnia, falsa testimonianza, oltre a quello sopra indicato in danno della figlia;
sulla base di tali elementi complessivamente valunuindi, è stato ritenuto che allo stato le misure alternative richieste non si palesano idonee a prevenire la commissione di ulteriori reati e che unico strumento idoneo per impedire il pericolo di recidiva è la detenzione in carcere. Si tratta, all'evidenza, di un giudizio di fatto, espresso in modo coerente, per escludere la possibilità di concedere i benefici penitenziari richiesti mentre il ricorrente —pur lamentando il vizio di motivazione - vorrebbe in realtà pervenire ad una differente (e non consentita in questa sede) valutazione degli elementi di merito. 3. Alla reiezione del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26 aprile 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AO RD, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 24435 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 26/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha respinto le domande di affidamento in casi particolari (richiesto in via principale), detenzione domiciliare e semilibertà proposte da AN RI,con riferimento alla pena di cui al provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica presso il Tribunale della stessa città dell'8 febbraio 2022, relativo ad una condanna per ricettazione (commessa nel 2007) ed un furto aggravato (commesso nel 2021). In particolare, il Tribunale ha considerato l'espiazione della pena in regime carcerario l'unico strumento valido ai fini trattamentali e di prevenzione della recidiva alla luce dei numerosi precedenti penali, dei procedimenti pendenti e delle problematiche di tossicodipendenza del condannato. 2. Avverso la predetta ordinanza AN RI, per mezzo dell'avv. Alberto Fiori, propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. Egli denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., il vizio di motivazione mancante e contraddittoria rispetto alla individuazione delle condotte ostative alla concessione dei benefici da lui richiesti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Invero, il Tribunale di sorveglianza di Cagliari - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha escluso di potere ammettere il condannato ad una delle misure alternative da lui richieste, a causa dell'assenza dell'inizio di un processo di revisione critica e per la sua persistente pericolosità. Il provvedimento impugnato ha, infatti, osservato che il RI nell'agosto del 2022 era stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari (disposta in sostituzione di quella della custodia cautelare in carcere) perchè gravemente indiziato del delitto di maltrattamenti in famiglia ai danni della figlia Melania, consistiti in reiterate minacce violenze per ottenere del denaro per l'acquisto di 2 stupefacenti e che egli, già ospitato presso una comunità terapeutica, dall'agosto 2021 aveva interrotto un programma terapeutico e non aveva fornito alcuna indicazione su quello in corso al momento della decisione. Nell'ordinanza impugnata vengono richiamati i vari precedenti penali di indubbia gravità ed i procedimenti pendenti a carico del RI per furto aggravato, calunnia, falsa testimonianza, oltre a quello sopra indicato in danno della figlia;
sulla base di tali elementi complessivamente valunuindi, è stato ritenuto che allo stato le misure alternative richieste non si palesano idonee a prevenire la commissione di ulteriori reati e che unico strumento idoneo per impedire il pericolo di recidiva è la detenzione in carcere. Si tratta, all'evidenza, di un giudizio di fatto, espresso in modo coerente, per escludere la possibilità di concedere i benefici penitenziari richiesti mentre il ricorrente —pur lamentando il vizio di motivazione - vorrebbe in realtà pervenire ad una differente (e non consentita in questa sede) valutazione degli elementi di merito. 3. Alla reiezione del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26 aprile 2023.