CASS
Ordinanza 7 luglio 2021
Ordinanza 7 luglio 2021
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Cassazione civile, sez. I, 07 luglio 2021, n. 19373. Pres. Genovese. Est. Mercolino. Revocatoria fallimentare – Esenzione – Termini d'uso – Interpretazione In tema di revocatoria fallimentare, ai fini dell'operatività dell'esenzione prevista dall'art. 67, comma 3, lett. a) della L. Fall., l'espressione "termini d'uso", utilizzata per individuare i pagamenti di beni e servizi non soggetti all'azione revocatoria, non si riferisce alle forniture che costituiscono oggetto del pagamento, ma ai pagamenti stessi, i quali risultano quindi opponibili alla massa dei creditori, anche se eseguiti ed accettati difformemente dalle previsioni contrattuali, purché siano stati effettuati secondo tempi e …
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- 3. Revocatoria fallimentare: i termini d’uso ineriscono ai tempi e le modalità dei pagamenti, non le fornitureAccesso limitatoRuggero De Simone · https://www.altalex.com/ · 9 settembre 2021
Sul provvedimento
Testo completo
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta da Oggetto: revocatoria fallimen- tare AN IO GENOVESE - Presidente - IM ER - Consigliere - DO ME - Consigliere Rel. - R.G.N. 7861/2016 AN TERRUSI - Consigliere - Cron. RT AZ - Consigliere - CC – 21/04/2021 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7861/2016 R.G. proposto da SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L., in persona del direttore amministrativo e finanziario p.t. IM Caviezel, rappresentata e difesa dall'Avv. Filadelfo Chirico, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;
– ricorrente – contro CAFFARO CHIMICA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE IN AMMINISTRAZIONE STRAOR- DINARIA, in persona del commissario straordinario p.t. Avv. Marco Cappel- letto, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Roberto Ceccon e dall'Avv. Roberta Gabelli, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Roma, viale B. Buozzi, n. 107; – controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste n. 520/15, depositata il 15 settembre 2015. Firmato Da: BIANCHI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5bbf88fa0ba3f095434a7db47fd80af1 Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 14b5e6afe850abe8bbc54b8e79fbc207 Civile Ord. Sez. 1 Num. 19373 Anno 2021 Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO Relatore: ME GUIDO Data pubblicazione: 07/07/2021 2 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2021 dal Consigliere DO Mercolino. FATTI DI CAUSA 1. La RO Chimica S.r.l. in liquidazione in amministrazione straordi- naria convenne in giudizio la AP Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l., per sentir dichiarare, ai sensi dell'art. 67, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, l'inefficacia dei pagamenti anticipati per forniture eseguiti tra il mese di aprile ed il mese di maggio 2009 in favore della convenuta, con la condanna della stessa alla restituzione dell'importo di Euro 79.296,00. Si costituì la AP, ed eccepì l'operatività dell'esenzione prevista dall'art. 67, terzo comma, lett. a), della legge fall., assumendo che le forniture erano state effettuate su richiesta del liquidatore della società attrice, in quanto ritenute indispensabili per la preservazione del patrimonio aziendale, nella prospettiva di una soluzione non concorsuale della crisi d'impresa. 1.1. Con sentenza del 10 aprile 2014, il Tribunale di Udine accolse la domanda, rilevando che i pagamenti impugnati, preceduti da pagamenti par- ziali eseguiti con notevole ritardo, erano stati effettuati con modalità difformi da quelle abitualmente praticate nei rapporti tra le parti, e ritenendo inin- fluenti, in quanto riflettenti opinioni meramente personali, le assicurazioni fornite in proposito dal liquidatore. 2. L'impugnazione proposta dalla AP è stata rigettata dalla Corte d'ap- pello di Trieste con sentenza del 15 settembre 2015. A fondamento della decisione, la Corte ha ritenuto che l'esistenza di in- soluti per complessivi Euro 345.000,00 non consentisse di presumere la totale assenza di pagamenti nel corso del rapporto, rilevando che dalla documenta- zione prodotta risultava l'avvenuta pattuizione di pagamenti posticipati di ses- santa giorni e l'effettuazione di pagamenti parziali. Ha precisato che, mentre prima del mese di maggio 2009 erano previsti pagamenti posticipati, i paga- menti effettuati nel periodo aprile-maggio 2009 erano anticipati rispetto alle forniture, con conseguente alterazione dei termini d'uso. Ha escluso che tale modifica fosse stata determinata dalla stipulazione di un nuovo accordo in Firmato Da: BIANCHI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5bbf88fa0ba3f095434a7db47fd80af1 Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 14b5e6afe850abe8bbc54b8e79fbc207 Numero registro generale 7861/2016 Numero sezionale 1870/2021 Numero di raccolta generale 19373/2021 Data pubblicazione 07/07/2021 3 sostituzione di quello precedente, ormai risolto, osservando che con lettera del 23 febbraio 2009 la fornitrice, proprio per confermare la validità dei con- tratti esistenti, aveva invitato la controparte a comunicarle formalmente la continuità di esercizio durante la fase di liquidazione, mentre con lettera del 25 febbraio 2009 il liquidatore aveva richiesto la continuazione del rapporto con diverse modalità di pagamento. Ha rilevato che tale missiva era stata riscontrata con altra mail, con cui era stata confermata la disponibilità a pro- seguire la fornitura alle condizioni richieste per il solo mese di febbraio, co- municandosi che per il mese di marzo le fatture accompagnatorie sarebbero state settimanali. Ha aggiunto che nel mese di aprile la creditrice aveva espressamente condizionato le future consegne al pagamento anticipato di quote settimanali, concludendo che, anche a voler scindere il rapporto con- trattuale in due fasi, la modifica dei termini d'uso dei pagamenti era avvenuta anche durante la gestione liquidatoria. Ha ritenuto quindi irrilevante l'opinione espressa dal liquidatore nella lettera citata, secondo cui i pagamenti sareb- bero stati esenti dalla revocatoria, in quanto indispensabili per la prosecu- zione dell'impresa, ritenendola non vincolante e comunque errata, dal mo- mento che non teneva conto dell'intervenuto stravolgimento dei termini d'uso dei pagamenti. La Corte ha escluso poi la novità della richiesta, formulata con il secondo motivo di gravame, di espunzione dai pagamenti revocati di quello effettuato per ultimo, in quanto posteriore alla dichiarazione dello stato d'insolvenza, osservando che la contestazione dell'estensione del periodo sospetto costi- tuiva una mera difesa, non contrastante con l'art. 345 cod. proc. civ.; ne ha dichiarato tuttavia l'inammissibilità, rilevando che nell'atto di appello non era stato precisato in quale scritto fosse stata sollevata la relativa questione, non trattata nella sentenza impugnata, né da quali atti avrebbe potuto essere desunta la predetta circostanza. Ha precisato comunque che tali indicazioni, non risultanti da alcuno scritto depositato in primo grado, erano state tardi- vamente riportate soltanto in comparsa conclusionale, concludendo quindi anche per l'inadeguatezza della censura riflettente l'omesso rilievo d'ufficio della questione. Firmato Da: BIANCHI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5bbf88fa0ba3f095434a7db47fd80af1 Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 14b5e6afe850abe8bbc54b8e79fbc207 Numero registro generale 7861/2016 Numero sezionale 1870/2021 Numero di raccolta generale 19373/2021 Data pubblicazione 07/07/2021 4 3. Avverso la predetta sentenza la AP ha proposto ricorso per cassa- zione, affidato ad un solo motivo. La RO ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 67, terzo comma, lett. a), della legge fall. e dell'art. 12 disp. prel. cod. civ., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che l'esenzione dalla revocatoria fallimentare operi soltanto per i pa- gamenti effettuati negli stessi termini precedentemente vigenti tra le parti. Premesso infatti che la norma che disciplina l'esenzione si caratterizza per una formulazione ambigua, essendo la locuzione «termini d'uso» riferibile tanto ai pagamenti quanto alle forniture di beni e servizi, osserva che nell'in- terpretazione della stessa occorre tener conto della ratio legis, consistente nel favorire la continuazione dell'esercizio dell'impresa, in funzione della con- servazione dell'azienda, incentivando l'effettuazione di forniture di beni e ser- vizi in favore dell'imprenditore in crisi, mediante l'assicurazione al fornitore che i relativi pagamenti non saranno assoggettabili a revocatoria. Afferma pertanto che tutti i pagamenti effettuati per la fornitura di beni e servizi ne- cessari alla prosecuzione dell'attività produttiva, o anche soltanto per il man- tenimento della struttura produttiva, devono considerarsi esenti da revocato- ria, ove risulti accertato che le forniture richieste dall'imprenditore in crisi rispondono all'ordinario fabbisogno dell'impresa. Aggiunge che, nel ritenere che la modificazione dei termini di pagamento costituisse un sintomo della conoscenza dello stato d'insolvenza, tale da escludere l'operatività dell'esen- zione, la sentenza impugnata non ha considerato che quest'ultima presup- pone l'esistenza della scientia decoctionis, in tanto potendo avere senso, in quanto in mancanza della sua previsione l'atto sia revocabile. Sottolinea infine che, se la debitrice avesse dovuto continuare ad effettuare i pagamenti nei termini originari, le relative scadenze si sarebbero verificate dopo la dichia- razione di fallimento o comunque nel periodo sospetto, con la conseguenza che essa ricorrente non avrebbe avuto interesse all'effettuazione delle forni- ture, essendo a conoscenza dello stato d'insolvenza. 1.1. Il motivo è infondato. Firmato Da: BIANCHI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5bbf88fa0ba3f095434a7db47fd80af1 Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 14b5e6afe850abe8bbc54b8e79fbc207 Numero registro generale 7861/2016 Numero sezionale 1870/2021 Numero di raccolta generale 19373/2021 Data pubblicazione 07/07/2021 5 La questione sollevata dalla ricorrente è stata già esaminata da questa Corte, in epoca immediatamente successiva alla pronuncia della sentenza im- pugnata, ed è stata risolta mediante l'affermazione secondo cui, nell'ambito della formulazione letterale dell'art. 67, terzo comma, lett. a) della legge fall., l'espressione «termini d'uso», adottata dal legislatore per individuare i paga- menti di beni e servizi non soggetti all'azione revocatoria, non si riferisce alle forniture che costituiscono oggetto del pagamento, ma ai pagamenti stessi, i quali risultano quindi opponibili alla massa dei creditori, anche se eseguiti ed accettati difformemente dalle previsioni contrattuali, purché siano stati effet- tuati secondo tempi e modalità corrispondenti a quelli che hanno caratteriz- zato il rapporto tra le parti nel suo concreto svolgimento (cfr. Cass., Sez. I, 7/12/2016, n. 25162). A sostegno di tale affermazione, pur dandosi atto della scarsa chiarezza della dizione normativa, è stata richiamata la ratio della di- sposizione in esame, come individuata dall'opinione maggioritaria della dot- trina, secondo cui la stessa è intesa a favorire la conservazione dell'impresa nell'ottica di uscita dalla crisi, in contrapposizione alla precedente disciplina, la quale, assoggettando indifferenziatamente alla revocatoria i pagamenti eseguiti nel periodo sospetto, in presenza delle condizioni indicate dai primi due commi, veniva considerata di serio ostacolo alle prospettive di risana- mento dell'impresa. In quell'occasione, tuttavia, la materia del contendere era costituita non tanto dall'individuazione dei pagamenti sottratti alla revo- catoria, quanto dall'identificazione del parametro di riferimento da adottare ai fini della valutazione di conformità cui è subordinata l'operatività dell'esen- zione: sicché questa Corte ha potuto limitarsi ad osservare che la tesi secondo cui l'espressione «termini d'uso» si riferisce alle forniture di beni e servizi risulta contraria al disposto di legge, il quale non consente di riferire i termini alle prestazioni, ma necessariamente ai pagamenti effettuati, ed ha concen- trato la propria attenzione sull'individuazione del predetto parametro, affer- mando che, a fronte del ventaglio di soluzioni prospettate in dottrina, la so- luzione più appagante deve considerarsi quella che privilegia il rapporto di- retto tra le parti, conferendo rilievo al mutamento dei termini, da intendersi non solo come tempi, ma anche come complessive modalità di pagamento. Tale principio, che escludeva tra l'altro la possibilità di tener conto della Firmato Da: BIANCHI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5bbf88fa0ba3f095434a7db47fd80af1 Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 14b5e6afe850abe8bbc54b8e79fbc207 Numero registro generale 7861/2016 Numero sezionale 1870/2021 Numero di raccolta generale 19373/2021 Data pubblicazione 07/07/2021 6 prassi diffusa nel settore economico di riferimento, ha trovato conferma in una pronuncia successiva, la quale, pur senza fare alcun cenno alla riferibilità dell'espressione «termini d'uso» ai pagamenti, anziché alle forniture di beni e servizi, l'ha implicitamente ribadita, affermando che il «mutamento dei ter- mini» dev'essere inteso come «modifica delle modalità di pagamento invalse tra le parti», dal momento che l'esenzione prevista dall'art. 67, terzo comma, lett. a) della legge fall. non attiene al contenuto del contratto, ma all'ambito «fattuale» dell'andamento del rapporto e dell'esecuzione del negozio, avuto riguardo alle concrete modalità di adempimento della prestazione, piuttosto che al contenuto delle clausole negoziali (cfr. Cass., Sez. I, 18/03/2019, n. 7580). In termini non diversi si è espressa una pronuncia più recente, la quale, affrontando di nuovo la questione riguardante l'individuazione del pa- rametro di riferimento per la valutazione della conformità ai termini d'uso, ha affermato che non sono revocabili quei pagamenti che, pur essendo avvenuti oltre i tempi contrattualmente prescritti, siano stati di fatto eseguiti ed accet- tati in termini diversi, nell'ambito di plurimi adempimenti con le nuove carat- teristiche, evidenziatesi già in epoca anteriore a quelli de quibus, tanto da non poter più, a quel punto, essere considerati pagamenti eseguiti «in ri- tardo», ossia inesatti pagamenti, essendo divenuti per prassi, proprio al con- trario, esatti adempimenti (cfr. Cass., Sez. I, 7/12/2020, n. 27939). Pre- messo infatti che, se la regola è che sono revocati (con presunzione, oltre- tutto, della scientia decoctionis) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con mezzi normali di pagamento compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, ciò è proprio in quanto l'accettazione di un mezzo inusuale di pagamento lascia presumere juris et de jure la viola- zione della par condicio, si è osservato che l'eccezione prevista dalla norma in esame è necessariamente nel senso che, pur quando le modalità di paga- mento siano estranee alla previsione della relativa clausola contrattuale, il pagamento resta fermo ed efficace tutte le volte che fra le parti si sia instau- rata una prassi anteriore (adeguatamente consolidata e stabile, così da po- tersi definire tale) volta a derogare a quella clausola e ad introdurre, come nuova regola inter partes, il pagamento in termini diversi e più lunghi. Firmato Da: BIANCHI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5bbf88fa0ba3f095434a7db47fd80af1 Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 14b5e6afe850abe8bbc54b8e79fbc207 Numero registro generale 7861/2016 Numero sezionale 1870/2021 Numero di raccolta generale 19373/2021 Data pubblicazione 07/07/2021 7 1.2. La focalizzazione dell'interesse sulla definizione del concetto di «ter- mini d'uso», adottato dal legislatore quale parametro di riferimento per l'in- dividuazione dei pagamenti sottratti alla revocatoria, pur presupponendo evi- dentemente la riferibilità di tale espressione ai pagamenti, anziché alla forni- tura dei beni e servizi dei quali costituiscono il corrispettivo, ha impedito fi- nora un adeguato approfondimento del profilo della questione riguardante le condizioni necessarie per l'operatività dell'esenzione, che è proprio quello in- vestito dalle censure proposte dalla ricorrente. A sostegno dell'impugnazione, quest'ultima richiama l'opinione, manife- stata da una parte della dottrina in epoca immediatamente successiva all'en- trata in vigore dell'art. 2, lett. a), del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che riformulò l'art. 67 della legge fall., introducendo l'esenzione in parola, secondo cui l'espressione «termini d'uso» non costituisce un predicato del pagamento o delle forniture, ma dell'attività imprenditoriale, nel senso che il pagamento, per fruire dell'e- senzione dalla revocatoria, deve riguardare forniture attinenti alla conduzione corrente dell'azienda. Muovendo dalla considerazione, comune ai precedenti citati ed alla dottrina maggioritaria, secondo cui la ratio della norma in esame consiste nel favorire il superamento dello stato di difficoltà in cui versa l'im- presa, scongiurando il pericolo che i fornitori, nel timore di azioni revocatorie, rifiutino di fornire all'imprenditore i beni e i servizi ordinariamente necessari per lo svolgimento dell'attività, e garantendo quindi la prosecuzione di que- st'ultima e la conservazione dell'azienda, tale orientamento sostiene che tutti i pagamenti effettuati per le forniture di beni e servizi necessari per la conti- nuazione della gestione devono ritenersi esonerati dalla revocatoria, a condi- zione che le forniture siano ricollegabili non già ad un generico esercizio im- prenditoriale, ma ad un esercizio definibile in termini di normalità, in quanto finalizzato alla prosecuzione dell'attività secondo gli standards usualmente praticati fino a quel momento o, in ogni caso, rispondenti alle ordinarie ne- cessità di un'impresa operante in quella determinata fascia ed in quel deter- minato settore. A conforto di tale assunto, si osserva che il riferimento all'i- nusualità dei termini di pagamento (da intendersi sia come tempi che come Firmato Da: BIANCHI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5bbf88fa0ba3f095434a7db47fd80af1 Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 14b5e6afe850abe8bbc54b8e79fbc207 Numero registro generale 7861/2016 Numero sezionale 1870/2021 Numero di raccolta generale 19373/2021 Data pubblicazione 07/07/2021 8 modalità) tradisce un'evidente difficoltà di allontanarsi dallo schema concet- tuale tradizionale, che collega la revocabilità del pagamento all'anomalia del mezzo solutorio utilizzato, ritenuta sintomatica della conoscenza dello stato d'insolvenza da parte del creditore: tale problematica viene ritenuta invece del tutto estranea al modo di operare dell'esenzione, la quale in tanto può assumere un significato in quanto si dia per scontato che, in assenza della norma in esame, l'atto sia revocabile, dal momento che, ove il fornitore abbia ricevuto il pagamento in un momento e con modalità tali da non destare alcun sospetto, la revocabilità dovrebbe già essere esclusa in conformità della re- gola generale, per difetto della scientia decoctionis. Si aggiunge che, consi- derando esenti dalla revocatoria i pagamenti effettuati nei termini d'uso, ed identificando questi ultimi sulla base della prassi adottata dalle parti, reste- rebbero esclusi dall'ambito di operatività dell'esenzione i casi in cui una prassi non sia individuabile, a causa dell'unicità della fornitura alla quale il paga- mento si riferisce o della diversità dei tempi e delle modalità concordati o praticati per precedenti forniture. Si rileva infine che, riferendo l'espressione in esame alle forniture, anziché ai pagamenti, si evita il rischio di rimettere l'operatività dell'esenzione alla discrezionalità del debitore, il quale, attenen- dosi alle modalità ed ai tempi previsti per l'adempimento o discostandosene, potrebbe diventare arbitro della sorte dei pagamenti nel futuro fallimento: l'ancoraggio dell'esenzione al collegamento tra la fornitura e la normale ge- stione dell'azienda costituisce invece una garanzia per i fornitori, i quali sono posti in grado di valutare fin dal momento dell'esecuzione della fornitura, con un certo grado di ragionevolezza, il rischio della revocabilità del pagamento, in relazione allo stato di difficoltà in cui versa l'impresa. 1.3. In contrario, occorre tuttavia rilevare che, nonostante la discutibilità della morfologia, il tenore letterale della norma in esame risulta tutt'altro che ambiguo, dal momento che a) nell'ambito della proposizione dettata dal legi- slatore, il soggetto non è rappresentato dalle «forniture» (sostantivo, anzi, del tutto assente), bensì dai «pagamenti», b) il participio passato «effettuati» svolge la funzione di predicato, normalmente riferibile al soggetto, c) i beni e i servizi svolgono invece la funzione di complemento partitivo, destinato ad Firmato Da: BIANCHI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5bbf88fa0ba3f095434a7db47fd80af1 Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 14b5e6afe850abe8bbc54b8e79fbc207 Numero registro generale 7861/2016 Numero sezionale 1870/2021 Numero di raccolta generale 19373/2021 Data pubblicazione 07/07/2021 9 individuare i pagamenti esenti da revocatoria tra tutti quelli eseguiti dall'im- prenditore nel periodo sospetto, d) da punto di vista lessicale, inoltre, il verbo «effettuare» si addice certamente ai servizi, ma non è in alcun modo riferibile ai beni, i quali non si «effettuano», ma si «forniscono», «cedono», «ven- dono», etc., e) in quanto collegata al predicato «effettuati», a sua volta rife- ribile ai «pagamenti», la locuzione «nei termini d'uso» non può dunque avere riguardo che a questi ultimi, e non già ai «beni e servizi». Non può quindi condividersi l'affermazione della difesa della ricorrente secondo cui nell'inter- pretazione della norma in esame dovrebbe attribuirsi la prevalenza al criterio teleologico rispetto a quello letterale, conformemente all'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, pur attribuendo alla ricerca della mens legis un ruolo meramente sussidiario, e ritenendone quindi consentita l'utilizza- zione soltanto nel caso in cui il dato testuale non risulti sufficiente ad indivi- duare, in modo chiaro ed univoco, il significato e la portata precettiva della norma da interpretare, precisa che tale criterio può svolgere un ruolo parite- tico e comprimario a quello letterale quando, nonostante l'impiego di ciascuno dei due criteri singolarmente considerati, la lettera della norma rimanga am- bigua, e può assumere un rilievo perfino prevalente nell'ipotesi eccezionale in cui l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della norma risulti incom- patibile con il sistema normativo (cfr. Cass., Sez. III, 4/10/2018, n. 24165; Cass., Sez. I, 6/04/2001, n. 5128). Nella specie, d'altronde, anche a voler ritenere inappagante il risultato dell'interpretazione letterale, il ricorso al cri- terio teleologico non rivestirebbe una portata decisiva, tenuto conto della coincidenza della ratio legis individuata dall'opinione in esame con quella in- dividuata dalla dottrina maggioritaria e dalla giurisprudenza citata: sicché non rimarrebbe altra scelta che affidarsi all'interpretazione logica, la quale sugge- risce che conferire rilievo all'attinenza delle forniture alla normale gestione dell'impresa, quale elemento identificativo dei pagamenti esenti dalla revoca- toria, significherebbe rendere sostanzialmente superfluo il riferimento te- stuale della norma in esame ai pagamenti effettuati «nell'esercizio dell'im- presa». Sotto un diverso profilo, non coglie nel segno l'obiezione mossa all'orien- Firmato Da: BIANCHI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5bbf88fa0ba3f095434a7db47fd80af1 Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 14b5e6afe850abe8bbc54b8e79fbc207 Numero registro generale 7861/2016 Numero sezionale 1870/2021 Numero di raccolta generale 19373/2021 Data pubblicazione 07/07/2021 10 tamento maggioritario, secondo cui il riferimento alla «normalità» dei paga- menti, pur eseguiti nel periodo sospetto, farebbe rivivere l'elemento sogget- tivo della revocatoria, del quale il legislatore avrebbe inteso escludere la rile- vanza, in favore di una prospettiva squisitamente oggettiva: come già preci- sato da questa Corte in uno dei precedenti richiamati, l'esenzione prevista dalla lett. a) dell'art. 67, terzo comma, della legge fall. si configura come una eccezione alla regola secondo cui sono revocabili gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con mezzi normali nel periodo so- spetto, ed ha come effetto l'esclusione della revocabilità di quelli eseguiti in tempi e con modalità diversi da quelli contrattualmente previsti, ma corri- spondenti a pratiche commerciali precedentemente invalse tra le medesime parti (cfr. Cass., Sez. I, 7/12/2020, n. 27939, cit.). Qualora poi tali pratiche non siano individuabili, in quanto il pagamento afferisce a forniture effettuate per la prima volta o regolate in modo diverso da quanto accaduto in prece- denza, è ovvio che il parametro di riferimento ai fini della valutazione non potrà che essere costituito dalle condizioni contrattualmente pattuite, a meno che nello svolgimento concreto del rapporto le parti abbiano adottato com- portamenti difformi da quelli previsti. In proposito, è stato correttamente ri- levato che, se in linea generale l'introduzione dell'esenzione risponde alla fi- nalità di assicurare la soddisfazione di crediti derivanti da forniture di beni e servizi che s'inseriscano nel ciclo produttivo dell'impresa, in modo tale da evitare che il timore della revocatoria possa comportare l'interruzione dell'at- tività e la conseguente disgregazione dell'azienda, il riferimento ai termini d'uso svolge la funzione di escludere dalla tutela tutti quei casi in cui il man- cato rispetto della prassi commerciale precedentemente adottata risulta ido- nea ad evidenziare il venir meno della correttezza di rapporti ed il possibile approfittamento della situazione di difficoltà del debitore. In quest'ottica, es- sendo l'operatività dell'esenzione legata al confronto con un parametro pre- determinato e verificabile in modo oggettivo, risulta scongiurato anche il ri- schio, paventato dall'opinione minoritaria, che il debitore possa influire con il proprio comportamento sulla sorte dei pagamenti effettuati in favore dei pro- pri fornitori. In conclusione, la questione sollevata dal ricorrente può essere risolta Firmato Da: BIANCHI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5bbf88fa0ba3f095434a7db47fd80af1 Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 14b5e6afe850abe8bbc54b8e79fbc207 Numero registro generale 7861/2016 Numero sezionale 1870/2021 Numero di raccolta generale 19373/2021 Data pubblicazione 07/07/2021 11 mediante la conferma del principio di diritto già enunciato da questa Corte, secondo cui, in tema di revocatoria fallimentare, ai fini dell'operatività dell'e- senzione prevista dall'art. 67, terzo comma, lett. a) della legge fall., l'espres- sione «termini d'uso», utilizzata per individuare i pagamenti di beni e servizi non soggetti all'azione revocatoria, non si riferisce alle forniture che costitui- scono oggetto del pagamento, ma ai pagamenti stessi, i quali risultano quindi opponibili alla massa dei creditori, anche se eseguiti ed accettati difforme- mente dalle previsioni contrattuali, purché siano stati effettuati secondo tempi e modalità corrispondenti a quelli che hanno caratterizzato il rapporto tra le parti nel suo concreto svolgimento. 1.4. In applicazione del predetto principio, non merita censura la sen- tenza impugnata, per aver ritenuto che i pagamenti effettuati dalla RO in favore della AP nel periodo immediatamente precedente alla dichiarazione dello stato d'insolvenza non potessero considerarsi esenti dalla revocatoria, in quanto eseguiti in difformità sia dalle condizioni originariamente concor- date tra le parti, sia da quelle successivamente convenute a modifica delle stesse: premesso infatti che il contratto di fornitura prevedeva originaria- mente il pagamento della merce a sessanta giorni dalla consegna, e rilevato che, per consentire la prosecuzione della fornitura anche a seguito della messa in liquidazione della RO, era stato concordato che il pagamento delle fatture avesse luogo a vista, la Corte d'appello ha accertato che tale prassi era stata stravolta dal comportamento successivo delle parti, in quanto dal mese di aprile 2009 la AP aveva espressamente condizionato le conse- gne al pagamento anticipato di quote settimanali, ed ha quindi concluso cor- rettamente per la revocabilità dei pagamenti, reputando altrettanto condivi- sibilmente irrilevante la dichiarazione del liquidatore della società debitrice, secondo cui le forniture risultavano indispensabili per la prosecuzione dell'at- tività produttiva. 2. Il ricorso va dunque rigettato, con la conseguente condanna della ri- corrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal di- spositivo. Firmato Da: BIANCHI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5bbf88fa0ba3f095434a7db47fd80af1 Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 14b5e6afe850abe8bbc54b8e79fbc207 Numero registro generale 7861/2016 Numero sezionale 1870/2021 Numero di raccolta generale 19373/2021 Data pubblicazione 07/07/2021 12
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della con- troricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il 21/04/2021 Il Presidente Numero registro generale 7861/2016 Numero sezionale 1870/2021 Numero di raccolta generale 19373/2021 Data pubblicazione 07/07/2021
– ricorrente – contro CAFFARO CHIMICA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE IN AMMINISTRAZIONE STRAOR- DINARIA, in persona del commissario straordinario p.t. Avv. Marco Cappel- letto, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Roberto Ceccon e dall'Avv. Roberta Gabelli, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Roma, viale B. Buozzi, n. 107; – controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste n. 520/15, depositata il 15 settembre 2015. Firmato Da: BIANCHI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5bbf88fa0ba3f095434a7db47fd80af1 Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 14b5e6afe850abe8bbc54b8e79fbc207 Civile Ord. Sez. 1 Num. 19373 Anno 2021 Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO Relatore: ME GUIDO Data pubblicazione: 07/07/2021 2 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2021 dal Consigliere DO Mercolino. FATTI DI CAUSA 1. La RO Chimica S.r.l. in liquidazione in amministrazione straordi- naria convenne in giudizio la AP Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l., per sentir dichiarare, ai sensi dell'art. 67, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, l'inefficacia dei pagamenti anticipati per forniture eseguiti tra il mese di aprile ed il mese di maggio 2009 in favore della convenuta, con la condanna della stessa alla restituzione dell'importo di Euro 79.296,00. Si costituì la AP, ed eccepì l'operatività dell'esenzione prevista dall'art. 67, terzo comma, lett. a), della legge fall., assumendo che le forniture erano state effettuate su richiesta del liquidatore della società attrice, in quanto ritenute indispensabili per la preservazione del patrimonio aziendale, nella prospettiva di una soluzione non concorsuale della crisi d'impresa. 1.1. Con sentenza del 10 aprile 2014, il Tribunale di Udine accolse la domanda, rilevando che i pagamenti impugnati, preceduti da pagamenti par- ziali eseguiti con notevole ritardo, erano stati effettuati con modalità difformi da quelle abitualmente praticate nei rapporti tra le parti, e ritenendo inin- fluenti, in quanto riflettenti opinioni meramente personali, le assicurazioni fornite in proposito dal liquidatore. 2. L'impugnazione proposta dalla AP è stata rigettata dalla Corte d'ap- pello di Trieste con sentenza del 15 settembre 2015. A fondamento della decisione, la Corte ha ritenuto che l'esistenza di in- soluti per complessivi Euro 345.000,00 non consentisse di presumere la totale assenza di pagamenti nel corso del rapporto, rilevando che dalla documenta- zione prodotta risultava l'avvenuta pattuizione di pagamenti posticipati di ses- santa giorni e l'effettuazione di pagamenti parziali. Ha precisato che, mentre prima del mese di maggio 2009 erano previsti pagamenti posticipati, i paga- menti effettuati nel periodo aprile-maggio 2009 erano anticipati rispetto alle forniture, con conseguente alterazione dei termini d'uso. Ha escluso che tale modifica fosse stata determinata dalla stipulazione di un nuovo accordo in Firmato Da: BIANCHI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5bbf88fa0ba3f095434a7db47fd80af1 Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 14b5e6afe850abe8bbc54b8e79fbc207 Numero registro generale 7861/2016 Numero sezionale 1870/2021 Numero di raccolta generale 19373/2021 Data pubblicazione 07/07/2021 3 sostituzione di quello precedente, ormai risolto, osservando che con lettera del 23 febbraio 2009 la fornitrice, proprio per confermare la validità dei con- tratti esistenti, aveva invitato la controparte a comunicarle formalmente la continuità di esercizio durante la fase di liquidazione, mentre con lettera del 25 febbraio 2009 il liquidatore aveva richiesto la continuazione del rapporto con diverse modalità di pagamento. Ha rilevato che tale missiva era stata riscontrata con altra mail, con cui era stata confermata la disponibilità a pro- seguire la fornitura alle condizioni richieste per il solo mese di febbraio, co- municandosi che per il mese di marzo le fatture accompagnatorie sarebbero state settimanali. Ha aggiunto che nel mese di aprile la creditrice aveva espressamente condizionato le future consegne al pagamento anticipato di quote settimanali, concludendo che, anche a voler scindere il rapporto con- trattuale in due fasi, la modifica dei termini d'uso dei pagamenti era avvenuta anche durante la gestione liquidatoria. Ha ritenuto quindi irrilevante l'opinione espressa dal liquidatore nella lettera citata, secondo cui i pagamenti sareb- bero stati esenti dalla revocatoria, in quanto indispensabili per la prosecu- zione dell'impresa, ritenendola non vincolante e comunque errata, dal mo- mento che non teneva conto dell'intervenuto stravolgimento dei termini d'uso dei pagamenti. La Corte ha escluso poi la novità della richiesta, formulata con il secondo motivo di gravame, di espunzione dai pagamenti revocati di quello effettuato per ultimo, in quanto posteriore alla dichiarazione dello stato d'insolvenza, osservando che la contestazione dell'estensione del periodo sospetto costi- tuiva una mera difesa, non contrastante con l'art. 345 cod. proc. civ.; ne ha dichiarato tuttavia l'inammissibilità, rilevando che nell'atto di appello non era stato precisato in quale scritto fosse stata sollevata la relativa questione, non trattata nella sentenza impugnata, né da quali atti avrebbe potuto essere desunta la predetta circostanza. Ha precisato comunque che tali indicazioni, non risultanti da alcuno scritto depositato in primo grado, erano state tardi- vamente riportate soltanto in comparsa conclusionale, concludendo quindi anche per l'inadeguatezza della censura riflettente l'omesso rilievo d'ufficio della questione. Firmato Da: BIANCHI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5bbf88fa0ba3f095434a7db47fd80af1 Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 14b5e6afe850abe8bbc54b8e79fbc207 Numero registro generale 7861/2016 Numero sezionale 1870/2021 Numero di raccolta generale 19373/2021 Data pubblicazione 07/07/2021 4 3. Avverso la predetta sentenza la AP ha proposto ricorso per cassa- zione, affidato ad un solo motivo. La RO ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 67, terzo comma, lett. a), della legge fall. e dell'art. 12 disp. prel. cod. civ., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che l'esenzione dalla revocatoria fallimentare operi soltanto per i pa- gamenti effettuati negli stessi termini precedentemente vigenti tra le parti. Premesso infatti che la norma che disciplina l'esenzione si caratterizza per una formulazione ambigua, essendo la locuzione «termini d'uso» riferibile tanto ai pagamenti quanto alle forniture di beni e servizi, osserva che nell'in- terpretazione della stessa occorre tener conto della ratio legis, consistente nel favorire la continuazione dell'esercizio dell'impresa, in funzione della con- servazione dell'azienda, incentivando l'effettuazione di forniture di beni e ser- vizi in favore dell'imprenditore in crisi, mediante l'assicurazione al fornitore che i relativi pagamenti non saranno assoggettabili a revocatoria. Afferma pertanto che tutti i pagamenti effettuati per la fornitura di beni e servizi ne- cessari alla prosecuzione dell'attività produttiva, o anche soltanto per il man- tenimento della struttura produttiva, devono considerarsi esenti da revocato- ria, ove risulti accertato che le forniture richieste dall'imprenditore in crisi rispondono all'ordinario fabbisogno dell'impresa. Aggiunge che, nel ritenere che la modificazione dei termini di pagamento costituisse un sintomo della conoscenza dello stato d'insolvenza, tale da escludere l'operatività dell'esen- zione, la sentenza impugnata non ha considerato che quest'ultima presup- pone l'esistenza della scientia decoctionis, in tanto potendo avere senso, in quanto in mancanza della sua previsione l'atto sia revocabile. Sottolinea infine che, se la debitrice avesse dovuto continuare ad effettuare i pagamenti nei termini originari, le relative scadenze si sarebbero verificate dopo la dichia- razione di fallimento o comunque nel periodo sospetto, con la conseguenza che essa ricorrente non avrebbe avuto interesse all'effettuazione delle forni- ture, essendo a conoscenza dello stato d'insolvenza. 1.1. Il motivo è infondato. Firmato Da: BIANCHI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5bbf88fa0ba3f095434a7db47fd80af1 Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 14b5e6afe850abe8bbc54b8e79fbc207 Numero registro generale 7861/2016 Numero sezionale 1870/2021 Numero di raccolta generale 19373/2021 Data pubblicazione 07/07/2021 5 La questione sollevata dalla ricorrente è stata già esaminata da questa Corte, in epoca immediatamente successiva alla pronuncia della sentenza im- pugnata, ed è stata risolta mediante l'affermazione secondo cui, nell'ambito della formulazione letterale dell'art. 67, terzo comma, lett. a) della legge fall., l'espressione «termini d'uso», adottata dal legislatore per individuare i paga- menti di beni e servizi non soggetti all'azione revocatoria, non si riferisce alle forniture che costituiscono oggetto del pagamento, ma ai pagamenti stessi, i quali risultano quindi opponibili alla massa dei creditori, anche se eseguiti ed accettati difformemente dalle previsioni contrattuali, purché siano stati effet- tuati secondo tempi e modalità corrispondenti a quelli che hanno caratteriz- zato il rapporto tra le parti nel suo concreto svolgimento (cfr. Cass., Sez. I, 7/12/2016, n. 25162). A sostegno di tale affermazione, pur dandosi atto della scarsa chiarezza della dizione normativa, è stata richiamata la ratio della di- sposizione in esame, come individuata dall'opinione maggioritaria della dot- trina, secondo cui la stessa è intesa a favorire la conservazione dell'impresa nell'ottica di uscita dalla crisi, in contrapposizione alla precedente disciplina, la quale, assoggettando indifferenziatamente alla revocatoria i pagamenti eseguiti nel periodo sospetto, in presenza delle condizioni indicate dai primi due commi, veniva considerata di serio ostacolo alle prospettive di risana- mento dell'impresa. In quell'occasione, tuttavia, la materia del contendere era costituita non tanto dall'individuazione dei pagamenti sottratti alla revo- catoria, quanto dall'identificazione del parametro di riferimento da adottare ai fini della valutazione di conformità cui è subordinata l'operatività dell'esen- zione: sicché questa Corte ha potuto limitarsi ad osservare che la tesi secondo cui l'espressione «termini d'uso» si riferisce alle forniture di beni e servizi risulta contraria al disposto di legge, il quale non consente di riferire i termini alle prestazioni, ma necessariamente ai pagamenti effettuati, ed ha concen- trato la propria attenzione sull'individuazione del predetto parametro, affer- mando che, a fronte del ventaglio di soluzioni prospettate in dottrina, la so- luzione più appagante deve considerarsi quella che privilegia il rapporto di- retto tra le parti, conferendo rilievo al mutamento dei termini, da intendersi non solo come tempi, ma anche come complessive modalità di pagamento. Tale principio, che escludeva tra l'altro la possibilità di tener conto della Firmato Da: BIANCHI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5bbf88fa0ba3f095434a7db47fd80af1 Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 14b5e6afe850abe8bbc54b8e79fbc207 Numero registro generale 7861/2016 Numero sezionale 1870/2021 Numero di raccolta generale 19373/2021 Data pubblicazione 07/07/2021 6 prassi diffusa nel settore economico di riferimento, ha trovato conferma in una pronuncia successiva, la quale, pur senza fare alcun cenno alla riferibilità dell'espressione «termini d'uso» ai pagamenti, anziché alle forniture di beni e servizi, l'ha implicitamente ribadita, affermando che il «mutamento dei ter- mini» dev'essere inteso come «modifica delle modalità di pagamento invalse tra le parti», dal momento che l'esenzione prevista dall'art. 67, terzo comma, lett. a) della legge fall. non attiene al contenuto del contratto, ma all'ambito «fattuale» dell'andamento del rapporto e dell'esecuzione del negozio, avuto riguardo alle concrete modalità di adempimento della prestazione, piuttosto che al contenuto delle clausole negoziali (cfr. Cass., Sez. I, 18/03/2019, n. 7580). In termini non diversi si è espressa una pronuncia più recente, la quale, affrontando di nuovo la questione riguardante l'individuazione del pa- rametro di riferimento per la valutazione della conformità ai termini d'uso, ha affermato che non sono revocabili quei pagamenti che, pur essendo avvenuti oltre i tempi contrattualmente prescritti, siano stati di fatto eseguiti ed accet- tati in termini diversi, nell'ambito di plurimi adempimenti con le nuove carat- teristiche, evidenziatesi già in epoca anteriore a quelli de quibus, tanto da non poter più, a quel punto, essere considerati pagamenti eseguiti «in ri- tardo», ossia inesatti pagamenti, essendo divenuti per prassi, proprio al con- trario, esatti adempimenti (cfr. Cass., Sez. I, 7/12/2020, n. 27939). Pre- messo infatti che, se la regola è che sono revocati (con presunzione, oltre- tutto, della scientia decoctionis) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con mezzi normali di pagamento compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, ciò è proprio in quanto l'accettazione di un mezzo inusuale di pagamento lascia presumere juris et de jure la viola- zione della par condicio, si è osservato che l'eccezione prevista dalla norma in esame è necessariamente nel senso che, pur quando le modalità di paga- mento siano estranee alla previsione della relativa clausola contrattuale, il pagamento resta fermo ed efficace tutte le volte che fra le parti si sia instau- rata una prassi anteriore (adeguatamente consolidata e stabile, così da po- tersi definire tale) volta a derogare a quella clausola e ad introdurre, come nuova regola inter partes, il pagamento in termini diversi e più lunghi. Firmato Da: BIANCHI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5bbf88fa0ba3f095434a7db47fd80af1 Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 14b5e6afe850abe8bbc54b8e79fbc207 Numero registro generale 7861/2016 Numero sezionale 1870/2021 Numero di raccolta generale 19373/2021 Data pubblicazione 07/07/2021 7 1.2. La focalizzazione dell'interesse sulla definizione del concetto di «ter- mini d'uso», adottato dal legislatore quale parametro di riferimento per l'in- dividuazione dei pagamenti sottratti alla revocatoria, pur presupponendo evi- dentemente la riferibilità di tale espressione ai pagamenti, anziché alla forni- tura dei beni e servizi dei quali costituiscono il corrispettivo, ha impedito fi- nora un adeguato approfondimento del profilo della questione riguardante le condizioni necessarie per l'operatività dell'esenzione, che è proprio quello in- vestito dalle censure proposte dalla ricorrente. A sostegno dell'impugnazione, quest'ultima richiama l'opinione, manife- stata da una parte della dottrina in epoca immediatamente successiva all'en- trata in vigore dell'art. 2, lett. a), del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che riformulò l'art. 67 della legge fall., introducendo l'esenzione in parola, secondo cui l'espressione «termini d'uso» non costituisce un predicato del pagamento o delle forniture, ma dell'attività imprenditoriale, nel senso che il pagamento, per fruire dell'e- senzione dalla revocatoria, deve riguardare forniture attinenti alla conduzione corrente dell'azienda. Muovendo dalla considerazione, comune ai precedenti citati ed alla dottrina maggioritaria, secondo cui la ratio della norma in esame consiste nel favorire il superamento dello stato di difficoltà in cui versa l'im- presa, scongiurando il pericolo che i fornitori, nel timore di azioni revocatorie, rifiutino di fornire all'imprenditore i beni e i servizi ordinariamente necessari per lo svolgimento dell'attività, e garantendo quindi la prosecuzione di que- st'ultima e la conservazione dell'azienda, tale orientamento sostiene che tutti i pagamenti effettuati per le forniture di beni e servizi necessari per la conti- nuazione della gestione devono ritenersi esonerati dalla revocatoria, a condi- zione che le forniture siano ricollegabili non già ad un generico esercizio im- prenditoriale, ma ad un esercizio definibile in termini di normalità, in quanto finalizzato alla prosecuzione dell'attività secondo gli standards usualmente praticati fino a quel momento o, in ogni caso, rispondenti alle ordinarie ne- cessità di un'impresa operante in quella determinata fascia ed in quel deter- minato settore. A conforto di tale assunto, si osserva che il riferimento all'i- nusualità dei termini di pagamento (da intendersi sia come tempi che come Firmato Da: BIANCHI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5bbf88fa0ba3f095434a7db47fd80af1 Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 14b5e6afe850abe8bbc54b8e79fbc207 Numero registro generale 7861/2016 Numero sezionale 1870/2021 Numero di raccolta generale 19373/2021 Data pubblicazione 07/07/2021 8 modalità) tradisce un'evidente difficoltà di allontanarsi dallo schema concet- tuale tradizionale, che collega la revocabilità del pagamento all'anomalia del mezzo solutorio utilizzato, ritenuta sintomatica della conoscenza dello stato d'insolvenza da parte del creditore: tale problematica viene ritenuta invece del tutto estranea al modo di operare dell'esenzione, la quale in tanto può assumere un significato in quanto si dia per scontato che, in assenza della norma in esame, l'atto sia revocabile, dal momento che, ove il fornitore abbia ricevuto il pagamento in un momento e con modalità tali da non destare alcun sospetto, la revocabilità dovrebbe già essere esclusa in conformità della re- gola generale, per difetto della scientia decoctionis. Si aggiunge che, consi- derando esenti dalla revocatoria i pagamenti effettuati nei termini d'uso, ed identificando questi ultimi sulla base della prassi adottata dalle parti, reste- rebbero esclusi dall'ambito di operatività dell'esenzione i casi in cui una prassi non sia individuabile, a causa dell'unicità della fornitura alla quale il paga- mento si riferisce o della diversità dei tempi e delle modalità concordati o praticati per precedenti forniture. Si rileva infine che, riferendo l'espressione in esame alle forniture, anziché ai pagamenti, si evita il rischio di rimettere l'operatività dell'esenzione alla discrezionalità del debitore, il quale, attenen- dosi alle modalità ed ai tempi previsti per l'adempimento o discostandosene, potrebbe diventare arbitro della sorte dei pagamenti nel futuro fallimento: l'ancoraggio dell'esenzione al collegamento tra la fornitura e la normale ge- stione dell'azienda costituisce invece una garanzia per i fornitori, i quali sono posti in grado di valutare fin dal momento dell'esecuzione della fornitura, con un certo grado di ragionevolezza, il rischio della revocabilità del pagamento, in relazione allo stato di difficoltà in cui versa l'impresa. 1.3. In contrario, occorre tuttavia rilevare che, nonostante la discutibilità della morfologia, il tenore letterale della norma in esame risulta tutt'altro che ambiguo, dal momento che a) nell'ambito della proposizione dettata dal legi- slatore, il soggetto non è rappresentato dalle «forniture» (sostantivo, anzi, del tutto assente), bensì dai «pagamenti», b) il participio passato «effettuati» svolge la funzione di predicato, normalmente riferibile al soggetto, c) i beni e i servizi svolgono invece la funzione di complemento partitivo, destinato ad Firmato Da: BIANCHI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5bbf88fa0ba3f095434a7db47fd80af1 Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 14b5e6afe850abe8bbc54b8e79fbc207 Numero registro generale 7861/2016 Numero sezionale 1870/2021 Numero di raccolta generale 19373/2021 Data pubblicazione 07/07/2021 9 individuare i pagamenti esenti da revocatoria tra tutti quelli eseguiti dall'im- prenditore nel periodo sospetto, d) da punto di vista lessicale, inoltre, il verbo «effettuare» si addice certamente ai servizi, ma non è in alcun modo riferibile ai beni, i quali non si «effettuano», ma si «forniscono», «cedono», «ven- dono», etc., e) in quanto collegata al predicato «effettuati», a sua volta rife- ribile ai «pagamenti», la locuzione «nei termini d'uso» non può dunque avere riguardo che a questi ultimi, e non già ai «beni e servizi». Non può quindi condividersi l'affermazione della difesa della ricorrente secondo cui nell'inter- pretazione della norma in esame dovrebbe attribuirsi la prevalenza al criterio teleologico rispetto a quello letterale, conformemente all'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, pur attribuendo alla ricerca della mens legis un ruolo meramente sussidiario, e ritenendone quindi consentita l'utilizza- zione soltanto nel caso in cui il dato testuale non risulti sufficiente ad indivi- duare, in modo chiaro ed univoco, il significato e la portata precettiva della norma da interpretare, precisa che tale criterio può svolgere un ruolo parite- tico e comprimario a quello letterale quando, nonostante l'impiego di ciascuno dei due criteri singolarmente considerati, la lettera della norma rimanga am- bigua, e può assumere un rilievo perfino prevalente nell'ipotesi eccezionale in cui l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della norma risulti incom- patibile con il sistema normativo (cfr. Cass., Sez. III, 4/10/2018, n. 24165; Cass., Sez. I, 6/04/2001, n. 5128). Nella specie, d'altronde, anche a voler ritenere inappagante il risultato dell'interpretazione letterale, il ricorso al cri- terio teleologico non rivestirebbe una portata decisiva, tenuto conto della coincidenza della ratio legis individuata dall'opinione in esame con quella in- dividuata dalla dottrina maggioritaria e dalla giurisprudenza citata: sicché non rimarrebbe altra scelta che affidarsi all'interpretazione logica, la quale sugge- risce che conferire rilievo all'attinenza delle forniture alla normale gestione dell'impresa, quale elemento identificativo dei pagamenti esenti dalla revoca- toria, significherebbe rendere sostanzialmente superfluo il riferimento te- stuale della norma in esame ai pagamenti effettuati «nell'esercizio dell'im- presa». Sotto un diverso profilo, non coglie nel segno l'obiezione mossa all'orien- Firmato Da: BIANCHI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5bbf88fa0ba3f095434a7db47fd80af1 Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 14b5e6afe850abe8bbc54b8e79fbc207 Numero registro generale 7861/2016 Numero sezionale 1870/2021 Numero di raccolta generale 19373/2021 Data pubblicazione 07/07/2021 10 tamento maggioritario, secondo cui il riferimento alla «normalità» dei paga- menti, pur eseguiti nel periodo sospetto, farebbe rivivere l'elemento sogget- tivo della revocatoria, del quale il legislatore avrebbe inteso escludere la rile- vanza, in favore di una prospettiva squisitamente oggettiva: come già preci- sato da questa Corte in uno dei precedenti richiamati, l'esenzione prevista dalla lett. a) dell'art. 67, terzo comma, della legge fall. si configura come una eccezione alla regola secondo cui sono revocabili gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con mezzi normali nel periodo so- spetto, ed ha come effetto l'esclusione della revocabilità di quelli eseguiti in tempi e con modalità diversi da quelli contrattualmente previsti, ma corri- spondenti a pratiche commerciali precedentemente invalse tra le medesime parti (cfr. Cass., Sez. I, 7/12/2020, n. 27939, cit.). Qualora poi tali pratiche non siano individuabili, in quanto il pagamento afferisce a forniture effettuate per la prima volta o regolate in modo diverso da quanto accaduto in prece- denza, è ovvio che il parametro di riferimento ai fini della valutazione non potrà che essere costituito dalle condizioni contrattualmente pattuite, a meno che nello svolgimento concreto del rapporto le parti abbiano adottato com- portamenti difformi da quelli previsti. In proposito, è stato correttamente ri- levato che, se in linea generale l'introduzione dell'esenzione risponde alla fi- nalità di assicurare la soddisfazione di crediti derivanti da forniture di beni e servizi che s'inseriscano nel ciclo produttivo dell'impresa, in modo tale da evitare che il timore della revocatoria possa comportare l'interruzione dell'at- tività e la conseguente disgregazione dell'azienda, il riferimento ai termini d'uso svolge la funzione di escludere dalla tutela tutti quei casi in cui il man- cato rispetto della prassi commerciale precedentemente adottata risulta ido- nea ad evidenziare il venir meno della correttezza di rapporti ed il possibile approfittamento della situazione di difficoltà del debitore. In quest'ottica, es- sendo l'operatività dell'esenzione legata al confronto con un parametro pre- determinato e verificabile in modo oggettivo, risulta scongiurato anche il ri- schio, paventato dall'opinione minoritaria, che il debitore possa influire con il proprio comportamento sulla sorte dei pagamenti effettuati in favore dei pro- pri fornitori. In conclusione, la questione sollevata dal ricorrente può essere risolta Firmato Da: BIANCHI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5bbf88fa0ba3f095434a7db47fd80af1 Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 14b5e6afe850abe8bbc54b8e79fbc207 Numero registro generale 7861/2016 Numero sezionale 1870/2021 Numero di raccolta generale 19373/2021 Data pubblicazione 07/07/2021 11 mediante la conferma del principio di diritto già enunciato da questa Corte, secondo cui, in tema di revocatoria fallimentare, ai fini dell'operatività dell'e- senzione prevista dall'art. 67, terzo comma, lett. a) della legge fall., l'espres- sione «termini d'uso», utilizzata per individuare i pagamenti di beni e servizi non soggetti all'azione revocatoria, non si riferisce alle forniture che costitui- scono oggetto del pagamento, ma ai pagamenti stessi, i quali risultano quindi opponibili alla massa dei creditori, anche se eseguiti ed accettati difforme- mente dalle previsioni contrattuali, purché siano stati effettuati secondo tempi e modalità corrispondenti a quelli che hanno caratterizzato il rapporto tra le parti nel suo concreto svolgimento. 1.4. In applicazione del predetto principio, non merita censura la sen- tenza impugnata, per aver ritenuto che i pagamenti effettuati dalla RO in favore della AP nel periodo immediatamente precedente alla dichiarazione dello stato d'insolvenza non potessero considerarsi esenti dalla revocatoria, in quanto eseguiti in difformità sia dalle condizioni originariamente concor- date tra le parti, sia da quelle successivamente convenute a modifica delle stesse: premesso infatti che il contratto di fornitura prevedeva originaria- mente il pagamento della merce a sessanta giorni dalla consegna, e rilevato che, per consentire la prosecuzione della fornitura anche a seguito della messa in liquidazione della RO, era stato concordato che il pagamento delle fatture avesse luogo a vista, la Corte d'appello ha accertato che tale prassi era stata stravolta dal comportamento successivo delle parti, in quanto dal mese di aprile 2009 la AP aveva espressamente condizionato le conse- gne al pagamento anticipato di quote settimanali, ed ha quindi concluso cor- rettamente per la revocabilità dei pagamenti, reputando altrettanto condivi- sibilmente irrilevante la dichiarazione del liquidatore della società debitrice, secondo cui le forniture risultavano indispensabili per la prosecuzione dell'at- tività produttiva. 2. Il ricorso va dunque rigettato, con la conseguente condanna della ri- corrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal di- spositivo. Firmato Da: BIANCHI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5bbf88fa0ba3f095434a7db47fd80af1 Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 14b5e6afe850abe8bbc54b8e79fbc207 Numero registro generale 7861/2016 Numero sezionale 1870/2021 Numero di raccolta generale 19373/2021 Data pubblicazione 07/07/2021 12
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della con- troricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il 21/04/2021 Il Presidente Numero registro generale 7861/2016 Numero sezionale 1870/2021 Numero di raccolta generale 19373/2021 Data pubblicazione 07/07/2021