CASS
Sentenza 16 novembre 1984

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Massime2

La domanda di ampliamento coattivo di un preesistente passaggio pedonale, anche per il transito dei veicoli a trazione meccanica, si basa sugli identici presupposti di interclusione assoluta o relativa del fondo dominante e delle sue esigenze di uso e coltivazione, su cui si fonda la domanda di Costituzione di passaggio coattivo. Pertanto, la domanda di ampliamento, analogamente a quella di Costituzione di passaggio coattivo, non richiede la integrazione del contraddittorio nei confronti dei proprietari degli altri fondi sui quali dovrebbe egualmente realizzarsi il passaggio, potendosi procedere ad un completamento del passaggio stesso attraverso domande separate nei confronti degli altri proprietari e mediante stipulazione di distinti accordi fra loro. ( V 5291/79, mass n 401889; (Conf 3976/76, mass n 382646, sulla prima parte ( Conf 3821/81, mass n 414452; ( Conf 160/81, mass n 410556, sulla seconda parte; ( Conf 4558/76, mass n 383288).*

Dal coordinato disposto dei primi tre commi dell'art. 1051 cod. civ. si ricava che i presupposti legittimanti la richiesta di ampliamento coattivo del passaggio sul fondo altrui sono: a) che il proprietario del fondo dominante non abbia una servitù diretta, utilizzabile per i veicoli, verso la via pubblica, non possa procurarsela altrimenti senza eccessivo dispendio o disagio e non abbia comunque altra uscita indiretta da utilizzare per il transito dei veicoli; b) che l'ampliamento non rappresenti una mera comodità per il fondo dominante, ma serva a rendere possibile il conveniente uso del fondo stesso, nella destinazione preesistente o in quella nuova che il proprietario dimostri di voler attuare; C) che preesista una servitù di passaggio e sussista la possibilità di un ampliamento del passaggio stesso, nel senso di allargamento del tracciato esistente e non in quello della creazione di un nuovo più ampio tracciato attraverso il fondo servente; d) che sia possibile ottenere l'ampliamento in modo da arrecare il minor danno al fondo servente. ( V 4930/81, mass n 415689; ( V 3279/81, mass n 413855; ( V 3040/80, mass n 406806; ( Conf 3525/78, mass n 393017).*

Commentario1

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 16/11/1984, n. 5829
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5829
Data del deposito : 16 novembre 1984

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