CASS
Sentenza 6 febbraio 2023
Sentenza 6 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/02/2023, n. 4907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4907 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RD TO, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 20-09-2021 della Corte di appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Domenico R. Seccia, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avvocato Andrea Starace, difensore di fiducia dell'imputato, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 4907 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 09/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28 settembre 2018, il Tribunale di Lecce condannava TO RD alla pena di 2 anni e 2 mesi di reclusione, in quanto ritenuto colpevole di due distinte imputazioni, aventi entrambe ad oggetto il reato di cui all'art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000, reato contestato a RD per avere, nella qualità di amministratore unico della CO s.r.I., emesso nel 2011 fatture per operazioni inesistenti, al fine di consentire di evadere le imposte sui redditi e/o sull'iva a due soggetti, ovvero, rispettivamente, la società cooperativa VI (capo A) e IA UL (capo D), mentre per le residue imputazioni riferite al 2010 interveniva declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione. Con sentenza del 20 settembre 2021, la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava estinto per prescrizione il reato contestato nelle due distinte imputazioni, limitatamente alle fatture emesse entro il 16 settembre 2021 e, per l'effetto, rideterminava la pena per le residue condotte in anni 1 e mesi 9 di reclusione. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello salentina, RD, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando sei motivi. Con i primi due, esposti congiuntamente, la difesa deduce l'inosservanza dell'art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000 e il vizio di motivazione rispetto all'individuazione del momento consunnativo del reato ascritto all'imputato, osservando che sia nella pronuncia del Tribunale che in quella della Corte di appello non vi è alcuna specificazione delle date in cui sarebbero state emesse le fatture ritenute false, né del loro ammontare singolo o complessivo. Nella redazione dei capi di imputazione, il P.M. avrebbe omesso di considerare il principio, pacifico in giurisprudenza, secondo cui il momento consumativo del reato di cui all'art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000, trattandosi di reato istantaneo, coincide con quello di emissione della fattura o del documento falso. Con il terzo e il quarto motivo, la difesa contesta, anche sotto il profilo del travisamento della prova, la conferma del giudizio di colpevolezza del ricorrente in ordine al reato a lui ascritto, evidenziando che la Corte territoriale avrebbe mancato di fornire risposta alle doglianze sollevate nell'atto di appello, nel quale si era sottolineato l'errore in cui era incorso il primo giudice, secondo cui le fatture in contestazione avevano ad oggetto "furgoni di tipo Ducato", posto che, come si desume dalle stesse fatture e dai prospetti redatti dalla Guardia di Finanza, l'oggetto della prestazione era indicato semplicemente "nolo ns. automezzo", senza specificazione della targa o del veicolo noleggiato, avendo l'erroneità di questo dato di partenza inficiato tutto il ragionamento successivo, non essendovi elementi sufficienti per escludere che RD e la CO avessero l'effettiva disponibilità dei mezzi noleggiati. 2 Anzi, la documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza comproverebbe che la CO, oltre che di una Seat Ibiza, è stata proprietaria di un furgone Hyunday Santa Fe, nonchè, fino ai primi mesi del 2011, di due furgoni Fiat Ducato, mentre dalle dichiarazioni dei testi TO UA, MA MA e DA VO RD, nonché dalla documentazione allegata dalla difesa, è emerso l'imputato aveva di fatto la disponibilità di altri tre/quattro furgoni, a prescindere dalla loro formale intestazione presso il PRA, che invero ha solo valore di pubblicità notizia. Ulteriore profilo su cui viene eccepito il travisamento della prova concerne il mancato rinvenimento di contabilità relativa all'acquisto di carburante, posto che la CO non aveva ad oggetto l'attività di trasporto, bensì quella di "fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi", per cui è del tutto irrilevante che non siano state trovate fatture per l'acquisto di carburante, tanto più ove si consideri che non è emerso in alcun modo che i veicoli venissero forniti con il carburante, venendo invece in rilievo un cd. nolo a freddo, essendo in tal senso significativo che presso la ditta VI, pur nel disordine della sua contabilità, siano state rinvenute numerose fatture di acquisto carburante. Né, aggiunge la difesa, può costituire elemento di prova della fittizietà delle operazioni l'asserita diversità delle fatture reperite presso la CO rispetto a quelle rinvenute presso la VI, non essendovi elementi per escludere che le fatture emesse da CO fossero proprio quelle reali, potendo quelle trovate presso Favinna essere state modificate per proprie esigenze aziendali, tanto più che la contabilità della VI non era tenuta in maniera regolare, per cui doveva essere vagliata con diffidenza l'attendibilità dei documenti ivi rinvenuti. Dagli accertamenti dei finanzieri è invece emerso che le fatture emesse da Cosnnar a carico di VI per il noleggio di autoveicoli erano regolarmente registrate nella contabilità solo negli anni 2010 e 2011, mentre per le annualità 2012 e 2013 è pacifico che la VI ha utilizzato fatture mai emesse dalla CO, in tal modo ottenendo indebiti vantaggi fiscali all'insaputa della CO. Alcun rilievo, poi, poteva essere attribuito alla cessazione dell'attività aziendale nel 2010, essendo anzi questa la ragione per cui la CO cercava di fare cassa, non essendosi peraltro considerato che il noleggio di autoveicoli da parte della VI era del tutto coerente con l'attività di trasporto su strada che essa esercitava, peraltro per importanti corrieri nazionali e internazionali. L'asserita inesistenza delle operazioni sottese all'emissione delle fatture per l'anno 2011 è poi smentita dal fatto che tali fatture sono state interamente pagate, con modalità tracciabili, venendo regolarmente contabilizzate dalle due aziende e, del resto, se le fatture emesse nel 2011 fossero state false, sarebbe stato molto più semplice per entrambe le società farne risultare il pagamento nello stesso anno, senza trascinarne il saldo fino al 2013, come avvenuto, posto che il debito residuo per il 2011 è stato saldato con bonifici di pari importo. 3 Con il quinto e il sesto motivo, è stato infine censurato il trattamento sanzionatorio, dolendosi la difesa sia del diniego delle attenuanti generiche, che ben potevano essere riconosciute in ragione della modesta gravità del fatto e del corretto comportamento processuale dell'imputato, il quale annovera un unico precedente dichiarato estinto ai sensi dell'art. 445 comma 2 cod. proc. pen., sia dell'aumento per la continuazione interna, che, oltre a essere eccessivo e non motivato, non poteva essere proprio operato, posto che tutte le condotte per cui è intervenuta condanna si riferiscono al medesimo anno di imposta. Né poteva essere richiamato il comma 2 bis dell'art. 8, poiché tale disposizione è stata introdotta solo nel 2019, mentre i fatti di causa risalgono al 2011. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato, ma, avuto riguardo al tempus commisi delicti, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, essendo il residuo reato per cui si procede estinto per prescrizione. 1. Iniziando dai primi due motivi di ricorso, deve osservarsi, in primo luogo, che la doglianza circa la presunta genericità del capo A della rubrica (con particolare riferimento al momento consunnativo del reato e alla mancata indicazione delle fatture ritenute false) non è stata sollevata nell'atto di appello, il che rende la doglianza inammissibile, avendo questa Corte precisato più volte (cfr. ex multis Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Rv. 269632) che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione. A ciò deve aggiungersi per completezza che, in ogni caso, l'eccezione difensiva è infondata anche nel merito, posto che il capo A contiene una sufficiente descrizione del fatto contestato, di cui sono specificate sia le coordinate spazio-temporali ("in Surbo al 31/12/2010 e al 31/12/2011"), sia gli elementi contenutistici, facendo riferimento l'imputazione a 3 fatture emesse nel 2010 e a 57 fatture emesse nel 2011, fatture di cui sono indicate l'imponibile complessivo e l'iva, per cui deve escludersi che l'imputato, di cui è stata specificata anche la veste in cui ha agito ("amministratore unico della s.r.l. CO") non sia stato messo nella condizione di conoscere il tenore dell'accusa a suo carico e di esercitare le sue prerogative difensive. 2. Passando al secondo e al terzo motivo di ricorso, occorre evidenziare che le censure in punto di responsabilità non sono meritevoli di accoglimento. Ed invero le due conformi sentenze di merito hanno compiutamente ricostruito i fatti di causa, valorizzando gli esiti della verifica fiscale compiuta nel 2015 nei confronti della società CO amministrata da TO RD, verifica 4 es- nell'ambito della quale è emerso che la CO ha emesso, nel 2010 e nel 2011, fatture per operazioni inesistenti nei confronti della società cooperativa VI. In particolare, nel corso del 2010, sono state emesse le fatture n. 3 del 30 aprile (con imponibile di 17.000 euro), n. 5 del 31 agosto (con imponibile di 17.000 euro) e n. 6 del 31 dicembre (con imponibile di 18.400 euro), aventi ad oggetto il noleggio di automezzi, per un totale di 62.880 euro comprensivo di iva. Tuttavia, a fronte dell'emissione di tali fatture, non risulta che, nella medesima annualità, siano stati eseguiti pagamenti da parte della VI s.r.l. Quanto al 2011, risultava che la CO aveva emesso 57 fatture per un imponibile pari a 88.550 (con iva pari a 17.983), per un totale di 106.533 euro. In tal caso i pagamenti della Favinna nei confronti della CO furono parziali, essendo emerso che il debito relativo alle fatture del 2010 e del 2011 fu completamente saldato dalla VI soltanto nel 2013. Ora, concentrando l'analisi sulle sole fatture del 2011 (per il 2010 vi è stata già in primo grado declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, mentre per la vicenda di cui al capo D la prescrizione è stata dichiarata dalla Corte di appello, che ha altresì dichiarato estinto il reato di cui al capo A limitatamente alle fatture emesse fino al 16 settembre 2011), i giudici di merito hanno sottolineato che le fatture emesse dalla CO sono state utilizzate dalla VI, in quanto registrate e contabilizzate e poi utilizzate in dichiarazione per documentare i costi sostenuti, così incidendo in negativo sulla formazione del reddito, abbattendolo. Si trattava tuttavia di fatture per operazioni inesistenti, essendo i giudici di merito pervenuti a tale conclusione attraverso una pluralità di elementi indiziari, tra loro razionalmente correlati e senza incorrere in alcun travisamento delle prove: innanzitutto, le fatture avevano un oggetto generico, ovvero, a voler recepire l'impostazione difensiva articolata nel ricorso, "nolo ns. automezzo", senza alcuna specificazione né della targa, né del veicolo oggetto del noleggio. A fronte di ciò, si è tuttavia accertato che la CO, entro l'aprile 2011, aveva già venduto tutti i veicoli di proprietà, riportando peraltro le fatture di vendita una data successiva a quella indicata nei registri ACI. Né ha trovato adeguato conforto probatorio, nei giudizi di merito, il dato evocato dalla difesa nel ricorso, ossia la disponibilità di fatto di altri veicoli in capo alla CO, elemento questo peraltro non decisivo, ove non accompagnato dalla prova, non adeguatamente acquisita nella vicenda in esame, dell'ulteriore e ben più pregnante circostanza relativa all'utilizzo di tali veicoli nei rapporti commerciali con la VI. E' stato poi ragionevolmente ritenuto significativo, nell'ottica della fittizietà delle fatture, il fatto che nella contabilità della CO, che svolgeva l'attività di trasporto o di noleggio di mezzi di trasporto (quantomeno di fatto, secondo la stessa prospettazione difensiva), non sia stata rinvenuta contabilità relativa all'acquisto di carburante;
a ciò è stato aggiunto l'ulteriore rilievo secondo cui le fatture 5 rinvenute nella contabilità della VI avevano una grafica e un formato completamente diversi da quelle trovate nel controllo incrociato presso la CO. Tale società - e il dato non è irrilevante - aveva cessato la sua attività nel 2010, in quanto dal 2011 i mezzi erano stati ceduti e la CO non aveva dipendenti;
il fatto poi che gli importi delle fatture siano stati corrisposti, sia pure nel 2013, con bonifico bancario e non per cassa è stato considerato neutro dalla Corte territoriale, "non potendosi escludere che proprio tale scelta delle modalità di pagamento rispondesse alla necessità di vestire di lecito un'operazione che invece era palesemente creata ad artificio" (pag. 3 della sentenza impugnata). Orbene, in quanto sorretto da considerazioni non illogiche e anzi coerenti con le fonti dimostrative disponibili, il giudizio sulla inesistenza delle operazioni sottese alle fatture emesse, presupposto della fattispecie contestata, resiste alle censure difensive, che prospettano sostanzialmente una lettura alternativa del materiale probatorio, operazione questa non consentita in sede di legittimità, dovendosi richiamare in proposito la consolidata affermazione della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. 3. Venendo infine alle censure in punto di trattamento sanzionatorio, occorre innanzitutto evidenziare che, rispetto al diniego delle attenuanti generiche, non si ravvisano criticità, avendo la Corte di appello rimarcato, in senso ostativo, non solo l'assenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento, quale avrebbe potuto essere il risarcimento del denaro erariale, ma anche la precedente condanna riportata da RD per un reato della stessa indole. Tale valutazione non appare manifestamente illogica, dovendosi al riguardo richiamare la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, non essendo dunque necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione. 6 Ct Quanto poi alla determinazione della pena, deve osservarsi che, se risulta improprio il riferimento della sentenza impugnata all'art. 8 comma 2 bis dell'art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000, norma introdotta dal decreto legge n. 124 del 2019, convertito dalla legge n. 157 del 2019, dunque in epoca successiva ai fatti di causa, deve tuttavia osservarsi che, sul piano sostanziale, alcun pregiudizio vi è stato in danno dell'imputato, posto che la Corte territoriale, nel determinare la pena base, è partita da 1 anno e 6 mesi di reclusione, ovvero dal minimo edittale previsto all'epoca dei fatti per il reato contestato, non potendosi sottacere che la riforma del 2019 prima richiamata, oltre a introdurre il comma 2 bis relativo ai casi in cui l'importo non corrispondente al vero indicato nelle fatture sia inferiore a 100.000 euro, ha anche contestualmente innalzato in misura non lieve (ovvero da 1 anno e 6 mesi a 4 anni) il minimo edittale per la fattispecie generale di cui all'art. 8, per cui di fatto è come se la Corte di appello avesse applicato il minimo della cornice edittale delineata dalla norma in vigore all'epoca dei fatti di causa. Né infine può ritenersi eccessivo o sproporzionato, a fronte dell'elevato numero di fatture per operazioni inesistenti, l'aumento operato a titolo di continuazione interna al residuo capo A, computato nella misura di tre mesi di reclusione. Ne consegue che, anche in punto di trattamento sanzionatorio, non vi è spazio per accogliere le censure difensive sollevate con il quinto e il sesto motivo. 4. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso va pertanto disatteso. Tuttavia, stante l'infondatezza invero non manifesta delle doglianze in punto di responsabilità e di trattamento sanzionatorio, deve prendersi atto che, nelle more, è maturata la prescrizione del reato contestato al capo A, anche rispetto alle fatture successive al 16 settembre 2011, posto che, pur a voler considerare come data di ultima emissione delle fatture quella del 31 dicembre 2011, la relativa prescrizione massima, da computare in 10 anni ai sensi dell'art. 17 comma 1 bis del d. Igs. n. 74 del 2000, risulta maturata, in assenza di cause di sospensione della prescrizione, alla data del 31 dicembre 2021. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata senza rinvio, per essere il residuo reato di cui al capo A estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il residuo reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 09/11/2022
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Domenico R. Seccia, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avvocato Andrea Starace, difensore di fiducia dell'imputato, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 4907 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 09/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28 settembre 2018, il Tribunale di Lecce condannava TO RD alla pena di 2 anni e 2 mesi di reclusione, in quanto ritenuto colpevole di due distinte imputazioni, aventi entrambe ad oggetto il reato di cui all'art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000, reato contestato a RD per avere, nella qualità di amministratore unico della CO s.r.I., emesso nel 2011 fatture per operazioni inesistenti, al fine di consentire di evadere le imposte sui redditi e/o sull'iva a due soggetti, ovvero, rispettivamente, la società cooperativa VI (capo A) e IA UL (capo D), mentre per le residue imputazioni riferite al 2010 interveniva declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione. Con sentenza del 20 settembre 2021, la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava estinto per prescrizione il reato contestato nelle due distinte imputazioni, limitatamente alle fatture emesse entro il 16 settembre 2021 e, per l'effetto, rideterminava la pena per le residue condotte in anni 1 e mesi 9 di reclusione. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello salentina, RD, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando sei motivi. Con i primi due, esposti congiuntamente, la difesa deduce l'inosservanza dell'art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000 e il vizio di motivazione rispetto all'individuazione del momento consunnativo del reato ascritto all'imputato, osservando che sia nella pronuncia del Tribunale che in quella della Corte di appello non vi è alcuna specificazione delle date in cui sarebbero state emesse le fatture ritenute false, né del loro ammontare singolo o complessivo. Nella redazione dei capi di imputazione, il P.M. avrebbe omesso di considerare il principio, pacifico in giurisprudenza, secondo cui il momento consumativo del reato di cui all'art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000, trattandosi di reato istantaneo, coincide con quello di emissione della fattura o del documento falso. Con il terzo e il quarto motivo, la difesa contesta, anche sotto il profilo del travisamento della prova, la conferma del giudizio di colpevolezza del ricorrente in ordine al reato a lui ascritto, evidenziando che la Corte territoriale avrebbe mancato di fornire risposta alle doglianze sollevate nell'atto di appello, nel quale si era sottolineato l'errore in cui era incorso il primo giudice, secondo cui le fatture in contestazione avevano ad oggetto "furgoni di tipo Ducato", posto che, come si desume dalle stesse fatture e dai prospetti redatti dalla Guardia di Finanza, l'oggetto della prestazione era indicato semplicemente "nolo ns. automezzo", senza specificazione della targa o del veicolo noleggiato, avendo l'erroneità di questo dato di partenza inficiato tutto il ragionamento successivo, non essendovi elementi sufficienti per escludere che RD e la CO avessero l'effettiva disponibilità dei mezzi noleggiati. 2 Anzi, la documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza comproverebbe che la CO, oltre che di una Seat Ibiza, è stata proprietaria di un furgone Hyunday Santa Fe, nonchè, fino ai primi mesi del 2011, di due furgoni Fiat Ducato, mentre dalle dichiarazioni dei testi TO UA, MA MA e DA VO RD, nonché dalla documentazione allegata dalla difesa, è emerso l'imputato aveva di fatto la disponibilità di altri tre/quattro furgoni, a prescindere dalla loro formale intestazione presso il PRA, che invero ha solo valore di pubblicità notizia. Ulteriore profilo su cui viene eccepito il travisamento della prova concerne il mancato rinvenimento di contabilità relativa all'acquisto di carburante, posto che la CO non aveva ad oggetto l'attività di trasporto, bensì quella di "fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi", per cui è del tutto irrilevante che non siano state trovate fatture per l'acquisto di carburante, tanto più ove si consideri che non è emerso in alcun modo che i veicoli venissero forniti con il carburante, venendo invece in rilievo un cd. nolo a freddo, essendo in tal senso significativo che presso la ditta VI, pur nel disordine della sua contabilità, siano state rinvenute numerose fatture di acquisto carburante. Né, aggiunge la difesa, può costituire elemento di prova della fittizietà delle operazioni l'asserita diversità delle fatture reperite presso la CO rispetto a quelle rinvenute presso la VI, non essendovi elementi per escludere che le fatture emesse da CO fossero proprio quelle reali, potendo quelle trovate presso Favinna essere state modificate per proprie esigenze aziendali, tanto più che la contabilità della VI non era tenuta in maniera regolare, per cui doveva essere vagliata con diffidenza l'attendibilità dei documenti ivi rinvenuti. Dagli accertamenti dei finanzieri è invece emerso che le fatture emesse da Cosnnar a carico di VI per il noleggio di autoveicoli erano regolarmente registrate nella contabilità solo negli anni 2010 e 2011, mentre per le annualità 2012 e 2013 è pacifico che la VI ha utilizzato fatture mai emesse dalla CO, in tal modo ottenendo indebiti vantaggi fiscali all'insaputa della CO. Alcun rilievo, poi, poteva essere attribuito alla cessazione dell'attività aziendale nel 2010, essendo anzi questa la ragione per cui la CO cercava di fare cassa, non essendosi peraltro considerato che il noleggio di autoveicoli da parte della VI era del tutto coerente con l'attività di trasporto su strada che essa esercitava, peraltro per importanti corrieri nazionali e internazionali. L'asserita inesistenza delle operazioni sottese all'emissione delle fatture per l'anno 2011 è poi smentita dal fatto che tali fatture sono state interamente pagate, con modalità tracciabili, venendo regolarmente contabilizzate dalle due aziende e, del resto, se le fatture emesse nel 2011 fossero state false, sarebbe stato molto più semplice per entrambe le società farne risultare il pagamento nello stesso anno, senza trascinarne il saldo fino al 2013, come avvenuto, posto che il debito residuo per il 2011 è stato saldato con bonifici di pari importo. 3 Con il quinto e il sesto motivo, è stato infine censurato il trattamento sanzionatorio, dolendosi la difesa sia del diniego delle attenuanti generiche, che ben potevano essere riconosciute in ragione della modesta gravità del fatto e del corretto comportamento processuale dell'imputato, il quale annovera un unico precedente dichiarato estinto ai sensi dell'art. 445 comma 2 cod. proc. pen., sia dell'aumento per la continuazione interna, che, oltre a essere eccessivo e non motivato, non poteva essere proprio operato, posto che tutte le condotte per cui è intervenuta condanna si riferiscono al medesimo anno di imposta. Né poteva essere richiamato il comma 2 bis dell'art. 8, poiché tale disposizione è stata introdotta solo nel 2019, mentre i fatti di causa risalgono al 2011. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato, ma, avuto riguardo al tempus commisi delicti, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, essendo il residuo reato per cui si procede estinto per prescrizione. 1. Iniziando dai primi due motivi di ricorso, deve osservarsi, in primo luogo, che la doglianza circa la presunta genericità del capo A della rubrica (con particolare riferimento al momento consunnativo del reato e alla mancata indicazione delle fatture ritenute false) non è stata sollevata nell'atto di appello, il che rende la doglianza inammissibile, avendo questa Corte precisato più volte (cfr. ex multis Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Rv. 269632) che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione. A ciò deve aggiungersi per completezza che, in ogni caso, l'eccezione difensiva è infondata anche nel merito, posto che il capo A contiene una sufficiente descrizione del fatto contestato, di cui sono specificate sia le coordinate spazio-temporali ("in Surbo al 31/12/2010 e al 31/12/2011"), sia gli elementi contenutistici, facendo riferimento l'imputazione a 3 fatture emesse nel 2010 e a 57 fatture emesse nel 2011, fatture di cui sono indicate l'imponibile complessivo e l'iva, per cui deve escludersi che l'imputato, di cui è stata specificata anche la veste in cui ha agito ("amministratore unico della s.r.l. CO") non sia stato messo nella condizione di conoscere il tenore dell'accusa a suo carico e di esercitare le sue prerogative difensive. 2. Passando al secondo e al terzo motivo di ricorso, occorre evidenziare che le censure in punto di responsabilità non sono meritevoli di accoglimento. Ed invero le due conformi sentenze di merito hanno compiutamente ricostruito i fatti di causa, valorizzando gli esiti della verifica fiscale compiuta nel 2015 nei confronti della società CO amministrata da TO RD, verifica 4 es- nell'ambito della quale è emerso che la CO ha emesso, nel 2010 e nel 2011, fatture per operazioni inesistenti nei confronti della società cooperativa VI. In particolare, nel corso del 2010, sono state emesse le fatture n. 3 del 30 aprile (con imponibile di 17.000 euro), n. 5 del 31 agosto (con imponibile di 17.000 euro) e n. 6 del 31 dicembre (con imponibile di 18.400 euro), aventi ad oggetto il noleggio di automezzi, per un totale di 62.880 euro comprensivo di iva. Tuttavia, a fronte dell'emissione di tali fatture, non risulta che, nella medesima annualità, siano stati eseguiti pagamenti da parte della VI s.r.l. Quanto al 2011, risultava che la CO aveva emesso 57 fatture per un imponibile pari a 88.550 (con iva pari a 17.983), per un totale di 106.533 euro. In tal caso i pagamenti della Favinna nei confronti della CO furono parziali, essendo emerso che il debito relativo alle fatture del 2010 e del 2011 fu completamente saldato dalla VI soltanto nel 2013. Ora, concentrando l'analisi sulle sole fatture del 2011 (per il 2010 vi è stata già in primo grado declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, mentre per la vicenda di cui al capo D la prescrizione è stata dichiarata dalla Corte di appello, che ha altresì dichiarato estinto il reato di cui al capo A limitatamente alle fatture emesse fino al 16 settembre 2011), i giudici di merito hanno sottolineato che le fatture emesse dalla CO sono state utilizzate dalla VI, in quanto registrate e contabilizzate e poi utilizzate in dichiarazione per documentare i costi sostenuti, così incidendo in negativo sulla formazione del reddito, abbattendolo. Si trattava tuttavia di fatture per operazioni inesistenti, essendo i giudici di merito pervenuti a tale conclusione attraverso una pluralità di elementi indiziari, tra loro razionalmente correlati e senza incorrere in alcun travisamento delle prove: innanzitutto, le fatture avevano un oggetto generico, ovvero, a voler recepire l'impostazione difensiva articolata nel ricorso, "nolo ns. automezzo", senza alcuna specificazione né della targa, né del veicolo oggetto del noleggio. A fronte di ciò, si è tuttavia accertato che la CO, entro l'aprile 2011, aveva già venduto tutti i veicoli di proprietà, riportando peraltro le fatture di vendita una data successiva a quella indicata nei registri ACI. Né ha trovato adeguato conforto probatorio, nei giudizi di merito, il dato evocato dalla difesa nel ricorso, ossia la disponibilità di fatto di altri veicoli in capo alla CO, elemento questo peraltro non decisivo, ove non accompagnato dalla prova, non adeguatamente acquisita nella vicenda in esame, dell'ulteriore e ben più pregnante circostanza relativa all'utilizzo di tali veicoli nei rapporti commerciali con la VI. E' stato poi ragionevolmente ritenuto significativo, nell'ottica della fittizietà delle fatture, il fatto che nella contabilità della CO, che svolgeva l'attività di trasporto o di noleggio di mezzi di trasporto (quantomeno di fatto, secondo la stessa prospettazione difensiva), non sia stata rinvenuta contabilità relativa all'acquisto di carburante;
a ciò è stato aggiunto l'ulteriore rilievo secondo cui le fatture 5 rinvenute nella contabilità della VI avevano una grafica e un formato completamente diversi da quelle trovate nel controllo incrociato presso la CO. Tale società - e il dato non è irrilevante - aveva cessato la sua attività nel 2010, in quanto dal 2011 i mezzi erano stati ceduti e la CO non aveva dipendenti;
il fatto poi che gli importi delle fatture siano stati corrisposti, sia pure nel 2013, con bonifico bancario e non per cassa è stato considerato neutro dalla Corte territoriale, "non potendosi escludere che proprio tale scelta delle modalità di pagamento rispondesse alla necessità di vestire di lecito un'operazione che invece era palesemente creata ad artificio" (pag. 3 della sentenza impugnata). Orbene, in quanto sorretto da considerazioni non illogiche e anzi coerenti con le fonti dimostrative disponibili, il giudizio sulla inesistenza delle operazioni sottese alle fatture emesse, presupposto della fattispecie contestata, resiste alle censure difensive, che prospettano sostanzialmente una lettura alternativa del materiale probatorio, operazione questa non consentita in sede di legittimità, dovendosi richiamare in proposito la consolidata affermazione della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. 3. Venendo infine alle censure in punto di trattamento sanzionatorio, occorre innanzitutto evidenziare che, rispetto al diniego delle attenuanti generiche, non si ravvisano criticità, avendo la Corte di appello rimarcato, in senso ostativo, non solo l'assenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento, quale avrebbe potuto essere il risarcimento del denaro erariale, ma anche la precedente condanna riportata da RD per un reato della stessa indole. Tale valutazione non appare manifestamente illogica, dovendosi al riguardo richiamare la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, non essendo dunque necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione. 6 Ct Quanto poi alla determinazione della pena, deve osservarsi che, se risulta improprio il riferimento della sentenza impugnata all'art. 8 comma 2 bis dell'art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000, norma introdotta dal decreto legge n. 124 del 2019, convertito dalla legge n. 157 del 2019, dunque in epoca successiva ai fatti di causa, deve tuttavia osservarsi che, sul piano sostanziale, alcun pregiudizio vi è stato in danno dell'imputato, posto che la Corte territoriale, nel determinare la pena base, è partita da 1 anno e 6 mesi di reclusione, ovvero dal minimo edittale previsto all'epoca dei fatti per il reato contestato, non potendosi sottacere che la riforma del 2019 prima richiamata, oltre a introdurre il comma 2 bis relativo ai casi in cui l'importo non corrispondente al vero indicato nelle fatture sia inferiore a 100.000 euro, ha anche contestualmente innalzato in misura non lieve (ovvero da 1 anno e 6 mesi a 4 anni) il minimo edittale per la fattispecie generale di cui all'art. 8, per cui di fatto è come se la Corte di appello avesse applicato il minimo della cornice edittale delineata dalla norma in vigore all'epoca dei fatti di causa. Né infine può ritenersi eccessivo o sproporzionato, a fronte dell'elevato numero di fatture per operazioni inesistenti, l'aumento operato a titolo di continuazione interna al residuo capo A, computato nella misura di tre mesi di reclusione. Ne consegue che, anche in punto di trattamento sanzionatorio, non vi è spazio per accogliere le censure difensive sollevate con il quinto e il sesto motivo. 4. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso va pertanto disatteso. Tuttavia, stante l'infondatezza invero non manifesta delle doglianze in punto di responsabilità e di trattamento sanzionatorio, deve prendersi atto che, nelle more, è maturata la prescrizione del reato contestato al capo A, anche rispetto alle fatture successive al 16 settembre 2011, posto che, pur a voler considerare come data di ultima emissione delle fatture quella del 31 dicembre 2011, la relativa prescrizione massima, da computare in 10 anni ai sensi dell'art. 17 comma 1 bis del d. Igs. n. 74 del 2000, risulta maturata, in assenza di cause di sospensione della prescrizione, alla data del 31 dicembre 2021. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata senza rinvio, per essere il residuo reato di cui al capo A estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il residuo reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 09/11/2022