Sentenza 19 settembre 2013
Massime • 1
In tema di pensione indebitamente corrisposta, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì l'ordinaria disciplina dell'indebito civile, nell'ipotesi in cui l'I.N.P.S. abbia continuato ad erogare i ratei della pensione di invalidità, pur dopo il decesso del beneficiario, accreditandoli sul conto corrente cointestato al coniuge superstite, trattandosi di erogazione di somme estranee ad un rapporto previdenziale facente capo al percettore.
Commentario • 1
- Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 26 ottobre 2022
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico - Presidente -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. TRIA Lucia - Consigliere -
Dott. BLASUTTO Daniela - rel. Consigliere -
Dott. GARRI Fabrizia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 29649/2008 proposto da:
LÀ US, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio degli avvocati SCOGNAMIGLIO RENATO e SCOGNAMIGLIO CLAUDIO, che lo rappresentano e difendono unitamente all'avvocato QUERO GIULIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, NICOLA VALENTE, SERGIO PREDEN, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 400/2008 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 22/05/2008 r.g.n. 203/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/06/2013 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;
udito l'Avvocato SANGERMANO FRANCESCO per delega SCOGNAMIGLIO RENATO;
udito l'Avvocato PATTERI ANTONELLA per delega PREDEN SERGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROMANO Giulio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 22 aprile 2008 la Corte di appello di Reggio Calabria, accogliendo l'appello proposto dall'INPS, riformava la sentenza di primo grado che aveva accertato l'irripetibilità dei ratei della pensione di invalidità erroneamente erogati dall'Istituto dopo il decesso della titolare, AM CA, coniuge del ricorrente IL PE. Le somme, già accreditate sul conto corrente bancario cointestato ai due coniugi, erano state oggetto di recupero da parte dell'Istituto mediante trattenute sulla pensione di reversibilità erogata al IL. Osservava la Corte di appello che, mancando radicalmente il diritto alla prestazione in capo al ricorrente, la prestazione era ripetibile ex art. 2033 c.c., non trovando applicazione la disciplina dell'indebito previdenziale di cui alla L. n. 88 del 1989, art. 52. Avverso tale sentenza IL PE propone ricorso per cassazione affidato a due motivi e illustrato con successiva memoria ex art. 378 c.p.c.. Resiste con controricorso l'INPS.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione della L. 9 marzo 1988, n. 89, art. 52, e della L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, censura la sentenza per non avere debitamente considerato che tali disposizioni non distinguono l'indebito pensionistico in ragione del motivo della erogazione indebita, se cioè essa sia avvenuta per carenza di un requisito costitutivo o per difetto radicale del diritto alla prestazione. Il ricorrente sostiene che non era tenuto ad effettuare ulteriori comunicazioni una volta informato l'INPS dell'avvenuto decesso della moglie;
che nessun dolo era ravvisabile per omessa o incompleta segnalazione di fatti rilevanti a norma della L. n. 412 del 1991, art. 13; che l'indebita erogazione di somme non dovute era imputabile unicamente all'Istituto, che aveva continuato il pagamento pur essendo stato reso edotto della inesistenza in vita della titolare del trattamento pensionistico.
Il secondo motivo denuncia carenza di motivazione su un fatto controverso e decisivo, consistente nell'assenza di dolo del percettore (art. 360 c.p.c., n. 5), avendo il ricorrente adempiuto tutti gli obblighi di informazione riguardanti il decesso della moglie e non avendo posto in essere alcun atto fraudolento suscettibile di trarre in inganno l'ente erogatore, come poteva desumersi dai documenti prodotti, che la sentenza impugnata aveva omesso di esaminare.
I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, vertendo su questioni di fatto e di diritto tra loro connesse, sono infondati. La Corte di appello ha richiamato, a sostegno della soluzione adottata, la sentenza di questa Corte del 23 agosto 2003 n. 12406, la quale ha affermato il principio secondo cui, qualora sia stata indebitamente corrisposta, per errore di persona, una prestazione assistenziale che il percettore non abbia mai richiesto ed alla quale non abbia diritto, le somme indebitamente percepite sono ripetibili sulla base della ordinaria disciplina codicistica dettata dall'art.2033 c.c., mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita.
Al caso della erogazione indebita per errore di persona è accomunabile, per eadem ratio, quello oggetto del presente giudizio in cui l'errore ha riguardato la corresponsione di ratei in favore di persona deceduta. In entrambe le ipotesi si è trattato di erogazioni di somme estranee ad un rapporto previdenziale facente capo al percettore e tale situazione colloca l'indebito al di fuori dell'alveo della disciplina di settore, riconducendolo in quella comune di cui all'art. 2033 c.c.. La disciplina dell'indebito previdenziale ha carattere speciale rispetto al regime ordinario dell'art. 2033 c.c., in quanto diretta ad approntare una tutela idonea in favore di chi abbia "in buona fede" percepito le prestazioni.
La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 431 del 1993 ha affermato che nel quadro della disciplina delle pensioni e del pari in quello delle pensioni private gestite dall'INPS si è affermato ed è venuto via via consolidandosi un principio di settore, secondo il quale - in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito (art. 2033 c.c.) - trova applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta.
Tale regola, tuttavia, vive nell'ordinamento positivo in forme e con articolazioni differenziate e variamente modulate, in senso sincronico oltreché diacronico. Ed infatti l'elemento soggettivo, riferito al percipiente, che preclude l'applicazione della regola codicistica di ripetibilità dell'indebito, varia dalla previsione, in negativo, della mancanza di dolo (v. R.d. n. 1422 del 1924, art.80, L. n. 88 del 1989, artt. 52 e 55; L. n. 412 del 1991, art. 13)
alla prescrizione, in positivo, della buona fede (L. n. 656 del 1986, art. 11). Inoltre, alcune volte si richiede (L. n. 412 del 1991, art.13), altre no, che la erogazione indebita - e in alcuni casi anche la sua constatazione (L. n. 428 del 1985, art. 3) - siano consacrati in un provvedimento formale;
di questo poi presupponendosi (L. n. 412 del 1991, art. 13), o non, la comunicazione all'interessato. Per di più, in talune ipotesi lo "ius retentionis" del percipiente è subordinato anche alla non dipendenza dell'erogazione indebita dalla inosservanza di un suo obbligo di comunicazione (L. n. 656 del 1986, art. 11; L. n. 412 del 1991, art. 13), con ulteriore limitazione, in un caso, ai soli fatti che non siano già di per sè conosciuti dall'ente erogante (L. n. 412 del 1991, art. 13). Il Giudice delle leggi ha poi osservato che al principio di settore in questione, in funzione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto - che verrebbero ad essere contraddette da una indiscriminata ripetibilità di prestazioni "naturaliter" già consumate in correlazione, e nei limiti, della loro destinazione alimentare - l'art. 38 Cost. assicura una garanzia costituzionale. Il fondamento costituzionale dell'esclusione della ripetizione in funzione della tutela delle essenziali esigenze di vita dell'assicurato o del pensionato - e che sottrae alla indiscriminata ripetibilità le prestazioni "naturaliter" già consumate in correlazione alla loro destinazione alimentare - non è ravvisabile laddove l'erogazione non sia in alcun modo riconducibile ad un rapporto previdenziale o assistenziale facente capo al percettore. Come evidenziato nella sentenza n. 12406 del 2003, la regola della irripetibilità, che presenta, come minimo comune denominatore, la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta, esige pur sempre che "il percettore abbia fatto ingresso nel singolo settore di protezione sociale individuato dalla specifica prestazione" della cui ripetibilità si controverte ed all'interno del quale è identificabile il principio regolato dalla L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 2, e L. n. 412 del 1991, art. 13, ed oggi è la
L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 266. "Se viceversa il percettore rimane estraneo ad esso, non opera più quella ratio unificante sottesa alla disciplina speciale di settore" (sent. cit., in motivazione).
Come nel caso esaminato nel richiamato precedente, in cui la ragione dell'indebito consisteva in un errore di identificazione della persona beneficiarla della prestazione (in quel caso, di un beneficio assistenziale), del pari nella presente controversia l'attuale ricorrente era totalmente estraneo al rapporto previdenziale da cui era scaturita l'erogazione indebita, facendo questo capo alla moglie. L'elemento di collegamento era dato da un fattore estrinseco al rapporto previdenziale ed era costituito dalla contitolarità del conto corrente bancario nel quale erano stati accreditati i ratei della pensione di invalidità, di talché la prestazione erogata in favore della pensionata deceduta era stata percepita dall'attuale ricorrente, peraltro fruitore della pensione di reversibilità nello stesso periodo.
Già in precedenza questa Corte aveva affermato (Cass. 23 maggio 1998 n. 5167) che trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì l'ordinaria disciplina dell'indebito civile nell'ipotesi in cui l'INPS abbia annullato la posizione assicurativa in ragione dell'accertamento definitivo (con efficacia di cosa giudicata) dell'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato al quale tale posizione assicurativa si riferiva. È stato così osservato che la questione non si pone in termini di applicazione della L. n. 88 del 1989, art. 52, in quanto questa disposizione, al pari di quelle successive intervenute in materia, presuppone "una indebita erogazione in relazione ad un rapporto pensionistico reale...", mentre l'inesistenza di un rapporto pensionistico, comporta l'applicazione della disciplina ordinaria di cui all'art. 2033 c.c., propria dell'indebito oggettivo, trattandosi di pagamento effettuato senza titolo, che colui che lo ha fatto ha diritto di ripetere (v. sent. citata, 23 maggio 1998 n. 5167). In tutte le situazioni sopra esaminate non si radica quell'esigenza speciale, di tutela del percettore in buona fede di una prestazione previdenziale indebita, richiamata dalla Corte Costituzionale. Questo Collegio è consapevole del precedente difforme costituito da Cass. 16 maggio 2013 n. 11922, nel quale si osserva che l'esclusione della ripetizione dell'indebito stabilita dalla legge speciale riguarda "tutti i soggetti che hanno percepito prestazioni pensionistiche indebitamente" (sempre che sussistano le condizioni di reddito). Questa espressione non consentirebbe all'interprete di distinguere tra diverse fattispecie di indebito.
L'osservazione non è tuttavia persuasiva giacché è la stessa ratio legis che impone di distinguere. Il legislatore speciale ha voluto proteggere, assicurando la conservazione della somma percepita, solo i soggetti astrattamente titolari di un certo credito previdenziale ma in concreto privi del diritto, in tutto o in parte, per mancanza di uno o più elementi costitutivi, come è dimostrato tra l'altro dal riferimento al reddito complessivo, che s'intende aggiunto al titolo pensionistico astrattamente idoneo.
La contraria tesi permetterebbe la definitiva attribuzione di somme a persone del tutto estranee al sistema pensionistico, il che non corrisponderebbe al canone di ragionevolezza espresso dal capoverso dell'art. 3 Cost.. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Nulla va disposto quanto alle spese del giudizio di legittimità, trovando applicazione ratione temporis il regime della irripetibilità di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.L. 30 settembre 2003, n.269, art. 42, conv., con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003, n.326.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2013