CASS
Sentenza 14 marzo 2023
Sentenza 14 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/03/2023, n. 10738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10738 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OS JA nato a [...] in data [...]; avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 23/09/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Cristina Amoroso;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Domenico Angelo Raffaele Seccia che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni dell'avv. Colliva Francesco Paolo, nell'interesse di OS JA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udite le conclusioni dell'avv. Morcella Manlio, nell'interesse di OS JA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e ha sollevato eccezione sulla prescrizione. RITENUTO IN FATTO 1.L'odierno ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la decisione della Corte d'appello di Bari n. 3079 del 23/9/2021 che, pronunziando in sede di rinvio dalla IV sezione di Questa Corte, sent. n. 47081 del 4/10/2016, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Bari in data 14/06/2005, con la quale JA Penale Sent. Sez. 3 Num. 10738 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: AMOROSO MARIA CRISTINA Data Udienza: 08/02/2023 OS è stato dichiarato responsabile dei reati p.e.p. dagli artt. 73, commi 1 e 6, 74, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 alla pena di anni 18 di reclusione. 2. La vicenda processuale è così riassumibile. Con sentenza del 14 giugno 2005, il Tribunale di Bari condannava OS JA -unitamente a AV BE e UT KO per i reati di cui all'art.74, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 e 73, commi 1 e 6, d.P.R. citato. Il giudizio di responsabilità veniva fondato sulle molteplici conversazioni aventi ad oggetto i traffici di stupefacenti intercorsi tra tale BE JA e i suoi interlocutori, e sulle emergenze processuali, idonee, ad avviso dei giudici di merito, ad identificare in JA HI il BE JA delle conversazioni monitorate. 3.Giova ricordare che nel dibattimento di primo grado il teste LL RI, in servizio presso la Direzione Investigativa antimafia di Bari, depose in ordine alle attività investigative grazie alle quali si era addivenuti all'identificazione del OS (cfr. verbale nell'udienza del 20 ottobre 2004 allegato al ricorso) esponendo che tra il febbraio e il marzo 2000, in un periodo quindi successivo allo svolgimento delle attività investigative, il OS, fermato dalla p.g. della D.I.A. di Bari, aveva esibito un passaporto albanese intestato a EK JA, sebbene sullo stesso fossero apposte due foto che lo ritraevano, ed aveva ammesso di aver falsificato il documento che nel corso di alcune conversazioni telefoniche intercettate, il BE affermava di chiamarsi OS;
che nel corso della perquisizione effettuata dalla polizia giudiziaria, in occasione dell'identificazione del OS, veniva rinvenuto e sottoposto a sequestro un permesso di libero accesso in ambito portuale senza numero progressivo e privo di data di rilascio intestato a OS Arian di Ramazan con l'effige di BE. Il teste evidenziava altresì, a supporto del quadro accusatorio, che in una delle conversazioni intercettate sull'utenza n. 03483531316, si discuteva dell'arrivo in Italia il giorno 11 marzo 1999 di tale JA e che, da controlli a riscontro della fonia, si era accertato che nella lista dei passeggeri imbarcatisi sulla motonave proveniente dall'Albania denominata "Wisteria" e giunta a Bari in data 10 marzo 1999 figurava una persona denominata proprio JA;
tale coincidenza, ad avviso dell'ufficiale di p.g., deponeva ulteriormente per l'identificazione del OS in tale BE (JA). 2.1. Avverso la sentenza del 14 giugno 2005, l'imputato proponeva appello in relazione a tutti i capi d'imputazione dolendosi che le descritte emergenze processuali non erano affatto idonee a fornire la prova, al di là di ogni 2 ragionevole dubbio, che il telefonista "JA" fosse identificabile in JA OS nato a [...] in data [...]. In particolare, si osservava che non vi era stato alcun accertamento in ordine alla genuinità del passaporto esibito dall'imputato e che le dichiarazioni rese dallo stesso in ordine alla compiuta falsificazione erano inutilizzabili perché rese in assenza del difensore;
che la telefonata dalla quale emergeva che l'interlocutore era OS non era stata registrata e dunque era inesistente e pertanto inutilizzabile;
che la presenza di un passeggero di nome JA sulla motonave, in mancanza di alcun servizio di riscontro, non poteva dirsi circostanza univoca al fine di affermare la presenza dell'imputato sulla nave alla luce della presenza nella lista dei passeggeri del natante di un altro trasportato di nome JA;
che in relazione alla genuinità del permesso di accesso per il porto di Durazzo, non era stata espletata alcuna rogatoria internazionale. Alla luce di questi dati oggettivi non poteva dunque ritenersi acclarato con certezza che l'odierno imputato, fermato in data 1.3.2000, fosse stato l'interlocutore delle conversazioni relative agli scambi illeciti captate nell'anno 1999 con il TR RE, né tantomeno il soggetto giunto a Bari un anno prima, nel marzo 1999. In via gradata censurava la pena inflitta perché eccessiva rispetto alla reale gravità e portata criminosa dei fatti chiedendone la riduzione ai minimi edittali, anche in considerazione dello stato di incensuratezza dell'imputato. Sempre con riferimento al trattamento sanzionatorio si chiedeva, che, contrariamente a quanto disposto dal giudice, le attenuanti generiche venissero considerate prevalenti sulle contestate aggravanti, "tanto da consentire una sensibile riduzione della pena". 2.2. Con sentenza n. 3161/14 del 21/10/2014, la Corte di Appello di Bari confermava la decisione del Tribunale e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con carattere di equivalenza e applicata la disciplina della continuazione, condannava l'odierno ricorrente alla pena di anni diciotto di reclusione. A fondamento del giudizio di responsabilità, nella relativa parte motiva (cfr. pag. 2) si affermava testualmente "non risultando in discussione l'intrinseco tenore concludente delle intercettazioni telefoniche richiamate dall'appellante e, dunque, la sussistenza di tutti i fatti criminosi di cui in rubrica siccome accertati dal Tribunale sulla scorta delle stesse, nonchè delle ulteriori risultanze dell'istruzione dibattimentale, rileva la Corte come l'unica questione controversa rappresentata dalla identificazione dell'attuale imputato della persona di nome "JA" emergente dal contesto delle conversazioni sottoposte a captazione tragga decisivo riscontro in senso affermativo dall'accertamento compiuto a tale 3 specifico riguardo dal Tribunale di Bari in composizione monocratica con la decisione del 31/3/2003 confermata in parte qua dell'acquisita sentenza di questa Corte d'appello in data 17/12/2003 divenuta irrevocabile il 6/6/2006". Nella decisione acquisita, avente ad oggetto la conferma di una diversa e ulteriore condanna per reati in tema di stupefacenti inflitta all'odierno ricorrente dal Tribunale di Bari, incontestato il tenore illecito delle conversazioni, i giudici di merito rappresentavano, a pag. 5 seguenti, le ragioni per le quali era possibile ritenere che il BE, interlocutore dei dialoghi captati nell'ambito del procedimento esitato, fosse in realtà il TRchi JA. A tal fine si evidenziavano, sostanzialmente, le medesime circostanze emerse dall'audizione del teste LL ovvero l'esibizione del passaporto falso;
l'affermazione da parte del sedicente BE, in alcune conversazioni captate, di essere OS;
l'esistenza di un permesso di libero accesso intestato a OS Arian di Ramazan con l'effige di BE;
l'acquisizione della lista dei passeggeri della motonave Wisteria. In più si dava conto delle dichiarazioni accusatorie mosse nei confronti del OS dal coimputato TR RE (udienza del 31 marzo 2003) e delle dichiarazioni rese dal OS stesso, nelle quali ammetteva di conoscere il NA (interlocutore delle conversazioni intercettate con il sedicente BE). L'identificazione tra il OS ed il BE veniva desunta, inoltre, dalla circostanza che BE era il cognome della moglie di OS. 2.3. Avverso tale sentenza, l'odierno ricorrente proponeva ricorso per cassazione in cui lamentava il vizio di violazione di legge in relazione all'applicazione degli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90 e 192 cod. proc. pen. con riferimento alla dichiarazione di responsabilità dichiarata erroneamente in base alla sola riferibilità delle intercettazioni telefoniche all'imputato e alle dichiarazioni da lui rese in assenza di difensore. Relativamente al primo dei profili indicati, si deduceva che il percorso argomentativo seguito dalla Corte di Appello di Bari era carente poiché dai riscontri di natura investigativa non era mai emerso, in modo incontrovertibile, il suo diretto coinvolgimento del OS. Né tale lacuna poteva essere colmata dal richiamo fatto dai giudici di merito al contenuto della sentenza acquisita giacchè quanto in essa affermato non era stato corroborato da ulteriori elementi di prova. 2.4. La Quarta Sezione di Questa Corte, con sentenza n. 47081 del 4/10/2016, accoglieva il ricorso alla luce del principio secondo il quale le risultanze di un precedente giudicato penale, acquisite ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., devono essere valutate alla stregua della regola probatoria di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., ovvero come elemento di prova la cui valenza, per legge non autosufficiente, deve essere corroborata da altri elementi 4 di prova che lo confermino. (Sez. 1, n. 4704 del 08/01/2014, DA e altri, Rv. 259414 - 01). Per l'effetto, annullava con rinvio la pronuncia impugnata e, attesa la necessità di una rivalutazione dell'avvenuta identificazione dell'imputato, veniva ritenuta "assorbita ogni altra doglianza". 2.5. La Corte d'appello di Bari n. 3079 del 2021 del 23/9/2021, pronunziando in sede di rinvio, confermava nuovamente la sentenza resa dal Tribunale di Bari, considerando integrativa del giudicato acquisito la deposizione del teste LL RI e l'annotazione a firma del maresciallo Panebianco, inclusiva del contenuto della conversazione intercettata (progressivo n.337) idonea a corroborare la contestata corrispondenza tra il BE, soggetto "intercettato", e l'attuale ricorrente. Soffermandosi sul contenuto della telefonata la Corte d'appello rappresentava che in essa si era svolto un dialogo tra IN e JA in cui il chiamante (IN) chiedeva conferma al suo interlocutore (JA) se il numero chiamato fosse quello della famiglia OS e se era possibile parlare con JA;
alle domande rivoltegli il chiamato (appunto JA) rispondeva affermativamente, instaurando un dialogo in cui riferiva di essere in compagnia di EZ, soggetto che effettivamente, poi, interveniva nel corso della telefonata interloquendo direttamente con IN. A giudizio della Corte d'appello, dunque, detta conversazione era idonea ad eliminare ogni dubbio circa la coincidenza d'identità tra BE JA e l'appellante OS JA anche nel procedimento in corso. In base alle suesposte considerazioni la Corte d'appello confermava la sentenza resa dal Tribunale di Bari in data 14 giugno 2005 "atteso che unica questione controversa in punto di responsabilità di cui si duole la difesa nell'atto di Appello attiene all'esatta identificazione del suo assistito". 3. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato, tramite difensore, ha proposto il presente ricorso articolando le proprie doglianze in quattro motivi. 4.Nel primo motivo, relativo a tutti i capi d'imputazione, si lamenta il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 73 comma 1 e 6, nonché art. 74, comma 1, d.P.R. 309 del 1990, art. 192, cod. proc. pen. e vizio di motivazione per contraddittorietà intratestuale ed extratestuale. La difesa censura la motivazione della Corte d'appello nella parte in cui, non attenendosi al principio di diritto indicato dalla IV Sezione, avrebbe individuato riscontri al giudicato richiamando elementi non idonei a tal fine. Nello specifico si afferma che la dichiarazione di LL non contribuirebbe in alcun modo ad identificare il OS e pertanto non potrebbe essere 5 considerata riscontro della decisione acquisita, in primo luogo poiché intrinsecamente non convincente, per le ragioni già prospettate in sede d'appello, secondariamente per essere coincidente con quanto rappresentato nella decisione passata in giudicato. 4. Nel secondo motivo di ricorso si contesta il vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta rilevanza, ai fini identificatori, dell'annotazione di servizio a firma del maresciallo Panebianco acquisita nell'udienza del 19.1.2005 e contenente la conversazione intercettata n. 337 non registrata. Si evidenzia che l'annotazione è stata acquisita di comune accordo tra le parti all'esclusivo fine di documentare un malfunzionamento degli apparati tecnici, che avrebbero impedito di registrare proprio la conversazione n. 337. La telefonata citata nell'annotazione sarebbe, quindi, "inesistente" perché mai registrata. Trattandosi di conversazione in lingua straniera, la relativa trascrizione sarebbe comunque inutilizzabile per essere stata effettuata «all'impronta, per sintesi e senza alcun contraddittorio anche postumo», e da parte di soggetti di cui sarebbe rimasta ignota la qualifica. 5.Nel terzo motivo di ricorso, riferito a tutti i reati fine contestati, fatta eccezione per quello di cui al numero 14 del capo d'imputazione, si lamenta il vizio di violazione di legge e di omessa motivazione in relazione ai motivi d'appello relativi alla attribuibilità di tali reati al ricorrente, attesa la fallacia della sua identificazione 6.Nella quarta censura si rileva, in subordine, la violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al capo 14 indicato. Si deduce che i fatti per cui vi è stata contestazione coinciderebbero in maniera soggettiva ed oggettiva con l'imputazione che connota il giudicato sotteso alla decisione della Corte d'appello di Bari n. 1563/2003 con la quale il OS fu condannato, con conseguente violazione da parte del provvedimento impugnato del divieto del ne bis in idem. 7.Nel quinto motivo di ricorso si censura il vizio di violazione di legge e l'omessa motivazione in relazione ai motivi d'appello proposti in contestazione alla ritenuta sussistenza del reato associativo. In estrema sintesi si evidenziano gli elementi esclusivi della fattispecie ovvero la non stabilità della paventata consorteria e la brevità della vita della stessa. Si contesta altresì la sufficienza della motivazione in ordine al ruolo direttivo asseritamente rivestito dall'imputato. 6 /i/ 8. Nel sesto motivo si deduce vizio di legge e di motivazione in ordine alla pena irrogata, in quanto non proporzionata in sé e in relazione alle osservazioni rassegnate nel quarto motivo di ricorso in ordine alla ricorrenza della violazione del principio del ne bis in idem in relazione alla contestazione di cui al n. 14. 9.Con memoria del 2 febbraio 2023, i difensori del ricorrente, nell'avversare in parte le conclusioni scritte depositate dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, ribadivano quanto rassegnato nei motivi suindicati insistendo per l'accoglimento del ricorso CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato nei limiti e nei termini che seguono. 2.Va in primo luogo osservato, in relazione all'eccepita prescrizione, che dall'esame degli atti, pur addivenendo al calcolo con la disciplina previgente che stabiliva detto termine in anni 22 e mesi di reclusione, in considerazione della dichiarata equivalenza tra le attenuanti generiche ed il comma sei dell'art. 71 d.P.R. n. 309 del 1990, il reato più grave in contestazione non può ritenersi prescritto alla luce delle numerose sospensioni dei termini disposte nei vari gradi di giudizio. 3.Merita, invece accoglimento il motivo di ricorso relativo all'insufficienza della motivazione resa in ordine alla identificabilità di tale EK JA con l'odierno ricorrente posta a fondamento del giudizio di responsabilità per i reati contestati. Ed invero, come affermato dal costante e condivisibile orientamento di questa Corte, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la motivazione della pronuncia sia, tra l'altro, "effettiva" e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata (cfr., ex plurirnis, Cass., sez. 1, 10/07/2007, n. 34974). In tema di vizio della motivazione delle sentenze, dunque, la motivazione deve ritenersi apparente e, pertanto, inesistente, quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (cfr. Cass., sez. 5, 19/05/2010, n. 24862, rv. 247682). 7 Tale si appalesa la motivazione della sentenza oggetto di ricorso che, disapplicando il principio di diritto in base al quale questa Corte aveva disposto l'annullamento con rinvio, si limita ad affermare che il contenuto della decisione passata in giudicato trova riscontro nelle dichiarazioni rese dal teste LL in udienza e nell'annotazione di polizia giudiziaria a firma del maresciallo Panebianco acquisita in udienza, con una motivazione palesemente inadatta a rappresentare le effettive ragioni per le quali detti elementi probatori sarebbero stati idonei a riscontrare il contenuto della acquisita decisione passata in giudicato. Del tutto eluse risultano, quindi, le pur articolate e dettagliate censure difensive mosse in sede d'appello, nelle quali in maniera analitica si è dedotta l'inconferenza e l'inutilizzabilità delle risultanze processuali menzionate. 4.Ne consegue, assorbita ogni altra doglianza, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Bari, altra Sezione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bari. Così deciso il 08/2/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Cristina Amoroso;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Domenico Angelo Raffaele Seccia che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni dell'avv. Colliva Francesco Paolo, nell'interesse di OS JA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udite le conclusioni dell'avv. Morcella Manlio, nell'interesse di OS JA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e ha sollevato eccezione sulla prescrizione. RITENUTO IN FATTO 1.L'odierno ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la decisione della Corte d'appello di Bari n. 3079 del 23/9/2021 che, pronunziando in sede di rinvio dalla IV sezione di Questa Corte, sent. n. 47081 del 4/10/2016, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Bari in data 14/06/2005, con la quale JA Penale Sent. Sez. 3 Num. 10738 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: AMOROSO MARIA CRISTINA Data Udienza: 08/02/2023 OS è stato dichiarato responsabile dei reati p.e.p. dagli artt. 73, commi 1 e 6, 74, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 alla pena di anni 18 di reclusione. 2. La vicenda processuale è così riassumibile. Con sentenza del 14 giugno 2005, il Tribunale di Bari condannava OS JA -unitamente a AV BE e UT KO per i reati di cui all'art.74, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 e 73, commi 1 e 6, d.P.R. citato. Il giudizio di responsabilità veniva fondato sulle molteplici conversazioni aventi ad oggetto i traffici di stupefacenti intercorsi tra tale BE JA e i suoi interlocutori, e sulle emergenze processuali, idonee, ad avviso dei giudici di merito, ad identificare in JA HI il BE JA delle conversazioni monitorate. 3.Giova ricordare che nel dibattimento di primo grado il teste LL RI, in servizio presso la Direzione Investigativa antimafia di Bari, depose in ordine alle attività investigative grazie alle quali si era addivenuti all'identificazione del OS (cfr. verbale nell'udienza del 20 ottobre 2004 allegato al ricorso) esponendo che tra il febbraio e il marzo 2000, in un periodo quindi successivo allo svolgimento delle attività investigative, il OS, fermato dalla p.g. della D.I.A. di Bari, aveva esibito un passaporto albanese intestato a EK JA, sebbene sullo stesso fossero apposte due foto che lo ritraevano, ed aveva ammesso di aver falsificato il documento che nel corso di alcune conversazioni telefoniche intercettate, il BE affermava di chiamarsi OS;
che nel corso della perquisizione effettuata dalla polizia giudiziaria, in occasione dell'identificazione del OS, veniva rinvenuto e sottoposto a sequestro un permesso di libero accesso in ambito portuale senza numero progressivo e privo di data di rilascio intestato a OS Arian di Ramazan con l'effige di BE. Il teste evidenziava altresì, a supporto del quadro accusatorio, che in una delle conversazioni intercettate sull'utenza n. 03483531316, si discuteva dell'arrivo in Italia il giorno 11 marzo 1999 di tale JA e che, da controlli a riscontro della fonia, si era accertato che nella lista dei passeggeri imbarcatisi sulla motonave proveniente dall'Albania denominata "Wisteria" e giunta a Bari in data 10 marzo 1999 figurava una persona denominata proprio JA;
tale coincidenza, ad avviso dell'ufficiale di p.g., deponeva ulteriormente per l'identificazione del OS in tale BE (JA). 2.1. Avverso la sentenza del 14 giugno 2005, l'imputato proponeva appello in relazione a tutti i capi d'imputazione dolendosi che le descritte emergenze processuali non erano affatto idonee a fornire la prova, al di là di ogni 2 ragionevole dubbio, che il telefonista "JA" fosse identificabile in JA OS nato a [...] in data [...]. In particolare, si osservava che non vi era stato alcun accertamento in ordine alla genuinità del passaporto esibito dall'imputato e che le dichiarazioni rese dallo stesso in ordine alla compiuta falsificazione erano inutilizzabili perché rese in assenza del difensore;
che la telefonata dalla quale emergeva che l'interlocutore era OS non era stata registrata e dunque era inesistente e pertanto inutilizzabile;
che la presenza di un passeggero di nome JA sulla motonave, in mancanza di alcun servizio di riscontro, non poteva dirsi circostanza univoca al fine di affermare la presenza dell'imputato sulla nave alla luce della presenza nella lista dei passeggeri del natante di un altro trasportato di nome JA;
che in relazione alla genuinità del permesso di accesso per il porto di Durazzo, non era stata espletata alcuna rogatoria internazionale. Alla luce di questi dati oggettivi non poteva dunque ritenersi acclarato con certezza che l'odierno imputato, fermato in data 1.3.2000, fosse stato l'interlocutore delle conversazioni relative agli scambi illeciti captate nell'anno 1999 con il TR RE, né tantomeno il soggetto giunto a Bari un anno prima, nel marzo 1999. In via gradata censurava la pena inflitta perché eccessiva rispetto alla reale gravità e portata criminosa dei fatti chiedendone la riduzione ai minimi edittali, anche in considerazione dello stato di incensuratezza dell'imputato. Sempre con riferimento al trattamento sanzionatorio si chiedeva, che, contrariamente a quanto disposto dal giudice, le attenuanti generiche venissero considerate prevalenti sulle contestate aggravanti, "tanto da consentire una sensibile riduzione della pena". 2.2. Con sentenza n. 3161/14 del 21/10/2014, la Corte di Appello di Bari confermava la decisione del Tribunale e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con carattere di equivalenza e applicata la disciplina della continuazione, condannava l'odierno ricorrente alla pena di anni diciotto di reclusione. A fondamento del giudizio di responsabilità, nella relativa parte motiva (cfr. pag. 2) si affermava testualmente "non risultando in discussione l'intrinseco tenore concludente delle intercettazioni telefoniche richiamate dall'appellante e, dunque, la sussistenza di tutti i fatti criminosi di cui in rubrica siccome accertati dal Tribunale sulla scorta delle stesse, nonchè delle ulteriori risultanze dell'istruzione dibattimentale, rileva la Corte come l'unica questione controversa rappresentata dalla identificazione dell'attuale imputato della persona di nome "JA" emergente dal contesto delle conversazioni sottoposte a captazione tragga decisivo riscontro in senso affermativo dall'accertamento compiuto a tale 3 specifico riguardo dal Tribunale di Bari in composizione monocratica con la decisione del 31/3/2003 confermata in parte qua dell'acquisita sentenza di questa Corte d'appello in data 17/12/2003 divenuta irrevocabile il 6/6/2006". Nella decisione acquisita, avente ad oggetto la conferma di una diversa e ulteriore condanna per reati in tema di stupefacenti inflitta all'odierno ricorrente dal Tribunale di Bari, incontestato il tenore illecito delle conversazioni, i giudici di merito rappresentavano, a pag. 5 seguenti, le ragioni per le quali era possibile ritenere che il BE, interlocutore dei dialoghi captati nell'ambito del procedimento esitato, fosse in realtà il TRchi JA. A tal fine si evidenziavano, sostanzialmente, le medesime circostanze emerse dall'audizione del teste LL ovvero l'esibizione del passaporto falso;
l'affermazione da parte del sedicente BE, in alcune conversazioni captate, di essere OS;
l'esistenza di un permesso di libero accesso intestato a OS Arian di Ramazan con l'effige di BE;
l'acquisizione della lista dei passeggeri della motonave Wisteria. In più si dava conto delle dichiarazioni accusatorie mosse nei confronti del OS dal coimputato TR RE (udienza del 31 marzo 2003) e delle dichiarazioni rese dal OS stesso, nelle quali ammetteva di conoscere il NA (interlocutore delle conversazioni intercettate con il sedicente BE). L'identificazione tra il OS ed il BE veniva desunta, inoltre, dalla circostanza che BE era il cognome della moglie di OS. 2.3. Avverso tale sentenza, l'odierno ricorrente proponeva ricorso per cassazione in cui lamentava il vizio di violazione di legge in relazione all'applicazione degli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90 e 192 cod. proc. pen. con riferimento alla dichiarazione di responsabilità dichiarata erroneamente in base alla sola riferibilità delle intercettazioni telefoniche all'imputato e alle dichiarazioni da lui rese in assenza di difensore. Relativamente al primo dei profili indicati, si deduceva che il percorso argomentativo seguito dalla Corte di Appello di Bari era carente poiché dai riscontri di natura investigativa non era mai emerso, in modo incontrovertibile, il suo diretto coinvolgimento del OS. Né tale lacuna poteva essere colmata dal richiamo fatto dai giudici di merito al contenuto della sentenza acquisita giacchè quanto in essa affermato non era stato corroborato da ulteriori elementi di prova. 2.4. La Quarta Sezione di Questa Corte, con sentenza n. 47081 del 4/10/2016, accoglieva il ricorso alla luce del principio secondo il quale le risultanze di un precedente giudicato penale, acquisite ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., devono essere valutate alla stregua della regola probatoria di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., ovvero come elemento di prova la cui valenza, per legge non autosufficiente, deve essere corroborata da altri elementi 4 di prova che lo confermino. (Sez. 1, n. 4704 del 08/01/2014, DA e altri, Rv. 259414 - 01). Per l'effetto, annullava con rinvio la pronuncia impugnata e, attesa la necessità di una rivalutazione dell'avvenuta identificazione dell'imputato, veniva ritenuta "assorbita ogni altra doglianza". 2.5. La Corte d'appello di Bari n. 3079 del 2021 del 23/9/2021, pronunziando in sede di rinvio, confermava nuovamente la sentenza resa dal Tribunale di Bari, considerando integrativa del giudicato acquisito la deposizione del teste LL RI e l'annotazione a firma del maresciallo Panebianco, inclusiva del contenuto della conversazione intercettata (progressivo n.337) idonea a corroborare la contestata corrispondenza tra il BE, soggetto "intercettato", e l'attuale ricorrente. Soffermandosi sul contenuto della telefonata la Corte d'appello rappresentava che in essa si era svolto un dialogo tra IN e JA in cui il chiamante (IN) chiedeva conferma al suo interlocutore (JA) se il numero chiamato fosse quello della famiglia OS e se era possibile parlare con JA;
alle domande rivoltegli il chiamato (appunto JA) rispondeva affermativamente, instaurando un dialogo in cui riferiva di essere in compagnia di EZ, soggetto che effettivamente, poi, interveniva nel corso della telefonata interloquendo direttamente con IN. A giudizio della Corte d'appello, dunque, detta conversazione era idonea ad eliminare ogni dubbio circa la coincidenza d'identità tra BE JA e l'appellante OS JA anche nel procedimento in corso. In base alle suesposte considerazioni la Corte d'appello confermava la sentenza resa dal Tribunale di Bari in data 14 giugno 2005 "atteso che unica questione controversa in punto di responsabilità di cui si duole la difesa nell'atto di Appello attiene all'esatta identificazione del suo assistito". 3. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato, tramite difensore, ha proposto il presente ricorso articolando le proprie doglianze in quattro motivi. 4.Nel primo motivo, relativo a tutti i capi d'imputazione, si lamenta il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 73 comma 1 e 6, nonché art. 74, comma 1, d.P.R. 309 del 1990, art. 192, cod. proc. pen. e vizio di motivazione per contraddittorietà intratestuale ed extratestuale. La difesa censura la motivazione della Corte d'appello nella parte in cui, non attenendosi al principio di diritto indicato dalla IV Sezione, avrebbe individuato riscontri al giudicato richiamando elementi non idonei a tal fine. Nello specifico si afferma che la dichiarazione di LL non contribuirebbe in alcun modo ad identificare il OS e pertanto non potrebbe essere 5 considerata riscontro della decisione acquisita, in primo luogo poiché intrinsecamente non convincente, per le ragioni già prospettate in sede d'appello, secondariamente per essere coincidente con quanto rappresentato nella decisione passata in giudicato. 4. Nel secondo motivo di ricorso si contesta il vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta rilevanza, ai fini identificatori, dell'annotazione di servizio a firma del maresciallo Panebianco acquisita nell'udienza del 19.1.2005 e contenente la conversazione intercettata n. 337 non registrata. Si evidenzia che l'annotazione è stata acquisita di comune accordo tra le parti all'esclusivo fine di documentare un malfunzionamento degli apparati tecnici, che avrebbero impedito di registrare proprio la conversazione n. 337. La telefonata citata nell'annotazione sarebbe, quindi, "inesistente" perché mai registrata. Trattandosi di conversazione in lingua straniera, la relativa trascrizione sarebbe comunque inutilizzabile per essere stata effettuata «all'impronta, per sintesi e senza alcun contraddittorio anche postumo», e da parte di soggetti di cui sarebbe rimasta ignota la qualifica. 5.Nel terzo motivo di ricorso, riferito a tutti i reati fine contestati, fatta eccezione per quello di cui al numero 14 del capo d'imputazione, si lamenta il vizio di violazione di legge e di omessa motivazione in relazione ai motivi d'appello relativi alla attribuibilità di tali reati al ricorrente, attesa la fallacia della sua identificazione 6.Nella quarta censura si rileva, in subordine, la violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al capo 14 indicato. Si deduce che i fatti per cui vi è stata contestazione coinciderebbero in maniera soggettiva ed oggettiva con l'imputazione che connota il giudicato sotteso alla decisione della Corte d'appello di Bari n. 1563/2003 con la quale il OS fu condannato, con conseguente violazione da parte del provvedimento impugnato del divieto del ne bis in idem. 7.Nel quinto motivo di ricorso si censura il vizio di violazione di legge e l'omessa motivazione in relazione ai motivi d'appello proposti in contestazione alla ritenuta sussistenza del reato associativo. In estrema sintesi si evidenziano gli elementi esclusivi della fattispecie ovvero la non stabilità della paventata consorteria e la brevità della vita della stessa. Si contesta altresì la sufficienza della motivazione in ordine al ruolo direttivo asseritamente rivestito dall'imputato. 6 /i/ 8. Nel sesto motivo si deduce vizio di legge e di motivazione in ordine alla pena irrogata, in quanto non proporzionata in sé e in relazione alle osservazioni rassegnate nel quarto motivo di ricorso in ordine alla ricorrenza della violazione del principio del ne bis in idem in relazione alla contestazione di cui al n. 14. 9.Con memoria del 2 febbraio 2023, i difensori del ricorrente, nell'avversare in parte le conclusioni scritte depositate dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, ribadivano quanto rassegnato nei motivi suindicati insistendo per l'accoglimento del ricorso CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato nei limiti e nei termini che seguono. 2.Va in primo luogo osservato, in relazione all'eccepita prescrizione, che dall'esame degli atti, pur addivenendo al calcolo con la disciplina previgente che stabiliva detto termine in anni 22 e mesi di reclusione, in considerazione della dichiarata equivalenza tra le attenuanti generiche ed il comma sei dell'art. 71 d.P.R. n. 309 del 1990, il reato più grave in contestazione non può ritenersi prescritto alla luce delle numerose sospensioni dei termini disposte nei vari gradi di giudizio. 3.Merita, invece accoglimento il motivo di ricorso relativo all'insufficienza della motivazione resa in ordine alla identificabilità di tale EK JA con l'odierno ricorrente posta a fondamento del giudizio di responsabilità per i reati contestati. Ed invero, come affermato dal costante e condivisibile orientamento di questa Corte, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la motivazione della pronuncia sia, tra l'altro, "effettiva" e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata (cfr., ex plurirnis, Cass., sez. 1, 10/07/2007, n. 34974). In tema di vizio della motivazione delle sentenze, dunque, la motivazione deve ritenersi apparente e, pertanto, inesistente, quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (cfr. Cass., sez. 5, 19/05/2010, n. 24862, rv. 247682). 7 Tale si appalesa la motivazione della sentenza oggetto di ricorso che, disapplicando il principio di diritto in base al quale questa Corte aveva disposto l'annullamento con rinvio, si limita ad affermare che il contenuto della decisione passata in giudicato trova riscontro nelle dichiarazioni rese dal teste LL in udienza e nell'annotazione di polizia giudiziaria a firma del maresciallo Panebianco acquisita in udienza, con una motivazione palesemente inadatta a rappresentare le effettive ragioni per le quali detti elementi probatori sarebbero stati idonei a riscontrare il contenuto della acquisita decisione passata in giudicato. Del tutto eluse risultano, quindi, le pur articolate e dettagliate censure difensive mosse in sede d'appello, nelle quali in maniera analitica si è dedotta l'inconferenza e l'inutilizzabilità delle risultanze processuali menzionate. 4.Ne consegue, assorbita ogni altra doglianza, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Bari, altra Sezione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bari. Così deciso il 08/2/2023