Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Massime • 3
Ricorre ipotesi di garanzia impropria (che si configura quando il convenuto tenda a riversare le conseguenze del proprio inadempimento su di un terzo in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale ovvero in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale o di fatto), e non già propria (che si ha quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo e anche quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande), qualora il vettore, chiamato a rispondere dei danni da perdita o avaria delle cose trasportate in base al contratto di trasporto, a sua volta chieda al subvettore di rivalerlo in base al contratto di subtrasporto, trattandosi di rapporti diversi tra i quali non sussiste alcuna relazione che giustifichi la trattazione unitaria delle cause.
In tema di contratto di trasporto di merci, il vettore che, obbligatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione in contratto, si avvale dell'opera di altro vettore, con il quale conclude in nome e per conto proprio, risponde della regolarità dell'intero trasporto nei confronti del caricatore e del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l'avaria imputabili al subvettore; poiché, peraltro, nell'ambito dello stipulato contratto di subtrasporto, egli assume la qualità di submittente in caso di perdita delle cose, egli può far valere la responsabilità risarcitoria del subvettore indipendentemente dal fatto che il mittente abbia esperito o meno azione di danni nei suoi confronti.
L'art. 32 cod. proc. civ., che prevede la possibilità di effettuare lo spostamento della competenza territoriale delle cause di garanzia dinanzi al giudice competente per la causa principale, si applica ai soli casi di garanzia propria, e non anche in caso di garanzia impropria, nel qual caso non vi è deroga ai normali criteri di distribuzione della competenza, dovendo questa essere pertanto determinata in relazione a ciascuna causa, salva la possibilità di riunione nel concorso delle condizioni richieste.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE Rel. - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
Dott. Gianfranco MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.T.S. TRANSCHIMICA SRL, con sede in Ravenna, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. RO AM, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BARBERINI 86, presso lo studio dell'avvocato NICOLA ADRAGNA, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato SILVIA SANTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IMPRESA ARTIGIANA AUTOTRASPORTI ED IO E SS NP, SS NG IO, SS OL, LI NN, BASSANO GRIMECA SPA, ASSITALIA SPA, FRIGERI LUCIANO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 43/00 della Corte d'Appello di BRESCIA, Sezione II Civile, emessa il 17.11.99 e depositata il 22.01.00 (R.G. 929/97 + 954/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30.05.03 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato Nicola ADRAGNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.p.a. Bassano - Grimeca conveniva innanzi al tribunale di Crema la s.n.c. OS e DR nonché i soci illimitatamente responsabili OS LO AR, VI GI, OS OL, e, assumendo che tre torni, affidati per il trasporto alla detta società, erano rimasti danneggiati, chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni in lire 200.000.000 oltre accessori.
I convenuti si costituivano in giudizio;
deducevano che avevano incaricato del trasporto la s.r.l. TS IM di Ravenna e che i torni erano caduti dal veicolo che li trasportava per non essere stati ancorati al pianale con i dovuti accorgimenti;
chiedevano il rigetto della domanda e subordinatamente la limitazione della responsabilità ai sensi della L. 450/1985. Venivano chiamati in causa dai convenuti per la manleva la s.p.a. AL, assicuratrice del carico, la TS IM e ER CI, conducente del veicolo con il quale veniva eseguito il trasporto;
i chiamati eccepivano l'incompetenza territoriale del tribunale di Crema sotto diversi profili e svolgevano inoltre difese di merito;
in particolare la TS IM deduceva che il fatto ora da ascrivere a colpa esclusiva del mittente ed il risarcimento non poteva, comunque, superare i limiti di cui alla L. 450/1985. Il tribunale condannava: 1) la società OS e DR ed i soci della stessa al risarcimento dei danni liquidati in lire 216.000.000 con gli interessi legali dal fatto al saldo;
2) la TS IM a rifondere alla detta società lire 10.500.000 oltre interessi;
3) l'AL a pagare alla stessa società lire 150.000.000.
Su gravame principale o incidentale di tutte le parti, ad eccezione della s.p.a. Bassano - Grimeca, la Corte di