CASS
Sentenza 11 ottobre 2021
Sentenza 11 ottobre 2021
Sul provvedimento
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ON CE CA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/05/2019 del TRIBUNALE di CHIETI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 36882 Anno 2021 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 09/04/2021 FATTO E DIRITTO Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Chieti confermava la sentenza con cui il giudice di pace di Chieti, in data 13.2.2018, aveva condannato ON ZO LO alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al reato ex art. 582, c.p., in rubrica ascrittogli, commesso in danno di AR OR. 2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il ON, lamentando violazione di legge, in quanto il giudice di pace non ha ammesso la lista testimoniale ritualmente depositata dalla difesa dell'imputato, sostenendo che non era stato adempiuto l'onere di indicare le circostanze specifiche sulle quali avrebbe dovuto vertere l'esame, senza considerare che secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, da un lato, tale onere risulta soddisfatto anche con il semplice riferimento ai fatti del processo, a condizione che si versi nell'ipotesi di un'unica contestazione di reato per fatti storicamente semplici (come nel caso in esame, in cui la lista testi oltre a _indicare i nomi dei testi, riportava la seguente dicitura: "i quali potranno riferire su fatti, circostanze, tempi e modalità meglio descritte nel capo d'imputazione"); dall'altro, che l'inammissibilità di una prova testimoniale ai sensi dell'art. 468, co. 1, c.p.p., deriva solo dalla mancata tempestività della presentazione della lista nel termine di legge e non invece dalla inadeguata o incompleta capitolazione della stessa. Né può condividersi l'assunto del giudice di appello secondo cui le doglianze della difesa sarebbero sanate non essendo state eccepite nel corso del processo, in quanto ai sensi del disposto dell'art. 586, c.p.p., l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari o del dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, solo con l'impugnazione della sentenza. 3. Con requisitoria scritta del 24.3.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga rigettato. Con conclusioni pervenute a mezzo di posta certificata in data 29.3.2021, la costituita parte civile AR OR, attraverso il suo difensore di fiducia, avv. Antonio Costantini, chiede che il ricorso venga rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, di cui allega nota. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. 5. Come si evince dalla lettura, consentita in questa sede, essendo stato dedotto un error in procedendo, del provvedimento su cui si concentrano le censure difensive, con ordinanza adottata all'udienza dibattimentale del 14.7.2018, il giudice di pace ha escluso la richiesta probatoria di escutere i testi indicati dalla difesa "in quanto sono generici e non capitolate le circostanze sulle quali gli stessi dovrebbero riferire". Il giudice di merito ha, pertanto, fatto applicazione dell'ormai consolidato e risalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la sanzione di inammissibilità prevista dall'art. 468, co. 1, c.p.p., riguarda non soltanto il tardivo deposito della lista ma anche la mancata indicazione delle circostanze sulle quali deve vertere l'esame dei testi. Tale esigenza è soddisfatta quando la individuazione dell'oggetto dell'esame è idoneo a consentire il diritto alla controprova: il che avviene quando alla individuazione suddetta si possa pervenire attraverso il richiamo al fatto descritto in atti noti al giudice e alle altre parti, come per esempio ai fatti denunciati ed esplicitati nella imputazione (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 6, n. 8612 del 17/04/1998, Rv. 211460). La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre chiarito, come la previsione dell'art. 468, c.p.p., e quella ex art. 20, d.lgs. n. 274 del 2000, secondo cui la richiesta di esame dei testi e dei consulenti tecnici, a pena di inammissibilità della prova, deve contenere l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame, rispondono alla medesima finalità di tutelare le parti del processo dall'introduzione di eventuali 2 prove a sorpresa, consentendo loro la tempestiva predisposizione di controdeduzioni, precisandosi che tale disposizione si riferisce, in conformità all'analogo disposto contenuto nell'art. 468, co. 2, c.p.p., all'ipotesi in cui si tratti di circostanze diverse da quelle contenute nella descrizione del capo di imputazione e non già al caso in cui tale diversità non sussista (cfr. Cass., Sez. 5, n. 46868 del 29/11/2005, Rv. 233049; Cass., Sez. Sez. 4, n. 25523 del 10/05/2007, Rv. 236990). Si è, dunque, affermato un orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, condiviso dal Collegio, secondo cui l'obbligo della indicazione delle circost anze sulle quali deve vertere l'esame testimoniale, imposto dall'art. 468, c.p.p., è necessario soltanto allorché le circostanze si discostino dal fatto descritto nel capo di imputazione. Con l'opportuna precisazione che l'obbligo deve intendersi rispettato allorché sia possibile dedurre per relationem che il soggetto indicato è in grado di riferire i fatti articolati nel capo di imputazione e le circostanze sulle quali è chiamato a deporre sono ricomprese nello stesso o in altri atti noti alle parti, stante la finalità del citato art. 468 di impedire la introduzione di prove a sorpresa consentendo alle altre parti la tempestiva predisposizione di proprie controdeduzioni (cfr. Cass., Sez. 3, n. 41691 del 19/10/2005, Rv. 232369). Orbene, non può non rilevarsi come la formula utilizzata dal ricorrente nella lista testimoniale per indicare l'oggetto dell'esame dei testimoni di cui si chiedeva l'ammissione ("i quali potranno riferire su fatti, circostanze, tempi e modalità meglio descritte nel capo d'imputazione"), si è risolta in un richiamo estremamente generico al capo d'imputazione, senza che venissero indicate le ragioni per cui i soggetti indicati come testimoni fossero in grado di riferire in ordine ai fatti indicati nel menzionato capo d'imputazione, con conseguente violazione dell'obbligo imposto dall'art. 468, c.p.p. Sicché il rilievo difensivo sul punto appare manifestamente infondato. 6. Ma vi è di più. Non va trascurato, infatti, che, come rilevato in altro condivisibile arresto della giurisprudenza di legittimità, in caso di provvedimento con il quale 3 il giudice respinge la richiesta della parte alla autorizzazione alla citazione dei testi per genericità dei capitoli di prova, in quanto formulati per relationem al capo di imputazione, la parte, conosciuta la ragione del diniego, ben può provvedere alle opportune specificazioni ed integrazioni, reiterando la richiesta, così come può presentare direttamente in dibattimento i testimoni indicati nelle liste ovvero può sollecitare l'esercizio da parte del giudice del potere di assunzione delle prove, ritenute assolutamente necessarie, ai sensi dell'art 507, c.p.p., conformemente ai princìpi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 1993 (cfr. Cass., Sez. 5, n. 31085 del 18/04/2001, Rv. 219637). Orbene tali rimedi non sono stati esperiti dal ricorrente, ad eccezione della richiesta di procedere all'esame, ai sensi dell'art. 507, c.p.p., dei testi Di LU LU, TA CO e NI IA;
la cui mancata escussione, da parte del giudice di primo grado, era stata giustificata in ragione della loro irrilevanza, in quanto, come rilevato dal tribunale con motivazione affatto illogica o contraddittoria, che non ha formato oggetto di uno specifico motivo di ricorso, il giudice di pace ha fondato la sua decisione in termini di certezza processuale, sulla base della escussione degli altri testi e del certificato medico acquisito agli atti del processo. Se ne deduce un difetto di interesse del ricorrente a far valere l'eventuale illegittimità dell'ordinanza in precedenza indicata, in quanto il quadro probatorio è stato considerato sufficiente a fondare l'affermazione di responsabilità del ON, pur considerando la presenza di mezzi di prova che non hanno trovato ingresso in dibattimento per violazione del disposto dell'art. 468, co. 1, c.p.p., ritenuti, tuttavia, irrilevanti rispetto alle risultanze processuali già acquisite. 4 Così deciso in Roma il 9.4.2021. 7. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000), oltre alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 2800,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, oltre alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 2800,00, oltre accessori di legge.
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 36882 Anno 2021 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 09/04/2021 FATTO E DIRITTO Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Chieti confermava la sentenza con cui il giudice di pace di Chieti, in data 13.2.2018, aveva condannato ON ZO LO alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al reato ex art. 582, c.p., in rubrica ascrittogli, commesso in danno di AR OR. 2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il ON, lamentando violazione di legge, in quanto il giudice di pace non ha ammesso la lista testimoniale ritualmente depositata dalla difesa dell'imputato, sostenendo che non era stato adempiuto l'onere di indicare le circostanze specifiche sulle quali avrebbe dovuto vertere l'esame, senza considerare che secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, da un lato, tale onere risulta soddisfatto anche con il semplice riferimento ai fatti del processo, a condizione che si versi nell'ipotesi di un'unica contestazione di reato per fatti storicamente semplici (come nel caso in esame, in cui la lista testi oltre a _indicare i nomi dei testi, riportava la seguente dicitura: "i quali potranno riferire su fatti, circostanze, tempi e modalità meglio descritte nel capo d'imputazione"); dall'altro, che l'inammissibilità di una prova testimoniale ai sensi dell'art. 468, co. 1, c.p.p., deriva solo dalla mancata tempestività della presentazione della lista nel termine di legge e non invece dalla inadeguata o incompleta capitolazione della stessa. Né può condividersi l'assunto del giudice di appello secondo cui le doglianze della difesa sarebbero sanate non essendo state eccepite nel corso del processo, in quanto ai sensi del disposto dell'art. 586, c.p.p., l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari o del dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, solo con l'impugnazione della sentenza. 3. Con requisitoria scritta del 24.3.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga rigettato. Con conclusioni pervenute a mezzo di posta certificata in data 29.3.2021, la costituita parte civile AR OR, attraverso il suo difensore di fiducia, avv. Antonio Costantini, chiede che il ricorso venga rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, di cui allega nota. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. 5. Come si evince dalla lettura, consentita in questa sede, essendo stato dedotto un error in procedendo, del provvedimento su cui si concentrano le censure difensive, con ordinanza adottata all'udienza dibattimentale del 14.7.2018, il giudice di pace ha escluso la richiesta probatoria di escutere i testi indicati dalla difesa "in quanto sono generici e non capitolate le circostanze sulle quali gli stessi dovrebbero riferire". Il giudice di merito ha, pertanto, fatto applicazione dell'ormai consolidato e risalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la sanzione di inammissibilità prevista dall'art. 468, co. 1, c.p.p., riguarda non soltanto il tardivo deposito della lista ma anche la mancata indicazione delle circostanze sulle quali deve vertere l'esame dei testi. Tale esigenza è soddisfatta quando la individuazione dell'oggetto dell'esame è idoneo a consentire il diritto alla controprova: il che avviene quando alla individuazione suddetta si possa pervenire attraverso il richiamo al fatto descritto in atti noti al giudice e alle altre parti, come per esempio ai fatti denunciati ed esplicitati nella imputazione (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 6, n. 8612 del 17/04/1998, Rv. 211460). La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre chiarito, come la previsione dell'art. 468, c.p.p., e quella ex art. 20, d.lgs. n. 274 del 2000, secondo cui la richiesta di esame dei testi e dei consulenti tecnici, a pena di inammissibilità della prova, deve contenere l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame, rispondono alla medesima finalità di tutelare le parti del processo dall'introduzione di eventuali 2 prove a sorpresa, consentendo loro la tempestiva predisposizione di controdeduzioni, precisandosi che tale disposizione si riferisce, in conformità all'analogo disposto contenuto nell'art. 468, co. 2, c.p.p., all'ipotesi in cui si tratti di circostanze diverse da quelle contenute nella descrizione del capo di imputazione e non già al caso in cui tale diversità non sussista (cfr. Cass., Sez. 5, n. 46868 del 29/11/2005, Rv. 233049; Cass., Sez. Sez. 4, n. 25523 del 10/05/2007, Rv. 236990). Si è, dunque, affermato un orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, condiviso dal Collegio, secondo cui l'obbligo della indicazione delle circost anze sulle quali deve vertere l'esame testimoniale, imposto dall'art. 468, c.p.p., è necessario soltanto allorché le circostanze si discostino dal fatto descritto nel capo di imputazione. Con l'opportuna precisazione che l'obbligo deve intendersi rispettato allorché sia possibile dedurre per relationem che il soggetto indicato è in grado di riferire i fatti articolati nel capo di imputazione e le circostanze sulle quali è chiamato a deporre sono ricomprese nello stesso o in altri atti noti alle parti, stante la finalità del citato art. 468 di impedire la introduzione di prove a sorpresa consentendo alle altre parti la tempestiva predisposizione di proprie controdeduzioni (cfr. Cass., Sez. 3, n. 41691 del 19/10/2005, Rv. 232369). Orbene, non può non rilevarsi come la formula utilizzata dal ricorrente nella lista testimoniale per indicare l'oggetto dell'esame dei testimoni di cui si chiedeva l'ammissione ("i quali potranno riferire su fatti, circostanze, tempi e modalità meglio descritte nel capo d'imputazione"), si è risolta in un richiamo estremamente generico al capo d'imputazione, senza che venissero indicate le ragioni per cui i soggetti indicati come testimoni fossero in grado di riferire in ordine ai fatti indicati nel menzionato capo d'imputazione, con conseguente violazione dell'obbligo imposto dall'art. 468, c.p.p. Sicché il rilievo difensivo sul punto appare manifestamente infondato. 6. Ma vi è di più. Non va trascurato, infatti, che, come rilevato in altro condivisibile arresto della giurisprudenza di legittimità, in caso di provvedimento con il quale 3 il giudice respinge la richiesta della parte alla autorizzazione alla citazione dei testi per genericità dei capitoli di prova, in quanto formulati per relationem al capo di imputazione, la parte, conosciuta la ragione del diniego, ben può provvedere alle opportune specificazioni ed integrazioni, reiterando la richiesta, così come può presentare direttamente in dibattimento i testimoni indicati nelle liste ovvero può sollecitare l'esercizio da parte del giudice del potere di assunzione delle prove, ritenute assolutamente necessarie, ai sensi dell'art 507, c.p.p., conformemente ai princìpi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 1993 (cfr. Cass., Sez. 5, n. 31085 del 18/04/2001, Rv. 219637). Orbene tali rimedi non sono stati esperiti dal ricorrente, ad eccezione della richiesta di procedere all'esame, ai sensi dell'art. 507, c.p.p., dei testi Di LU LU, TA CO e NI IA;
la cui mancata escussione, da parte del giudice di primo grado, era stata giustificata in ragione della loro irrilevanza, in quanto, come rilevato dal tribunale con motivazione affatto illogica o contraddittoria, che non ha formato oggetto di uno specifico motivo di ricorso, il giudice di pace ha fondato la sua decisione in termini di certezza processuale, sulla base della escussione degli altri testi e del certificato medico acquisito agli atti del processo. Se ne deduce un difetto di interesse del ricorrente a far valere l'eventuale illegittimità dell'ordinanza in precedenza indicata, in quanto il quadro probatorio è stato considerato sufficiente a fondare l'affermazione di responsabilità del ON, pur considerando la presenza di mezzi di prova che non hanno trovato ingresso in dibattimento per violazione del disposto dell'art. 468, co. 1, c.p.p., ritenuti, tuttavia, irrilevanti rispetto alle risultanze processuali già acquisite. 4 Così deciso in Roma il 9.4.2021. 7. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000), oltre alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 2800,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, oltre alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 2800,00, oltre accessori di legge.