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Massime • 2
Qualora il vettore abbia affidato di sua iniziativa l'esecuzione totale o parziale del trasporto di cose ad altro vettore (subvettore), è configurabile l'ipotesi del contratto a favore di terzo di cui all'art. 1411 cod. civ., e la qualità di terzo va riconosciuta, anche per il contratto di subtrasporto, al destinatario, la cui adesione manifestata con la richiesta della riconsegna della merce trasportata corrisponde alla dichiarazione del terzo di voler beneficiare della stipulazione in suo favore. Ne consegue che spetta al destinatario stesso, quale beneficiario del suddetto contratto, la legittimazione ad esercitare nei confronti del subvettore i diritti che, una volta chiesta la riconsegna, gli competono ex art. 1689 cod. civ., compreso quello di chiedere il risarcimento del danno per la perdita o l'avaria delle cose trasportate.
In tema di contratto di trasporto, qualora il vettore, al di fuori dell'ipotesi di trasporto cumulativo, si avvalga di altro vettore con cui stipuli un contratto di subtrasporto, non sussiste responsabilità solidale dei diversi vettori per l'esecuzione del trasporto.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Presidente -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
Dott. D'AMICO Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17542/2005 proposto da:
TFE D.A. TRASPORTI FRIGORIFERI EUROPEI ALIMENTARI SPA d'ora in poi T.F.E. in persona del suo Presidente del C.d.A. Sig. REBOLI SERGIO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BISSOLATI 76, presso lo studio dell'avvocato GARGANI Benedetto, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRATI PAOLO giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
M&W MACK LTD. (che opera con la denominazione commerciale di MACK SALADS &
VEGETABLES) (d'ora innanzi, per brevità "MACK SALADS"), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO DELLA VALLE 4, presso lo studio dell'avvocato LUCERI Paolo, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati VERGANI ENRICO, GARBARINO PATRIZIA giusta procura speciale del Dott. Notaio P.A. SMITH in LONDRA 29/7/2005 rep. G771642;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 809/2005 della CORTE D'APPELLO di MILANO Sezione Seconda Civile, emessa l'8/03/2005, depositata il 24/03/2005;
R.G.N. 634/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 24/06/2009 dal Consigliere Dott. PAOLO D'AMICO;
udito l'Avvocato ROBERTO CATALANO per delega dell'Avvocato BENEDETTO GARGANI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 31.3.2000 la M&W AC TD (AC SA &
Vegetables) conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Milano la T.F.E.-D.A. Trasporti Frigoriferi Europei Alimentari s.p.a..
Esponeva l'attrice: di avere acquistato, nel marzo 1999, da alcuni produttori italiani, partite di pomodori e melanzane;
di aver affidato il trasporto di tale merce da Milano a OK OD (Regno Unito) alla T.F.E., tramite gli agenti, inglesi del vettore A.G.N. Linkways Ltd;
che la merce era arrivata a destinazione irrimediabilmente danneggiata. La AC SA chiedeva pertanto la condanna della T.F.E., quale vettore, al risarcimento dei danni nella misura di L. 70.410.000, oltre accessori.
Instaurato il contraddittorio la T.F.E. eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, assumendo la competenza del Tribunale di Parma, ai sensi dell'art. 19 c.p.c.. Nel merito rilevava di non avere mai intrattenuto rapporti con la AC SA, avendo avuto l'incarico di eseguire il trasporto dalla A.G.N. alla quale soltanto la AC SA avrebbe potuto rivolgere eventuali pretese. Evidenziava di avere già risarcito la A.G.N. (fallita).
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 4631 del 15.4.2002, dopo avere disatteso l'eccezione di incompetenza territoriale, respingeva la domanda condannando AC SA al rimborso, a favore della T.F.E. delle spese di lite.
Il Tribunale riteneva che il rapporto contrattuale fosse intercorso tra la AC SA e la A.G.N., spedizioniere-vettore la quale, a sua volta, aveva incaricato del trasporto la T.F.E. che si era avvalsa del subvettore Bresci. Quindi, in mancanza di un rapporto contrattuale tra le parti del giudizio, assumeva che nessun diritto potesse vantare l'attrice nei confronti