CASS
Sentenza 4 maggio 2023
Sentenza 4 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/05/2023, n. 18710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18710 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di RO SE, nato a [...] il [...], contro la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 15.6.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Assunta Cocomello, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria corrispondente ed il rigetto del ricorso nel resto. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui, in data 21.7.2020, il Tribunale di Marsala aveva riconosciuto SE RO responsabile del delitto di ricettazione e, ricondotto il fatto nella ipotesi lieve, lo Penale Sent. Sez. 2 Num. 18710 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 16/03/2023 aveva condannato alla pena di mesi 2 di reclusione ed euro 200 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;
2. ricorre per cassazione il difensore del RO lamentando: 2.1 violazione di legge in ordine all'art. 131-bis cod. pen.: segnala la erroneità delle conclusioni cui è pervenuta la Corte di appello di Palermo trattandosi di una condotta che, per le sue modalità e per l'esiguità del danno o del pericolo, era certamente qualificabile in termini di particolare tenuità, considerata anche l'unicità e la modestia temporale della condotta;
2.2 vizio di motivazione in ordine alla richiesta di sostituzione della pena detentiva su cui la Corte ha omesso di motivare;
3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento della sentenza limitatamente alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria ed il rigetto del ricorso, nel resto: con riguardo al primo motivo del ricorso, rileva che la Corte, con motivazione sintetica ma esaustiva, ha ritenuto di non poter applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in considerazione del carattere non occasionale della condotta tenuta dal ricorrente;
segnala, invece, la fondatezza del secondo motivo dal momento che la Corte territoriale ha omesso di motivare sulla richiesta che, pure, era stata tempestivamente e ritualmente avanzata dalla difesa;
4. la difesa del RO ha trasmesso le proprie conclusioni scritte insistendo nell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato limitatamente al motivo articolato in punto di difetto di motivazione circa la richiesta di sostituzione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 53 della legge 689 del 1981; è invece inammissibile quanto al primo motivo perché manifestamente infondato. 1. Come è noto, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (cfr., Sez. U, n. 13681 dei 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01) non essendo, tuttavia, necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr., Sez. 6 - , n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01). La Corte di appello ha fatto riferimento ai precedenti penali del ricorrente e che avevano giustificato la contestazione della recidiva qualificata in quanto congruamente ed esaustivamente stimati come emblematici del carattere non "occasionale" della condotta di cui si discute e dell'elevato grado di colpevolezza che essa implica (cfr., Sez. 5 - , n. 1489 del 19/10/2020, Serra, Rv. 280250 - 01; tra le non massimate, Sez. 7, n. 7964 del 25.10.2022, Aruta;
Sez. 4, n. 3291 dell'11.1.2023, Fioretto;
Sez. 5, n. 48344 dell'11.11.2022, Curcio;
Sez. 6, n. 43030 dell'11.10.2022, Spinelli). 2. Il secondo motivo, si è detto, è fondato. Con l'atto di appello, la difesa aveva articolato vari motivi sollecitando: la assoluzione anche ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. per insussistenza del fatto, la assoluzione ai sensi dell'art. 530 cpv cod. proc. pen. sul piano dell'elemento soggettivo;
la applicazione della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.; il riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e, infine, la sostituzione della pena detentiva "breve" ai sensi dell'art. 53 della legge 689 del 1981. Vero che l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (cfr., Sez. 1 - , n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716 - 01, in cui la Corte ha ritenuto legittimo il diniego della sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria fondato sulla sussistenza di un precedente penale per reato contro il patrimonio, unitamente alla condizione di irreperibilità del ricorrente e all'evidente condizione di disagio che non consentivano di presumere la sua capacità di adempiere gli obblighi imposti con la sanzione sostitutiva). E, tuttavia, si deve dare atto che la Corte di appello, pur avendo correttamente riportato il motivo di gravame, ha totalmente omesso di affrontarlo e di argomentare sulla richiesta difensiva. È consolidato, invero, il principio che deve ritenersi nulla, per difetto assoluto di motivazione, a norma dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., la sentenza d'appello che si limiti sostanzialmente a riprodurre la motivazione della decisione impugnata, trascurando di rispondere alle doglianze proposte 3 dall'appellante nei confronti della sentenza di primo grado cfr., Sez. 6, n. 12540 del 12/10/2000, Prescia, Rv. 218172 01; Sez. 6, n. 4261 del 24/01/2002, Calabrò, Rv. 221511 - 01; tra le non massimate, Sez. 2, n. 46054 del 23.11.2021, Sgrò). La sentenza .„.a dunque annullata sul punto con rinvio ad altra Sezione della medesima Corte di appello di Palermo
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa motivazione sulla richiesta di sostituzione della pena, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile la affermazione di responsabilità. Così deciso in Roma, il 16.3.2023
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Assunta Cocomello, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria corrispondente ed il rigetto del ricorso nel resto. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui, in data 21.7.2020, il Tribunale di Marsala aveva riconosciuto SE RO responsabile del delitto di ricettazione e, ricondotto il fatto nella ipotesi lieve, lo Penale Sent. Sez. 2 Num. 18710 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 16/03/2023 aveva condannato alla pena di mesi 2 di reclusione ed euro 200 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;
2. ricorre per cassazione il difensore del RO lamentando: 2.1 violazione di legge in ordine all'art. 131-bis cod. pen.: segnala la erroneità delle conclusioni cui è pervenuta la Corte di appello di Palermo trattandosi di una condotta che, per le sue modalità e per l'esiguità del danno o del pericolo, era certamente qualificabile in termini di particolare tenuità, considerata anche l'unicità e la modestia temporale della condotta;
2.2 vizio di motivazione in ordine alla richiesta di sostituzione della pena detentiva su cui la Corte ha omesso di motivare;
3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento della sentenza limitatamente alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria ed il rigetto del ricorso, nel resto: con riguardo al primo motivo del ricorso, rileva che la Corte, con motivazione sintetica ma esaustiva, ha ritenuto di non poter applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in considerazione del carattere non occasionale della condotta tenuta dal ricorrente;
segnala, invece, la fondatezza del secondo motivo dal momento che la Corte territoriale ha omesso di motivare sulla richiesta che, pure, era stata tempestivamente e ritualmente avanzata dalla difesa;
4. la difesa del RO ha trasmesso le proprie conclusioni scritte insistendo nell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato limitatamente al motivo articolato in punto di difetto di motivazione circa la richiesta di sostituzione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 53 della legge 689 del 1981; è invece inammissibile quanto al primo motivo perché manifestamente infondato. 1. Come è noto, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (cfr., Sez. U, n. 13681 dei 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01) non essendo, tuttavia, necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr., Sez. 6 - , n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01). La Corte di appello ha fatto riferimento ai precedenti penali del ricorrente e che avevano giustificato la contestazione della recidiva qualificata in quanto congruamente ed esaustivamente stimati come emblematici del carattere non "occasionale" della condotta di cui si discute e dell'elevato grado di colpevolezza che essa implica (cfr., Sez. 5 - , n. 1489 del 19/10/2020, Serra, Rv. 280250 - 01; tra le non massimate, Sez. 7, n. 7964 del 25.10.2022, Aruta;
Sez. 4, n. 3291 dell'11.1.2023, Fioretto;
Sez. 5, n. 48344 dell'11.11.2022, Curcio;
Sez. 6, n. 43030 dell'11.10.2022, Spinelli). 2. Il secondo motivo, si è detto, è fondato. Con l'atto di appello, la difesa aveva articolato vari motivi sollecitando: la assoluzione anche ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. per insussistenza del fatto, la assoluzione ai sensi dell'art. 530 cpv cod. proc. pen. sul piano dell'elemento soggettivo;
la applicazione della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.; il riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e, infine, la sostituzione della pena detentiva "breve" ai sensi dell'art. 53 della legge 689 del 1981. Vero che l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (cfr., Sez. 1 - , n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716 - 01, in cui la Corte ha ritenuto legittimo il diniego della sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria fondato sulla sussistenza di un precedente penale per reato contro il patrimonio, unitamente alla condizione di irreperibilità del ricorrente e all'evidente condizione di disagio che non consentivano di presumere la sua capacità di adempiere gli obblighi imposti con la sanzione sostitutiva). E, tuttavia, si deve dare atto che la Corte di appello, pur avendo correttamente riportato il motivo di gravame, ha totalmente omesso di affrontarlo e di argomentare sulla richiesta difensiva. È consolidato, invero, il principio che deve ritenersi nulla, per difetto assoluto di motivazione, a norma dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., la sentenza d'appello che si limiti sostanzialmente a riprodurre la motivazione della decisione impugnata, trascurando di rispondere alle doglianze proposte 3 dall'appellante nei confronti della sentenza di primo grado cfr., Sez. 6, n. 12540 del 12/10/2000, Prescia, Rv. 218172 01; Sez. 6, n. 4261 del 24/01/2002, Calabrò, Rv. 221511 - 01; tra le non massimate, Sez. 2, n. 46054 del 23.11.2021, Sgrò). La sentenza .„.a dunque annullata sul punto con rinvio ad altra Sezione della medesima Corte di appello di Palermo
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa motivazione sulla richiesta di sostituzione della pena, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile la affermazione di responsabilità. Così deciso in Roma, il 16.3.2023