Sentenza 17 maggio 2001
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Sul provvedimento
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA 678 2/01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SEZIONE LOVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.10894/99 Dott. Annunziata Michele 12849/99 14186/99 Dott. Vigolo Luciano Consigliere Dott. Vidiri Consigliere Guido 15284 CE8sigliere Dott. De Matteis Aldo Consigliere Raffaele Cons. Relatore Rep. Dott. Di Lella Ud. 6/03/01 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da CO AN NA rapp.ta e difesa, giusta procura a magine del ricorso, dall'avv. Giovanni Vaccaro, ed elettivamente domiciliato presso lo studio associato Vaccaro, in Roma, Via Giovanni PierLuigi da Palestrina n. 63.63. ricorrente
contro
CO IC rapp.to e difeso dagli avv.ti Lucio Ricca e Giuseppe Caruso Giuffrida, giusta procura a margine del ricorso incidentale, ed elettivamente 1042 domiciliato Roma, Via Gavorrano n. 12 presso lo studio dell'avv.to Mario Giannarini. - ricorrente incidentale- CO IA, elettivamente domiciliata in Roma, Viz Galilei 45 presso lo studio dell'avv.to Giovanni Magnano di San Lio, che la rappresenta e difende, congiuntamente ed anche disgiuntamente, con l'avv.to Salvatore Mauceri, giusta procura a margine del controricorso -ricorrente incidentale- E INPS in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv.to Fabrizio Correra, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale dell'Inps, in Roma Via della Frezza 17. -costituito con procura- avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 1809 del 29/5/98 -- RG 3146/1996 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6/3/2001 dal Relatore Cons. Raffaele Di Lella;
Udito l'avv. Antonino Sgroi per delega dell'avv. Fabrizio Correra;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Bonaiuto, che ha concluso per il rigetto del ricorso 10894/99, l'inammissibilità del 2 ricorso 14186/99, l'assorbimento del 1° e 2° motivo, il rigetto del 3° motivo e l'accoglimento del 4° motivo del ricorso 12849/99. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 20/5/1988 innanzi al pretore di Catania, OV CO chiamava in giudizio le germane LA AN CO e IA CO, nonché l'Inps, al fine di ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della azienda gestita dai defunti genitori, e chiedeva la condanna delle sorelle al pagamento della complessiva somma di £ 215.203.329. Il Pretore, ritenuta l'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato, e rilevato che il rapporto intercorso essere inquadrato nella doveva all'impresa familiare, disciplina relativa convenute al pagamento incondannava le germane favore del ricorrente di £ 14.235.824 ciascuna. Il Tribunale, decidendo sull'appello proposto da LA AN CO nei confronti di CO OV, di CO IA e dell'Inps, nonché sugli appelli incidentali proposti da IA CO e da OV CO, nel dispositivo 3 della decisione rigettava le suddette impugnazioni e confermava la sentenza pretorile. A fondamento della decisione il Tribunale osservava che le risultanze istruttorie avevano evidenziato il continuativo svolgimento di attività lavorativa da parte di OV CO. Tale attività lavorativa, in quanto svolta da un familiare all'interno della impresa dei genitori, andava disciplina della inquadrata nell'ambito della che soltanto un impresa familiare, considerato espresso patto di deroga alla disciplina di cui all'art 230 bis c.c. avrebbe consentito di riferire l'attività lavorativa in esame ad un rapporto di lavoro subordinato, risultando invece a tal fine ininfluenti il mancato esercizio da parte di OV CO di poteri gestionali, la sua partecipazionemancata agli utili, la corresponsione allo stesso di un salario mensile, l'esplicarsi della attività lavorativa nella esecuzione degli ordini, nonché la ferrea direzione dell'impresa da parte di uno dei genitori. Osservava ancora che la quantificazione delle spettanze di OV CO, in considerazione della difficoltà di accertare gli effettivi redditi di impresa, di fatto occultati da denunzie fiscali non sempre fedeli, era stata correttamente effettuata, in via equitativa, con riferimento ai minimi retributivi previsti dai contratti collettivi del settore. Rilevava infine, in accoglimento di uno dei motivi di appello proposti da CO LA AN, che gli interessi legali sulle somme spettanti a OV CO andavano calcolati sull'importo originario del credito e non sull'importo rivalutato, о via via rivalutato, come affermato dal Pretore. Avverso tale pronuncia CO LA AN ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, ed illustrato con successiva memoria. CO OV ha proposto ricorso incidentale affidato a 4 motivi, ed illustrato con successiva memoria. CO IA ha proposto ricorso incidentale adesivo al ricorso principale, affidato ad un unico motivo, ed ha depositato successiva memoria di replica al ricorso incidentale proposta da OV CO. L'Inps ha depositato procura. д MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell'art 335 cpc, in quanto proposti avverso la stessa sentenza. Con l'unico motivo del ricorso principale LA violazione di legge eAN CO denuncia 5 contraddittorietà fra motivazione e dispositivo n. 3 e n.5 della sentenza impugnata, ex art 360 c.p.c. Il particolare la ricorrente lamenta la contraddittorietà del procedimento logico giuridico posto a base della statuizione riguardante il calcolo degli interessi legali sulle somme riconosciute a favore di OV CO, in quanto, nella parte motivazionale della decisione, il giudice del gravame, in accoglimento dello specifico motivo di appello, ha dichiarato che gli interessi legali andavano calcolati sulla originaria somma capitale e non sull'importo rivalutato, o via via rivalutato, come erroneamente affermato dal Pretore. Nella parte dispositiva invece lo stesso giudice ha rigettato in toto gli appelli proposti ed ha confermato integralmente la decisione pretorile. Con il 1° motivo del ricorso incidentale, proposto 14 in via subordinata e condizionata all'accoglimento del ricorso principale, OV CO denuncia violazione e falsa applicazione dell'art 429, comma 3° срс. In particolare, OV CO si duole che il giudice del gravame nella parte motivazionale della decisione impugnata abbia erroneamente affermato che gli interessi legali sulle somme dovutegli devono essere calcolati sulla somma capitale, anziché sulla somma rivalutata, ovvero in subordine sulle somme via via rivalutate. Con il 2° motivo del ricorso incidentale OV CO, nel denunciare violazione e falsa applicazione dell'art 112 cpc, lamenta che il giudice del gravame ha omesso di pronunciarsi sul motivo di appello con cui era stata eccepita la ricorso incidentale, inammissibilità del proposto da IA adesivo, sostanzialmente CO oltre i termini della impugnazione ordinaria. Con il 3° motivo del ricorso incidentale, OV CO denuncia violazione e falsa applicazione dell'art 2094 CC, nonché omessa e insufficiente motivazione. Il ricorrente censura la sentenza impugnata per M aver sostenuto che la natura di lavoro subordinato della attività svolta nell'impresa familiare può essere affermata solo qualora sussista un patto espresso di deroga a quanto previsto dall'art 230 CC,, dibis cui deve altrimenti ritenersi la applicabilità. Sulla base di tale considerazione, e 7 rilevata nel caso di specie la insussistenza del suddetto patto espresso di deroga, il giudice del omesso di esaminare le merito ha sostanzialmente risultanze processuali relative alle dedotte modalità di svolgimento del rapporto, ritenendole irrilevanti o ininfluenti o non decisive al fine di valutare la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato. Con il 4° motivo del ricorso incidentale OV CO denuncia violazione e falsa applicazione dell'art 230 bis CC, nonché omessa e insufficiente motivazione. Sostiene il ricorrente incidentale che quand' anche dovesse qualificarsi il rapporto in esame in termini di partecipazione alla impresa familiare, in tale ipotesi il giudice del gravame non avrebbe dovuto quantificare le spettanze del lavoratore con riferimento, in via equitativa, ai compensi previsti dai contratti collettivi del settore, ma avrebbe dovuto procedere a detta quantificazione sulla base degli utili di impresa e degli incrementi della azienda, spettanti al lavoratore che partecipa alla impresa familiare in proporzione alla qualità e quantità del lavoro prestato. Sostiene che il giudice di appello avrebbe quantomeno dovuto utilizzare come parametro di riferimento l'incremento del patrimonio familiare verificatosi durante il periodo in cui si è svolta l'attività lavorativa in esame, emergente dalle risultanze processuali delle quali il giudice del merito non tenuto conto. Il ricorso incidentale proposto da IA CO ha natura adesiva e richiama il motivo del ricorso principale proposto da LA AN CO. deve affermarsi, in accoglimento Preliminarmente della eccezione sollevata nel controricorso da OV CO, la inammmissibilità del ricorso incidentale adesivo proposto da IA CO. Secondo il costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte (Cass. del 9 agosto 1996 n.7339; Cass. 2 maggio 1995, n. 4806), la regola dell'art. 334 c.p.c., che consente l'impugnazione incidentale ų tardiva, e' applicabile solo alla impugnazione incidentale in senso stretto (che e' quella proveniente dalla parte contro la quale e' stata proposta l'impugnazione principale o che sia stata chiamata ad integrare il contraddittorio, a norma dell'art. 331 c.p.c.), e non e', pertanto, applicabile all'impugnazione incidentale di tipo adesivo (che e' quella diretta, come la impugnazione in esame, a chiedere la cassazione della sentenza per le stesse ragioni gia' fatte valere con il ricorso principale), che resta soggetta ai termini ordinari. Ne consegue, con riferimento al caso di specie, che, risalendo la pubblicazione della sentenza impugnata alla data del 29/5/1998, il descritto ricorso incidentale adesivo, notificato con atto del 18/6/99, risulta tardivo ex art. 327 cpc, e deve, pertanto essere dichiarato inammissibile. Ancora preliminarmente deve affermarsi la inammissibilità del 2° motivo del ricorso incidentale proposto da OV CO. Il menzionato ricorrente incidentale, nel denunciare la omissione di pronuncia, si limita infatti ad affermare di aver sollevato, nel corso del giudizio di appello, la eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale, anche in quella sede proposto tardivamente da IA CO, ma omette di precisare, quando, in quale atto o con quali modalità sarebbe stata sollevata, in una imprecisata fase del giudizio di 2° grado, la suddetta eccezione. 10 Il motivo di ricorso è pertanto inammissibile. Nel merito, va dapprima esaminato, per ragioni di logica argomentativa, e perché sostanzialmente preliminare, il 3° motivo del ricorso incidentale proposto da OV CO. Il motivo in esame merita accoglimento. Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta accertato: che insieme con OV CO operavano altri lavoratori inquadrati come dell'indispensabiledipendenti; che, in assenza apporto lavorativo del CO, si sarebbe dovuto assumere un altro lavoratore;
che la presenza in azienda del CO era costante e si protraeva dalle ore 7/7,30 alle ore 21; che il CO non partecipava agli utili, ma percepiva, come gli altri dipendenti, un salario mensile;
che non Не esercitava poteri gestionali;
che svolgeva una attività di esecuzione di ordini. Il giudice del gravame, anziché valutare tali circostanze al fine di verificare la loro idoneità e sufficienza ad attestare la natura subordinata del rapporto, secondo quanto chiesto e rivendicato da OV CO, ne ha escluso ogni rilevanza in base alla erronea considerazione che, nel caso 11 di attività lavorativa svolta all'interno della impresa di un familiare, soltanto in presenza di un patto espresso di deroga alla disciplina di cui all'art 230 bis c.c., può ipotizzarsi e verificarsi la sussistenza di un differente tipo di rapporto, non riferibile alla suddetta disciplina. In tal modo argomentando, il giudice del gravame omette di considerare che l'art 230 bis c.c. (il cui testo inizia con l'espressione "salvo che sia configurabile un diverso rapporto") assegna all'istituto in esame natura meramente residuale o suppletiva, coerente con la funzione dello stesso, diretto a tutelare la posizione di soggetto debole del lavoratore in tutte le ipotesi in cui la peculiarità dei rapporti interpersonali nell'ambito de della famiglia abbia impedito di fatto la regolamentazione della attività lavorativa in una diversa forma (quella del lavoro nell'ambito societario, ovvero quella del lavoro subordinato) nella quale i diritti del lavoratore sono specificamente garantiti dall'ordinamento. Risulta pertanto erroneo sostenere che la attività lavorativa svolta da un componente della famiglia nella impresa da questa gestita debba necessariamente configurarsi come rapporto di 12 collaborazione all'impresa familiare, a meno che tale tipo di rapporto non risulti espressamente escluso dalle parti;
essendo vero invece che la suddetta attività lavorativa è configurabile come rapporto di collaborazione all'impresa familiare ex art 230 bis C.C. solo in assenza di una regolamentazione in forma diversa del rapporto intercorrente fra le parti (Cass. 7438/97; Cass. 2628/99). Nel caso di specie la ricorrenza di tale diversa regolamentazione, pur ritualmente dedotta, non è stata presa in considerazione dal giudice del gravame, che ha omesso di valutare, sotto tale profilo, le risultanze processuali, riguardanti i caratteri e le modalità di svolgimento del и rapporto, sulla base della erronea affermazione della decisività, ai fini della esclusione della lavoroconfigurabilità di un rapporto di subordinato, della inesistenza di un patto espresso fra le parti di deroga alla disciplina di cui all'art 230 bis c.c. Per effetto dell'accoglimento del motivo di ricorso in esame, risultano assorbiti sia il ricorso principale proposto da LA AN CO (che 13 denuncia la contraddittorietà fra parte dispositiva e motivazione della sentenza impugnata, con alle modalità di calcolo degli riferimento interessi sulle somme riconosciute a favore di OV CO, in applicazione del disposto di cui all'art 230 bis c.C.), sia il 1° motivo del ricorso incidentale proposto da OV CO (con il quale si censura la decisione impugnata per aver ritenuto che gli interessi legali devono essere computati sull'importo originario delle somme riconosciute a favore di OV CO) sia il 4° motivo del suddetto ricorso incidentale (con il quale si censura la sentenza impugnata per aver quantificato il compenso per la collaborazione nella impresa familiare ex art 230 bis C.C. utilizzando come parametro la contrattazione Ц collettiva) . La sentenza va pertanto cassata in relazione al motivo accolto, e la causa va rinviata alla Corte di appello di Catania, che, nel procedere a nuovo esame, dovrà attenersi nella decisione al seguente principio di diritto: L'istituto della impresa familiare ha carattere residuale e suppletivo, in quanto è diretto a garantire comunque il lavoratore in tutte le 14 ipotesi in cui la peculiarità dei rapporti interpersonali nell'ambito della famiglia abbia impedito di fatto la regolamentazione in una diversa forma (quella del lavoro nell'ambito societario, ovvero quella del lavoro subordinato) nella quale i diritti del lavoratore sono specificamente tutelati dall'ordinamento. Detto istituto non può pertanto configurarsi nell'ipotesi in cui il rapporto fra i componenti della famiglia sia riconducibile ad uno specifico rapporto, quale quello di lavoro subordinato. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi;
Dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposta da IA CO;
Dichiara inammissibile il 2° motivo del ricorso incidentale proposto da OV CO;
Accoglie il 3° motivo del ricorso incidentale proposto da OV CO;
Dichiara assorbiti il ricorso principale proposto da LA AN CO, nonché il 1° e il 4° motivo 15 del ricorso incidentale proposto da OV CO;
Cassa la impugnata sentenza e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese, alla Corte di Appello di Catania. Così deciso in Roma, il 6/3/2001. Il Consigliere estensore Il Presidente м. Амишитова Raffaela M. Hella Raffaele Di Lella Michele Annunziata M. Refell e IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 17 MAG 2001- EMA IL CANCELLIERE I D , O L A L S O 0 S 1 B A 3 I . T 3 T , D 5 R A A S 'A . T E S L P N L S O E I 3 P D 7 N IM - I G 8 S O - A N 1 D A E 1 S D E I E T E , A N G O E O G S R T E T E T IS L I IR G A E D R L L O E D 16