CASS
Ordinanza 4 luglio 2023
Ordinanza 4 luglio 2023
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Sul provvedimento
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: PE D’AN, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv.to Alfredo Lovelli, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso l’Avv. NZ OL, al viale Angelico n. 38 in Roma;
- ricorrente -
contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 474, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia il 13.12.2019, e pubblicata il 24.2.2020; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio;
la Corte osserva: Fatti di causa 1. PE D’AN presentava, in data 17.6.2009, istanza di SO della parte dell’Irpef che affermava di aver versato in eccesso negli anni dal 2002 al 2005, in conseguenza di spese Oggetto: Istanza di SO Irpef - Tardività della richiesta - Conseguenze. Civile Ord. Sez. 5 Num. 18864 Anno 2023 Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA Relatore: DI MARZIO PAOLO Data pubblicazione: 04/07/2023 2 di 6 mediche sostenute negli anni 2002 e 2003. L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 25794/Rimb.09 rigettava l’istanza di SO, perché trasmessa oltre il termine decadenziale di quarantotto mesi di cui all’art. 38 del Dpr n. 602 del 1973. 2. Il contribuente impugnava il provvedimento di diniego del SO innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, che aderiva alla prospettazione dell’Amministrazione finanziaria e rigettava il ricorso. 3. Avverso il provvedimento sfavorevole conseguito dai giudici di primo grado, PE D’AN spiegava appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia. La CTR rigettava l’impugnazione. 4. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia adottata dal giudice dell’appello, affidandosi a due strumenti d’impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione dell’art. 53 della Costituzione in materia di capacità contributiva, nonché dell’art. 21, comma secondo, del D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 38 del Dpr n. 602 del 1973 e dell’art. 36 ter del Dpr n. 600 del 1973, perché il controllo formale della dichiarazione dei redditi del 2002, “culminato nel provvedimento di sgravio del ruolo emesso il 3 febbraio 2009” (ric. p. IX), incide sulla decorrenza del termine decadenziale. 2. Mediante il secondo strumento d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente censura la violazione dell’art. 38 del Dpr n. 602 del 1973, in cui è incorsa la CTR per non avere ritenuto tempestiva l’istanza di SO, quanto meno con riferimento agli anni 2004 e 2005. 3 di 6 3. Con i suoi motivi di ricorso il contribuente critica la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa la CTR, non avendo riconosciuto fondata la propria istanza di SO delle spese mediche sostenute negli anni 2002 e 2003, in conseguenza della pretesa decadenza dal potere di proporre la richiesta di restituzione, almeno con riferimento agli anni 2004 e 2005. I motivi di ricorso presentano elementi di connessione, e possono essere trattati congiuntamente. 3.1. Risulta pacifico tra le parti che, in data 17.6.2009, il contribuente ha presentato istanza di SO in relazione ad affermati costi per spese mediche, sostenute negli anni 2002 e 2003. PE D’AN ammette di non aver indicato le spese mediche in questione nella dichiarazione dei redditi dell’anno 2002 (ric., p. III), mentre aveva indicato un ammontare di spese mediche, nella misura di Euro 24.974, nella dichiarazione dei redditi dell’anno 2003, successivamente incrementate ad Euro 29.928 con dichiarazione integrativa. Afferma quindi che, sempre mediante dichiarazione integrativa, aveva indicato le spese mediche relative all’anno 2002 come pari ad Euro 32.414,01. Il contribuente non ha però cura di indicare quando tali dichiarazioni integrative siano state presentate, e neppure provvede a riassumere il loro contenuto. Opera quindi riferimento a provvedimenti dell’Amministrazione finanziaria che avrebbero parzialmente accolto le proprie lagnanze, ma anche in questo caso non ha cura di riportarne, neppure in sintesi, il contenuto. Gran parte delle critiche proposte dal ricorrente, come correttamente osservato dall’Amministrazione finanziaria, risultano pertanto inammissibili, per difetto di specificità delle contestazioni, di cui questa Corte non è stata posta in condizione di verificare la fondatezza. Invero la laconicità dei dati forniti dal contribuente rende anche particolarmente complesso comprendere le ragioni del suo argomentare. 4 di 6 3.2. Tanto premesso la CTR, confermando la decisione dei primi giudici, ha osservato che “la tesi suggestiva del contribuente secondo cui solo a partire dal provvedimento datato 3.2.2009 che annullava le iscrizioni a ruolo conseguenti alla rettifica ex art. 36 ter DPR n. 600/1973 sarebbe decorso il termine per presentare l’istanza di SO non ha pregio. Infatti … a partire dalla presentazione della dichiarazione per i periodi di imposta 2002 e 2003 (cui soltanto si riferiscono le spese mediche non riportate in deduzione) … è decorso il termine perentorio dei 48 mesi ex art. 38 DPR n. 602/1973 che, nel caso di specie, pacificamente il contribuente non ha rispettato. Né un termine perentorio può essere mutato perché nel frattempo l’Amministrazione ha proceduto ad una rettifica ex art. 36 ter;
sarebbe stato piuttosto onere del contribuente attivarsi con una dichiarazione integrativa dei redditi o, comunque, presentare l’istanza di SO nei termini di legge” (sent. CTR, p. II). 3.3. La valutazione espressa dalla CTR appare condivisibile. L’art. 38 del Dpr n. 602 del 1973 prevede che l’istanza di SO deve essere presentata “entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso”, ed il contribuente, pacificamente, non lo ha rispettato. Questa Corte regolatrice ha già avuto modo di chiarire che “in tema di SO di versamenti effettuati in relazione ad imposte dirette non dovute, la disciplina di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, che prevede la possibilità di presentare la relativa richiesta entro il termine di quarantotto mesi, si applica esclusivamente se tali versamenti non risultavano dovuti fin dall'origine; quando, invece, il diritto alla restituzione sia sorto in data posteriore a quella del pagamento dell'imposta, è applicabile l'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, disposizione di carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo cui l'istanza di SO può essere presentata entro due anni dal giorno in cui 5 di 6 si è verificato il presupposto per la restituzione. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso la spettanza del diritto al SO, il cui presupposto trovava fondamento nella l. n. 2 del 2009, entrata in vigore oltre due anni prima della presentazione della richiesta da parte del contribuente)”, Cass. sez. VI-V, 11.12.2019, n. 32309. 3.3.1. Nella prospettazione del ricorrente il termine per domandare il SO avrebbe cominciato nuovamente a decorrere in conseguenza dell’accertamento automatizzato della dichiarazione dei redditi, eseguito dall’Amministrazione finanziaria ex art. 36 ter del Dpr n. 600 del 1973, con procedura che si sarebbe conclusa nel 2009. 3.4. L’argomento risulta infondato. Innanzitutto il controllo automatizzato di cui all’art. 36 ter si compie sui dati esposti nella dichiarazione dei redditi depositata dal contribuente o comunque desumibili dall’anagrafe tributaria, e nel caso di specie il contribuente ammette di non aver dichiarato le spese mediche di cui domandava il SO in relazione all’anno 2002, e neppure allega, tantomeno prova, di aver dichiarato (proprio) le spese mediche di cui ha domandato il SO nella dichiarazione dei redditi depositata in relazione all’anno 2003. Deve pertanto ritenersi che il controllo automatizzato effettuato dall’Amministrazione finanziaria non avesse alcun rapporto con l’istanza di SO per cui è causa. In ogni caso gli accertamenti successivamente eseguiti dall’Amministrazione finanziaria non comportano la riapertura dei termini per proporre istanze di SO da parte del contribuente il quale sia decaduto dal potere di introdurle. 3.5. Neppure è consentito al contribuente che non abbia tempestivamente proposto un’istanza di SO, nel caso di specie relativa agli anni 2002 e 2003, pretendere di conseguire la riapertura dei termini procedendo a trasportare l’istanza di SO in anni successivi, nel caso di specie il 2004 ed il 2005. 6 di 6 Ancora, poiché i versamenti di cui domanda il SO, secondo la stessa prospettazione fornita dal contribuente, risultavano non dovuti fin dall'origine, non trova applicazione la norma residuale di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992. 4. In definitiva il ricorso introdotto dal contribuente, nella parte in cui risulta ammissibile, è comunque infondato, e deve perciò essere respinto. 5. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza, e sono liquiate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della controversia. 5.1. ON anche i presupposti processuali per il versamento, da parte del contribuente, del c.d. doppio contributo. la Corte di Cassazione,
P.Q.M.
rigetta il ricorso proposto da D’AN PE, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita Agenzia delle Entrate, e le liquida in complessivi Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Così deciso in Roma il 14 giugno 2023.
- ricorrente -
contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 474, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia il 13.12.2019, e pubblicata il 24.2.2020; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio;
la Corte osserva: Fatti di causa 1. PE D’AN presentava, in data 17.6.2009, istanza di SO della parte dell’Irpef che affermava di aver versato in eccesso negli anni dal 2002 al 2005, in conseguenza di spese Oggetto: Istanza di SO Irpef - Tardività della richiesta - Conseguenze. Civile Ord. Sez. 5 Num. 18864 Anno 2023 Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA Relatore: DI MARZIO PAOLO Data pubblicazione: 04/07/2023 2 di 6 mediche sostenute negli anni 2002 e 2003. L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 25794/Rimb.09 rigettava l’istanza di SO, perché trasmessa oltre il termine decadenziale di quarantotto mesi di cui all’art. 38 del Dpr n. 602 del 1973. 2. Il contribuente impugnava il provvedimento di diniego del SO innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, che aderiva alla prospettazione dell’Amministrazione finanziaria e rigettava il ricorso. 3. Avverso il provvedimento sfavorevole conseguito dai giudici di primo grado, PE D’AN spiegava appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia. La CTR rigettava l’impugnazione. 4. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia adottata dal giudice dell’appello, affidandosi a due strumenti d’impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione dell’art. 53 della Costituzione in materia di capacità contributiva, nonché dell’art. 21, comma secondo, del D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 38 del Dpr n. 602 del 1973 e dell’art. 36 ter del Dpr n. 600 del 1973, perché il controllo formale della dichiarazione dei redditi del 2002, “culminato nel provvedimento di sgravio del ruolo emesso il 3 febbraio 2009” (ric. p. IX), incide sulla decorrenza del termine decadenziale. 2. Mediante il secondo strumento d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente censura la violazione dell’art. 38 del Dpr n. 602 del 1973, in cui è incorsa la CTR per non avere ritenuto tempestiva l’istanza di SO, quanto meno con riferimento agli anni 2004 e 2005. 3 di 6 3. Con i suoi motivi di ricorso il contribuente critica la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa la CTR, non avendo riconosciuto fondata la propria istanza di SO delle spese mediche sostenute negli anni 2002 e 2003, in conseguenza della pretesa decadenza dal potere di proporre la richiesta di restituzione, almeno con riferimento agli anni 2004 e 2005. I motivi di ricorso presentano elementi di connessione, e possono essere trattati congiuntamente. 3.1. Risulta pacifico tra le parti che, in data 17.6.2009, il contribuente ha presentato istanza di SO in relazione ad affermati costi per spese mediche, sostenute negli anni 2002 e 2003. PE D’AN ammette di non aver indicato le spese mediche in questione nella dichiarazione dei redditi dell’anno 2002 (ric., p. III), mentre aveva indicato un ammontare di spese mediche, nella misura di Euro 24.974, nella dichiarazione dei redditi dell’anno 2003, successivamente incrementate ad Euro 29.928 con dichiarazione integrativa. Afferma quindi che, sempre mediante dichiarazione integrativa, aveva indicato le spese mediche relative all’anno 2002 come pari ad Euro 32.414,01. Il contribuente non ha però cura di indicare quando tali dichiarazioni integrative siano state presentate, e neppure provvede a riassumere il loro contenuto. Opera quindi riferimento a provvedimenti dell’Amministrazione finanziaria che avrebbero parzialmente accolto le proprie lagnanze, ma anche in questo caso non ha cura di riportarne, neppure in sintesi, il contenuto. Gran parte delle critiche proposte dal ricorrente, come correttamente osservato dall’Amministrazione finanziaria, risultano pertanto inammissibili, per difetto di specificità delle contestazioni, di cui questa Corte non è stata posta in condizione di verificare la fondatezza. Invero la laconicità dei dati forniti dal contribuente rende anche particolarmente complesso comprendere le ragioni del suo argomentare. 4 di 6 3.2. Tanto premesso la CTR, confermando la decisione dei primi giudici, ha osservato che “la tesi suggestiva del contribuente secondo cui solo a partire dal provvedimento datato 3.2.2009 che annullava le iscrizioni a ruolo conseguenti alla rettifica ex art. 36 ter DPR n. 600/1973 sarebbe decorso il termine per presentare l’istanza di SO non ha pregio. Infatti … a partire dalla presentazione della dichiarazione per i periodi di imposta 2002 e 2003 (cui soltanto si riferiscono le spese mediche non riportate in deduzione) … è decorso il termine perentorio dei 48 mesi ex art. 38 DPR n. 602/1973 che, nel caso di specie, pacificamente il contribuente non ha rispettato. Né un termine perentorio può essere mutato perché nel frattempo l’Amministrazione ha proceduto ad una rettifica ex art. 36 ter;
sarebbe stato piuttosto onere del contribuente attivarsi con una dichiarazione integrativa dei redditi o, comunque, presentare l’istanza di SO nei termini di legge” (sent. CTR, p. II). 3.3. La valutazione espressa dalla CTR appare condivisibile. L’art. 38 del Dpr n. 602 del 1973 prevede che l’istanza di SO deve essere presentata “entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso”, ed il contribuente, pacificamente, non lo ha rispettato. Questa Corte regolatrice ha già avuto modo di chiarire che “in tema di SO di versamenti effettuati in relazione ad imposte dirette non dovute, la disciplina di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, che prevede la possibilità di presentare la relativa richiesta entro il termine di quarantotto mesi, si applica esclusivamente se tali versamenti non risultavano dovuti fin dall'origine; quando, invece, il diritto alla restituzione sia sorto in data posteriore a quella del pagamento dell'imposta, è applicabile l'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, disposizione di carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo cui l'istanza di SO può essere presentata entro due anni dal giorno in cui 5 di 6 si è verificato il presupposto per la restituzione. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso la spettanza del diritto al SO, il cui presupposto trovava fondamento nella l. n. 2 del 2009, entrata in vigore oltre due anni prima della presentazione della richiesta da parte del contribuente)”, Cass. sez. VI-V, 11.12.2019, n. 32309. 3.3.1. Nella prospettazione del ricorrente il termine per domandare il SO avrebbe cominciato nuovamente a decorrere in conseguenza dell’accertamento automatizzato della dichiarazione dei redditi, eseguito dall’Amministrazione finanziaria ex art. 36 ter del Dpr n. 600 del 1973, con procedura che si sarebbe conclusa nel 2009. 3.4. L’argomento risulta infondato. Innanzitutto il controllo automatizzato di cui all’art. 36 ter si compie sui dati esposti nella dichiarazione dei redditi depositata dal contribuente o comunque desumibili dall’anagrafe tributaria, e nel caso di specie il contribuente ammette di non aver dichiarato le spese mediche di cui domandava il SO in relazione all’anno 2002, e neppure allega, tantomeno prova, di aver dichiarato (proprio) le spese mediche di cui ha domandato il SO nella dichiarazione dei redditi depositata in relazione all’anno 2003. Deve pertanto ritenersi che il controllo automatizzato effettuato dall’Amministrazione finanziaria non avesse alcun rapporto con l’istanza di SO per cui è causa. In ogni caso gli accertamenti successivamente eseguiti dall’Amministrazione finanziaria non comportano la riapertura dei termini per proporre istanze di SO da parte del contribuente il quale sia decaduto dal potere di introdurle. 3.5. Neppure è consentito al contribuente che non abbia tempestivamente proposto un’istanza di SO, nel caso di specie relativa agli anni 2002 e 2003, pretendere di conseguire la riapertura dei termini procedendo a trasportare l’istanza di SO in anni successivi, nel caso di specie il 2004 ed il 2005. 6 di 6 Ancora, poiché i versamenti di cui domanda il SO, secondo la stessa prospettazione fornita dal contribuente, risultavano non dovuti fin dall'origine, non trova applicazione la norma residuale di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992. 4. In definitiva il ricorso introdotto dal contribuente, nella parte in cui risulta ammissibile, è comunque infondato, e deve perciò essere respinto. 5. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza, e sono liquiate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della controversia. 5.1. ON anche i presupposti processuali per il versamento, da parte del contribuente, del c.d. doppio contributo. la Corte di Cassazione,
P.Q.M.
rigetta il ricorso proposto da D’AN PE, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita Agenzia delle Entrate, e le liquida in complessivi Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Così deciso in Roma il 14 giugno 2023.