CASS
Sentenza 27 novembre 2023
Sentenza 27 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/11/2023, n. 47558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47558 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AG IE TR, nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza dell'8 giugno 2023 della Corte di Cassazione;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, AR ER, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO EG RO AG, per il tramite del suo difensore, ha proposto ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., per denunciare l'errore di fatto ravvisato, in ipotesi, nell'ordinanza di questa Corte (Sez. 1, n. 29238 dell'8 giugno 2023, depositata il 6 luglio successivo), con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato nell'interesse dello stesso AG avverso la sentenza del 12 luglio 2022 della Corte d'appello di Brescia, nella parte in cui questa Corte non avrebbe tenuto Penale Sent. Sez. 5 Num. 47558 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 17/10/2023 conto di un fatto oggettivamente esistente (l'intervenuta remissione di querela, ritualmente accettata). Il ricorso è chiaramente inammissibile. L'errore di fatto per il quale il legislatore ha introdotto il rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte stessa sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (cfr., in particolare, Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011; Sez. U, Sentenza n. 16103 del 27/03/2002). Cosicché sono fuori del perimetro normativo del rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. tanto gli errori che, pur potendo essere qualificati quali errori di fatto, non siano stati decisivi nell'economia del percorso motivazionale seguito, quanto quelli che si risolvono in una prospettata errata interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati (Sez. 5, n. 21939 del 17/04/2018; Sez. 1, n. 34128 del 6/5/2021). Ebbene, l'ipotizzata erronea percezione in ordine alla remissione di querela è, all'evidenza, insussistente. Questa Corte, infatti, con la sentenza oggetto del ricorso, dopo aver dato conto delle ragioni dell'inammissibilità del ricorso, esplicitamente dà atto dell'intervenuta remissione dì querela valutandola irrilevante (in ragione del giudicato formatosi sotto il profilo dell'accertamento della responsabilità del ricorrente). Cosicché l'asserito vizio prospettato non si struttura in termini di errore di fatto, ma di errore valutativo, estraneo, per quanto in precedenza osservato, al perimetro del ricorso straordinario. Vizio che, comunque, non sussiste atteso che, qualora venga rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla determinazione della pena (come in concreto verificatosi), il giudicato (progressivo) formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce l'applicazione di cause estintive sopravvenute all'annullamento parziale (Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Suraci, Rv. 207640). In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2023 Il Consig iere estensore Il Presidente
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, AR ER, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO EG RO AG, per il tramite del suo difensore, ha proposto ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., per denunciare l'errore di fatto ravvisato, in ipotesi, nell'ordinanza di questa Corte (Sez. 1, n. 29238 dell'8 giugno 2023, depositata il 6 luglio successivo), con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato nell'interesse dello stesso AG avverso la sentenza del 12 luglio 2022 della Corte d'appello di Brescia, nella parte in cui questa Corte non avrebbe tenuto Penale Sent. Sez. 5 Num. 47558 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 17/10/2023 conto di un fatto oggettivamente esistente (l'intervenuta remissione di querela, ritualmente accettata). Il ricorso è chiaramente inammissibile. L'errore di fatto per il quale il legislatore ha introdotto il rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte stessa sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (cfr., in particolare, Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011; Sez. U, Sentenza n. 16103 del 27/03/2002). Cosicché sono fuori del perimetro normativo del rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. tanto gli errori che, pur potendo essere qualificati quali errori di fatto, non siano stati decisivi nell'economia del percorso motivazionale seguito, quanto quelli che si risolvono in una prospettata errata interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati (Sez. 5, n. 21939 del 17/04/2018; Sez. 1, n. 34128 del 6/5/2021). Ebbene, l'ipotizzata erronea percezione in ordine alla remissione di querela è, all'evidenza, insussistente. Questa Corte, infatti, con la sentenza oggetto del ricorso, dopo aver dato conto delle ragioni dell'inammissibilità del ricorso, esplicitamente dà atto dell'intervenuta remissione dì querela valutandola irrilevante (in ragione del giudicato formatosi sotto il profilo dell'accertamento della responsabilità del ricorrente). Cosicché l'asserito vizio prospettato non si struttura in termini di errore di fatto, ma di errore valutativo, estraneo, per quanto in precedenza osservato, al perimetro del ricorso straordinario. Vizio che, comunque, non sussiste atteso che, qualora venga rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla determinazione della pena (come in concreto verificatosi), il giudicato (progressivo) formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce l'applicazione di cause estintive sopravvenute all'annullamento parziale (Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Suraci, Rv. 207640). In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2023 Il Consig iere estensore Il Presidente