CASS
Sentenza 3 febbraio 2023
Sentenza 3 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2023, n. 4862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4862 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI nel procedimento a carico di: NG RE AB nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/05/2022 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GI SI, che ha chiesto accogliersi il ricorso;
lette le conclusioni dell'avv. Maurizio Noviello, nell'interesse dell'indagato GO, che ha chiesto rigettarsi o dichiararsi inammissibile il ricorso del P.M. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Napoli con il provvedimento impugnato in questa sede, in accoglimento dell'istanza di riesame proposta dalla difesa di GO RE BI, ha annullato l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Napoli dell'Il aprile 2022, che aveva applicato all'indagato la misura cautelare della Penale Sent. Sez. 2 Num. 4862 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 04/11/2022 custodia . in carcere in relazione alle contestazioni cautelari relative alla partecipazione del GO all'associazione di stampo mafioso denominata clan dei LE (capo 7) e per il reato di turbativa d'asta, aggravata ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen., relativa ad un episodio del gennaio 2021 (capo 1). 2. Propone ricorso il P.M. deducendo, con unico motivo, vizio della motivazione, perché illogica e carente;
rileva la parte pubblica che la motivazione dell'ordinanza era affetta da illogicità in quanto aveva desunto il difetto di dimostrazione del ruolo partecipativo dell'imprenditore al sodalizio dalla mancanza di conoscenza degli accordi corruttivi posti in essere da altri imprenditori (SI OL e SI Sergio) per la gestione delle gare di appalto nell'interesse della cosca. Inoltre, la decisione del Tribunale del riesame era viziata poiché non aveva tenuto in considerazione specifici elementi indiziari (controlli sul territorio;
intercettazioni ambientali), pur riportati nella richiesta di applicazione della misura cautelare, che fornivano riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, mentre il Tribunale le aveva ritenute generiche e non sorrette da elementi desumibili dalle altre attività d'indagine. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché formulato per motivi non consentiti. 1.1. Il primo ordine di censure denuncia un vizio che, dal punto di vista formale, non è previsto nelle categorie indicate dall'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. ossia quelle della mancanza, della manifesta illogicità, della contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante) della motivazione, categorie dal contenuto tassativo (il che implica che «sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento»: Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01); in ogni caso, il profilo della motivazione oggetto di critica non riguarda l'addebito di cui al capo 7), bensì la valutazione del materiale raccolto in relazione alla contestazione cautelare 2 riguardante l'ipotizzata turbativa d'asta, rispetto al quale - con argomenti plausibili e non viziati dal punto di vista logico - il Tribunale del riesame ha considerato che, al di là di rapporti di comunicazione e comune interesse nel settore degli appalti, tra l'indagato e gli SI, artefici del sistema fraudolento, non si rintracciavano dati informativi attestanti l'effettivo coinvolgimento dell'indagato nella gara pubblica oggetto di esame (essendo risultati vaghi i dati di collegamento tra la compagine sociale di una delle ditte invitate e la persona del GO). 1.2. Quanto alla censura che attacca il lamentato difetto di motivazione sulla consistenza della provista indiziaria e sulla sua valenza, in termini di riscontro delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che avevano riferito sulla persona dell'indagato, essa finisce con il sollecitare una rinnovata valutazione dei singoli indizi (non consentita in sede di legittimità - Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - O -; con specifico riguardo al ricorso in materia cautelare, Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 0), a fronte di una motivazione dettagliata, organica e logicamente coerente con il dato di partenza, rappresentato da dichiarazioni rese da collaboratori, ampiamente vagliate, che si accomunano per l'indicazione di fatti ed episodi risalenti nel tempo, con scarsissima descrizione di episodi specifici dimostrativi del concreto ruolo svolto, a volte compromessi dalla dichiarata incapacità di riconoscere il GO e di attribuirgli un esatto contributo in termini operativi e di sostegno al sodalizio;
rispetto a questa base indiziaria, non certo dotata del carattere della gravità, il Tribunale del riesame non si è sottratto alla verifica dell'esistenza di riscontri, anche riferibili ad epoche più recenti, per saggiare l'ipotesi di accusa, giungendo a rilevarne l'assenza. Considerato, dunque, siffatto quadro ricostruttivo, anche le emergenze indiziarle, che il P.M. ricorrente lamenta esser state trascurate, già dalla loro sintetica illustrazione contenuta nel ricorso non assurgono a dati di riscontro dotati della capacità di sovvertire il giudizio di carenza in ordine alla gravità indiziaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 4/11/2022
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GI SI, che ha chiesto accogliersi il ricorso;
lette le conclusioni dell'avv. Maurizio Noviello, nell'interesse dell'indagato GO, che ha chiesto rigettarsi o dichiararsi inammissibile il ricorso del P.M. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Napoli con il provvedimento impugnato in questa sede, in accoglimento dell'istanza di riesame proposta dalla difesa di GO RE BI, ha annullato l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Napoli dell'Il aprile 2022, che aveva applicato all'indagato la misura cautelare della Penale Sent. Sez. 2 Num. 4862 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 04/11/2022 custodia . in carcere in relazione alle contestazioni cautelari relative alla partecipazione del GO all'associazione di stampo mafioso denominata clan dei LE (capo 7) e per il reato di turbativa d'asta, aggravata ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen., relativa ad un episodio del gennaio 2021 (capo 1). 2. Propone ricorso il P.M. deducendo, con unico motivo, vizio della motivazione, perché illogica e carente;
rileva la parte pubblica che la motivazione dell'ordinanza era affetta da illogicità in quanto aveva desunto il difetto di dimostrazione del ruolo partecipativo dell'imprenditore al sodalizio dalla mancanza di conoscenza degli accordi corruttivi posti in essere da altri imprenditori (SI OL e SI Sergio) per la gestione delle gare di appalto nell'interesse della cosca. Inoltre, la decisione del Tribunale del riesame era viziata poiché non aveva tenuto in considerazione specifici elementi indiziari (controlli sul territorio;
intercettazioni ambientali), pur riportati nella richiesta di applicazione della misura cautelare, che fornivano riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, mentre il Tribunale le aveva ritenute generiche e non sorrette da elementi desumibili dalle altre attività d'indagine. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché formulato per motivi non consentiti. 1.1. Il primo ordine di censure denuncia un vizio che, dal punto di vista formale, non è previsto nelle categorie indicate dall'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. ossia quelle della mancanza, della manifesta illogicità, della contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante) della motivazione, categorie dal contenuto tassativo (il che implica che «sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento»: Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01); in ogni caso, il profilo della motivazione oggetto di critica non riguarda l'addebito di cui al capo 7), bensì la valutazione del materiale raccolto in relazione alla contestazione cautelare 2 riguardante l'ipotizzata turbativa d'asta, rispetto al quale - con argomenti plausibili e non viziati dal punto di vista logico - il Tribunale del riesame ha considerato che, al di là di rapporti di comunicazione e comune interesse nel settore degli appalti, tra l'indagato e gli SI, artefici del sistema fraudolento, non si rintracciavano dati informativi attestanti l'effettivo coinvolgimento dell'indagato nella gara pubblica oggetto di esame (essendo risultati vaghi i dati di collegamento tra la compagine sociale di una delle ditte invitate e la persona del GO). 1.2. Quanto alla censura che attacca il lamentato difetto di motivazione sulla consistenza della provista indiziaria e sulla sua valenza, in termini di riscontro delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che avevano riferito sulla persona dell'indagato, essa finisce con il sollecitare una rinnovata valutazione dei singoli indizi (non consentita in sede di legittimità - Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - O -; con specifico riguardo al ricorso in materia cautelare, Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 0), a fronte di una motivazione dettagliata, organica e logicamente coerente con il dato di partenza, rappresentato da dichiarazioni rese da collaboratori, ampiamente vagliate, che si accomunano per l'indicazione di fatti ed episodi risalenti nel tempo, con scarsissima descrizione di episodi specifici dimostrativi del concreto ruolo svolto, a volte compromessi dalla dichiarata incapacità di riconoscere il GO e di attribuirgli un esatto contributo in termini operativi e di sostegno al sodalizio;
rispetto a questa base indiziaria, non certo dotata del carattere della gravità, il Tribunale del riesame non si è sottratto alla verifica dell'esistenza di riscontri, anche riferibili ad epoche più recenti, per saggiare l'ipotesi di accusa, giungendo a rilevarne l'assenza. Considerato, dunque, siffatto quadro ricostruttivo, anche le emergenze indiziarle, che il P.M. ricorrente lamenta esser state trascurate, già dalla loro sintetica illustrazione contenuta nel ricorso non assurgono a dati di riscontro dotati della capacità di sovvertire il giudizio di carenza in ordine alla gravità indiziaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 4/11/2022